Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1229/2024 RGAC promossa da:
cittadina brasiliana nata il Parte_1
07/07/1951 a San Paolo, Brasile ed ivi residente, in Via Marc Chagall 397, Torre A, app.to 131B Cep 05026 - 170 San Paolo, Brasile (C.F.: ); C.F._1
cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_2
San Paolo, Brasile ed ivi residente in [...], Torre A, app.to 131B Cep
05026 - 170 San Paolo, Brasile (C.F.: ), giuste procure notarili C.F._2
autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille allegate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l' 1/07/2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, signor nato il [...] a [...] (cfr. all. n. 1 ), sposato con Persona_1
la signora , mai naturalizzato cittadino brasiliano e che mai aveva perso Persona_2
la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il senza contestare la domanda e chiedendo la Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno concluso per l'accoglimento del ricorso mentre il ha concluso chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate nella comparsa Controparte_1
di risposta e la causa è stata riservata per la decisione.
°°°
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del
1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che nato a [...] il [...] non era stato Persona_1
naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. all. n. 3) e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, nata il [...] a [...], San Persona_3
Paolo Brasile che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti. In particolare, la IG.ra
[...]
ha poi contratto matrimonio il 27/05/1944 con il IG. Per_3 Controparte_3 dalla cui unione nasceva il 07/07/1951 la ricorrente la quale ha Parte_1 poi contratto matrimonio con il IG. giorno 29/10/1987, e dalla cui unione Persona_4
è nato a [...] l'odierno ricorrente, (il 01.10.1985). Parte_2
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore della Costituzione da ai suoi Persona_3
discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n. 30 del 1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del Controparte_1
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita della ricorrente, per effetto delle citate pronunce di Parte_1
incostituzionalità la cui efficacia per i cittadini nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata riconosciuta dal con le sue circolari e tuttavia, le parti hanno dedotto, Controparte_1 senza contestazione alcuna da parte del , che i consolati italiani in Brasile Controparte_1
versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite, stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del
[...]
, devono integralmente compensarsi. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 13 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata