Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/04/2025, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10053 del 2024, proposto da
SC RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Curto, Luca Donà e Alessandro Janna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia ,
- dei giudizi individuali e collegiale, pubblicati in data 2 luglio 2024, con i quali è stato denegato il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, di cui alla procedura bandita con D.D. n. 1796/2023, per le annualità 2023 - 2025, da parte della apposita Commissione presso il Ministero dell’Università e della Ricerca;
- di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 settembre 2024, tempestivamente depositato, SC RO - Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Cagliari - ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/D1 “ Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio ”, indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, per le annualità 2023 - 2025.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione ed errata applicazione dell’art. 16, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 8 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, nonché dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - eccesso di potere per difetto ed incongruenza di motivazione e per difetto di istruttoria - manifesta irragionevolezza. Secondo la parte ricorrente, la motivazione sarebbe viziata in ragione dell’assoluta identità e ripetitività tra i giudizi individuali espressi dai singoli Commissari, con la conseguenza che il giudizio collegiale della Commissione sarebbe una mera duplicazione di quelli individuali; ciò denoterebbe che la Commissione avrebbe compiuto un’istruttoria insufficiente, sintomatica dell’eccesso di potere.
1.2. Con il secondo motivo, è stata censurata la violazione ed errata applicazione dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 8 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, nonché degli artt. 3, 4, 6 e All. B del D.M. del 7 giugno 2016, n 120 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta irragionevolezza perché la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate dalla ricorrente, avrebbe introdotto un criterio aggiuntivo, ulteriore rispetto a quelli stabiliti dal Legislatore all’art. 4 del D.M. n. 120/2016.
1.3. Con il terzo motivo, è stata lamentata la violazione ed errata applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 - violazione ed errata applicazione del Verbale n. 1 della Commissione - difetto di motivazione e di istruttoria - irrazionalità poiché, anche volendo considerare legittimo il criterio di cui al precedente motivo, la Commissione lo avrebbe comunque applicato in maniera errata non avendo riconosciuto due pubblicazioni valutabili come di “ elevata qualità ” con conseguente palese difetto di istruttoria.
1.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione ed errata applicazione del criterio sub lett. b ) dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perché la Commissione non avrebbe correttamente valutato l’“apporto individuale” della candidata nei lavori in collaborazione secondo il criterio stabilito sub lett. b ) dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, ma si sarebbe limitata a rilevare il “ ruolo prominente ” o “ ruolo di leadership ”, valorizzando esclusivamente il posizionamento dell’autore come “ primo, ultimo, corresponding ”.
1.5. Con il quinto motivo, è stata lamentata la violazione ed errata applicazione del criterio sub lett. b ) dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la valutazione negativa delle pubblicazioni, fondata sul basso numero di citazioni, sarebbe illegittima, perché l’art. 4 del D.M. n. 120/2016 non includerebbe questo criterio tra quelli previsti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
1.6. Con il sesto motivo, è stata dedotta la violazione ed errata applicazione dell’art. 16, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’art. 8 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, nonché dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - difetto di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità, perché nella motivazione impugnata non vi sarebbe alcun riferimento ai criteri per la valutazione stabiliti dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016, né alle valutazioni sul contenuto delle pubblicazioni presentate presenti invece nei giudizi individuali.
1.7. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati.
2. In data 10 ottobre 2024, si è costituita in giudizio con memoria l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca.
2.1. In data 18 ottobre 2024, la difesa erariale ha prodotto in giudizio una relazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, con la quale sono state contestate tutte le censure contenute nel ricorso; nello specifico, è stato dedotto come la Commissione abbia denegato, legittimamente, l’abilitazione alla ricorrente poiché le pubblicazioni presentate sarebbero caratterizzate da una collocazione editoriale modesta nonché di scarsa rilevanza nel panorama scientifico di riferimento per il settore concorsuale 06/D1.
3. Con memoria, depositata il 19 ottobre 2024, la parte ricorrente ha contestato nel merito le controdeduzioni sollevate dalla difesa erariale e ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. Alla Camera di Consiglio del 22 ottobre 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, la parte ricorrente, su invito in tal senso del Collegio, ha dichiarato a verbale di rinunciare alla predetta istanza cautelare tenuto conto della peculiarità del presente contenzioso ed il Collegio, preso atto, ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
5. Con memoria depositata il 28 febbraio 2025, la ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
7.1. In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus.
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95 ”).
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati …”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b ), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
7.2. Ciò posto, con il primo motivo la parte ricorrente si duole dell’identità dei giudizi individuali espressi dai Commissari, i quali si sarebbero limitati ad esprimere valutazioni “fotocopia”, in assenza quindi di un’autonoma valutazione; pertanto, anche il giudizio collegiale non sarebbe altro che una mera ripetizione di quanto affermato, in modo identico, dai Commissari nei rispettivi giudizi. Tale circostanza denoterebbe pertanto una grave carenza istruttoria, sintomatica dell’eccesso di potere.
Ritiene il Collegio che tale doglianza non possa essere condivisa.
Ed invero, come già chiarito da questa Sezione, l’eventuale somiglianza dei giudizi individuali dei Commissari non integra ex se il vizio del difetto di istruttoria, qualora emergano elementi da cui desumere che i predetti Commissari abbiano comunque valutato le pubblicazioni presentate; diversamente, si configurerebbe il difetto di istruttoria nel caso in cui i giudizi espressi siano assolutamente identici tra di loro, in modo che sia chiaro che i Commissari non abbiano svolto alcuna attività istruttoria (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 14 gennaio 2025, n. 624).
Ciò chiarito, si osserva come, nel caso di specie, non sia possibile riscontrare quanto lamentato dalla parte ricorrente, dal momento che ciascun Commissario ha espresso il proprio giudizio in maniera autonoma - pur riscontrandosi talune somiglianze in alcuni passaggi motivazionali di alcuni giudizi individuali (vedi: Proff.ri Campo, Lavorini e Vecchione) - ma senza che ciò possa integrare il difetto di istruttoria, perché, i predetti giudizi presentano elementi di originalità.
7.3. Con il secondo motivo, la parte ricorrente si duole che la Commissione abbia integrato, in modo illegittimo, i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016. Nello specifico, in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, come emergerebbe dal verbale della prima riunione della Commissione del 7.02.2024, viene attribuita particolare rilevanza ad “ articoli pubblicati su riviste peer - reviewed ad elevato impatto scientifico ” ovvero “ dove si evinca chiaramente il contributo individuale del candidato come testimoniato dalla posizione del candidato nell'authorship ”. Tuttavia, l’art. 8 del D.P.R. n. 95/2016 non consentirebbe alla Commissione di introdurre nuovi criteri o specificare quelli già stabiliti dal D.M. n. 120/2016 ma si limiterebbe, piuttosto, a prevedere che la Commissione, nella prima riunione, definisce solo le modalità organizzative e di valutazione, intese come gestione pratica del lavoro (tempo, luogo e consultazione), senza modificarne i criteri. Tale criterio sarebbe illegittimo anche per contrasto con l’art. 4, lett. d ) del D.M. n. 120/2016, poiché limita irragionevolmente la valutazione positiva alle sole riviste del medesimo settore concorsuale. L’attinenza al settore dovrebbe, infatti, basarsi sul contenuto della pubblicazione e non sulla rivista che la ospita.
Ritiene il Collegio che tale doglianza non possa essere condivisa.
Ed invero, come chiarito da questa Sezione, “ l’Amministrazione, pur nel rispetto dei requisiti tassativamente indicati nel D.M. n. 120/2016, gode comunque di un margine di discrezionalità in relazione alla mera specificazione dei predetti requisiti, ove gli stessi risultino comunque ricompresi nelle categorie normative indicate. Tale scelta, lungi dall’integrare una violazione dei canoni prestabiliti, costituisce attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, insindacabile dal Giudice Amministrativo, salve le ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzione .” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 14 novembre 2024, n. 20234).
A tal proposito, l’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016 prevede esplicitamente che “… la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 .”.
Ebbene, ritiene il Collegio che la scelta della Commissione, in sede di insediamento (Verbale del 7 febbraio 2024) di specificare i criteri di valutazione delle pubblicazioni, è immune da vizi logici, in quanto sono stati indicati criteri (integrativi) di valutazione razionali, pertinenti e congrui rispetto all’oggetto del settore scientifico disciplinare di riferimento (“ articoli pubblicati su riviste peer- reviewed ad elevato impatto scientifico ” ovvero “ dove si evinca chiaramente il contributo individuale del candidato come testimoniato dalla posizione del candidato nell'authorship ”).
Ne consegue, pertanto, che, sotto questo profilo, l’operato della Commissione è immune dai vizi denunciati.
7.3. Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo - congiuntamente sindacabili, in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico - la parte ricorrente lamenta, in sintesi, che la Commissione avrebbe, per un verso, errato nell’applicare i criteri anche per come integrati (nel dettaglio, attribuire particolare rilevanza ad articoli su riviste del “quartile più alto” nelle quali il candidato figurasse come autore in posizione di “primo, ultimo, corrisponding”), dal momento che sarebbero state riconosciute soltanto due pubblicazioni, mentre ve ne erano altre - di pari rilievo - non considerate dalla Commissione; inoltre, non sarebbero state riconosciute quattro pubblicazioni poste su riviste di primo quartile in un settore scientifico diverso da quello del S.S.D. di riferimento.
Sotto altro profilo, la Commissione si sarebbe limitata a rilevare il “ruolo prominente” o “ruolo di leadership”, valorizzando esclusivamente - secondo il criterio aggiuntivo sopra censurato - il posizionamento dell’autore come “primo, ultimo, corresponding”. In particolare, si afferma nel giudizio collegiale che solo due pubblicazioni sarebbero di qualità elevata “ ma in queste la candidata non ha un ruolo prominente ”, mentre “ le restanti pubblicazioni in cui la candidata ha un ruolo di leadership sono pubblicate su riviste dei quartili inferiori ”. In maniera illegittima ed errata non viene mai considerato l’effettivo apporto individuale della ricorrente nei lavori collettanei, a prescindere dal ruolo assunto nella medesima pubblicazione.
Per altro verso, la parte ricorrente lamenta che la Commissione abbia poi fondato il proprio giudizio negativo anche su un parametro estraneo rispetto a quelli indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, ossia nella rilevanza del numero di citazioni, trattandosi infatti di un parametro rilevante per il diverso ambito della verifica del rispetto dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018.
Infine, viene censurata la motivazione nella parte in cui la Commissione non si sia espressa su tutti i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, ma si sia determinata sulla base dei (soli) criteri integrativi, così rendendo non comprensibile l’ iter logico sotteso al giudizio impugnato.
Ritiene il Collegio che tali doglianze siano condivisibili nei termini seguenti.
Per quanto riguarda i profili sopra menzionati, si osserva che il giudizio impugnato è sicuramente censurabile per non avere la Commissione motivato con riferimento a tutti i parametri tassativamente elencati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, in quanto la stessa ha dato peso eccessivo ad alcuni dei criteri (legittimamente) integrati trascurando però di motivare (anche) rispetto agli altri.
Ed invero, nella motivazione, è dato leggere che “- La candidata NON presenta in numero sufficiente pubblicazioni complessivamente considerate di qualità “elevata” come definita ai sensi dell’art. 7, D.M. n. 120/2016. Infatti tra le 16 pubblicazioni presentate solo 2 pubblicazioni sono riconosciute dalla Commissione come di elevata qualità e con risalto internazionale, ma in queste la candidata non ha un ruolo prominente. Le restanti pubblicazioni in cui la candidata ha un ruolo di leadership sono pubblicate su riviste dei quartili inferiori, non hanno una ricaduta internazionale anche considerando il basso numero di citazioni. Alla luce delle valutazioni di cui sopra, e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione all’unanimità ritiene che la candidata NON presenti complessivamente pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca internazionale ”.
In particolare, risulta del tutto omesso ogni riferimento al criterio della coerenza (lett. a), all’apporto individuale nei rapporti in collaborazione (lett. b), alla qualità della produzione scientifica (lett. c), alla continuità della produzione scientifica (lett. e), mentre appare vago il riferimento alla rilevanza delle pubblicazioni nel settore scientifico di riferimento (lett. f). Siffatte lacune motivazionali incidono senza dubbio sulla legittimità del provvedimento impugnato, in quanto la Commissione ha chiaramente violato il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, essendosi ancorata esclusivamente sul parametro della collocazione editoriale delle pubblicazioni (lett. d) per come integrato.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti evidenziati dalla parte ricorrente, questo Collegio rileva come il provvedimento risulta non motivato con riferimento alla rilevanza di due pubblicazioni su “JACC” Journal of the American College of Cardiology (indicati ai nn. 4 e 15), trattandosi di una rivista che sembra rientrare tra quelle indicate nella Commissione nel criterio integrato, mentre non può essere condiviso l’assunto secondo cui la Commissione avrebbe irragionevolmente non considerato alcune pubblicazioni in materia di cardiologia su riviste di un settore scientifico non corrispondente a quello oggetto di concorso, perché trattasi di valutazione coerente con i criteri determinati dalla Commissione stessa.
Per quanto riguarda, poi, il rilievo per il quale la Commissione avrebbe fondato il giudizio negativo su un elemento estrinseco - il numero di citazioni - , non contemplato nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, né presente tra i criteri integrativi individuati nel Verbale del 7 febbraio 2024, e rilevante soltanto ai fini del superamento dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018, questo Collegio evidenzia come, effettivamente, tale elemento sia stato utilizzato dalla Commissione per confermare l’assunto che lo precede (“ Le restanti pubblicazioni in cui la candidata ha un ruolo di leadership sono pubblicate su riviste dei quartili inferiori, non hanno una ricaduta internazionale anche considerando il basso numero di citazioni ”). Ne consegue, quindi, che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare tale parametro per giustificare il proprio giudizio sulla rilevanza internazionale delle pubblicazioni.
7.4. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti suindicati, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua , in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una
Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
8. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessata entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO