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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 998/2024 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA Parte_1
) - in persona dell'amministratore delegato, Dr. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Grippo e Eleonora Isabella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. CH-660-1-132001-4) - in persona del legale rappresentante CP_1 [...]
- rappresentata e difesa dagli Avv.ti Micael Montinari, Martina COroparte_2
NT, IP ER e DR II ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Piazza Borromeo n. 12, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – in riforma della sentenza n. 1900/2024, resa e pubblicata in data 22 febbraio 2024, dalla VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, G.U. Dott. Claudio Antonio Tranquillo, nel giudizio recante R.G. n. 28259/2023 e notificata in data 4 marzo 2024 – così giudicare: Nel merito:
1. in riforma della sentenza n. 1900/2024, rigettare tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte da perché del tutto infondate in fatto e CP_1 in diritto e non provate, per tutte le ragioni svolte;
2. condannare alla restituzione a CP_1 Parte_1 di tutte le somme che nelle more del presente giudizio l'appellante ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo ed oltre alle successive occorrende;
In ogni caso:
3. condannare alla rifusione a CP_1 Parte_1
delle spese e dei compensi professionali ex D.M. 55/14 del giudizio di primo
[...] grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge;
4. emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.”
Per CP_1
“L'Appellata chiede di:
-in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la Sentenza appellata;
-in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto irrilevanti e inammissibili;
-sempre in via principale, condannare l'Appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CO
-in ogni caso, condannare al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo, emesso su ricorso di Parte_1 CO (di seguito, anche ”), il Tribunale di Milano aveva ingiunto a il
[...] CP_1 pagamento della somma di Euro 179.002,00, oltre interessi e spese della procedura. La società ricorrente aveva esposto, nel ricorso monitorio, che:
-in data 21.11.2017, aveva sottoscritto con la società di diritto svizzero il CP_1 contratto di intermediazione finanziaria n. 500058, avente ad oggetto il servizio di ricerca di investitori interessati alla sottoscrizione e all'acquisto di azioni della società mineraria VI Mining PLC, di cui deteneva un pacchetto azionario, in vista CP_1 della sua quotazione in borsa;
CO
-il contratto prevedeva che la remunerazione spettante a fosse definita di volta in volta, in base al numero di azioni sottoscritte e/o acquistate e del corrispettivo versato dagli investitori segnalati dalla società intermediaria;
CO
-in corso di rapporto, aveva eseguito le proprie prestazioni, maturando un corrispettivo di complessivi Euro 588.900,00, di cui aveva versato la minor CP_1 somma di Euro 344.866,00;
aveva trasmesso due avvisi di fattura per il pagamento del residuo: il primo in CP_3 data 26.6.2018 per l'importo di Euro 179.000,00 e il secondo in data 27.6.2018 per CP_ l'importo di Euro 65.000,00 e aveva provveduto al pagamento soltanto di quest'ultimo importo, riconoscendosi però debitrice per il residuo, come da comunicazione e-mail del 20.9.2018 trasmessa dal legale rappresentante di CP_1
pag. 2/11 2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la CP_1 revoca sulla base dei seguenti motivi: CO
-il contratto stipulato con prevedeva che il corrispettivo spettante alla società intermediaria dovesse essere calcolato anche sulla base di un rendiconto, che la società CO opposta avrebbe dovuto fornire mensilmente;
non aveva presentato tale documento in corso di rapporto, né, peraltro, aveva provveduto a produrlo in sede monitoria né lo aveva depositato nel contenzioso avviato innanzi alle autorità svizzere, per ottenere il pagamento dello stesso importo;
-l'avviso di fattura del 26.6.2018 emesso per Euro 179.000,00 era stato tempestivamente contestato dall'opponente e il giorno successivo era stato sostituito da un altro avviso di fattura del minore importo di Euro 65.000,00; CO
-in ogni caso, non risultava che avesse realizzato un'attività tale da giustificare la somma pretesa;
-la comunicazione e-mail del 20.9.2018, indicata dalla controparte come riconoscimento di debito, era irrilevante, in quanto era stata trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria ed era priva di firma e di data certa;
in ogni caso, l'opponente contestava la conformità all'originale della copia ex adverso prodotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. CO 3. , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. La parte opposta contestava il fondamento delle difese avversarie, sostenendo, in particolare, di non avere fornito il rendiconto mensile, in quanto le parti concordemente avevano convenuto di sostituirlo con una tabella di sintesi – CO predisposta dalla stessa e trasmessa a – che riportava l'elenco delle CP_1 attività svolte da quest'ultima, con indicazione della provvigione dovuta.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 22.2.2024 (sentenza n. 1900/2024), in accoglimento dell'opposizione, revocava il titolo monitorio, CO condannando alla rifusione delle spese di lite. Il giudice di prime cure, premessa la sostanziale irrilevanza delle effettive modalità con cui le parti avevano deciso di regolare i reciproci rapporti, riteneva che l'opposta non avesse assolto al proprio onere di “dimostrare il titolo della propria pretesa, i.e. l'adempimento, tramite offerta di prova di avere individuato un numero di sottoscrittori, di sottoscrizioni e di corrispettivi pagati tali da giustificare la CP_ prestazione richiesta a . Parte convenuta opposta ha invece articolato una serie di prove sulle prassi invalse tra le parti nonché su eventuali consensi e accordi orali che però, essendo inerenti a una mera gestione contabile dei rapporti tra le parti, non possono certo dirsi fondamento idoneo della pretesa azionata. L'articolazione di capitoli di prova relativi al fatto che le somme indicate negli avvisi di fattura fossero corrispondenti ad attività effettivamente svolte appare capitolazione del tutto generica” (sentenza, p. 4).
pag. 3/11 In altri termini, secondo il giudicante, non era stato prodotto alcun documento che attestasse la corrispondenza degli importi fatturati ai servizi resi e, d'altra parte, non risultava nemmeno che alcun investitore avesse acquistato e/o sottoscritto azioni per un valore che giustificasse l'ammontare della somma oggetto di ingiunzione di pagamento in sede monitoria. CO 5. Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello , articolando quattro motivi: I) Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui CO ha ritenuto non dimostrato il titolo della pretesa di di cui alla fattura e quindi il proprio adempimento al contratto;
II) Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha negato ogni rilevanza alle modalità con cui le parti avevano deciso di liquidare i loro rapporti;
III) Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso che la mail del 20 settembre 2018 fosse idonea ad integrare elemento di prova di per sé idoneo a giustificare la declaratoria di provvisorietà e, in ogni caso, laddove ha escluso ogni rilevanza probatoria agli scambi via mail di cui agli atti di causa;
IV) Omessa motivazione della sentenza nella parte in cui non ha accolto le istanze CO istruttorie proposte da e, in ogni caso, nullità della sentenza per la violazione del contradittorio processuale realizzatasi nel corso del giudizio, laddove il giudice di prime cure ha fissato la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. senza preventivamente esaminare la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da CO
.
6. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma CP_1 dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
7. All'udienza del 9.10.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. All'udienza del 12.11.2025, all'esito della discussione conclusiva innanzi al Collegio, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, rileva la Corte che il presente appello può essere deciso sulla base delle risultanze dell'istruttoria documentale svolta nel giudizio di primo grado, senza necessità di disporre ulteriore attività istruttoria mediante l'ammissione delle istanze articolate dall'appellante.
2. Ciò premesso, ragioni di opportunità logico-giuridica inducono questa Corte a trattare con priorità il quarto motivo di appello, relativo alla presunta violazione del contraddittorio. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avrebbe emesso il decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. prima di esaminare la terza memoria pag. 4/11 CO istruttoria depositata da , ritenendo tale modus operandi contrario ai principi del contraddittorio e del giusto processo. CO In particolare, l'appellante ha dedotto che aveva provveduto al deposito della terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. il giorno della scadenza (19.2.2024) e che, CO nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, ancor prima che depositasse tale memoria, la Cancelleria aveva comunicato ai procuratori delle parti il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Successivamente – prosegue l'appellante – il giudice aveva emesso “strumentalmente” un provvedimento con cui aveva confermato la trattazione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nell'udienza già fissata.
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione sia infondato. L'appellante non ha indicato in che modo il contenuto della terza memoria istruttoria avrebbe potuto essere rilevante e decisivo ai fini della decisione della causa, ossia in che modo avrebbe potuto incidere sull'esito della controversia e, in ogni caso, il primo giudice, con provvedimento depositato il 20.2.2024 - ossia il giorno successivo al CO deposito della terza memoria istruttoria da parte di e del decreto di fissazione dell'udienza - ha dato atto di aver preso visione della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. dell'odierna appellante, confermando comunque la fissazione dell'udienza ex art. 281sexies c.p.c. alla data già indicata. Le superiori considerazioni sono sufficienti ad escludere una violazione del contraddittorio e, dunque, a pervenire al rigetto del motivo.
3. Passando ad esaminare, sempre per ragioni di priorità logico-giuridica, il terzo motivo di appello, con tale motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, della comunicazione e-mail del 20.9.2018, di cui ha invocato la natura di atto di riconoscimento di debito da parte di In tale CP_1 comunicazione, secondo la prospettazione dell'appellante, , per COroparte_4 conto di si era mostrato consapevole dell'avvenuta emissione dei due avvisi CP_1 di fattura, della loro correttezza e dell'avvenuto pagamento soltanto di uno di essi - ossia quello trasmesso il 27.6.2018 per l'importo di Euro 65.000,00 - e al contempo aveva manifestato l'intenzione di provvedere nell'immediato futuro (id est: fine mese) alla corresponsione dell'importo di Euro 179.000,00, oggetto dell'altro avviso. L'appellante ha rilevato, inoltre, che la trasmissione di tale comunicazione a mezzo e- mail ordinaria e l'assenza di sottoscrizione non inficiavano il valore probatorio di siffatto documento, atteso che, per un verso, , in quanto società di diritto CP_1 svizzero, non era munita di un indirizzo PEC e le parti in causa avevano sempre CP_ comunicato tramite posta elettronica ordinaria;
per altro verso, la stessa aveva prodotto, nel giudizio di primo grado, una comunicazione e-mail dello stesso CP_4
– inviata dallo stesso indirizzo di posta elettronica di provenienza della comunicazione del 20.9.2018 – così riconoscendone la validità e autenticità. CP_ ha resistito al motivo di gravame, rilevando che le modalità con cui tale comunicazione era stata prodotta non consentivano di accertarne l'autenticità, tanto è
pag. 5/11 che, nel giudizio di primo grado, ne aveva tempestivamente disconosciuto la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. In ogni caso, secondo l'appellata, tale comunicazione e-mail non costituiva un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., in quanto il destinatario della promessa di pagamento non era dispensato dall'onere di dimostrare l'ammontare della somma CO effettivamente pretesa, cosa che non aveva fatto. Inoltre, ad avviso dell'appellata, tale comunicazione e-mail era generica e conteneva unicamente un vago riferimento a una fattura asseritamente inevasa, che non permetteva tuttavia di individuare con certezza tale fattura e la sua correlazione con il contratto, tanto più in considerazione del fatto che la fattura azionata in via monitoria era stata emessa solamente in data 31.10.2022.
4. Ritiene la Corte che il motivo sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, va rilevato che, ai sensi dell'art.
4.1 del contratto di intermediazione CO CP_ CO n. 500.058 concluso da e in data 21.11.2017, aveva il diritto “a ricevere una determinata remunerazione definita di volta in volta tra le Parti, in base a diversi parametri. Su base mensile, sarà condiviso fra le Parti un documento che indica la remunerazione dovuta sulla base del numero di azioni sottoscritte/acquistate e del corrispettivo versato dai Soggetti Interessati [id est: i potenziali acquirenti/sottoscrittori delle azioni della società mineraria VI Mining PLC, prossima alla quotazione sul mercato regolamentato Nex Exchange London, registrato in Inghilterra]. Tale documento indicherà anche i recapiti dei Soggetti Interessati che acquistano e/o sottoscrivono le azioni dell'Emittente [id est: la società mineraria] e, se CO del caso, quelli delle persone segnalate dal Broker [id est: ] alla Società [id est:
] e che, a loro volta, hanno segnalato il Soggetto Interessato alla Società CP_1 stessa, nonché il numero di azioni acquistate/sottoscritte”. Inoltre, a mente del successivo art. 4.2, “La remunerazione […] sarà dovuta per le azioni sottoscritte/acquistate dai Soggetti Interessati direttamente/indirettamente” nel processo di quotazione della società mineraria sul mercato londinese di cui sopra (cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio). CP_ È pacifico che, prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, avesse CO corrisposto a , a titolo di corrispettivo, l'importo complessivo di Euro 409.866,00 per i servizi di intermediazione resi dalla società intermediaria (doc. n. 3 fasc. monitorio e doc. D fasc. primo grado parte appellante), mentre è controversa fra le parti la debenza del residuo importo di Euro 179.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto. CO CP_ Orbene, sin dal ricorso monitorio, ha allegato di aver trasmesso a due avvisi di fattura: l'uno, in data 26.6.2018, con il quale era stato richiesto il pagamento di Euro 179.000,00 “con riferimento all'attività svolta per il contratto 500.058”, riservando l'emissione della fattura all'atto del pagamento (doc. n. 4 fasc. monitorio) e l'altro, in data 27.6.2018, con il quale era stato richiesto, con le stesse modalità, il pagamento di pag. 6/11 CP_ Euro 65.000,00, regolarmente eseguito da come risulta dalla produzione documentale in atti (doc. n. 6 fasc. monitorio). CO Il documento prodotto da sub doc. n. 6 contiene la copia di una comunicazione e- CO mail con cui, in data 21.9.2018, per conto di , inoltrava a Giada Persona_1
Lauber, e in copia conoscenza a un messaggio di Persona_2 Persona_3 posta elettronica trasmesso il 20.9.2018 da legale COroparte_4 CP_ rappresentante di Nella missiva inoltrata, con oggetto “RE:SCM transfer” e munita di tre allegati, si legge:
Dear , Please find attached a copy of the transfer made today – the second Per_1 half of one of the attached invoices. There is now outstanding €179,000 for the other invoice attached. I anticipate the next payment to you at the end of the month. All the best and sorry for the delay, LL
Di seguito la traduzione asseverata (cfr. doc. n. 6 cit.):
, Parte_3 in allegato trovi una copia del bonifico effettuato oggi – relativo alla seconda metà dell'importo di una delle fatture allegate. L'altra fattura allegata è ancora in sospeso per 179.000 euro. Ti anticipo che il prossimo pagamento avverrà a fine mese. Cordiali saluti e scusami ancora per il ritardo”. CP_ Nel promuovere il giudizio di opposizione, ha posto in dubbio la rilevanza della copia della comunicazione e-mail, sull'assunto che essa fosse priva di sottoscrizione, per poi disconoscerne la conformità all'originale, “contestandone la provenienza ed il contenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c.” (atto di citazione in opposizione, p. 10). La Corte dubita della ritualità di tale disconoscimento, che, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. Civ., 5.1.2025, n. 134; v. anche, ex plurimis, Cass. Civ., 20.6.2019, n. 16557; Cass. Civ., 30.12.2009, n. 28096). In ogni caso, a prescindere dal rilievo che precede, con la comparsa di costituzione e CO risposta, ha prodotto la cartella contenente l'originale della comunicazione e- CO mail, da cui è possibile visionare gli allegati (doc. H bis fasc. primo grado ). In particolare, facendo un raffronto fra i due documenti, si evince che, pur trattandosi di un'e-mail inoltrata, il contenuto riportato nella copia corrisponde al corpo effettivo pag. 7/11 dell'e-mail originale - non modificabile nel file prodotto - così come identica è la data di trasmissione (20.9.2018). CP_ Inoltre, non ha contestato specificamente che l'indirizzo di provenienza dell'e- mail ( ) appartenesse al suo legale rappresentante, e Email_1 COroparte_4 ha assunto un contegno equiparabile ad un'ammissione della sua autenticità, nella misura in cui, a sostegno delle proprie difese - e, in particolare, dell'avvenuta contestazione del credito ex adverso azionato - ha prodotto un messaggio di posta elettronica proveniente dallo stesso indirizzo e-mail (cfr. doc. n. 4 fasc. primo grado CP_
. A ciò occorre aggiungere che tra gli allegati, oltre alla contabile del bonifico per Euro 32.500,00 (corrispondente alla seconda tranche del pagamento di Euro 65.000,00, come desumibile dalla causale ivi riportata – “contratto 500.058 avviso di fattura CO 27/06/18, seconda parte”), vi sono i due avvisi di fattura trasmessi da , compreso quello per Euro 179.000,00, del tutto speculari a quelli prodotti in sede monitoria. E ancora. L'espressione “Ti anticipo che il prossimo pagamento avverrà a fine mese” non può che riferirsi alla cifra oggetto del secondo avviso di pagamento, posto che l'importo di Euro 65.000,00 era stato già pacificamente corrisposto e che lo stesso scrivente aveva fatto precedere la suddetta dichiarazione con la precisazione che
“L'altra fattura allegata è ancora in sospeso per 179.000 euro”. Tali elementi, complessivamente valutati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per qualificare la dichiarazione contenuta nella comunicazione e-mail del 20.9.2018 alla stregua di un riconoscimento di debito, con contestuale promessa di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., che “determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. Civ., 10.12.2024, n. 31818; v. anche, ex plurimis, Cass. Civ., 3.11.2020, n. 24451; Cass. Civ., 13.6.2014, n. 13506; Cass. Civ., 16.9.2013, n. 21098). CP_ In conclusione, poiché si è riconosciuta debitrice dell'importo di Euro 179.000,00, di cui ha promesso il pagamento, era suo onere, in forza dell'inversione dell'onus probandi conseguente all'astrazione processuale, provare di avere provveduto al relativo pagamento, prova che, tuttavia, non è stata fornita. Né possono indurre a diverse conclusioni le deduzioni difensive della parte appellata, secondo cui l'astrazione processuale determinata dalla ricognizione di debito e dalla promessa di pagamento presuppone pur sempre l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume sussistente fino a prova contraria, con la conseguenza che l'inversione dell'onere probatorio viene meno ove venga provato che tale rapporto non sia mai sorto, sia invalido o si sia estinto. Rileva, in proposito la Corte, che non sussistono elementi atti a porre in dubbio l'esistenza del rapporto fondamentale, avente titolo nel contratto di intermediazione finanziaria, la cui esistenza è, del resto, ammessa dallo stesso contegno della società
pag. 8/11 svizzera che, pacificamente, ha corrisposto alla controparte l'importo di Euro 409.866,00, a titolo di corrispettivo. Per contro, non ha allegato né tanto meno CP_1 provato di aver corrisposto, in tutto o in parte, la somma di Euro 179.000,00. In sede di opposizione, l'appellata ha dichiarato che l'avviso del 26.6.2018 recava una cifra errata, che l'appellante avrebbe corretto con l'emissione di un avviso di fattura il giorno successivo per il minore importo di Euro 65.000,00, con la conseguenza che, secondo tale prospettazione, il secondo avviso avrebbe sostituito il primo. Tale deduzione è rimasta sfornita di qualsiasi riscontro probatorio e, in ogni caso, non è stata riproposta in appello. CP_ Nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, ha sostenuto, poi, CO che il soggetto obbligato nei confronti di sarebbe IS FI LTD, intervenuta nelle operazioni di quotazione di VIM nella borsa londinese, la quale avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con l'investitore HA Venture Capital Ltd, come emerge dalla documentazione prodotta in atti (All. C, doc.8 fasc. primo grado CP_ CP_ CP_
All. C, doc. 9 fasc. e All. C, doc. 10 fasc. . In particolare, secondo la CP_ prospettazione di la somma pretesa da IS, applicando il tasso in vigore all'epoca del pagamento e dell'emissione dell'avviso di fattura, corrisponderebbe a quella per cui è causa, con la conclusione che la controparte, odierna appellante, CP_ avrebbe confuso con IS. CO
, nella propria nota conclusiva, ha contestato tale assunto, deducendo l'estraneità di IS FI LTD alla vicenda per cui è causa. Rileva, in proposito, la Corte che la documentazione menzionata dall'appellata a sostegno della propria tesi difensiva è del tutto irrilevante. Ed invero, la missiva del 3.11.2017 (doc. n. 8 fasc. Zica) è a firma di CP_5
per conto di IS FI LTD ed è indirizzata a di
[...] Parte_4
HA Venture Capital Ltd e contiene la comunicazione della propria intenzione di giovarsi dei servizi di intermediazione finanziaria di IS FI LTD, senza che vi sia riferimento alcuno all'operazione di quotazione in borsa della società mineraria. CP_ Parimenti, il doc. n. 9 prodotto da contiene la contabile di un bonifico eseguito da IS FI LTD in favore di per £ 150.000,00, mentre il Parte_4 successivo doc. n. 10 rappresenta un fermoimmagine di un'e-mail del 7.3.2018 trasmessa da a per IS FI LTD, con cui Parte_4 COroparte_5 il primo conferma la ricezione dell'importo di cui sopra. È evidente come tali documenti possano al più provare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra IS FI LTD e HA Venture Capital LTD, in forza del quale la prima ha effettuato un bonifico di 150,000.00 sterline britanniche, ma non valgano a CO dimostrare l'esistenza di un collegamento tra IS FI LTD e , che avrebbe giustificato un credito di quest'ultima nei confronti della prima per un importo analogo al credito azionato nei confronti di – come, invece, prospettato dall'appellata. CP_1 CP_ ha dedotto, infine, di avere contestato l'avviso di fattura del 26.6.2018: il riferimento è ad una comunicazione e-mail trasmessa da in data COroparte_4
27.10.2020 - proveniente dallo stesso indirizzo di posta elettronica di provenienza della pag. 9/11 citata comunicazione e-mail del 20.9.2018 contenente il riconoscimento di debito - a in replica alla missiva con cui quest'ultimo aveva trasmesso, il giorno Persona_1 stesso, un'intimazione di pagamento dell'importo di Euro 179.000,00. In particolare, nell'e-mail di si legge: “What is this? Shall we have a catch up CP_4 chat?” – “Cos'è questo? [riferito agli allegati, ossia l'intimazione di pagamento e l'avviso di fattura del 26/6/2018] Possiamo parlare?” (doc. n. 4 fascicolo di primo grado ). CP_1
Premesso che tale missiva è successiva di oltre due anni rispetto alla citata comunicazione e-mail di riconoscimento di debito, ritiene la Corte che la stessa non contenga una contestazione specifica della debenza dell'importo di Euro 179.000,00. Il tenore della comunicazione è talmente generico da non consentire di definire quale fosse la reale intenzione del mittente e, in ogni caso, la richiesta di contatto ivi contenuta non è univocamente indicativa dell'intenzione di contestare l'intimazione, ben potendo essere diretta ad altri fini, quale quello di trovare un accordo sulle modalità e sui tempi di pagamento. CP_ In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene la Corte che CO riconosciutasi debitrice, nei confronti di , dell'importo di Euro 179.000,00, non ha provveduto al relativo pagamento né ha dedotto e dimostrato valide vicende estintive della pretesa creditoria avversaria - come era suo onere ai sensi dell'art. 1988 c.c. - e tanto è sufficiente a ritenere fondato il credito azionato in sede monitoria da CO
. Tale conclusione assorbe ogni disamina dei restanti motivi di appello. L'appello va, dunque, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da deve essere respinta. CP_1
Tale statuizione non può, tuttavia, determinare la reviviscenza del decreto ingiuntivo CO (n. 2459/2023) chiesto ed ottenuto da , il quale deve intendersi integralmente travolto dalla sentenza di primo grado, atteso che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, da parte del primo giudice, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr. Cass. Civ., n. 22874/2024; in senso conforme Cass. Civ., n. 20868/2017). CO 5. Infine, considerato che , sin dal giudizio di opposizione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto – domanda che implicitamente comprende la richiesta CP_ di condanna al pagamento dell'importo oggetto del provvedimento monitorio – deve essere comunque condannata al pagamento dell'importo di Euro 179.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla costituzione in mora (avvenuta con lettera del 27.10.2020) al saldo effettivo. Infine, non può trovare accoglimento la domanda dell'appellante di restituzione di tutte le somme versate nelle more del presente giudizio in favore della controparte, in difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste.
pag. 10/11 6. Le spese di lite del procedimento monitorio, del giudizio di primo grado e del grado di appello vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di , la CP_1 cui soccombenza integrale non viene scalfita dal rigetto dell'ultimo motivo di appello, CO essendo risultata pienamente vittoriosa rispetto alla pretesa creditoria azionata. La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00), come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum, all'attività istruttoria effettivamente svolta, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa prestata. CO Infine, la fondatezza dell'impugnazione proposta da risulta a questa Corte vale ad escludere la sussistenza dei presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta da . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
[...] nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1900/2024, pubblicata il 22.2.2024, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna al pagamento di Euro 179.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 CP_1
D.Lgs. n. 231/2002 dal 27.10.2020 sino al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate, per il procedimento monitorio, in Euro 2.500,00
[...] per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di primo grado, in Euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e per il grado d'appello, in Euro 9.991,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 11/11
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 998/2024 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA Parte_1
) - in persona dell'amministratore delegato, Dr. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Grippo e Eleonora Isabella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. CH-660-1-132001-4) - in persona del legale rappresentante CP_1 [...]
- rappresentata e difesa dagli Avv.ti Micael Montinari, Martina COroparte_2
NT, IP ER e DR II ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Piazza Borromeo n. 12, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – in riforma della sentenza n. 1900/2024, resa e pubblicata in data 22 febbraio 2024, dalla VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, G.U. Dott. Claudio Antonio Tranquillo, nel giudizio recante R.G. n. 28259/2023 e notificata in data 4 marzo 2024 – così giudicare: Nel merito:
1. in riforma della sentenza n. 1900/2024, rigettare tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte da perché del tutto infondate in fatto e CP_1 in diritto e non provate, per tutte le ragioni svolte;
2. condannare alla restituzione a CP_1 Parte_1 di tutte le somme che nelle more del presente giudizio l'appellante ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo ed oltre alle successive occorrende;
In ogni caso:
3. condannare alla rifusione a CP_1 Parte_1
delle spese e dei compensi professionali ex D.M. 55/14 del giudizio di primo
[...] grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge;
4. emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.”
Per CP_1
“L'Appellata chiede di:
-in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la Sentenza appellata;
-in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto irrilevanti e inammissibili;
-sempre in via principale, condannare l'Appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CO
-in ogni caso, condannare al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo, emesso su ricorso di Parte_1 CO (di seguito, anche ”), il Tribunale di Milano aveva ingiunto a il
[...] CP_1 pagamento della somma di Euro 179.002,00, oltre interessi e spese della procedura. La società ricorrente aveva esposto, nel ricorso monitorio, che:
-in data 21.11.2017, aveva sottoscritto con la società di diritto svizzero il CP_1 contratto di intermediazione finanziaria n. 500058, avente ad oggetto il servizio di ricerca di investitori interessati alla sottoscrizione e all'acquisto di azioni della società mineraria VI Mining PLC, di cui deteneva un pacchetto azionario, in vista CP_1 della sua quotazione in borsa;
CO
-il contratto prevedeva che la remunerazione spettante a fosse definita di volta in volta, in base al numero di azioni sottoscritte e/o acquistate e del corrispettivo versato dagli investitori segnalati dalla società intermediaria;
CO
-in corso di rapporto, aveva eseguito le proprie prestazioni, maturando un corrispettivo di complessivi Euro 588.900,00, di cui aveva versato la minor CP_1 somma di Euro 344.866,00;
aveva trasmesso due avvisi di fattura per il pagamento del residuo: il primo in CP_3 data 26.6.2018 per l'importo di Euro 179.000,00 e il secondo in data 27.6.2018 per CP_ l'importo di Euro 65.000,00 e aveva provveduto al pagamento soltanto di quest'ultimo importo, riconoscendosi però debitrice per il residuo, come da comunicazione e-mail del 20.9.2018 trasmessa dal legale rappresentante di CP_1
pag. 2/11 2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la CP_1 revoca sulla base dei seguenti motivi: CO
-il contratto stipulato con prevedeva che il corrispettivo spettante alla società intermediaria dovesse essere calcolato anche sulla base di un rendiconto, che la società CO opposta avrebbe dovuto fornire mensilmente;
non aveva presentato tale documento in corso di rapporto, né, peraltro, aveva provveduto a produrlo in sede monitoria né lo aveva depositato nel contenzioso avviato innanzi alle autorità svizzere, per ottenere il pagamento dello stesso importo;
-l'avviso di fattura del 26.6.2018 emesso per Euro 179.000,00 era stato tempestivamente contestato dall'opponente e il giorno successivo era stato sostituito da un altro avviso di fattura del minore importo di Euro 65.000,00; CO
-in ogni caso, non risultava che avesse realizzato un'attività tale da giustificare la somma pretesa;
-la comunicazione e-mail del 20.9.2018, indicata dalla controparte come riconoscimento di debito, era irrilevante, in quanto era stata trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria ed era priva di firma e di data certa;
in ogni caso, l'opponente contestava la conformità all'originale della copia ex adverso prodotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. CO 3. , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. La parte opposta contestava il fondamento delle difese avversarie, sostenendo, in particolare, di non avere fornito il rendiconto mensile, in quanto le parti concordemente avevano convenuto di sostituirlo con una tabella di sintesi – CO predisposta dalla stessa e trasmessa a – che riportava l'elenco delle CP_1 attività svolte da quest'ultima, con indicazione della provvigione dovuta.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 22.2.2024 (sentenza n. 1900/2024), in accoglimento dell'opposizione, revocava il titolo monitorio, CO condannando alla rifusione delle spese di lite. Il giudice di prime cure, premessa la sostanziale irrilevanza delle effettive modalità con cui le parti avevano deciso di regolare i reciproci rapporti, riteneva che l'opposta non avesse assolto al proprio onere di “dimostrare il titolo della propria pretesa, i.e. l'adempimento, tramite offerta di prova di avere individuato un numero di sottoscrittori, di sottoscrizioni e di corrispettivi pagati tali da giustificare la CP_ prestazione richiesta a . Parte convenuta opposta ha invece articolato una serie di prove sulle prassi invalse tra le parti nonché su eventuali consensi e accordi orali che però, essendo inerenti a una mera gestione contabile dei rapporti tra le parti, non possono certo dirsi fondamento idoneo della pretesa azionata. L'articolazione di capitoli di prova relativi al fatto che le somme indicate negli avvisi di fattura fossero corrispondenti ad attività effettivamente svolte appare capitolazione del tutto generica” (sentenza, p. 4).
pag. 3/11 In altri termini, secondo il giudicante, non era stato prodotto alcun documento che attestasse la corrispondenza degli importi fatturati ai servizi resi e, d'altra parte, non risultava nemmeno che alcun investitore avesse acquistato e/o sottoscritto azioni per un valore che giustificasse l'ammontare della somma oggetto di ingiunzione di pagamento in sede monitoria. CO 5. Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello , articolando quattro motivi: I) Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui CO ha ritenuto non dimostrato il titolo della pretesa di di cui alla fattura e quindi il proprio adempimento al contratto;
II) Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha negato ogni rilevanza alle modalità con cui le parti avevano deciso di liquidare i loro rapporti;
III) Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso che la mail del 20 settembre 2018 fosse idonea ad integrare elemento di prova di per sé idoneo a giustificare la declaratoria di provvisorietà e, in ogni caso, laddove ha escluso ogni rilevanza probatoria agli scambi via mail di cui agli atti di causa;
IV) Omessa motivazione della sentenza nella parte in cui non ha accolto le istanze CO istruttorie proposte da e, in ogni caso, nullità della sentenza per la violazione del contradittorio processuale realizzatasi nel corso del giudizio, laddove il giudice di prime cure ha fissato la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. senza preventivamente esaminare la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da CO
.
6. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma CP_1 dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
7. All'udienza del 9.10.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. All'udienza del 12.11.2025, all'esito della discussione conclusiva innanzi al Collegio, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, rileva la Corte che il presente appello può essere deciso sulla base delle risultanze dell'istruttoria documentale svolta nel giudizio di primo grado, senza necessità di disporre ulteriore attività istruttoria mediante l'ammissione delle istanze articolate dall'appellante.
2. Ciò premesso, ragioni di opportunità logico-giuridica inducono questa Corte a trattare con priorità il quarto motivo di appello, relativo alla presunta violazione del contraddittorio. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avrebbe emesso il decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. prima di esaminare la terza memoria pag. 4/11 CO istruttoria depositata da , ritenendo tale modus operandi contrario ai principi del contraddittorio e del giusto processo. CO In particolare, l'appellante ha dedotto che aveva provveduto al deposito della terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. il giorno della scadenza (19.2.2024) e che, CO nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, ancor prima che depositasse tale memoria, la Cancelleria aveva comunicato ai procuratori delle parti il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Successivamente – prosegue l'appellante – il giudice aveva emesso “strumentalmente” un provvedimento con cui aveva confermato la trattazione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nell'udienza già fissata.
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione sia infondato. L'appellante non ha indicato in che modo il contenuto della terza memoria istruttoria avrebbe potuto essere rilevante e decisivo ai fini della decisione della causa, ossia in che modo avrebbe potuto incidere sull'esito della controversia e, in ogni caso, il primo giudice, con provvedimento depositato il 20.2.2024 - ossia il giorno successivo al CO deposito della terza memoria istruttoria da parte di e del decreto di fissazione dell'udienza - ha dato atto di aver preso visione della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. dell'odierna appellante, confermando comunque la fissazione dell'udienza ex art. 281sexies c.p.c. alla data già indicata. Le superiori considerazioni sono sufficienti ad escludere una violazione del contraddittorio e, dunque, a pervenire al rigetto del motivo.
3. Passando ad esaminare, sempre per ragioni di priorità logico-giuridica, il terzo motivo di appello, con tale motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, della comunicazione e-mail del 20.9.2018, di cui ha invocato la natura di atto di riconoscimento di debito da parte di In tale CP_1 comunicazione, secondo la prospettazione dell'appellante, , per COroparte_4 conto di si era mostrato consapevole dell'avvenuta emissione dei due avvisi CP_1 di fattura, della loro correttezza e dell'avvenuto pagamento soltanto di uno di essi - ossia quello trasmesso il 27.6.2018 per l'importo di Euro 65.000,00 - e al contempo aveva manifestato l'intenzione di provvedere nell'immediato futuro (id est: fine mese) alla corresponsione dell'importo di Euro 179.000,00, oggetto dell'altro avviso. L'appellante ha rilevato, inoltre, che la trasmissione di tale comunicazione a mezzo e- mail ordinaria e l'assenza di sottoscrizione non inficiavano il valore probatorio di siffatto documento, atteso che, per un verso, , in quanto società di diritto CP_1 svizzero, non era munita di un indirizzo PEC e le parti in causa avevano sempre CP_ comunicato tramite posta elettronica ordinaria;
per altro verso, la stessa aveva prodotto, nel giudizio di primo grado, una comunicazione e-mail dello stesso CP_4
– inviata dallo stesso indirizzo di posta elettronica di provenienza della comunicazione del 20.9.2018 – così riconoscendone la validità e autenticità. CP_ ha resistito al motivo di gravame, rilevando che le modalità con cui tale comunicazione era stata prodotta non consentivano di accertarne l'autenticità, tanto è
pag. 5/11 che, nel giudizio di primo grado, ne aveva tempestivamente disconosciuto la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. In ogni caso, secondo l'appellata, tale comunicazione e-mail non costituiva un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., in quanto il destinatario della promessa di pagamento non era dispensato dall'onere di dimostrare l'ammontare della somma CO effettivamente pretesa, cosa che non aveva fatto. Inoltre, ad avviso dell'appellata, tale comunicazione e-mail era generica e conteneva unicamente un vago riferimento a una fattura asseritamente inevasa, che non permetteva tuttavia di individuare con certezza tale fattura e la sua correlazione con il contratto, tanto più in considerazione del fatto che la fattura azionata in via monitoria era stata emessa solamente in data 31.10.2022.
4. Ritiene la Corte che il motivo sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, va rilevato che, ai sensi dell'art.
4.1 del contratto di intermediazione CO CP_ CO n. 500.058 concluso da e in data 21.11.2017, aveva il diritto “a ricevere una determinata remunerazione definita di volta in volta tra le Parti, in base a diversi parametri. Su base mensile, sarà condiviso fra le Parti un documento che indica la remunerazione dovuta sulla base del numero di azioni sottoscritte/acquistate e del corrispettivo versato dai Soggetti Interessati [id est: i potenziali acquirenti/sottoscrittori delle azioni della società mineraria VI Mining PLC, prossima alla quotazione sul mercato regolamentato Nex Exchange London, registrato in Inghilterra]. Tale documento indicherà anche i recapiti dei Soggetti Interessati che acquistano e/o sottoscrivono le azioni dell'Emittente [id est: la società mineraria] e, se CO del caso, quelli delle persone segnalate dal Broker [id est: ] alla Società [id est:
] e che, a loro volta, hanno segnalato il Soggetto Interessato alla Società CP_1 stessa, nonché il numero di azioni acquistate/sottoscritte”. Inoltre, a mente del successivo art. 4.2, “La remunerazione […] sarà dovuta per le azioni sottoscritte/acquistate dai Soggetti Interessati direttamente/indirettamente” nel processo di quotazione della società mineraria sul mercato londinese di cui sopra (cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio). CP_ È pacifico che, prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, avesse CO corrisposto a , a titolo di corrispettivo, l'importo complessivo di Euro 409.866,00 per i servizi di intermediazione resi dalla società intermediaria (doc. n. 3 fasc. monitorio e doc. D fasc. primo grado parte appellante), mentre è controversa fra le parti la debenza del residuo importo di Euro 179.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto. CO CP_ Orbene, sin dal ricorso monitorio, ha allegato di aver trasmesso a due avvisi di fattura: l'uno, in data 26.6.2018, con il quale era stato richiesto il pagamento di Euro 179.000,00 “con riferimento all'attività svolta per il contratto 500.058”, riservando l'emissione della fattura all'atto del pagamento (doc. n. 4 fasc. monitorio) e l'altro, in data 27.6.2018, con il quale era stato richiesto, con le stesse modalità, il pagamento di pag. 6/11 CP_ Euro 65.000,00, regolarmente eseguito da come risulta dalla produzione documentale in atti (doc. n. 6 fasc. monitorio). CO Il documento prodotto da sub doc. n. 6 contiene la copia di una comunicazione e- CO mail con cui, in data 21.9.2018, per conto di , inoltrava a Giada Persona_1
Lauber, e in copia conoscenza a un messaggio di Persona_2 Persona_3 posta elettronica trasmesso il 20.9.2018 da legale COroparte_4 CP_ rappresentante di Nella missiva inoltrata, con oggetto “RE:SCM transfer” e munita di tre allegati, si legge:
Dear , Please find attached a copy of the transfer made today – the second Per_1 half of one of the attached invoices. There is now outstanding €179,000 for the other invoice attached. I anticipate the next payment to you at the end of the month. All the best and sorry for the delay, LL
Di seguito la traduzione asseverata (cfr. doc. n. 6 cit.):
, Parte_3 in allegato trovi una copia del bonifico effettuato oggi – relativo alla seconda metà dell'importo di una delle fatture allegate. L'altra fattura allegata è ancora in sospeso per 179.000 euro. Ti anticipo che il prossimo pagamento avverrà a fine mese. Cordiali saluti e scusami ancora per il ritardo”. CP_ Nel promuovere il giudizio di opposizione, ha posto in dubbio la rilevanza della copia della comunicazione e-mail, sull'assunto che essa fosse priva di sottoscrizione, per poi disconoscerne la conformità all'originale, “contestandone la provenienza ed il contenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c.” (atto di citazione in opposizione, p. 10). La Corte dubita della ritualità di tale disconoscimento, che, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. Civ., 5.1.2025, n. 134; v. anche, ex plurimis, Cass. Civ., 20.6.2019, n. 16557; Cass. Civ., 30.12.2009, n. 28096). In ogni caso, a prescindere dal rilievo che precede, con la comparsa di costituzione e CO risposta, ha prodotto la cartella contenente l'originale della comunicazione e- CO mail, da cui è possibile visionare gli allegati (doc. H bis fasc. primo grado ). In particolare, facendo un raffronto fra i due documenti, si evince che, pur trattandosi di un'e-mail inoltrata, il contenuto riportato nella copia corrisponde al corpo effettivo pag. 7/11 dell'e-mail originale - non modificabile nel file prodotto - così come identica è la data di trasmissione (20.9.2018). CP_ Inoltre, non ha contestato specificamente che l'indirizzo di provenienza dell'e- mail ( ) appartenesse al suo legale rappresentante, e Email_1 COroparte_4 ha assunto un contegno equiparabile ad un'ammissione della sua autenticità, nella misura in cui, a sostegno delle proprie difese - e, in particolare, dell'avvenuta contestazione del credito ex adverso azionato - ha prodotto un messaggio di posta elettronica proveniente dallo stesso indirizzo e-mail (cfr. doc. n. 4 fasc. primo grado CP_
. A ciò occorre aggiungere che tra gli allegati, oltre alla contabile del bonifico per Euro 32.500,00 (corrispondente alla seconda tranche del pagamento di Euro 65.000,00, come desumibile dalla causale ivi riportata – “contratto 500.058 avviso di fattura CO 27/06/18, seconda parte”), vi sono i due avvisi di fattura trasmessi da , compreso quello per Euro 179.000,00, del tutto speculari a quelli prodotti in sede monitoria. E ancora. L'espressione “Ti anticipo che il prossimo pagamento avverrà a fine mese” non può che riferirsi alla cifra oggetto del secondo avviso di pagamento, posto che l'importo di Euro 65.000,00 era stato già pacificamente corrisposto e che lo stesso scrivente aveva fatto precedere la suddetta dichiarazione con la precisazione che
“L'altra fattura allegata è ancora in sospeso per 179.000 euro”. Tali elementi, complessivamente valutati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per qualificare la dichiarazione contenuta nella comunicazione e-mail del 20.9.2018 alla stregua di un riconoscimento di debito, con contestuale promessa di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., che “determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. Civ., 10.12.2024, n. 31818; v. anche, ex plurimis, Cass. Civ., 3.11.2020, n. 24451; Cass. Civ., 13.6.2014, n. 13506; Cass. Civ., 16.9.2013, n. 21098). CP_ In conclusione, poiché si è riconosciuta debitrice dell'importo di Euro 179.000,00, di cui ha promesso il pagamento, era suo onere, in forza dell'inversione dell'onus probandi conseguente all'astrazione processuale, provare di avere provveduto al relativo pagamento, prova che, tuttavia, non è stata fornita. Né possono indurre a diverse conclusioni le deduzioni difensive della parte appellata, secondo cui l'astrazione processuale determinata dalla ricognizione di debito e dalla promessa di pagamento presuppone pur sempre l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume sussistente fino a prova contraria, con la conseguenza che l'inversione dell'onere probatorio viene meno ove venga provato che tale rapporto non sia mai sorto, sia invalido o si sia estinto. Rileva, in proposito la Corte, che non sussistono elementi atti a porre in dubbio l'esistenza del rapporto fondamentale, avente titolo nel contratto di intermediazione finanziaria, la cui esistenza è, del resto, ammessa dallo stesso contegno della società
pag. 8/11 svizzera che, pacificamente, ha corrisposto alla controparte l'importo di Euro 409.866,00, a titolo di corrispettivo. Per contro, non ha allegato né tanto meno CP_1 provato di aver corrisposto, in tutto o in parte, la somma di Euro 179.000,00. In sede di opposizione, l'appellata ha dichiarato che l'avviso del 26.6.2018 recava una cifra errata, che l'appellante avrebbe corretto con l'emissione di un avviso di fattura il giorno successivo per il minore importo di Euro 65.000,00, con la conseguenza che, secondo tale prospettazione, il secondo avviso avrebbe sostituito il primo. Tale deduzione è rimasta sfornita di qualsiasi riscontro probatorio e, in ogni caso, non è stata riproposta in appello. CP_ Nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, ha sostenuto, poi, CO che il soggetto obbligato nei confronti di sarebbe IS FI LTD, intervenuta nelle operazioni di quotazione di VIM nella borsa londinese, la quale avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con l'investitore HA Venture Capital Ltd, come emerge dalla documentazione prodotta in atti (All. C, doc.8 fasc. primo grado CP_ CP_ CP_
All. C, doc. 9 fasc. e All. C, doc. 10 fasc. . In particolare, secondo la CP_ prospettazione di la somma pretesa da IS, applicando il tasso in vigore all'epoca del pagamento e dell'emissione dell'avviso di fattura, corrisponderebbe a quella per cui è causa, con la conclusione che la controparte, odierna appellante, CP_ avrebbe confuso con IS. CO
, nella propria nota conclusiva, ha contestato tale assunto, deducendo l'estraneità di IS FI LTD alla vicenda per cui è causa. Rileva, in proposito, la Corte che la documentazione menzionata dall'appellata a sostegno della propria tesi difensiva è del tutto irrilevante. Ed invero, la missiva del 3.11.2017 (doc. n. 8 fasc. Zica) è a firma di CP_5
per conto di IS FI LTD ed è indirizzata a di
[...] Parte_4
HA Venture Capital Ltd e contiene la comunicazione della propria intenzione di giovarsi dei servizi di intermediazione finanziaria di IS FI LTD, senza che vi sia riferimento alcuno all'operazione di quotazione in borsa della società mineraria. CP_ Parimenti, il doc. n. 9 prodotto da contiene la contabile di un bonifico eseguito da IS FI LTD in favore di per £ 150.000,00, mentre il Parte_4 successivo doc. n. 10 rappresenta un fermoimmagine di un'e-mail del 7.3.2018 trasmessa da a per IS FI LTD, con cui Parte_4 COroparte_5 il primo conferma la ricezione dell'importo di cui sopra. È evidente come tali documenti possano al più provare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra IS FI LTD e HA Venture Capital LTD, in forza del quale la prima ha effettuato un bonifico di 150,000.00 sterline britanniche, ma non valgano a CO dimostrare l'esistenza di un collegamento tra IS FI LTD e , che avrebbe giustificato un credito di quest'ultima nei confronti della prima per un importo analogo al credito azionato nei confronti di – come, invece, prospettato dall'appellata. CP_1 CP_ ha dedotto, infine, di avere contestato l'avviso di fattura del 26.6.2018: il riferimento è ad una comunicazione e-mail trasmessa da in data COroparte_4
27.10.2020 - proveniente dallo stesso indirizzo di posta elettronica di provenienza della pag. 9/11 citata comunicazione e-mail del 20.9.2018 contenente il riconoscimento di debito - a in replica alla missiva con cui quest'ultimo aveva trasmesso, il giorno Persona_1 stesso, un'intimazione di pagamento dell'importo di Euro 179.000,00. In particolare, nell'e-mail di si legge: “What is this? Shall we have a catch up CP_4 chat?” – “Cos'è questo? [riferito agli allegati, ossia l'intimazione di pagamento e l'avviso di fattura del 26/6/2018] Possiamo parlare?” (doc. n. 4 fascicolo di primo grado ). CP_1
Premesso che tale missiva è successiva di oltre due anni rispetto alla citata comunicazione e-mail di riconoscimento di debito, ritiene la Corte che la stessa non contenga una contestazione specifica della debenza dell'importo di Euro 179.000,00. Il tenore della comunicazione è talmente generico da non consentire di definire quale fosse la reale intenzione del mittente e, in ogni caso, la richiesta di contatto ivi contenuta non è univocamente indicativa dell'intenzione di contestare l'intimazione, ben potendo essere diretta ad altri fini, quale quello di trovare un accordo sulle modalità e sui tempi di pagamento. CP_ In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene la Corte che CO riconosciutasi debitrice, nei confronti di , dell'importo di Euro 179.000,00, non ha provveduto al relativo pagamento né ha dedotto e dimostrato valide vicende estintive della pretesa creditoria avversaria - come era suo onere ai sensi dell'art. 1988 c.c. - e tanto è sufficiente a ritenere fondato il credito azionato in sede monitoria da CO
. Tale conclusione assorbe ogni disamina dei restanti motivi di appello. L'appello va, dunque, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da deve essere respinta. CP_1
Tale statuizione non può, tuttavia, determinare la reviviscenza del decreto ingiuntivo CO (n. 2459/2023) chiesto ed ottenuto da , il quale deve intendersi integralmente travolto dalla sentenza di primo grado, atteso che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, da parte del primo giudice, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr. Cass. Civ., n. 22874/2024; in senso conforme Cass. Civ., n. 20868/2017). CO 5. Infine, considerato che , sin dal giudizio di opposizione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto – domanda che implicitamente comprende la richiesta CP_ di condanna al pagamento dell'importo oggetto del provvedimento monitorio – deve essere comunque condannata al pagamento dell'importo di Euro 179.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla costituzione in mora (avvenuta con lettera del 27.10.2020) al saldo effettivo. Infine, non può trovare accoglimento la domanda dell'appellante di restituzione di tutte le somme versate nelle more del presente giudizio in favore della controparte, in difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste.
pag. 10/11 6. Le spese di lite del procedimento monitorio, del giudizio di primo grado e del grado di appello vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di , la CP_1 cui soccombenza integrale non viene scalfita dal rigetto dell'ultimo motivo di appello, CO essendo risultata pienamente vittoriosa rispetto alla pretesa creditoria azionata. La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00), come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum, all'attività istruttoria effettivamente svolta, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa prestata. CO Infine, la fondatezza dell'impugnazione proposta da risulta a questa Corte vale ad escludere la sussistenza dei presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta da . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
[...] nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1900/2024, pubblicata il 22.2.2024, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna al pagamento di Euro 179.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 CP_1
D.Lgs. n. 231/2002 dal 27.10.2020 sino al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate, per il procedimento monitorio, in Euro 2.500,00
[...] per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di primo grado, in Euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e per il grado d'appello, in Euro 9.991,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Marianna Galioto
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