CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4756 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
La , , Gruppo IVA MPS - partita Parte_1 P.IVA_1
IVA , in persona dell'Avv. Marzia Olmastroni rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Ivan Filippelli;
Appellante
(C.F.: rappresentato e difeso da sé Parte_2 C.F._1 stesso;
Appellato
pagina 1 di 11 La società in persona del legale rapp.te p.t., Avv. Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso, dall'avv. Francesca Parte_2 P.IVA_3
Cilento;
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa della in data 22.4.2025 e dalla Parte_1 difesa di e della difesa della in Parte_2 Controparte_2 data 17.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato telematicamente in data Contr 03.07.2019 la società in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 18.06.2019 da con il Parte_2 quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 5.271,20 a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 850/2019 del
14.05.2019, munita di formula esecutiva in data 18.06.2019.
L'opponente deduceva:
- difetto di legittimazione attiva di e di titolarità del diritto a Parte_2 seguito di cessione di credito nei confronti della società Controparte_1
- erronea determinazione dell'importo precettato.
Tanto premesso così concludeva: “ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'avv. per avere ceduto il suo credito in favore della Parte_2 società in subordine, dichiarare che il convenuto non ha Controparte_1 diritto agire in via esecutiva nei confronti della con riguardo all'importo di euro Pt_1
525,50, somma pagata dalla banca al CTU e posta a carico dell'opposto dalla sentenza azionata, pari ad ¼ delle spese di CTU versate solo per E. 280,00 dall'avv.
in via ulteriormente subordinata, disporre la compensazione giudiziale del Parte_2 credito vantato dall'opposto con il controcredito di E. 525,50 vantato dalla Banca per
pagina 2 di 11 aver anticipato la predetta somma al CTU in luogo dell'opposto; con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva contestando l'opposizione a precetto proposta Parte_2 chiedendone il rigetto poiché inammissibile, infondata ed improponibile oltre che completamente destituita di fondamento sia giuridico che fattuale.
In ordine alla eccepita ricomprensione, tra le somma precettate, dell'importo di euro
525,50, corrisposto da essa banca a titolo di importi liquidati al CTU nel giudizio di merito, e di competenza dell'opposto, in mancanza di prova dell'effettiva corresponsione di tale somma in favore del CTU del giudizio di merito 444/2014 RG, alcuna somma doveva essere decurtata dall'atto di precetto, ben potendo direttamente corrispondere tale importo al CTU dott. . Persona_1
Aggiungeva, inoltre, che, se la avesse, invece, provato l'effettiva Pt_1 corresponsione allora ci sarebbe stata una rideterminazione dell'importo precettato tenendo conto della somma succitata.
Si costituiva la società deducendo che: Controparte_1
- aveva espressamente rinunciato, per motivi di opportunità, a detto credito, sostenendo che la nonostante regolari richieste di Parte_1 pagamento avanzate in via stragiudiziale, la comunicazione dell'avvenuta cessione e le indicazioni per procedere al pagamento degli importi, non provvedeva al pagamento spontaneo ed in tempi celeri delle somme dalla stessa dovute;
- precisava al cedente che sarebbe stato lui a dover procedere al recupero coattivo delle somme e al loro successivo incasso.
Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1968/2021 depositata il 6.10.2021 così si pronunciava: “1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione; 2)
CONDANNA l'opponente, a pagare, in favore dell'opposta le spese di lite relative a tale rapporto processuale, che si liquidano in complessivi Euro 1.618,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3) COMPENSA le spese di lite relative al rapporto processuale tra opponente e terzo interventore.”
In motivazione affermava il giudice di prime cure:
- che preliminarmente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie e la pagina 3 di 11 sentenza, spiegherà i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui;
- che ai sensi dell'art. 475 co.2 c.p.c. il titolo esecutivo è stato spedito in forma esecutiva in favore della parte nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale e cioè Parte_2
- che tanto più l'opponente non ha eseguito alcun pagamento in favore di quest'ultimo e che la società intervenuta ha rinunciato al credito oggetto di causa;
- in ordine alla contestazione del quantum precettato, che l'opponente non forniva prova di alcun pagamento e che oltretutto l'importo precettato si riferiva alle sole spese legali riconosciute all'opposto dalla sentenza n. 85072019 del Tribunale di
Benevento costituente titolo posto a fondamento del precetto;
- che non vi fosse alcun riferimento a quanto liquidato e riconosciuto con riferimento alla CTU svolta nell'ambito del giudizio all'esito del quale veniva emessa la sentenza sopracitata;
- che dunque entrambe le eccezioni di controparte sono infondate e vanno rigettate.
B. Giudizio d'appello
La ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1 chiedendo: “1. accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza di primo grado per i motivi di cui alla narrativa;
3. in via gradata, in caso di riforma della sentenza, qualora la fosse costretta al pagamento della somma liquidata nella Pt_1 sentenza di primo grado, si chiede la condanna degli appellati alla restituzione delle somme versate, oltre interessi ex art. 1284 IV co cpc;
4. con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio.”
In particolare, deduce parte appellante che:
- dal 11.12.2015 l'avv. non era più titolare dei crediti futuri provenienti dai Parte_2 giudizi e l'intervenuta cessione del credito vantato verso l'istituto in virtù della sentenza del Tribunale di Benevento n. 850/2019, era stata comunicata via pec all'appellante;
- della cessione del diritto di credito, l'unico soggetto legittimato ad agire era la società cessionaria Controparte_1
pagina 4 di 11 - tale circostanza è confermata dalla memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado dalla società appellata;
- la comunicazione di rinuncia al credito comprova che la titolarità del diritto di credito apparteneva alla Controparte_1
- la rinuncia al credito, dopo la notifica dell'opposizione a precetto, falsamente retrodatata non è opponibile dal debitore ceduto;
- dopo il deposito della sentenza di primo grado l'avv con pec del 4.11.2021 Parte_2 comunicava la richiesta di pagamento direttamente in suo favore, nonostante la cessione dei crediti professionali alla società Controparte_1
- Tribunale ha erroneamente invocato l'art. 111 del c.p. c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso quando avviene durante il processo, mentre nel caso in esame la cessione del credito è stata fatta e comunicata dopo il deposito della sentenza di primo grado;
- la cessione del diritto di credito in favore della è stata Controparte_1 comunicata subito dopo la pubblicazione della sentenza nei confronti di Parte_2 ma l'azione esecutiva poteva essere intrapresa solo ed esclusivamente dal
[...] cessionario;
- la non è subentrata nella titolarità del diritto di credito Controparte_1 durante la pendenza del giudizio ma ha acquistato il diritto dopo la conclusione del giudizio;
- andava applicato l'art. 1264 c.c. e non l'art. 111 c.c. come statuito dal Giudice di prime cure;
- che l'opposto, odierno appellato, di conseguenza non sarebbe legittimato attivo ad agire.
Si costituisce chiedendo: “1) rigettare integralmente l'appello Parte_2 proposto da controparte, stante la sua infondatezza giuridica e fattuale;
2) condannare la banca appellante al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. “
In particolare, ha dedotto tale parte che:
- il Tribunale ha correttamente applicato il disposto dell'art. 111 c.p.c. in tema di successione a titolo particolare del diritto controverso, in quanto, nel caso in esame, la cessione dei crediti professionali è avvenuta in data 11.12.2015 quindi dopo l'inizio del giudizio n. 4444/2014;
pagina 5 di 11 - quando il trasferimento della pretesa creditoria avviene prima dell'istaurazione del processo esecutivo deve essere applicato l'art. 475 c.p.c. dunque la spedizione in forma esecutiva del titolo può essere effettuata in favore della parte a beneficio della quale è stato pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione;
- anche quando la successione del credito fosse avvenuta nel corso della procedura esecutiva, il titolo esecutivo avrebbe continuato a spiegare la sua efficacia nei confronti del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo particolare che universale;
- il problema sarebbe sorto laddove lo stesso, a seguito della comunicazione della cessione di credito intervenuta tra il sottoscritto avvocato e la società tra professionisti avesse provveduto al pagamento delle somme Controparte_1 richieste alla cessionaria ma nulla è stato versato dalla appellante nel caso in Pt_1 esame;
- la controparte si rifiutava di effettuare il pagamento alla , Controparte_1 nonostante l'espressa richiesta e l'invio dell'atto di cessione, ragion per cui la suddetta società rinunciava al credito.
Si costituisce la società chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, deducendo che:- con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 11.12.2015 è Persona_2 cessionaria dei crediti professionali derivanti dall'attività legale esercitata dall'avv.
- con comunicazione del 14.06.2019 rinunciava agli stessi per Parte_2
Contr il mancato pagamento della debitrice
Con ordinanza del 16.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
22.4.2025.
Con decreto presidenziale del 26.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 22.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
23.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 23.4.2025), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di pagina 6 di 11 comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Ciò detto e passando ora al merito dell'appello, va detto che esso è infondato in fatto e in diritto e va, dunque, rigettato, alla luce delle considerazioni che qui si riportano.
Orbene, il Tribunale di Benevento con la sentenza impugnata ha correttamente rigettato l'opposizione proposta dalla al precetto notificato in data 18.6.2019 Pt_1 dal cedente Avv. con il quale era stato intimato il pagamento Parte_2 della somma di euro 5.271,20 a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 850/2019 del 14.05.2019 nel giudizio rg n.
4444/2014, munita di formula esecutiva in data 18.06.2019, sul presupposto della applicabilità nel caso in esame, dell'art. 111 c.p.c. secondo cui in caso di successione
a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie, fermo restando che la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti “[…] anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui […]” nonché dell'art. 475, co. 2, c.p.c. secondo cui “la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”, essendo stata la sentenza costituente titolo esecutivo emessa nei confronti dell'avv. Parte_2
Il motivo di appello inerente la questione assorbente della non titolarità del credito in capo al cessionario in seguito alla cessione dell'11.12.201 e della non applicabilità dell'art 111 c.p.c. ma dell'art. 1264 c.c. è infondato in fatto e in diritto e va rigettato per quanto di ragione.
Si evince, invero, dagli atti di causa che: - dall' 11.12.2015 con scrittura privata del
11.12.2015 autentica per notar l'avv. cedeva Persona_2 Parte_2
“tutti i crediti futuri provenienti dai giudizi o dai contenziosi stragiudiziali, non ancora conclusi vantati dallo studio legale dell'avv. in favore della Parte_2 che procederà alla continuazione delle procedure in corso e Controparte_1 all'incasso dei crediti ancora dovuti” ; - che nel contratto le parti precisano che “per
pagina 7 di 11 effetto del presente atto, la società si sostituirà allo studio Controparte_1 legale dell'avv. ; - che l'intervenuta cessione del credito vantato Parte_2 verso la in virtù della sentenza del Tribunale di Benevento n. 850/2019, era Pt_1 stata comunicata via pec all'appellante, circostanza non contestata nemmeno dalle parti appellate;
- che la predetta cessione del credito avveniva in data 2004 in corso del giudizio rg n. 4444/2014.
In particolare, deve osservarsi che la invocata cessione del credito interviene nel corso del giudizio iniziato nel 2004 innanzi al Tribunale di Benevento iscritto al n. rg. n. 4444/2014 RG, ovvero del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo che sorregge il precetto notificato dall'avv Parte_2
Per tale ragione, correttamente è stato ritenuto applicabile dal giudice di primo grado nel caso in esame l'art 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, stabilendo che, se durante un processo si verifica il trasferimento di un diritto già in giudizio a un'altra persona (per atto tra vivi o a causa di morte), il processo continua tra le parti originarie. Tuttavia, il successore a titolo particolare (il cessionario nel caso in esame) può intervenire nel processo o essere chiamato. La sentenza emessa alla fine del processo produce i suoi effetti anche nei confronti del successore, a cui spetta anche la possibilità di impugnarla, salvo le norme sulla buona fede e sulla trascrizione.
Sulla scorta di tale norma e del dispiegarsi degli effetti della successione a titolo particolare nel diritto controverso tra le parti originarie, ferma restando la facoltà del successore di intervenire nel processo, deve ritenersi che sussista la legittimazione del cedente a porre in esecuzione la sentenza costituente il titolo esecutivo e dunque la legittimazione alla notifica del precetto sulla scorta del titolo esecutivo di cui è causa.
Non corretta appare, infatti, l'affermazione dell'appellante secondo cui la cessione del credito sarebbe avvenuta e comunicata dopo il deposito della sentenza di primo grado, circostanza che avrebbe certamente comportato che l'unico soggetto legittimato ad agire e a notificare il precetto sarebbe stato la società cessionaria
Controparte_1
Dagli atti del giudizio di primo grado, si evince infatti che la cessione del credito è intervenuta non dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ma in data pagina 8 di 11 11.12.2015 ovvero in pendenza del giudizio del 2014 n. rg. n. 4444/2014 RG in cui si è formato il titolo esecutivo che sorregge il precetto con applicabilità dell'art. 111
c.p.c..
Ciò che, invece, risulta avvenuto dopo il deposito della sentenza di primo è soltanto la comunicazione via pec del 4.11.2021 con cui l'avv comunicava “ Parte_2 Pt_3
, laddove la banca voglia effettuare il pagamento direttamente in favore del
[...] sottoscritto, nonostante la cessione dei crediti professionali alla società Controparte_1
ti comunico che non potrò emettere fattura, ma semplice ricevuta per
[...] prestazione occasionale, avendo cessato la partita iva personale a seguito della costituzione della società tra professionisti Il pagamento della Controparte_1 somma da te indicata potrà quindi avvenire a mezzo bonifico sul seguente iban, intestato al sottoscritto: IT 28 U 05385 15000 000000004996. Resto in attesa di ricevere il pagamento dell'importo indicato ed invio cordiali saluti. avv.
[...]
. Parte_2
Non rileva, poi, nel caso in esame l'applicabilità invocata dall'appellante dell'art. 1264 c.c. in quanto la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Per quanto sopra esposto, correttamente il Tribunale di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta, sussistendo la legittimazione del cedente a notificare il precetto oggetto dell'opposizione proposta in primo grado, stante l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. intervenendo la cessione del diritto di credito in corso di causa.
Alla luce delle ragioni sopra espresse, l'appello è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di ragione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo pagina 9 di 11 esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti appellate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza emessa dal
[...]
Tribunale di n. 1968/2021 depositata il 6.10.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t.,, nei confronti di e di Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., e per l'effetto, conferma la Controparte_1 sentenza di primo grado;
pagina 10 di 11 2) dichiara tenuto e condanna in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di e di Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t. delle spese del Controparte_1 giudizio di appello, liquidate per ognuno in euro 3.500,00 (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 12.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4756 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
La , , Gruppo IVA MPS - partita Parte_1 P.IVA_1
IVA , in persona dell'Avv. Marzia Olmastroni rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Ivan Filippelli;
Appellante
(C.F.: rappresentato e difeso da sé Parte_2 C.F._1 stesso;
Appellato
pagina 1 di 11 La società in persona del legale rapp.te p.t., Avv. Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso, dall'avv. Francesca Parte_2 P.IVA_3
Cilento;
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa della in data 22.4.2025 e dalla Parte_1 difesa di e della difesa della in Parte_2 Controparte_2 data 17.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato telematicamente in data Contr 03.07.2019 la società in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 18.06.2019 da con il Parte_2 quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 5.271,20 a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 850/2019 del
14.05.2019, munita di formula esecutiva in data 18.06.2019.
L'opponente deduceva:
- difetto di legittimazione attiva di e di titolarità del diritto a Parte_2 seguito di cessione di credito nei confronti della società Controparte_1
- erronea determinazione dell'importo precettato.
Tanto premesso così concludeva: “ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'avv. per avere ceduto il suo credito in favore della Parte_2 società in subordine, dichiarare che il convenuto non ha Controparte_1 diritto agire in via esecutiva nei confronti della con riguardo all'importo di euro Pt_1
525,50, somma pagata dalla banca al CTU e posta a carico dell'opposto dalla sentenza azionata, pari ad ¼ delle spese di CTU versate solo per E. 280,00 dall'avv.
in via ulteriormente subordinata, disporre la compensazione giudiziale del Parte_2 credito vantato dall'opposto con il controcredito di E. 525,50 vantato dalla Banca per
pagina 2 di 11 aver anticipato la predetta somma al CTU in luogo dell'opposto; con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva contestando l'opposizione a precetto proposta Parte_2 chiedendone il rigetto poiché inammissibile, infondata ed improponibile oltre che completamente destituita di fondamento sia giuridico che fattuale.
In ordine alla eccepita ricomprensione, tra le somma precettate, dell'importo di euro
525,50, corrisposto da essa banca a titolo di importi liquidati al CTU nel giudizio di merito, e di competenza dell'opposto, in mancanza di prova dell'effettiva corresponsione di tale somma in favore del CTU del giudizio di merito 444/2014 RG, alcuna somma doveva essere decurtata dall'atto di precetto, ben potendo direttamente corrispondere tale importo al CTU dott. . Persona_1
Aggiungeva, inoltre, che, se la avesse, invece, provato l'effettiva Pt_1 corresponsione allora ci sarebbe stata una rideterminazione dell'importo precettato tenendo conto della somma succitata.
Si costituiva la società deducendo che: Controparte_1
- aveva espressamente rinunciato, per motivi di opportunità, a detto credito, sostenendo che la nonostante regolari richieste di Parte_1 pagamento avanzate in via stragiudiziale, la comunicazione dell'avvenuta cessione e le indicazioni per procedere al pagamento degli importi, non provvedeva al pagamento spontaneo ed in tempi celeri delle somme dalla stessa dovute;
- precisava al cedente che sarebbe stato lui a dover procedere al recupero coattivo delle somme e al loro successivo incasso.
Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1968/2021 depositata il 6.10.2021 così si pronunciava: “1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione; 2)
CONDANNA l'opponente, a pagare, in favore dell'opposta le spese di lite relative a tale rapporto processuale, che si liquidano in complessivi Euro 1.618,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3) COMPENSA le spese di lite relative al rapporto processuale tra opponente e terzo interventore.”
In motivazione affermava il giudice di prime cure:
- che preliminarmente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie e la pagina 3 di 11 sentenza, spiegherà i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui;
- che ai sensi dell'art. 475 co.2 c.p.c. il titolo esecutivo è stato spedito in forma esecutiva in favore della parte nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale e cioè Parte_2
- che tanto più l'opponente non ha eseguito alcun pagamento in favore di quest'ultimo e che la società intervenuta ha rinunciato al credito oggetto di causa;
- in ordine alla contestazione del quantum precettato, che l'opponente non forniva prova di alcun pagamento e che oltretutto l'importo precettato si riferiva alle sole spese legali riconosciute all'opposto dalla sentenza n. 85072019 del Tribunale di
Benevento costituente titolo posto a fondamento del precetto;
- che non vi fosse alcun riferimento a quanto liquidato e riconosciuto con riferimento alla CTU svolta nell'ambito del giudizio all'esito del quale veniva emessa la sentenza sopracitata;
- che dunque entrambe le eccezioni di controparte sono infondate e vanno rigettate.
B. Giudizio d'appello
La ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1 chiedendo: “1. accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza di primo grado per i motivi di cui alla narrativa;
3. in via gradata, in caso di riforma della sentenza, qualora la fosse costretta al pagamento della somma liquidata nella Pt_1 sentenza di primo grado, si chiede la condanna degli appellati alla restituzione delle somme versate, oltre interessi ex art. 1284 IV co cpc;
4. con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio.”
In particolare, deduce parte appellante che:
- dal 11.12.2015 l'avv. non era più titolare dei crediti futuri provenienti dai Parte_2 giudizi e l'intervenuta cessione del credito vantato verso l'istituto in virtù della sentenza del Tribunale di Benevento n. 850/2019, era stata comunicata via pec all'appellante;
- della cessione del diritto di credito, l'unico soggetto legittimato ad agire era la società cessionaria Controparte_1
pagina 4 di 11 - tale circostanza è confermata dalla memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado dalla società appellata;
- la comunicazione di rinuncia al credito comprova che la titolarità del diritto di credito apparteneva alla Controparte_1
- la rinuncia al credito, dopo la notifica dell'opposizione a precetto, falsamente retrodatata non è opponibile dal debitore ceduto;
- dopo il deposito della sentenza di primo grado l'avv con pec del 4.11.2021 Parte_2 comunicava la richiesta di pagamento direttamente in suo favore, nonostante la cessione dei crediti professionali alla società Controparte_1
- Tribunale ha erroneamente invocato l'art. 111 del c.p. c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso quando avviene durante il processo, mentre nel caso in esame la cessione del credito è stata fatta e comunicata dopo il deposito della sentenza di primo grado;
- la cessione del diritto di credito in favore della è stata Controparte_1 comunicata subito dopo la pubblicazione della sentenza nei confronti di Parte_2 ma l'azione esecutiva poteva essere intrapresa solo ed esclusivamente dal
[...] cessionario;
- la non è subentrata nella titolarità del diritto di credito Controparte_1 durante la pendenza del giudizio ma ha acquistato il diritto dopo la conclusione del giudizio;
- andava applicato l'art. 1264 c.c. e non l'art. 111 c.c. come statuito dal Giudice di prime cure;
- che l'opposto, odierno appellato, di conseguenza non sarebbe legittimato attivo ad agire.
Si costituisce chiedendo: “1) rigettare integralmente l'appello Parte_2 proposto da controparte, stante la sua infondatezza giuridica e fattuale;
2) condannare la banca appellante al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. “
In particolare, ha dedotto tale parte che:
- il Tribunale ha correttamente applicato il disposto dell'art. 111 c.p.c. in tema di successione a titolo particolare del diritto controverso, in quanto, nel caso in esame, la cessione dei crediti professionali è avvenuta in data 11.12.2015 quindi dopo l'inizio del giudizio n. 4444/2014;
pagina 5 di 11 - quando il trasferimento della pretesa creditoria avviene prima dell'istaurazione del processo esecutivo deve essere applicato l'art. 475 c.p.c. dunque la spedizione in forma esecutiva del titolo può essere effettuata in favore della parte a beneficio della quale è stato pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione;
- anche quando la successione del credito fosse avvenuta nel corso della procedura esecutiva, il titolo esecutivo avrebbe continuato a spiegare la sua efficacia nei confronti del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo particolare che universale;
- il problema sarebbe sorto laddove lo stesso, a seguito della comunicazione della cessione di credito intervenuta tra il sottoscritto avvocato e la società tra professionisti avesse provveduto al pagamento delle somme Controparte_1 richieste alla cessionaria ma nulla è stato versato dalla appellante nel caso in Pt_1 esame;
- la controparte si rifiutava di effettuare il pagamento alla , Controparte_1 nonostante l'espressa richiesta e l'invio dell'atto di cessione, ragion per cui la suddetta società rinunciava al credito.
Si costituisce la società chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, deducendo che:- con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 11.12.2015 è Persona_2 cessionaria dei crediti professionali derivanti dall'attività legale esercitata dall'avv.
- con comunicazione del 14.06.2019 rinunciava agli stessi per Parte_2
Contr il mancato pagamento della debitrice
Con ordinanza del 16.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
22.4.2025.
Con decreto presidenziale del 26.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 22.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
23.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 23.4.2025), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di pagina 6 di 11 comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Ciò detto e passando ora al merito dell'appello, va detto che esso è infondato in fatto e in diritto e va, dunque, rigettato, alla luce delle considerazioni che qui si riportano.
Orbene, il Tribunale di Benevento con la sentenza impugnata ha correttamente rigettato l'opposizione proposta dalla al precetto notificato in data 18.6.2019 Pt_1 dal cedente Avv. con il quale era stato intimato il pagamento Parte_2 della somma di euro 5.271,20 a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 850/2019 del 14.05.2019 nel giudizio rg n.
4444/2014, munita di formula esecutiva in data 18.06.2019, sul presupposto della applicabilità nel caso in esame, dell'art. 111 c.p.c. secondo cui in caso di successione
a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie, fermo restando che la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti “[…] anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui […]” nonché dell'art. 475, co. 2, c.p.c. secondo cui “la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”, essendo stata la sentenza costituente titolo esecutivo emessa nei confronti dell'avv. Parte_2
Il motivo di appello inerente la questione assorbente della non titolarità del credito in capo al cessionario in seguito alla cessione dell'11.12.201 e della non applicabilità dell'art 111 c.p.c. ma dell'art. 1264 c.c. è infondato in fatto e in diritto e va rigettato per quanto di ragione.
Si evince, invero, dagli atti di causa che: - dall' 11.12.2015 con scrittura privata del
11.12.2015 autentica per notar l'avv. cedeva Persona_2 Parte_2
“tutti i crediti futuri provenienti dai giudizi o dai contenziosi stragiudiziali, non ancora conclusi vantati dallo studio legale dell'avv. in favore della Parte_2 che procederà alla continuazione delle procedure in corso e Controparte_1 all'incasso dei crediti ancora dovuti” ; - che nel contratto le parti precisano che “per
pagina 7 di 11 effetto del presente atto, la società si sostituirà allo studio Controparte_1 legale dell'avv. ; - che l'intervenuta cessione del credito vantato Parte_2 verso la in virtù della sentenza del Tribunale di Benevento n. 850/2019, era Pt_1 stata comunicata via pec all'appellante, circostanza non contestata nemmeno dalle parti appellate;
- che la predetta cessione del credito avveniva in data 2004 in corso del giudizio rg n. 4444/2014.
In particolare, deve osservarsi che la invocata cessione del credito interviene nel corso del giudizio iniziato nel 2004 innanzi al Tribunale di Benevento iscritto al n. rg. n. 4444/2014 RG, ovvero del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo che sorregge il precetto notificato dall'avv Parte_2
Per tale ragione, correttamente è stato ritenuto applicabile dal giudice di primo grado nel caso in esame l'art 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, stabilendo che, se durante un processo si verifica il trasferimento di un diritto già in giudizio a un'altra persona (per atto tra vivi o a causa di morte), il processo continua tra le parti originarie. Tuttavia, il successore a titolo particolare (il cessionario nel caso in esame) può intervenire nel processo o essere chiamato. La sentenza emessa alla fine del processo produce i suoi effetti anche nei confronti del successore, a cui spetta anche la possibilità di impugnarla, salvo le norme sulla buona fede e sulla trascrizione.
Sulla scorta di tale norma e del dispiegarsi degli effetti della successione a titolo particolare nel diritto controverso tra le parti originarie, ferma restando la facoltà del successore di intervenire nel processo, deve ritenersi che sussista la legittimazione del cedente a porre in esecuzione la sentenza costituente il titolo esecutivo e dunque la legittimazione alla notifica del precetto sulla scorta del titolo esecutivo di cui è causa.
Non corretta appare, infatti, l'affermazione dell'appellante secondo cui la cessione del credito sarebbe avvenuta e comunicata dopo il deposito della sentenza di primo grado, circostanza che avrebbe certamente comportato che l'unico soggetto legittimato ad agire e a notificare il precetto sarebbe stato la società cessionaria
Controparte_1
Dagli atti del giudizio di primo grado, si evince infatti che la cessione del credito è intervenuta non dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ma in data pagina 8 di 11 11.12.2015 ovvero in pendenza del giudizio del 2014 n. rg. n. 4444/2014 RG in cui si è formato il titolo esecutivo che sorregge il precetto con applicabilità dell'art. 111
c.p.c..
Ciò che, invece, risulta avvenuto dopo il deposito della sentenza di primo è soltanto la comunicazione via pec del 4.11.2021 con cui l'avv comunicava “ Parte_2 Pt_3
, laddove la banca voglia effettuare il pagamento direttamente in favore del
[...] sottoscritto, nonostante la cessione dei crediti professionali alla società Controparte_1
ti comunico che non potrò emettere fattura, ma semplice ricevuta per
[...] prestazione occasionale, avendo cessato la partita iva personale a seguito della costituzione della società tra professionisti Il pagamento della Controparte_1 somma da te indicata potrà quindi avvenire a mezzo bonifico sul seguente iban, intestato al sottoscritto: IT 28 U 05385 15000 000000004996. Resto in attesa di ricevere il pagamento dell'importo indicato ed invio cordiali saluti. avv.
[...]
. Parte_2
Non rileva, poi, nel caso in esame l'applicabilità invocata dall'appellante dell'art. 1264 c.c. in quanto la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Per quanto sopra esposto, correttamente il Tribunale di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta, sussistendo la legittimazione del cedente a notificare il precetto oggetto dell'opposizione proposta in primo grado, stante l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. intervenendo la cessione del diritto di credito in corso di causa.
Alla luce delle ragioni sopra espresse, l'appello è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di ragione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo pagina 9 di 11 esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti appellate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza emessa dal
[...]
Tribunale di n. 1968/2021 depositata il 6.10.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t.,, nei confronti di e di Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., e per l'effetto, conferma la Controparte_1 sentenza di primo grado;
pagina 10 di 11 2) dichiara tenuto e condanna in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di e di Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t. delle spese del Controparte_1 giudizio di appello, liquidate per ognuno in euro 3.500,00 (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 12.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 11