Decreto cautelare 14 maggio 2025
Decreto cautelare 15 maggio 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 16/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. Proc. Amm.;
Sul ricorso numero di registro generale 781 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Samoa RI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B318E3C4AA, B318C34AA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Lenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, nonchè Università degli Studi di NO Fisciano - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in NO, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
ATI Iennaco & C. S.r.l., LE PI S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in NO, via G.V. Quaranta n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l'annullamento
quanto sia al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti:
A. Della DDG rep. 1168 del 20.03.2025 - pubblicata soltanto in data 18 aprile 2025 - con la quale l'Università degli Studi di NO ha disposto l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 d.lgs. 36/2023 della procedura aperta per l'affidamento lavori per la realizzazione delle Residenze universitarie II lotto IV stralcio nel campus universitario di Fisciano (SA) - Codice gara: 2024-IX1.11 - CIG: B318E3C4AA in favore dell’ATI controinteressata;
B. Ove occorra, delle comunicazioni prot. PG/1921 del 24 aprile 2025 e PG/1906 del 18 aprile 2025; PG/1906 del giorno 11 aprile 2025 con le quali la Stazione appaltante ha perfezionato, soltanto in data 24 aprile 2025, il procedimento di pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 36 e 90 del D.lgs. 36/2023 afferenti la procedura al centro del presente gravame;
C. Del verbale della commissione di gara n. 10 del 19 febbraio 2025 nella parte in cui ha proposto l'aggiudicazione della procedura in favore dell’ATI controinteressata;
D. Della “relazione conclusiva” del RUP prot. UNISA 55585 del 13.02.2025, allegato al predetto verbale, nella parte in cui l'offerta dell' ATI controinteressata è stata giudicata non anomala;
E. Dell'intero procedimento di valutazione dell'anomalia dell’offerta presentata dall'Ati Iennaco presupposto all'adozione della “relazione conclusiva” e, in particolare, della nota avente ad oggetto “ verifica art. 110 co. 2 d. Lgs. 36/2023 … richieste ulteriori chiarimenti ” del 30 gennaio 2025 e la nota di avvio del procedimento di verifica del 08 gennaio 2025;
F. Ove occorra, di tutti i verbali dell'organo di valutazione della fase evidenziale (n. 1 del 05.11.2024; n. 2 del 06.11.2024; n. 3 del 07.11.2024; N. 4 del 12.11.2024; n. 5 del 06.12.2024; n. 6 del 16.12.2024) nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dell' ATI Iennaco dalla procedura;
G. Ove occorra, di tutti gli altri verbali della commissione di gara (n. 7 del 19.12.2024; n. 8 del 30.12.2024 e sottostanti sedute riservate del23.12.2024, 27.12.2024, 28.12.2024, 29.12.2024, 30.12.2024; n. 9 del07.01.2025; nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dell' ATI Iennaco dalla procedura;
H. Ove per quanto ulteriormente occorrer possa, dell'art. 16 del disciplinare di gara (rubricato “criterio di aggiudicazione”) e del paragrafo 5 “Pianificazione analitica dell’appalto tesa a garantire le prestazioni di progetto con la riduzione dei tempi di esecuzione” del documento concorsuale denominato "allegato per Gara d'Appalto ”;
I. Ove intervenuto, dell'atto e/provvedimento di consegna dei lavori in via di urgenza espressamente disposto contestualmente all'aggiudicazione della procedura;
L. Di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale nonché per l'accertamento e la declaratoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a. dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell'art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., del proprio diritto a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la propria disponibilità nel relativo subentro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. Proc. Amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La AM RI srl ha partecipato alla gara d’appalto indetta dalla Università di NO, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione di “ Residenze universitarie II lotto IV stralcio nel campus universitario di Fisciano (SA)” . L’intervento è stato approvato nell’ambito dei progetti PNRR e segnatamente è ammesso al cofinanziamento del Ministero dell’università e della Ricerca (MUR) con D.M. 12 dicembre 2018 n. 853 recante il “Secondo Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di tipologia A1, B e C ex art. 3, comma 1 lett. A1, B e C del IV bando L. N. 338/2000” (CUP D45E23000050001).
1.1 L’importo posto a base di gara è stato determinato in € 15.486.127,06, di cui € 15.059.671,67 per lavori, € 332.258,00 per arredi e attrezzature ed € 94.197,39 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
2. All’esito della fase di valutazione tecnica la commissione ha stilato la graduatoria provvisoria nella quale è risultata collocata al primo posto l’ati NA LE PI e al secondo posto, invece, la AM RI s.r.l. Per entrambe le offerte sono stati ravvisati i presupposti per la sottoposizione a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 D.lgs. N. 36/2023.
2.1 Segnatamente, con nota prot. N. 4941 del 9.1.2025, è stato avviato il procedimento di verifica della congruità dell’offerta dell’ati NA LE PI, la quale ha presentato dapprima una relazione giustificativa dell’offerta con nota assunta al protocollo di Ateneo al n.19084 del 18.01.2025. In seguito, poiché il RUP, nella nota prot. N. 34707 del 30.1.2025 aveva richiesto ulteriori giustificativi all’offerta, gli stessi sono stati forniti il successivo 06.2.2025.
2.2 All’esito il RUP ha ritenuto adeguatamente giustificata l’offerta dell’ATI sottoposta a verifica, concludendo che “in esito alla valutazione degli ulteriori elementi integrativi ed esaminati complessivamente i giustificativi prodotti dal concorrente, dell’attendibilità dei documenti giustificativi delle analisi esibite dall’ Impresa ATI Iennaco - LE PI, e dei riscontri richiesti e pervenuti via-mail sulla veridicità dei preventivi dei maggiori fornitori allegati ai giustificativi, si ritiene che le prove fornite giustifichino sufficientemente l’offerta nella sua globalità per il procedimento di gara in oggetto. L’offerta pertanto, in base alle norme vigenti è da ritenersi congrua ”.
Cosicché con verbale redatto nella seduta del 19 febbraio 2025, preso atto delle valutazioni del RUP, la commissione di gara ha concluso i lavori proponendo l’aggiudicazione in favore della costituenda ATI NA LE PI, odierna controinteressata.
3. La proposta è rifluita nella nota prot. N. 68939 del 20.02.2025 nella quale è stata effettuata la comunicazione ex art. 90 D.lgs. 36/2023 dell’esito della procedura di gara.
Infine il DDG rep. N. 1168 del 20.03.2025, all’esito delle positive verifiche comprovanti i requisiti di ordine generale ed i requisiti di qualificazione dell’operatore economico aggiudicatario, ha approvato gli atti di gara disponendo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’ati NALE PI, la quale ha conseguito il punteggio complessivo di 87,81. Al secondo posto della graduatoria definitiva si è classificata la ricorrente ottenendo il punteggio di 87,15 e quindi con una differenza totale di punteggio di 0,66.
3.1 Quest’ultima ha chiesto l’ostensione degli atti di gara e ritenendo di non essere stata soddisfatta nelle proprie pretese di accesso agli atti ha adito questo Tribunale con il ricorso r.g.n. 615/2025 chiamato alla camera di consiglio dello scorso 15 maggio 2025. Prima dell’udienza, tuttavia, la stessa ricorrente ha dato atto di aver ottenuto gli atti richiesti manifestando la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Di tanto è stato dato atto nel decreto decisorio n. 76/2025 che ha corrispondentemente dichiarato l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse.
4. Gli esiti dell’accesso agli atti hanno comunque indotto la AM RI a gravare l’aggiudicazione, perché convinta dell’illegittimità delle operazioni di gara e, in particolare, dell’aggiudicazione in favore dell’ati oggi controinteressata. Il ricorso è stato affidato a quattro articolati motivi così rubricati e muniti di istanza istruttoria oltre che di istanza di misure cautelari sia collegiali che monocratiche: “ 1. Violazione di legge (art. 101 del d.lgs. 36/2023 in relazione agli artt. 12 e 15 del disciplinare di gara e al paragrafo del documento denominato “allegato per gara d’appalto” rubricato “offerta economica”) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - Sviamento); 2. Violazione di legge (art. 108 del d.lgs. 36/2023 in relazione all’art. 16 del disciplinare di gara e al paragrafo del documento denominato “allegato per gara d’appalto” rubricato “par. 5 – pianificazione analitica dell’appalto ...”) - Eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione – illogicità manifesta - erroneità dei presupposti di fatto – incoerenza del della procedura valutativa); iii. Violazione di legge (art. 11, 41, 101, 110 e 119 del d.lgs. 36/2023 in relazione agli artt. 3, 15, 16 e 21 del disciplinare di gara) - (violazione della disciplina sull’equo compenso - art. 8 d.lgs. 36/2023 e 2 della l. N. 49/2023) - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - disparità di trattamento - difetto assoluto di istruttoria - di motivazione - illogicità manifesta - erroneità); IV. Violazione di legge (art. 17, 36, 90 e 94 del 36/2023) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - Illogicità manifesta - erroneità).
Nei molteplici motivi di ricorso parte ricorrente, vista la risicata distanza tra i due punteggi ha mirato ad affermare che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa e quantomeno che alla stessa la SA avrebbe dovuto attribuire punteggi minori di quelli conseguiti effettivamente.
4.1 L’Amministrazione e la controinteressata si sono costituite in giudizio in resistenza difendendo la legittimità del provvedimento.
4.2 Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente, ribadendo quanto già precedentemente dedotto con il terzo e quarto motivo di ricorso introduttivo, ha avversato la relazione generale presentata dall’ATI NA LE PI a sostegno delle giustificazioni del 18 gennaio 2025, la relazione sulle migliorie, le spese generali e lo staff tecnico del 7 febbraio 2025, nonché i documenti attestanti l’intervenuto espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla controinteressata in sede di gara, tutti asseritamente conosciuti solo a seguito del relativo deposito in giudizio da parte dell’amministrazione.
5. Con i decreti cautelari nn.197/2025 e 200/2025 il Tribunale ha respinto le istanze di concessione di misure cautelari monocratiche ritenendo che non sussistesse un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della udienza cautelare già fissata al 28.5.2025.
6. Nel corso dell’anzidetta camera di consiglio, su istanza congiunta delle parti, il Collegio ha rinviato la discussione della domanda cautelare alla odierna camera di consiglio dell’11.06.2025. Nell’occasione, sentite le parti come da verbale in atti alle quali è stato dato avviso della possibile definizione della sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. Proc. Amm., è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è manifestamente infondato e ciò consente al Collegio di decidere la causa con la preannunciata sentenza in forma semplificata.
7.1 Il Collegio osserva in primo luogo come le doglianze della ricorrente si siano limitate a criticare e riprodurre una propria e autonoma valutazione dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara e dal RUP. Per questa via il Collegio è stato però sollecitato ad esprimere un inammissibile sindacato di merito su valutazioni ampiamente discrezionali, in gran parte connotate da discrezionalità tecnica e dunque non censurabili dal Giudice amministrativo se non in presenza di marcati vizi logici e di ragionevolezza che, tuttavia, nella disamina odierna non si rinvengono.
Sull’argomento il Collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, sia l'ammissibilità di quest'ultima, anche sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa rispetto al progetto a base di gara, sia il punteggio da attribuirle; sicché è escluso che il Giudice amministrativo possa sindacare, in via sostitutiva, l’attività valutativa propria della commissione giudicatrice di gara (ex multis T.A.R. Napoli, sez. V, n. 1737/2024). Del resto “La valutazione delle offerte tecniche, come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, 282/2021; Cons. Stato, n. 2853/2018) con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta” (T.A.R. NO, sez. II, n.1721/2024 , Cons. Stato, n. 1072/2014; Cons. Stato, n. 269/2018).
8. Venendo al dettaglio delle doglianze, seguendone l’ordine logico-espositivo viene in rilievo il primo argomento di ricorso, compendiato ai capi da I.1 a I.3, con il quale la ricorrente ha contestato l’attribuzione del punteggio assegnato (8,25) all’aggiudicataria quanto alla voce “ E ” del computo metrico estimativo. Detta voce, nello specifico, aveva riguardo alla “pianificazione analitica dell’appalto tesa a garantire le prestazioni di progetto con la riduzione dei tempi di esecuzione”. Ebbene, ad avviso della ricorrente nella corrispondente voce del CME presentato in gara dall’ATI aggiudicataria, sarebbe mancato un sottostante riferimento di prezzo (economico). Il che, nell’ottica degli argomenti attorei avrebbe dovuto determinarne o l’esclusione ovvero l’attribuzione di un punteggio ridotto a quello (8,25) effettivamente assegnatole.
8.1 Il motivo non può essere accolto, non rivelandosi decisivo il richiamo alla presunta violazione dell’art. 110 del codice dei contratti vigente (D.lgs. N. 36/2023), avente ad oggetto “ la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ”. Difatti, come efficacemente rilevato dalle difese resistenti con argomenti che il Collegio condivide, l’elemento in parola “E” non conteneva un “sottostante” economico, poiché non riguardava le migliorie dell’offerta, bensì misurava l’organizzazione del cantiere e come tale rientrava nelle spese generali. In sostanza, mentre le migliorie attengono a proposte correlate all’opera o al servizio da offrire e la cui utilità permane nel corso del contratto (T.A.R. NO, sez. II, n.1721/2024; T.A.R. Bolzano, 2021/98; Cons. Stato, n. 282/2021, n. 6793/2019, n. 2969/2020), la voce “ E ” aveva riguardo ad un aspetto estraneo alla proposta contrattuale, ma legata esclusivamente alla modalità di gestione del cantiere. Di conseguenza non avrebbe dovuto essere indicato nel CME ma nelle spese generali e nei costi aziendali: non risulta contestato che ivi sia stato poi effettivamente allocato nell’offerta dell’aggiudicataria. Nelle proprie difese in giudizio la controinteressata ha precisato che il dettaglio di tali spese fosse contenuto nella “ Relazione giustificativa dell’offerta ” e nella “ Relazione giustificativa - Ulteriori chiarimenti ”. Anche la difesa erariale, condividendo gli argomenti della controinteressata, ha escluso la natura quantitativa del parametro in questione, connotato, invece, da una matrice qualitativa. Di qui la mancata previsione e il mancato inserimento di un correlato riferimento economico e dunque del prezzo. L’Avvocatura ha in particolare insistito nell’osservare che la migliore organizzazione del cantiere non avrebbe determinato migliorie dell’offerta economico qualitativa, bensì rilevava sotto il profilo della mera gestione dell’appalto. Di conseguenza i relativi oneri costituivano “ quota parte degli oneri aziendali per la sicurezza e quota parte delle spese generali, voci di costo rientranti nella complessiva offerta economica e idoneamente giustificate nel corso del procedimento di verifica di congruità. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso non si trattava affatto, in tal caso, di attribuire un punteggio, come invece vorrebbe la ricorrente “ a lavorazioni e attività additive, non previste dal progetto posto a base di gara e il cui maggior valore andava necessariamente evidenziato in sede di offerta economica per espressa previsione della lex specialis” .
8.2 l’infondatezza del motivo appena scrutinato attrae anche i motivi contenuti ai punti II.6 e III.7 del ricorso principale e nel motivo sub II.4 del ricorso per motivi aggiunti, nel quale sostanzialmente la società ricorrente è tornata sulla medesima contestazione circa il punto “ E ” e, nello specifico, per affermare che la mancata indicazione del cd. “ sottostante economico ” avrebbe reso anomala l’offerta perché recante “costi occulti”.
9. Al punto 1.4 del ricorso introduttivo la Società ha invece censurato l’inattendibilità dell’offerta quanto gli altri punti del CME “B”,”C”, “D” e “F” riguardanti rispettivamente “ aspetti qualitativi, ambientali o sociali”, “organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto”, “possesso di un marchio di qualità ecologica dell’unione Europea dei prodotti utilizzati” e “qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali) e certificazioni possedute” .
Secondo la ricorrente l’offerta vincitrice sarebbe stata inattendibile per una discrepanza tra i sottostanti economici indicati nel CME e quelli scaturenti dall’offerta. In tal modo la proposta contrattuale della Iennaco sarebbe stata perplessa e comunque tale da determinare, contrariamente a quanto accaduto in gara, una cospicua riduzione del punteggio. Difatti, in sede di giustificativi, la controinteressata avrebbe fornito elementi di prezzo diversi. A base di questo argomento parte ricorrente ha prodotto due tabelle (punti 1.4.2 e 1.4.3) affermando che le voci di prezzo contenute nel CME sarebbero state divergenti rispetto a quelle contenute, invece, nei giustificativi.
9.1 Dal canto loro le difese dell’Amministrazione e della controinteressata hanno per converso rilevato come le somme indicate nel CME non fossero comparabili con quelle, invece, presenti nei giustificativi: l’Avvocatura, in particolare, ha precisato che il computo metrico estimativo delle migliorie offerte gratuitamente dal concorrente “ non costituisce elemento essenziale dell'offerta la cui mancanza o incompletezza comporti l'esclusione dalla procedura, in assenza di un’espressa previsione in tal senso nella lex specialis”. Dalle difese e soprattutto dalla relazione giustificativa (all.to 3 del deposito della società Iennaco del 26.5.2024) si comprende il ragionamento delle difese resistenti e che il Collegio ritiene condivisibile. In sostanza nelle migliorie era stato indicato il lordo, vale a dire i prezzi senza le riduzioni. Poi nell’offerta economica erano sono state operate le riduzioni (quindi al netto), oggetto, peraltro della verifica di anomalia.
Di qui, come argomentato dalla difesa erariale, le grandezze poste a confronto dalla ricorrente non risultavano comparabili. Di conseguenza le tabelle depositate nel ricorso a dimostrazione dell’incongruenza dell’offerta dell’aggiudicataria sarebbero risultate inconferenti e comunque non decisive per affermare la presunta incongruità della valutazione del punteggio attribuito all’aggiudicataria.
9.1.1 Il Collegio condivide questa impostazione. Va premesso che l’appalto all’odierno scrutinio era strutturato a corpo. Ebbene, come più volte affermato dalla costante giurisprudenza “ Negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica” (tra le altre Consiglio di Stato sez. V, n. 682/2024; T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 6527/2022; T.A.R. NO, Sez. I, n. 376/2020) . All’odierna fattispecie, ceteris paribus , in assenza di modifiche sostanziali intervenute sul punto si possono applicare i principi già espressi nel vigore del precedente codice degli appalti in ragione dei quali : “ In siffatta tipologia di appalti il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell'art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l'analoga norma contenuta nell'art. 53, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all'analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15). In definitiva, pertanto, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963)” (Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6119).
Da ciò discende che, come ordinariamente accade negli appalti “ a corpo ” la valutazione dell’offerta è stata effettuata con riferimento a quanto indicato nell’offerta economica. E del resto “ In una gara pubblica d'appalto con offerte a corpo, nel caso di discordanza tra l'importo dell'offerta economica e quello risultante dal computo metrico estimativo pure prodotto dal concorrente, il primo comunque prevale in quanto non può riconoscersi un valore negoziale al secondo tale da incidere nell'ammontare dell'offerta, che resta fissata dal ribasso esplicitamente indicato come tale nell'apposito documento ” (tra le tante TAR Abruzzo, Pescara, n. 388/2021).
Il motivo pertanto, in ragione di tutte le considerazioni fin qui esposte, è infondato.
10. Allo stesso modo non è accoglibile il motivo II nel quale la AM srl è tornata sul criterio “ E ” per criticare, questa volta, la congruenza delle valutazioni espresse in ragione di quanto previsto dai criteri indicati nella lex specialis . In tal caso rileva che, come risulta dalla piana lettura della voce, il punteggio veniva attribuito in ragione di una “ dettagliata pianificazione dei lavori che tenga conto delle condizioni di utilizzo delle aree d’intervento ed arrechi il minor disagio possibile all’utenza. E’ possibile prevedere anche una riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera […]”. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente stante il fatto che la lex specialis , a suo dire, avrebbe premiato la riduzione dei tempi e dato che la stessa ricorrente aveva previsto un periodo più ridotto, non si sarebbe giustificato un punteggio maggiore attribuito alla controinteressata. In particolare la ricorrente ha sostenuto l’irragionevolezza del punteggio attribuito alla concorrente aggiudicataria (8,25 punti) rispetto a quello conseguito della ricorrente (6,25).
10.1 Le difese resistenti hanno invece sottolineato che rispetto alla voce “E” l’elemento temporale non era previsto come qualificante ai fini dell’attribuzione del punteggio.
10.1.2 Ad avviso del Collegio il motivo si presenta, in primo luogo, contraddittorio rispetto a quanto affermato nel I motivo, dove la ricorrente aveva lamentato che il criterio E) avrebbe previsto un elemento quantitativo il quale, invece, non sarebbe stato valutato dalla commissione. La verità è che - come prima già osservato - il criterio “ E ” era di natura qualitativa (come, peraltro, risulta per tabulas dalla lettura dell’ “ Allegato per gara d’Appalto ” che, a pag. 3, con precipuo riferimento all’elemento temporale in commento, ne specifica testualmente l’essenza “qualitativa”). E’ vero, come sostiene la ricorrente che nella determinazione del punteggio si sarebbe dato rilievo anche alla riduzione in termini di tempo. Tuttavia il punteggio non era costruito in modo tale da dare preferenza al dato temporale in sè, bensì era previsto che “ saranno preferite le offerte di Imprese che intendono lavorare su più turni di lavoro in orario non notturno (orario massimo 7-22) e che esplicitino le modalità e gli accorgimenti tecnici che intendono offrire per svolgere in sicurezza tali lavori in orari diversi da quelli ordinari”. La stessa ricorrente ha valorizzato il fatto che la controinteressata sarebbe stata particolarmente attenta a indicare gli elementi dell’offerta sotto questo profilo, offrendo percorsi alternativi ed altre specifiche peculiarità. Ma ciò non fa altro che corroborare l’apprezzamento manifestato dalla commissione assegnando un voto alto a questa voce. Di conseguenza, stante l’assenza di elementi di manifesta illogicità nel riconoscimento del punteggio contestato il Collegio non ritiene sindacabile la valutazione svolta dalla commissione. Del resto come sottolineato anche dal Tribunale in precedenti vicende, in applicazione di consolidati principi invalsi nella giurisprudenza amministrativa : “La valutazione della portata migliorativa o innovativa (e, dunque, della ammissibilità o meno) delle soluzioni presentate nell'offerta tecnica e il punteggio da attribuirle rientrano nell'ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta” (T.A.R. Campania, NO, sez. II, n.1721/2024). E del resto “ il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della propria attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo ” (T.A.R. Napoli, sez. V, n. 1737/2024).
10.1.2 l’ultima osservazione consente di vagliare e respingere anche la censura subordinata contenuta nel capo II.6, nella quale parte ricorrente ha poi contestato la lex specialis ove intesa nel senso di consentire l’attribuzione di un punteggio più alto a una concorrente che, come l’aggiudicataria, avesse proposto di concludere le attività da eseguire in un tempo maggiore.
Ebbene non s’intravedono elementi d’irragionevolezza nella scelta della SA di premiare, in disparte il tempo impiegato, proposte che in itinere impattassero il meno possibile sull’attività universitaria. E detta impostazione, come evidente, sfugge alla sindacabilità del Tribunale stante l’ampia discrezionalità tecnica e comunque, la non manifesta illogicità del prefato criterio.
11.Proseguendo nella disamina viene in rilievo il terzo motivo di ricorso, distinto in ulteriori sottoparagrafi, nei quali parte ricorrente ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria, una volta sottoposta alla verifica di anomalia e anche a seguito delle giustificazioni (a suo dire nemmeno intervenute), non avrebbe dato conto e giustificato : “ a. Le spese generali; b. Gli oneri della manodopera; c.il valore delle migliorie; d.il valore della porzione di offerta relativo all’elemento “E”; e. Gli oneri connessi allo staff tecnico (nei confronti della quale sono stati previsti compensi sostanzialmente nulli con conseguente grave violazione delle disposizioni sull’equo compenso); f. L’incidenza dei subappalti, addirittura incidenti sul 50% dei lavori a farsi; l’utile di impresa” .
11.1 Più distintamente nei capi III.1 e III.2 dell’atto introduttivo la ricorrente ha sostenuto che la controinteressata non avrebbe fornito le giustificazioni sugli elementi della propria offerta. Nello stesso motivo afferma che dette giustificazioni risultavano depositate soltanto dopo le sollecitazioni del RUP e che ciò avrebbe dovuto condurre all’esclusione del Raggruppamento poi aggiudicatario, stante la reticenza del suo comportamento, ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di Gara.
Nell’atto di motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre contestato (segnatamente al capo II) l’attendibilità delle spese di organizzazione e di gestione tecnico-amministrativa dell’azienda e del cantiere indicate dalla controinteressata alla pag. 2, paragrafi “C” e “D” della relazione del 7 febbraio 2025, concludendo per l’illegittimità, sub specie di irragionevolezza manifesta, della determinazione del RUP nella parte in cui non ha escluso l’offerta del RTI aggiudicatario e comunque non le ha attribuito un punteggio meno elevato di quello conseguito.
Anche dette censure, nella loro generale articolazione, patiscono la mancata dimostrazione di elementi d’irragionevolezza così come, rispetto alla subordinata censura sul punteggio, della cd. prova di resistenza. Il che, già di per sé, inficerebbe la stessa ammissibilità della domanda. Tuttavia, volendo comunque incedere nella valutazione delle doglianze, il Collegio può innanzitutto rilevare come, in ragione dei principi espressi costantemente in giurisprudenza, anche “ La valutazione positiva di congruità di un'offerta concorrente ad una pubblica gara può essere effettuata per relationem alle giustificazioni prodotte in sede procedimentale dal concorrente, la cui offerta sia sospettata di anomalia, non richiedendosi al riguardo l'esternazione di ulteriore valutazione; deve altresì opinarsi che la valutazione che sul punto compete (ma non in via esclusiva) al RUP, possa essere analogamente condotta anche con rinvio per relationem alle valutazioni operate dalla Commissione di gara ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n.4948/2023).
La controinteressata e l’Amministrazione hanno depositato i verbali e gli atti correlati alle giustificazioni, dai quali emerge l’effettiva presenza delle giustificazioni richieste dal RUP. In particolare la controinteressata ha depositato (all.ti 3,4,5) i giustificativi forniti in sede di verifica dell’anomalia. E la difesa erariale ha sottolineato come la disamina sia stata doviziosa, tanto che, addirittura, il RUP avrebbe chiesto e ottenuto la presentazione di tutti i giustificativi dei prezzi delle forniture. In proposito, stanti le evidenze documentali agli atti di causa, una volta dimostrato che le considerazioni della ricorrente dovessero ritenersi già fattualmente errate, le difese hanno richiamato la giurisprudenza formatasi costantemente circa la insindacabilità delle valutazioni del RUP e già in precedenza riferita.
11.1.1 Il Collegio in primo luogo ritiene infondato l’assunto di partenza della ricorrente in ragione del quale, una volta depositate le prime giustificazioni in data 18.1.2025, le stesse non sarebbero state integrabili. L’affermazione si scontra con la ratio delle giustificazioni e con le corrispondenti conclusioni alle quali è più volte pervenuta la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in base alle quali : “ Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, solo quest'ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti. Inoltre, in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse - ferma restando la non modificabilità dell'offerta - le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell'offerta così come originariamente formulata” (T.A.R. Campania, NO, sez. I, n.1278/2021). Nel contempo è stato altresì precisato con considerazioni che il Collegio condivide che “ nelle gare pubbliche, nella procedura di verifica di anomalia è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell'offerta, ferma restando la immodificabilità dell'offerta stessa nel suo complessivo importo economico” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 146). D’altro canto va rammentato che “ la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile ” (in tal senso Cons. Di Stato, sez. V, n. 3480 del 2018).
Nel contempo il formante giurisprudenziale ha chiarito che nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, solo quest’ultima è immodificabile, mentre le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto): finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la integrabilità e perfino la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti. Addirittura, in sede di verifica di anomalia, risultano parimenti ammesse - ferma restando la non modificabilità dell'offerta - le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata (da ultimo T.A.R. NO, sez. II, n. 1011/2025; T.A.R. Napoli, sez. I, n.1838/2024). Difatti “ nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, solo quest'ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti. Inoltre, in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse - ferma restando la non modificabilità dell'offerta - le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell'offerta così come originariamente formulata” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 1837; Consiglio di Stato sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102).
11.1.2 Nella vicenda all’esame del Collegio, tenuto conto delle censure mosse dalla ricorrente, non risulta che la controinteressata abbia in qualche modo modificato la propria offerta, mentre piuttosto il RUP ha legittimamente chiesto un’integrazione di giustificazioni ritenendosi, infine, sulla base della cospicua documentazione presentata e depositata agli atti di causa, soddisfatto delle giustificazioni complessivamente rese e della documentazione di supporto fornita. I motivi in esame sono dunque infondati.
11.2 Allo stesso modo, poi, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento le censure articolate ai punti III.4 e III.5 del ricorso introduttivo, integrate dalle ulteriori deduzioni sub II.1.3 dell’atto di motivi aggiunti, nei quali la ricorrente ha sostenuto che, in ogni caso, il margine di utile d’impresa dell’ati aggiudicataria sarebbe stato troppo “ risicato ” sia in generale che tenuto conto della natura plurisoggettiva del RTI aggiudicatario.
L’argomento è innanzitutto inammissibile, in quanto la ricorrente, oltre al richiamo alla esiguità relativa del margine di utile, non fornisce alcun elemento di critica apprezzabile e valutabile nell’ambito dello scrutinio del Giudice amministrativo. D’altro canto, di per sé, è ininfluente, se non accompagnato da considerazioni più specifiche in tal caso non introdotte, il richiamo alla natura plurisoggettiva del RTI aggiudicatario, tenuto conto che le offerte vengono parametrate in assoluto, né vi sono valutazioni diverse per le compagini plurisoggettive in qualsiasi forma le stesse si presentino. E non guasta altresì aggiungere che, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta debba essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, che per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, sez. V, n. 4559/2023). In ogni caso, nelle relazioni giustificative (cfr. Doc. N. 1 (relazione) e doc. N. 3) vengono richiamate le giustificazioni offerte.
Nello specifico, risulta agli atti che a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dal RUP con riguardo alle Spese Generali, di fornire “ la scomposizione analitica delle voci che concorrono alla determinazione delle spese generali” l’A.T.I. aggiudicataria abbia fornito la documentazione richiesta, ritenuta congrua dal RUP in relazione alla giustificazione complessiva della offerta economica.
Quanto appena osservato consente inoltre, in assenza di specifiche e più analitiche doglianze e di evidenti aporie nelle considerazioni a base della positiva valutazione del RUP, di richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in forza del quale l’attività analitica di valutazione delle giustificazioni “ costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230). Talchè la stessa attività può risultare inficiata soltanto allorquando “ il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico ” (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2024 n. 1776).
Pari considerazioni si possono svolgere mutatis mutandis con riguardo alla contestazione sollevata sia nel ricorso che nei motivi aggiunti, riguardante l’asserita incongruità della determinazione dei costi della manodopera. Anche in tal caso, difatti, il RUP, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnico-valutativa, ha verbalizzato di aver esaminato i giustificativi corredati da idonea documentazione a comprova (ad. Esempio i contratti aziendali di lavoro applicati ai lavoratori, CCNL di riferimento, Contratto integrativo territoriale, eventuale Contratto integrativo aziendale, livello di inquadramento, profilo professionale; etc). In particolare nelle proprie giustificazioni (cfr. All.to n. 27 dep. Unitamente allo stesso ricorso) l’A.T.I. aveva precisato come segue l’importo della manodopera : “ l’importo della manodopera ammonta a complessivo € 2'907'640,73. Questo fa riferimento alla componente “lavori” e non comprende la manodopera per gli “oneri specifici per la sicurezza” che assommano a € 20'984,33. Ne deriva che l’importo complessivo della manodopera è di € 2'928'625,06” .
All’esito il RUP ha stimato che i costi fossero pienamente congrui. Tanto, peraltro, tenuto conto che, come rilevato anche dalla ricorrente, il costo della manodopera computato dall’ATI si era rivelato leggermente superiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante. Ma neppure in quest’occasione la ricorrente ha fornito elementi decisivi per affermare l’inadeguatezza del costo e rendere quindi implausibile il favorevole giudizio specificamente formulato dal RUP in sede di verifica dell’anomalia. Giova in proposito, stante l’ultima considerazione circa l’indicazione di costi superiori a quelli calcolati dalla stessa SA richiamare l’avviso più volte espresso in giurisprudenza nel vigore del precedente codice (ma invero ampiamente applicabile anche alla disciplina di quello attualmente vigente) in base al quale: “ La valutazione del costo della manodopera, attribuita alla stazione appaltante in base agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. D), d.lg. N. 50/2016, riguarda il rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali previste dall'art. 23, comma 16, del medesimo decreto. Tale valutazione non costituisce un sub-procedimento per verificare anomalie nell'offerta, poiché il rinvio dell'art. 95, comma 10, al controllo previsto dal comma 5, lett. D) dell'art. 97 esclude che la valutazione possa coinvolgere complessivamente i fattori che influenzano il costo della manodopera” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 05/04/2024, n.421).
11.3 Avendo già esaminato le censure sub. III.6 e III.7 (cfr. Par. Da 9 a 10.1.2) viene ora in rilievo l’ulteriore doglianza contenuta al capo III.8 del ricorso introduttivo e al capo II.3.4 del ricorso per motivi aggiunti, nella quale la Società ha contestato che il costo del gruppo di lavoro e segnatamente del gruppo BIM proposto dal RTI aggiudicatario sarebbe stato incongruo tenuto conto della quantità e qualità del personale anche specializzato impiegato, oltre che del costo reale della prestazione offerta desunto dalle giustificazioni rese nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
11.3.1 La censura è infondata. La controinteressata, in particolare, nei propri scritti difensivi ha richiamato (doc. 4, pag. 3 della relazione giustificativa ) e precisato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, soltanto 3 dei professionisti indicati erano liberi professionisti e che rispetto ad essi erano stati forniti gli adeguati giustificativi di costo. Per il resto le professionalità impiagate risultano interne al personale dipendente delle imprese componenti l’ati, con la conseguenza che il costo del loro impiego non andava valutato a parte delle spese di gestione del contratto. Né si appalesano condivisibili i rilievi attorei sulla relazione giustificativa prodotta, sul punto, dalla controinteressata, non venendo nella specie in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti; sicché, per tutte le motivazioni già esposte in ordine alla limitata sindacabilità delle valutazioni tecnico discrezionali svolte dalla commissione di gara e segnatamente dal RUP, anche detta censura va disattesa.
La stessa tabella prodotta dalla ricorrente per dimostrare una sottostima di circa € 280.483,27 tra il costo (€ 282.318,93) indicato dal Raggruppamento aggiudicatario e quello, invece, stimato dalla ricorrente, pari invece ad € 562.802,20 non può essere positivamente valorizzata. Il criterio C) del Disciplinare di valutazione dell’offerta tecnica (all.to 3 della produzione depositata dalla ricorrente il 14.5.2025) prevedeva difatti una valutazione concepita su un impegno lavorativo espresso in “uomini/settimana”. La tabella prodotta nel ricorso (pag. 27) e richiamata nell’atto di motivi aggiunti (pag. 8) si basa, invece, su un calcolo diverso e non corrispondente a quello richiesto in sede di gara, che ha considerato, invece, le ore lavorative complessive nelle settimane previste di lavoro. Del resto, in sede di giustificazioni, le tabelle presentate dall’odierna controinteressata erano state ampiamente chiarite.
Per converso la ricorrente non ha fornito elementi decisivi per criticare a monte il criterio valutativo scelto dalla SA (uomini/settimana) per valutare l’impegno lavorativo e rifluito negli atti di gara. Allo stesso modo la ricorrente non ha svolto doglianze che coinvolgessero la discrepanza tra tabella elaborata dalla concorrente aggiudicataria e le stesse indicazioni contenute nel criterio “c” e che, come appena osservato, richiedevano di esplicitare l’impegno delle singole unità lavorative espresso in termini di uomini/settimana.
11.4 Parimenti non è accoglibile l’ulteriore censura riguardante l’asserita esiguità del costo dei professionisti esterni e la correlata violazione della L. 49/2023 sull’equo compenso. Norma, ad avviso della ricorrente, applicabile tout court alla disciplina dei contratti pubblici e segnatamente alle procedure di gara per la loro assegnazione. In primo luogo le doglianze sono state espresse in maniera generica, poiché la ricorrente, già nel capo III.8 del ricorso introduttivo, si è limitata ad affermare che per i professionisti esterni sarebbe stata stabilita una retribuzione inferiore all’equo compenso.
11.4.1 Ebbene la questione dell’applicazione dell’equo compenso alla materia dei contratti pubblici è stata variamente dibattuta già nel vigore del precedente codice. Per quanto occorre per la disamina della censura posta nel ricorso, basti qui ricordare le più recenti conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato e che, in sostanza, escludono la diretta applicabilità della disciplina dell’equo compenso, sistematizzata col la L. 49/2023, alla materia dei contratti pubblici. In assenza di disposizioni specifiche contenute nella lex specialis e che non si rinvengono nel caso in esame valgano, a confutare le censure poste in argomento dalla ricorrente, valgano le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato. Il Consesso, nel lumeggiare gli specifici rapporti tra le due differenti legislazioni ha difatti osservato: “ che il "valore" sotteso alla legge sull'equo compenso è recepito dall'autonoma normativa sui contratti pubblici attraverso un apparato regolatorio autonomo, non necessitante di eterointegrazione, funzionale all'equo contemperamento tra istanze competitive, logiche di efficienza, ed esigenze equitative. Di qui le conclusioni da trarre in ordine al rapporto fra i due regimi normativi: il sistema degli affidamenti dei contratti pubblici soggiace a regole sue proprie in ordine ai corrispettivi e loro ribassabilità; il relativo controllo è rimesso peraltro alla (distinta) disciplina sull'anomalia delle offerte (art. 110 d.lgs. N. 36 del 2023; già art. 97 d.lgs. N. 50 del 2016), soggetta alle diverse logiche della sostenibilità economica della complessiva proposta contrattuale; quello dell'"equo compenso" costituisce un principio generale da tener presente nelle "prestazioni d'opera intellettuale" (del quale i nuovi commi 15-bis e quater dell'art. 41 rappresentano regola applicativa di dettaglio, in tali sensi richiamati dalla disposizione che pone il principio); la legge n. 49 del 2023 non trova dunque diretta e generale applicazione al settore degli appalti pubblici; le sue previsioni inerenti al rapporto con la pubblica amministrazione (cfr., in particolare, l'art. 2, comma 3: "Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ma v. Anche l'art. 3, comma 5, che sancisce l'impugnabilità, fra l'altro, dell'"esito della gara") vanno lette - in termini fedeli peraltro al dato testuale - quali specificamente concernenti le fattispecie dei "rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile" (art. 2, comma 1), e cioè i contratti d'opera professionale ex art. 2230 Cod. Civ.” (Consiglio di Stato sez. V, n.844/2025).
In altri termini, la dedotta specialità del sistema dei contratti pubblici, rispondente ad una sua immanente logica pro-concorrenziale, per alcuni versi antagonistica rispetto all’irrigidimento tabellare di singole voci di offerta, impedisce di cristallizzare i compensi professionali tramite la eterointegrazione automatica delle disposizioni della l. n.. 49/2023, le quali ultime assurgono a meri principi direttivi per la stazione appaltante chiamata a valutare discrezionalmente la congruità dell’offerta aggiudicataria ( ex plurimis T.A.R. NO, sez. II, n.1494/2024).
Ciò posto, il mezzo di gravame va respinto in considerazione di un’espressa statuizione restrittiva della lex specialis e prima ancora della sostanziale inconsistenza della doglianza che non si è basata su specifici e concreti elementi, limitandosi a lamentare la violazione dei principi in materia di equo compenso.
11.5 Le censure di cui ai punti III.9 e III.10, univocamente scrutinabili sono inammissibili. Con la prima parte ricorrente si è limitata ad affermare che l’ati non avrebbe giustificato i costi in relazione al subappalto e che, in ragione delle incongruità già rilevate ai precedenti capi, l’offerta non sarebbe stata giustificabile. A ciò non ha aggiunto alcuna specifica censura. Nella situazione data, tuttavia, la censura risulta generica e destituita dei presupposti del ragionamento che avrebbero invece dovuto fondarla. In ogni caso, il Collegio condivide sul punto le difese delle resistenti, le quali hanno osservato che nell’offerta del Raggruppamento aggiudicatario risultava effettivamente indicato il subappalto e ne erano stati quantificati i relativi costi. Peraltro, con riguardo alla pur contestata omessa verifica da parte del RUP della sostenibilità economica e organizzativa del sub-affidamento in commento, basti richiamare il principio affermato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, potendo limitarsi a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo che ritiene più rilevanti, le quali - da sole - potrebbero incidere in modo determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3430/2018).
11.5.1 Circa la dimostrazione dell’utile d’impresa la ricorrente non ha spiegato in quali punti l’offerta sarebbe stata deficitaria e così non può essere accolta. In realtà questa censura è assorbita dalla infondatezza delle precedenti, perché si basa, per l’appunto, sull’affermazione delle censure istruttorie già valutate e respinte.
11.5.2 Ugualmente non si presentano fondate e anzi vengono assorbite dal rigetto delle precedenti censure, anche le doglianze contenute al capo III.11 circa la presunta anomalia dell’offerta. Ebbene, anche in tal caso, la ricorrente non ha integrato la sua affermazione con riferimenti specifici alle ragioni per cui l’offerta sarebbe anomala. Peraltro, costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio per cui l'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo della verifica di anomalia dell'offerta, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell'offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole o travisata (Cons. Stato, sez. V, n. 7629/2024). Valgono, allora, sul punto, le già svolte considerazioni circa l’ampia discrezionalità che caratterizza le valutazioni della commissione di gara in ordine alla verifica dell’anomalia. Alle stesse considerazioni il Collegio non può che richiamarsi, anche al fine di evitare superflue duplicazioni della motivazione della sentenza.
12. Quanto appena osservato vale anche per lo scrutinio del IV motivo di ricorso. Difatti parte ricorrente si è limitata a ribadire il difetto di motivazione e d’istruttoria rispetto alla mancata esclusione, alle motivazioni alla base del punteggio attribuito all’ati controinteressata e all’esito positivo del procedimento di verifica sui requisiti generali e speciali dichiarati dalla controinteressata in sede di partecipazione alla gara. Premesso che già la natura tecnico discrezionale ampiamente affermata, così come la carenza di adeguati elementi di critica forniti, è di per sé idonea a condurre il Collegio a respingere anche quest’ultima censura, va rilevato che l’Avvocatura ha debitamente versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuto esperimento del sub-procedimento di verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara, di cui si è dato anche formalmente atto nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione. Quanto all’asserito deficit motivazionale della determinazione in contestazione, basti rilevare che la littera legis non richiede di esplicitare l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione, potendo quest’ultima, secondo un orientamento giurisprudenziale a più riprese avallato da questo Tribunale, addirittura dare atto dell’esito positivo del sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti condotto anche in via implicita attraverso l’adozione del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva (sul punto cfr. T.A.R. NO, sez. II, n. 2226/2024).
13. Le ragioni d’infondatezza dei motivi di ricorso rendono infine del tutto superfluo l’esperimento dell’istruttoria richiesta dalla ricorrente. Del resto, come noto, nel processo amministrativo la CTU o la verificazione non possono supplire alle carenze delle argomentazioni ricorsuali. In ogni caso, stante la più volte richiamata caratura tecnico discrezionale e la ristretta sindacabilità delle stesse valutazioni, l’espletamento dell’istruttoria non potrebbe fornire elementi di sostituzione di una valutazione che, all’esame fin qui svolto, non ha presentato specifici elementi di critica e di implausibilità.
13.1 E consegue allo stesso rigetto dei gravami l’inammissibilità per carenza d’interesse della domanda risarcitoria con la quale parte ricorrente ha anche chiesto il subentro nel contratto di appalto ove medio tempore stipulato.
14. Conclusivamente il ricorso va respinto. La complessità e la parziale caratura tecnica delle vicende di causa, unitamente al complessivo comportamento processuale delle parti in causa, conduce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio a eccezione del contributo unificato che resta a carico della ricorrente seguendo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa a eccezione del contributo unificato versato che resta a carico della ricorrente seguendo la soccombenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO