Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 06.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1998/2023 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), sede provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
nata a [...] il [...] e residente in [...], c.da Scalonazzo Controparte_2 s.n.c., C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pina Battaglia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.07.2023 1' CP 3 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza, in capo alla ricorrente Controparte 2 del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'ottobre 2021.
L CP 1 ha nello specifico rilevato che le patologie della ricorrente risultavano erroneamente stimate, non risultando documentati in atti né menomazioni e/o complicanze cardiocircolatorie o cardio-respiratorie, né scompenso cardiaco alcuno, né declino cognitivo o degenerazioni neurologiche di sorta, né deformazioni osteoarticolari tali da giustificarne il venir meno delle autonomie e/o l'allegata grave compromissione delle abilità motorie.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 ancorché in ragione dell'aggravamento delle patologie osteoarticolari certificato nel novembre
2023.
Formulata la diagnosi di “poliartrosi a marcata incidenza funzionale;
cerebrovasculopatia aterosclerotica;
grave deficit uditivo;
grave deficit visivo”, l'ausiliario ha infatti esposto, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria in atti e del colloquio clinico con l'odierna resistente, che
"la indagine anamnestica e l'esame della documentazione sanitaria in atti mette in evidenza infermità a carico dell'apparato osteoarticolare polidistrettuale con compromissione della deambulazione autonoma e mantenimento dell'equilibrio statico e dinamico a causa anche di metatarsalgie bilaterali, (prescrizione di scarpe ortopediche) e necessità di assistenza ai cambiamenti di decubito come descritto in valutazione fisiatrica del 29.11.2023. Il tutto complicato da gravi deficit sensoriali di tipo uditivo nonché da turbe mnemoniche e comportamentali sostenute da cerebrovasculopatia aterosclerotica documentata in indagine TC encefalo del 24.11.2023. Infatti la cerebrovasculopatia ha ingenerato uno stato di disorientamento spazio tempo con atteggiamento aggressivo ed allucinatorio visivo ed uditivo come rilevato nel corso della visita medica", evidenze che, in uno con il grave deficit visivo, manifestano un "complesso invalidante che rende la CP_2 on in grado di compiere gli atti quotidiani della vita nonché di attendere alle proprie necessità igienico sanitarie, pertanto necessita si assistenza continua di terzi”; ha quindi concluso che la ricorrente è “inabile al 100% con la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal novembre 2023" (cfr. relazione depositata il 17.04.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che Controparte_2 è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Atteso l'accoglimento della domanda dell'assistibile con decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate per intero tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' CP 3 giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1998/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che Controparte_2 è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal novembre 2023; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' CP_3 le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 7 gennaio 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella