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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6289/2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1560/2021 del 07.10.2021 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 4241/2021), promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Chiarello, giusta mandato in Parte_1 atti;
-opponente-
CONTRO
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco
[...]
Pesenti, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
18.12.2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1560/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento Parte_1
1 della somma di € 11.088,30, oltre interessi e spese legali, in favore di Controparte_1
nella qualità di cessionaria del credito, rinveniente da due contratti di finanziamento
[...]
“finalizzati” stipulati con (i.e. cedente). CP_3
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la prescrizione del diritto di credito e, nello specifico, l'inidoneità delle notifiche di cessione del credito ad interrompere il termine decennale perché irregolari;
b) l'illeggibilità dei contratti di finanziamento prodotti in copia;
c) la propria qualifica di consumatore;
d) l'omessa indicazione dei beni al cui acquisto i prestiti sono stati finalizzati, del prezzo di acquisto e della modalità di consegna;
e) di non aver mai ricevuto alcunché a titolo di finanziamento;
f) la discrasia fra l'ammontare della somma ingiunta e quella indicata nelle comunicazioni di cessione del credito;
g) la mancanza di prova del credito azionato.
Sulla scorta di tali eccezioni, l'opponente ha chiesto di: “in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto essendo il presunto credito prescritto e comunque non dovuto”. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha Controparte_1 specificamente contestato le avverse doglianze, domandando, previa concessione della provvisoria esecutività, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il pagamento della somma accertata in corso di causa.
Alla prima udienza di trattazione, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con assegnazione alla parte opposta del termine di 15 giorni per avviare la mediazione obbligatoria prevista in materia bancaria.
Verificato l'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione, sono stati assegnati i termini per la c.d. appendice scritta, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente), la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, cui entrambe le parti hanno provveduto.
******
L'opposizione è fondata e merita accoglimento con conseguente revoca del titolo monitorio opposto.
2 Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua peculiare struttura in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento monitorio, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio;
il precipitato applicativo è che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa;
mentre il debitore- convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale (contratti di finanziamento) nei confronti dell'opponente-convenuto in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di quest' ultimo.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto
l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni
Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass.
n. 13685/2019).
Orbene, parte opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria entrambi i contratti di finanziamento da cui sorge la pretesa creditoria azionata (cfr doc. n.ri 3 e 8 del fascicolo monitorio di parte opposta) e, al tempo stesso, aha llegato l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di rimborso rateale.
In disparte ogni considerazione sull'idoneità probatoria di tali documenti, stante la
3 contestazione da parte del in ordine alla effettiva corresponsione delle somme erogate Pt_1
e alla illeggibilità delle copie fotostatiche prodotte, l'eccezione di prescrizione formulata dall' opponente si appalesa idonea a paralizzare la domanda azionata nei suoi confronti.
Giova rilevare che il contratto del 12 febbraio 2008 prevede(va) l'erogazione di un finanziamento per complessivi € 9.000,00 da rimborsarsi in 36 ratei mensili, ossia in 3 anni,
a decorrere dal marzo 2008 e con scadenza febbraio 2011.
L'altro contratto, privo di data, prevede(va) l'erogazione di € 1.700,00 con un rimborso rateale in 24 mesi. Certtamente, il credito è sorto antecedentemente al 30 giugno 2009, posto che secondo la prospettazione di parte opposta in tale data è stata comunicata al la Pt_1 decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. n. 12 allegata lla nota del 6 settembre 2022).
Orbene, trattandosi di debiti derivanti da rapporti di mutuo, i termini di prescrizione regolamentati dall'articolo 2946 c.c. corrispondono a dieci anni e devono essere computati dal momento dell'ultimo rateo dovuto, non già dalla data in cui è stato sottoscritto il contratto di finanziamento.
Costituisce invero ius recptum il principio secondo cui ai contratti di finanziamento personale si applica la suddetta prescrizione, in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione, decorrente dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito in contratto (cfr. Cass. n. 4232/2023).
Cionondimeno, ai sensi dell'art. 1186 c.c., il creditore può esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se quest'ultimo è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie promesse: è la c.d. decadenza dal beneficio del termine, che comporta la perdita, da parte del debitore, del diritto alla rateizzazione, con conseguente obbligo, qualora il creditore lo esiga, di versare immediatamente in un'unica soluzione l'ammontare del debito residuo. In siffatta ipotesi, poiché da tale momento il credito diviene immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1186 c.c., il dies a quo della prescrizione è costituito non dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ma da quando è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, essendo il diritto di credito azionabile ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. n. 7189/1997).
Con riguardo al caso in esame, mette conto evidenziare che:
4 a) quanto al rapporto n. 50101302322, il termine decennale -in assenza di piano di ammortamento e di data apposta sul contratto- non può che decorrere dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine, ossia dal 30 giugno 2009;
b) quanto al rapporto n. 792272, il termine decennale va ancorato alla comunicazione ex art. 1186 c.c. del 29 settembre 2009, ovvero al più tardi alla data di scadenza dell'ultima rata ossia l'8 febbraio 2011 (come risulta dal piano di ammortamento – cfr. doc. 14 allegato alla nota del 6 settembre 2022).
E' da tali momenti che il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e, conseguentemente, è iniziato il decorso del termine di cui all'art. 2946 c.c.
Detto termine è dunque spirato, per il rapporto n. 2322, il 30 giugno 2019 e, per il rapporto
792272, il 29 settembre 2019 ovvero al più tardi l'8 febbraio 2021, senza che, nelle more, siano intervenuti validi ed efficaci atti interruttivi.
Per vero, entrambe le lettere di diffida inviate rispettivamente il 15 gennaio 2015 e il 27 gennaio 2015 sono state spedite alla Via Capirro 37, Trani;
risulta inoltre che le non sono state consegnate al ma un soggetto diverso come si evince dalle firme apposte sugli Pt_1 avvisi di ricevimento (circostanza pacifica in quanto non specificamente contestata dall'opposta).
A fronte di ciò, l'opponente ha prodotto il certificato storico di residenza da cui risulta che, all'epoca dell'invio delle raccomandate in questione, egli risiedeva in via Vittorio Malcangi n.
49, sempre a Trani.
Si ricorda, in proposito, che gli atti di interruzione della prescrizione hanno natura recettizia per cui producono effetto solo nel momento in cui entrano nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav. 1° luglio 2013 n. 16452, Cass. Sez. Lav. 21 dicembre 2010, Cass.
19 giugno 2009 n. 14301, Cass. 17 novembre 2005 n. 23251).
Né tantomeno può assumere rilevanza l'esistenza di una qualsiasi relazione o parentela con la persona consegnataria dei plichi, tanto più in difetto del già notato presupposto del recapito presso la residenza anagrafica del destinatario (cfr., per casi analoghi, Cass. 15 dicembre 2016
n. 25876, Cass. 15 aprile 2019 n. 10543)
Parimenti è irrilevante la circostanza che nei contratti fosse indicato l'indirizzo di via Capirro, posto che tale indicazione non integra elezione di domicilio. CP_ Del resto, è significativo che nel ricorso monitorio la stessa abbia riportato come indirizzo di residenza del via “LORENZO BONOMO 6 INTERNO 1 PIANO 1 Pt_1
5 TRANI (BT) 76125” dove effettivamente lo stesso all'epoca -settembre 2021- aveva Pt_1 la residenza, come comprovato dal certificato di residenza anagrafica. CP_
Circostanza, questa, che denota la conoscenza da parte di della residenza del Pt_1 diversa da quanto indicato nei contratti. CP_ Detto altrimenti, come all'epoca del deposito del ricorso monitorio si è accertata, tramite le risultanze anagrafiche, della residenza del altrettanto avrebbe dovuto fare anche Pt_1 prima di spedire le lettere di diffida che invoca a fondamento dell'interruzione del termine prescrizionale.
Conclusivamente, in considerazione del termine di prescrizione decennale e in assenza di atti interruttivi prima del deposito del ricorso monitorio e della notifica del decreto ingiuntivo, avvenute rispettivamente il 2 settembre 2021 e l'8 novembre 2011, non resta che accertare per l'estinzione del credito a seguito di intervenuta prescrizione.
All'accoglimento dell'opposizione conseguono la revoca del titolo monitorio impugnato, nonché l'obbligo, in capo all'opposta, di restituzione in favore dell'opponente di quanto eventualmente incassato in esecuzione del titolo monitorio provvisoriamente esecutivo. In proposito va infatti precisato che la domanda di ripetizione di somme, già corrisposte in forza della provvisorietà esecutività del decreto ingiuntivo, deve ritenersi implicita nella domanda di revoca del decreto stesso (così Cass. n. 6098/2006; Cass. n. 8043/2003; Cass. n. 4990/
2000; Cass. n. 11527/1995; Cass. n. 1239/1995).
Le spese di lite sono poste interamente a carico di parte opposta in ragione della sua soccombenza;
esaminata la nota spese dell'avv. Chiarello, si procede alla liquidazione, come in dispositivo secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022; scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 in base al disputatum riconoscimento dei parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1560/2021 (RG
n. 4241/2021) emesso da questo Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.
Gaetano La Bianca;
6 2. condanna l'opposta alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dall'opponente in esecuzione del ridetto decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo;
3. condanna l'opposta a pagare in favore della parte opponente le spese di lite che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed €. 4.237,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, il 4 aprile 2025
LA GIUDICE
Diletta Calò
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6289/2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1560/2021 del 07.10.2021 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 4241/2021), promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Chiarello, giusta mandato in Parte_1 atti;
-opponente-
CONTRO
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco
[...]
Pesenti, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
18.12.2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1560/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento Parte_1
1 della somma di € 11.088,30, oltre interessi e spese legali, in favore di Controparte_1
nella qualità di cessionaria del credito, rinveniente da due contratti di finanziamento
[...]
“finalizzati” stipulati con (i.e. cedente). CP_3
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la prescrizione del diritto di credito e, nello specifico, l'inidoneità delle notifiche di cessione del credito ad interrompere il termine decennale perché irregolari;
b) l'illeggibilità dei contratti di finanziamento prodotti in copia;
c) la propria qualifica di consumatore;
d) l'omessa indicazione dei beni al cui acquisto i prestiti sono stati finalizzati, del prezzo di acquisto e della modalità di consegna;
e) di non aver mai ricevuto alcunché a titolo di finanziamento;
f) la discrasia fra l'ammontare della somma ingiunta e quella indicata nelle comunicazioni di cessione del credito;
g) la mancanza di prova del credito azionato.
Sulla scorta di tali eccezioni, l'opponente ha chiesto di: “in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto essendo il presunto credito prescritto e comunque non dovuto”. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha Controparte_1 specificamente contestato le avverse doglianze, domandando, previa concessione della provvisoria esecutività, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il pagamento della somma accertata in corso di causa.
Alla prima udienza di trattazione, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con assegnazione alla parte opposta del termine di 15 giorni per avviare la mediazione obbligatoria prevista in materia bancaria.
Verificato l'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione, sono stati assegnati i termini per la c.d. appendice scritta, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente), la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, cui entrambe le parti hanno provveduto.
******
L'opposizione è fondata e merita accoglimento con conseguente revoca del titolo monitorio opposto.
2 Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua peculiare struttura in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento monitorio, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio;
il precipitato applicativo è che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa;
mentre il debitore- convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale (contratti di finanziamento) nei confronti dell'opponente-convenuto in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di quest' ultimo.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto
l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni
Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass.
n. 13685/2019).
Orbene, parte opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria entrambi i contratti di finanziamento da cui sorge la pretesa creditoria azionata (cfr doc. n.ri 3 e 8 del fascicolo monitorio di parte opposta) e, al tempo stesso, aha llegato l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di rimborso rateale.
In disparte ogni considerazione sull'idoneità probatoria di tali documenti, stante la
3 contestazione da parte del in ordine alla effettiva corresponsione delle somme erogate Pt_1
e alla illeggibilità delle copie fotostatiche prodotte, l'eccezione di prescrizione formulata dall' opponente si appalesa idonea a paralizzare la domanda azionata nei suoi confronti.
Giova rilevare che il contratto del 12 febbraio 2008 prevede(va) l'erogazione di un finanziamento per complessivi € 9.000,00 da rimborsarsi in 36 ratei mensili, ossia in 3 anni,
a decorrere dal marzo 2008 e con scadenza febbraio 2011.
L'altro contratto, privo di data, prevede(va) l'erogazione di € 1.700,00 con un rimborso rateale in 24 mesi. Certtamente, il credito è sorto antecedentemente al 30 giugno 2009, posto che secondo la prospettazione di parte opposta in tale data è stata comunicata al la Pt_1 decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. n. 12 allegata lla nota del 6 settembre 2022).
Orbene, trattandosi di debiti derivanti da rapporti di mutuo, i termini di prescrizione regolamentati dall'articolo 2946 c.c. corrispondono a dieci anni e devono essere computati dal momento dell'ultimo rateo dovuto, non già dalla data in cui è stato sottoscritto il contratto di finanziamento.
Costituisce invero ius recptum il principio secondo cui ai contratti di finanziamento personale si applica la suddetta prescrizione, in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione, decorrente dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito in contratto (cfr. Cass. n. 4232/2023).
Cionondimeno, ai sensi dell'art. 1186 c.c., il creditore può esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se quest'ultimo è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie promesse: è la c.d. decadenza dal beneficio del termine, che comporta la perdita, da parte del debitore, del diritto alla rateizzazione, con conseguente obbligo, qualora il creditore lo esiga, di versare immediatamente in un'unica soluzione l'ammontare del debito residuo. In siffatta ipotesi, poiché da tale momento il credito diviene immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1186 c.c., il dies a quo della prescrizione è costituito non dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ma da quando è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, essendo il diritto di credito azionabile ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. n. 7189/1997).
Con riguardo al caso in esame, mette conto evidenziare che:
4 a) quanto al rapporto n. 50101302322, il termine decennale -in assenza di piano di ammortamento e di data apposta sul contratto- non può che decorrere dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine, ossia dal 30 giugno 2009;
b) quanto al rapporto n. 792272, il termine decennale va ancorato alla comunicazione ex art. 1186 c.c. del 29 settembre 2009, ovvero al più tardi alla data di scadenza dell'ultima rata ossia l'8 febbraio 2011 (come risulta dal piano di ammortamento – cfr. doc. 14 allegato alla nota del 6 settembre 2022).
E' da tali momenti che il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e, conseguentemente, è iniziato il decorso del termine di cui all'art. 2946 c.c.
Detto termine è dunque spirato, per il rapporto n. 2322, il 30 giugno 2019 e, per il rapporto
792272, il 29 settembre 2019 ovvero al più tardi l'8 febbraio 2021, senza che, nelle more, siano intervenuti validi ed efficaci atti interruttivi.
Per vero, entrambe le lettere di diffida inviate rispettivamente il 15 gennaio 2015 e il 27 gennaio 2015 sono state spedite alla Via Capirro 37, Trani;
risulta inoltre che le non sono state consegnate al ma un soggetto diverso come si evince dalle firme apposte sugli Pt_1 avvisi di ricevimento (circostanza pacifica in quanto non specificamente contestata dall'opposta).
A fronte di ciò, l'opponente ha prodotto il certificato storico di residenza da cui risulta che, all'epoca dell'invio delle raccomandate in questione, egli risiedeva in via Vittorio Malcangi n.
49, sempre a Trani.
Si ricorda, in proposito, che gli atti di interruzione della prescrizione hanno natura recettizia per cui producono effetto solo nel momento in cui entrano nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav. 1° luglio 2013 n. 16452, Cass. Sez. Lav. 21 dicembre 2010, Cass.
19 giugno 2009 n. 14301, Cass. 17 novembre 2005 n. 23251).
Né tantomeno può assumere rilevanza l'esistenza di una qualsiasi relazione o parentela con la persona consegnataria dei plichi, tanto più in difetto del già notato presupposto del recapito presso la residenza anagrafica del destinatario (cfr., per casi analoghi, Cass. 15 dicembre 2016
n. 25876, Cass. 15 aprile 2019 n. 10543)
Parimenti è irrilevante la circostanza che nei contratti fosse indicato l'indirizzo di via Capirro, posto che tale indicazione non integra elezione di domicilio. CP_ Del resto, è significativo che nel ricorso monitorio la stessa abbia riportato come indirizzo di residenza del via “LORENZO BONOMO 6 INTERNO 1 PIANO 1 Pt_1
5 TRANI (BT) 76125” dove effettivamente lo stesso all'epoca -settembre 2021- aveva Pt_1 la residenza, come comprovato dal certificato di residenza anagrafica. CP_
Circostanza, questa, che denota la conoscenza da parte di della residenza del Pt_1 diversa da quanto indicato nei contratti. CP_ Detto altrimenti, come all'epoca del deposito del ricorso monitorio si è accertata, tramite le risultanze anagrafiche, della residenza del altrettanto avrebbe dovuto fare anche Pt_1 prima di spedire le lettere di diffida che invoca a fondamento dell'interruzione del termine prescrizionale.
Conclusivamente, in considerazione del termine di prescrizione decennale e in assenza di atti interruttivi prima del deposito del ricorso monitorio e della notifica del decreto ingiuntivo, avvenute rispettivamente il 2 settembre 2021 e l'8 novembre 2011, non resta che accertare per l'estinzione del credito a seguito di intervenuta prescrizione.
All'accoglimento dell'opposizione conseguono la revoca del titolo monitorio impugnato, nonché l'obbligo, in capo all'opposta, di restituzione in favore dell'opponente di quanto eventualmente incassato in esecuzione del titolo monitorio provvisoriamente esecutivo. In proposito va infatti precisato che la domanda di ripetizione di somme, già corrisposte in forza della provvisorietà esecutività del decreto ingiuntivo, deve ritenersi implicita nella domanda di revoca del decreto stesso (così Cass. n. 6098/2006; Cass. n. 8043/2003; Cass. n. 4990/
2000; Cass. n. 11527/1995; Cass. n. 1239/1995).
Le spese di lite sono poste interamente a carico di parte opposta in ragione della sua soccombenza;
esaminata la nota spese dell'avv. Chiarello, si procede alla liquidazione, come in dispositivo secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022; scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 in base al disputatum riconoscimento dei parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1560/2021 (RG
n. 4241/2021) emesso da questo Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.
Gaetano La Bianca;
6 2. condanna l'opposta alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dall'opponente in esecuzione del ridetto decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo;
3. condanna l'opposta a pagare in favore della parte opponente le spese di lite che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed €. 4.237,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, il 4 aprile 2025
LA GIUDICE
Diletta Calò
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