Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 587/2023RG vertente
Parte 1 (P.IVA: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante Controparte 1 Icon sede ad Ancona in Via Caduti Del Lavoro n. 7, elettivamente domiciliata ad Ancona in Via Astagno n. 3 presso lo studio dell'Avv. Mauro Mocche
C.F. 1 PEC: Email 1
071/205356), che la rappresenta e difende;
-parte appellante e
Controparte_2 nata a [...] il [...] e residente a
Codice Fiscale 2 titolare
,IO (FM), C.da Montese n. 13, Codice Fiscale della omonima ditta Casa San Ruffino di IN IS IN, corrente in IO rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni (FM), C.da Montese n. 13, P.IVA P.IVA 2
-- del Foro di MACERATA, (N.ro fax LAURIOLA O Codice Fiscale Codice Fiscale_3
0733/1960251 e PEC ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email 2
legale del predetto difensore sito in Civitanova Marche, Via della Vela n. 56;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Controparte_2 titolare dell'impresa2.Con citazione ritualmente notificata in data 12.1.21
individuale Casa San Ruffino di IN IS IN esercente attività di affittacamere e
-
appartamenti per vacanze in struttura ricettiva sita in Montegiorgio, contrada Montese n. 13 conveniva in giudizio per ottenerne l'accertamento e la dichiarazioneParte 1
della responsabilità di questa per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltatale e la condanna di questa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad emendare l'opera eliminando i vizi e/o le difformità in questione attraverso i necessari interventi di sostituzione/riparazione e di protezione del legno impiegato (da individuarsi in corso di causa) e nel limite di €. 16.953,87 pari al valore contrattuale dell'opera in questione.
La attrice ha dedotto:
- di aver interpellato l'impresa convenuta volendo dotare l'area circostante la piscina esterna di nuova pavimentazione, in luogo di quella preesistente in legno, ormai datata;
- che l'impresa convenuta, dopo un sopralluogo sul posto da parte di suoi incaricati, che le avevano mostrato vari tipi di listoni, tra cui quello poi da lei scelto, le aveva in data 23.12.2019 presentato per il tramite del geom. Controparte 3 la propria offerta;
(doc. 2)
I di aver accettato tale offerta e commissionato a Parte 1 l'esecuzione dell'opera de qua, la quale prevedeva la realizzazione completa della pavimentazione a listoni in legno di larice, visionati durante il sopralluogo e della sottostruttura in pino;
- che all'inizio di gennaio 2020, dopo la rimozione del vecchio pavimento in legno e la realizzazione di una platea di cemento a cura della attrice, il personale di aveva ispezionato lo Parte 1
spazio intorno alla piscina dove sarebbe stato installato il pavimento e, a seguito dell'integrazione dell'offerta con il prezzo del trattamento necessario affinché il pavimento fosse ancora più resistente alle intemperie (avente costo di €. 1.300,00) e del versamento di un acconto di €. 3.000,00, a fine febbraio 2020 la nuova pavimentazione era stata fornita e montata, salvo poi essere “sistemata" sempre nel successivo mese di marzo a seguito del rilievo di un gran numero di inestetici fori da trapano nel pavimento;
di aver provveduto al saldo della fattura finale il 22.4.2020 per un prezzo complessivo dell'opera
-
pari ad €. 16.953,87; (doc. 3) che qualche giorno dopo il saldo, all'inizio del mese di maggio 2020, il pavimento realizzato da aveva cominciato a palesare problematiche che non avrebbero Parte 1
dovuto essere presenti in una pavimentazione esterna, soprattutto se al servizio di una piscina sita in struttura ricettiva, ove il passaggio dei clienti, sovente, avviene a piedi nudi: i listoni avevano presentato progressive deformazioni anche di notevole entità - sia di falcatura che di imbarcamento - tanto da non essere più allineati né complanari tra di loro ed evidenziare la formazione di cigli (doc. 4
- foto 2-12) e spaccature che, in alcuni casi, interessavano l'intera loro lunghezza, oltre che nodi non solidali che tendevano a staccarsi e a spaccarsi (doc.
4 - foto 13 - 21);
- che il problema più grave era che il legno tendeva a staccarsi nelle spaccature, nei nodi e nei punti dove si avevano fuoriuscite di resina, creando delle schegge, pericolose in una pavimentazione per lo più utilizzata a piedi nudi;
(doc.
4 - foto 22-29)
- che, ricevuta la segnalazione del problema, in data 11.5.20 un incaricato della ditta esecutrice dell'opera era venuto ad ispezionare in loco il pavimento de quo comunicando che sarebbe ritornato,
circostanza mai avvenuta;
- che a seguito di diffida legale 3.10.20 (doc. 5), la ditta esecutrice dell'opera aveva rappresentato la
"normalità" degli inconvenienti lamentati vista la natura del legno impiegato, precisando che tali fenomeni sarebbero proseguiti, sia pure in misura minore, negli anni successivi;
(doc. 6) che pertanto la pavimentazione esterna de qua, vista la presenza di deformazioni importanti e, soprattutto, di spaccature e formazione di schegge e cigli, è del tutto inidonea - sotto il profilo di utilizzo, di durata, estetico e di sicurezza all'uso per cui la committente ne ha richiesto la
-
realizzazione;
- che è necessario provvedere alle opportune sostituzioni/riparazioni e alle successive lavorazioni del legno impiegato (impregnanti e/o altro evidentemente non applicati o non correttamente applicati) necessarie per proteggerlo dagli agenti atmosferici o dai raggi ultravioletti affinché dette problematiche anche con la successiva manutenzione da parte del committente - non possano ripetersi in futuro;
di voler perciò ottenere ex artt. 1667 e 1668 cc la condanna dell'impresa esecutrice dell'opera all'integrale eliminazione a sue spese dei suddetti vizi e/o difformità, ivi compresa l'esecuzione dei sopra descritti interventi di protezione del legno utilizzato dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti, il tutto nei termini e nella misura della richiesta CTU, fermo restando il limite rappresentato dal valore contrattuale dell'opera (€ 16.953,87) visto e considerato che "Allorché si esperiscano i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, 1 co., c.c. il committente deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento della appaltatore non si fosse verificato, utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell'opera o del servizio oggetto del contratto, al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità che l'opera o il servizio prefigurati in contratto abbiano palesato ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidano sull'ammontare del corrispettivo in danaro pattuito;
giammai invero i rimedi ex art. 1668, 1 co., c.c. possono risolversi nell'acquisizione di un'utilità economica eccedente i termini anzidetti" (Cass. Civ., Sez. II, 2.3.2015, n. 4161).
Si è costituita in data 12.4.21 la società convenuta per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, eccependo in primis l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo la competenza del Tribunale di Ancona ex artt. 19 cpc (con riferimento alla sede legale della convenuta) e 20 cpc (in quanto l'obbligazione è sorta ad Ancona), non risultando applicabile il cd. foro del consumatore previsto dal D. Lgs. N. 206/05, e comunque la violazione dell'art 166 cpc, con riferimento all'anticipazione di udienza rispetto a quella fissata con l'atto di citazione (con l'atto di citazione, notificato a mezzo pec alla società convenuta in data 12.1.2021, la vocatio in ius era indicata per il
27.4.21, mentre con provvedimento 6.4.21 il GI designato, dott.ssa Lucia Rocchi, ha anticipato l'udienza al 23.4.21, anche se ex art. 168 bis cpc, come anche evidenziato dalla Suprema Corte di
Cassazione n. 1402/96, l'udienza non può essere anticipata rispetto a quella stabilita nell'atto di citazione ed i convenuti possono costituirsi sino alla data dell'udienza indicata nella citazione o a quella posteriore dell'udienza determinata a norma del comma quarto dell'articolo suddetto.
Nel merito ha dedotto che la prestazione resa è perfettamente rispondente all'ordine e la scelta del materiale rispondeva alla esigenza “estetica” rappresentata a suo tempo dall'attrice.
All'udienza di prima comparizione 23.4.21 il GI -ritenuta irrilevante l'anticipazione di udienza ai fini del computo del termine per la costituzione del convenuto, il quale va determinato in relazione alla data della prima udienza come fissata in citazione (poi rinviata ex art. 168 bis co.4), ed osservato che il convenuto risultava essersi costituito il 12.4.21, ossia tardivamente anche rispetto all'udienza fissata in citazione – assegnava i termini ex art. 183/4 cpc.
Nella prima memoria ex art. 183/6 cpc parte attrice così emendava le sue conclusioni:
"Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda avanzata dalla Sig.ra titolare della omonima ditta Casa San Ruffino di IN ISControparte_2
IN e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della ditta [...]
Parte 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di cui in premessa in considerazione dei vizi sopra segnalati e/o il suo inadempimento:
-in via principale, condannare la medesima ditta Parte 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad emendare l'opera eliminando i vizi e/o le difformità in questione attraverso i necessari interventi di sostituzione/riparazione e di protezione del legno impiegato che saranno individuati in corso di causa e nel limite di €. 16.953,87, pari al valore contrattuale dell'opera in questione;
-in subordine, per l'ipotesi in cui l'opera in questione non sia assolutamente idonea all'uso per cui è destinata ovvero riparabile come richiesto da parte attrice, e, quindi, che il materiale utilizzato
(listoni di legno in larice) per la pavimentazione in questione debba essere integralmente sostituito, condannare la medesima ditta in persona del suo legale Parte 1
rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni che il suo comportamento ha provocato a parte attrice, comprensiva dei costi relativi alla rimozione della pavimentazione in questione e alla sua sostituzione con altra idonea e di pari livello per la destinazione adibita, nella misura di giustizia che sarà stabilita in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".
Anche parte convenuta emendava le proprie conclusioni nel modo che segue:
"-accertare e dichiarare la nullità della anticipata vocatio in ius (dal 27.4.2021) al 23.4.2021 ex art. 166 e 168 bis c.p.c.; in subordine rimettere in termini la odierna convenuta per le deduzioni delle eccezioni preliminari e pregiudiziali;
- respingere ogni pretesa della Sig.ra Controparte_2 in punto di merito in quanto errata ed infondata.
Con vittoria di spese e competenze legali."
Viste le istanze di prova orale avanzate dalle parti e ritenuto che i relativi capitoli attenessero circostanze incontestate o documentali o da provarsi documentalmente o non enunciate prima dello spirare delle preclusioni assertive, il giudice ammetteva CTU. Depositata la CTU la causa era rimessa in decisione nelle forme della discussione orale ex art. 281
sexies cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue: 66• Il GI delegante si è già pronunciata in ordine alla tardività della costituzione del convenuto rispetto alla data della udienza di prima comparizione indicata in citazione.
In ogni caso, in considerazione dell'oggetto della controversia, la competenza deve essere determinata in base al disposto degli artt. 19 e 20 cpc.
In applicazione dei principi dettati dell'art. 2697 cc, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall'attore e di quelli concorrenti, nonché di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la competenza del giudice adito (Cass. n. 16096/2006; Cass. n. 14236/1999). Pertanto, nel caso di specie, il convenuto avrebbe dovuto dimostrare e provare l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri applicabili in base alle domande dell'attore e non solo in relazione al foro regolato dall'art. 19 cpc ed al criterio del luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione dedotta - si presume la sede della società convenuta ove è pervenuta l'accettazione della proposta contrattuale - ignorando completamente il criterio alternativo del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta, pacificamente Montegiorgio, appartenente al circondario di Fermo.
In difetto di specifiche allegazioni del convenuto sul punto, l'eccezione di incompetenza - anche ove la si considerasse tempestiva - non potrebbe pertanto trovare accoglimento.
La domanda è risultata fondata e va accolta, nei limiti che seguono.
Deve ritenersi pacifico, perché documentale e/o incontestato, che:
- la sig.ra CP_2, dopo aver esaminato i vari listoni di essenze propostele dagli incaricati della convenuta, abbia commissionato alla convenuta il rifacimento della pavimentazione circostante la piscina in listoni di larice (doc. 2 parte attrice: proposta per la realizzazione della pavimentazione in listoni di legno di larice mm 25, con profilo a vista a righe antiscivolo o liscio e scanalatura laterale per montaggio con clips a scomparsa, da fissare ad una intelaiatura sottostante in legno di pino impregnato in autoclave mm 40x60, per mezzo di viti in acc. inox. CP_4 con testa bombata a vista e clips in plastica;
le doghe saranno distanziate fra loro di almeno mm 5 allo scopo di far defluire l'acqua);
- che, una volta ricevute dalla sig.ra CP 2 nel marzo 2020 le prime contestazioni verbali, un incaricato della convenuta abbia compiuto un sopralluogo sistemato vari antiestetici fori di trapano;
- che, una volta ricevute dalla sig.ra CP_2 nel maggio 2020 le prime contestazioni formali delle problematiche per cui è causa, un incaricato sia tornato sul posto per un ulteriore sopralluogo, ventilando sostituzioni, poi non avvenute, e che la società convenuta, in persona del proprio leg. rappr.te Controparte 1 si sia resa disponibile a sostituire qualche listone a fine stagione (ossia quando la struttura sarebbe stata libera da ospiti), precisando che "il legno di Per 1 scelto della committente è di ottima qualità, le piccole imperfezioni riscontrate su alcune tavole sono del tutto normali per un legno massello come il Per_1 che per sua natura è un legno 'nervoso"", che
"hanno acquistato un legno di Per_1 ed anche nei prossimi anni ci potranno essere, anche se in maniera minore, delle piccole torsioni, spaccature, schegge, fessurazioni e sacche di resina che fuoriescono, il legno è sempre vivo..." ed infine "Egr. Avvocato, trovo inutile ripetere quanto già scritto, sottolineo che quello da Lei riportato non è nulla di nuovo per il legno di Per_1 e le ripeto
,
che continuerà anche nel futuro, anche se in maniera minore, se i clienti avessero voluto un pavimento senza difetti dovevano scegliere un altro tipo di materiale, come ben sa la legge non ammette ignoranza, e noi non possiamo sapere il livello di cultura altrui.
"Ma, se aveste dubbi sulla mia tesi, fate fare una perizia da persona esperta che possa confermare o smentire quanto da me scritto."; (v. corrispondenza depositata da parte attrice, doc.ti 5 e 6 allegati alla citazione e doc.ti 1 e 2 allegati alla seconda memoria ex art. 183/6 cpc)
- che il Presidente del Tribunale di Fermo abbia rigettato il ricorso per ATP depositato dall'attrice non avendo riscontrato alcun pericolo di dispersione della prova.
Come acutamente osserva la dotta difesa di parte convenuta, Il quesito giuridico che deve risolvere il
Tribunale è: chi risponde per il materiale ligneo in oggetto? Chi l'ha scelto e comprato ( CP_2 ) o chi l'ha venduto ed installato ( Controparte_5
La soluzione del quesito ha certamente ed esclusivamente natura prettamente giuridica e dipende dalla individuazione della natura del rapporto contrattuale tra CP_2 e D.L.C.; sulla scorta delle fatture (doc. 2 e 3 dell'attrice) 2019-E1001-800 e 2020-A-0000192 agli atti (pavimento a listoni €
9.097,20 oltre IVA;
trattamento colorato € 1.300,00 oltre IVA;
costo posa in opera € 3120.00 oltre
IVA;) il rapporto contrattuale deve incentrarsi sulla scorta del principio della prevalenza sulla valutazione dell'obbligazione maggiormente rilevante e caratterizzante: quella della fornitura o quella della posa in opera, cioè sul contratto di compravendita o di appalto.
Comunemente si sostiene che la compravendita e l'appalto differiscono in quanto la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente) mentre l'obbligazione principale che sorge dall'appalto è un'obbligazione di fare (realizzare l'opera).
La vendita è diretta al trasferimento del diritto di proprietà di un bene del venditore, con consegna di detto bene all'acquirente e contro il pagamento di un prezzo da parte di quest'ultimo (art. 1470 cc);
l'appalto è invece volto alla realizzazione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, realizzazione che l'appaltatore "assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio" (art. 1655 cc).
Elemento caratteristico (e indefettibile) dell'appalto è quindi l'attività che l'appaltatore è tenuto a compiere per la realizzazione dell'opera o del servizio appaltato, la quale è prelevante rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione dell'opera o del servizio.
Se in astratto la differenza tra le due fattispecie appare facilmente comprensibile, in concreto la distinzione è spesso ben poco nitida.
Il criterio della prevalenza del valore del materiale sul valore del lavoro di posa in opera rispetto all'opera fornita, che parte convenuta sostiene per tendere alla conclusione che si tratti di vendita, non pare francamente essere argomento decisivo: considerando che negli appalti molto spesso la mano d'opera è stimata in percentuale minima rispetto al costo dei materiali, l'appalto sparirebbe dall'orizzonte giuridico italiano.
Se occorre esaminare la causa concreta del contratto alla stregua della comune intenzione delle parti, è pacifico che la sig.ra CP 2 volesse un facere (ossia la realizzazione della nuova pavimentazione in legno per sostituire quella vecchia e usurata) e che Parte 1 si sia offerta di realizzare la nuova pavimentazione, dato che la sua offerta (doc. 2 di parte attrice) contempla proprio la realizzazione della pavimentazione e precisa anche modalità costruttive utili a far defluire l'acqua.
Nel caso di specie, pare quindi di poter legittimamente ritenere che si tratti di appalto.
Alla parte che lamenti l'inadempimento altrui, come è noto, basta dedurlo, allegare la fonte del rapporto contrattuale e dimostrare di essere adempiente, e deve ritenersi parte attrice abbia assolto tali oneri.
Le foto depositate da parte attrice con l'iscrizione a ruolo o con la seconda memoria ex art. 183/6 cpc, non contestate ex adverso, rappresentano lo stato dell'opera realizzata dalla società convenuta: alcuni listoni si erano staccati nonostante le clips con cui erano state fissate ai sostegni di pino e altri non risultavano più complanari, si erano create fessurazioni e schegge, ossia si era verificato proprio quanto il leg. rappr.te della società convenuta (senza nemmeno esaminare i listoni in sito) riteneva normale si verificasse e quanto poi dal CTU accertato. In effetti le foto prodotte da parte attrice con l'iscrizione a ruolo danno prova non solo di fessurazioni, imbarcamenti, falcature e svergolamenti ben oltre i limiti dell'ammissibile per le pavimentazioni esterne secondo le norme UNI
11538-1 del 2014, ma anche di stuccature in tinta ben diversa da quella del larice.
Al convenuto spettava l'onere di fornire la prova liberatoria.
Sul punto, la dotta difesa di parte attrice ricorda che, "venendo in rilievo un vero e proprio contratto di appalto, la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria su di essa incombente, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; l'appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori" (Cass. Civ., 36781 del 15.12.2022). Una siffatta prova non è stata data dalla controparte, ragione per la quale la responsabilità contrattuale della società convenuta non pare essere in discussione.
Come già anticipato, lo stesso legale rappresentante della società convenuta ha confessato prima del giudizio con le pec inviate al legale di parte attrice che "il legno di Per_1 scelto della committente è di ottima qualità, le piccole imperfezioni riscontrate su alcune tavole sono del tutto normali per un legno massello come il Per 1 che per sua natura è un legno 'nervoso "", che "anche nei prossimi anni ci potranno essere, anche se in maniera minore, delle piccole torsioni, spaccature, schegge, fessurazioni e sacche di resina che fuoriescono, il legno è sempre vivo..." ed infine che "se i clienti avessero voluto un pavimento senza difetti dovevano scegliere un altro tipo di materiale, come ben sa la legge non ammette ignoranza, e noi non possiamo sapere il livello di cultura altrui"
Occorre dunque ritenere pienamente provato che gli incaricati della società convenuta, fatto il sopralluogo e capito perfettamente che la sig.ra CP_2 voleva una nuova pavimentazione per la piscina di una struttura ricettiva, posizionata all'aperto, le abbia mostrato tutte le essenze disponibili, senza escludere o sconsigliare il Per_1, che avrebbe sicuramente e nel giro di pochi mesi presentato le famose "piccole torsioni, spaccature, schegge, fessurazioni e sacche di resina che fuoriescono", ecc., perché è un legno "nervoso"
L'istanza di prova testi avanzata dalla convenuta e tesa a dar prova del fatto che la sig.ra _CP_2 fosse stata compiutamente informata delle caratteristiche proprie del Per 1 e ciò nonostante avesse deciso di ordinare listoni di larice - è stata rigettata in quanto tale circostanza non è stata dedotta in comparsa di costituzione e risposta né nella prima delle memorie ex art. 183/6 cpc. A ciò si aggiunga che le pec del leg. rappr.te di sig. Controparte_1 già Parte_1
implicavano che alla sig.ra CP_2 non fossero stati forniti consigli né spiegazioni in ordine alle caratteristiche salienti dei materiali in funzione della loro idoneità allo scopo rappresentato dal
Parte 1 fornirli ai clienti al cliente, proprio perché egli stesso ritiene non sia compito di momento dell'accordo, ma solo dopo le contestazioni. Parte 1Peraltro, visto il parere espresso nel 2020 dal legale rappresentante di
[...] non si vede come parte convenuta ritenga di contestare l'esito della CTU espletata, che in effetti, nel 2022, conferma pienamente quanto da Controparte 1 scritto due anni prima in ordine alle caratteristiche del larice, ossia che in definitiva non è l'essenza più adatta a realizzare il pavimento di una piscina all'aperto perché soggetto in pochi mesi e per molto tempo a "piccole torsioni, spaccature, schegge, fessurazioni e sacche di resina che fuoriescono", ecc.
Il fatto che al sopralluogo delle parti e del CTU il pavimento fosse stato disinstallato ed i listoni già smontati ed accatastati, su precisa disposizione dell'attrice, non pare possa aver influito sull'esito dell'accertamento peritale, visto che i listoni, dal compimento dell'opera sino al sopraluogo del CTU, fossero installati o smontati ed accatastati, erano comunque sempre rimasti esposti al sole ed alle intemperie e che quanto riscontrato dal CTU corrisponde perfettamente alla descrizione offerta in citazione e documentata dalle foto prodotte, non contestate dalla convenuta, anzi da questa date per certe, perché dipendenti dalla natura e dalle caratteristiche proprie del larice.
Come è noto, art. 1668 cc prevede che il committente, qualora i vizi e le difformità dell'opera non siano tali da rendere la medesima del tutto inidonea a soddisfare il suo interesse, potrà richiedere, alternativamente, l'eliminazione dei vizi e delle difformità a spese dell'appaltatore o la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito;
qualora invece l'opera risultasse del tutto inadatta alla propria destinazione, il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto;
fermo restando, in ogni caso, il diritto del committente di richiedere il risarcimento dei danni al prestatore d'opera, qualora i vizi e/o i difetti siano riconducibili a colpa di quest'ultimo.
Nel caso, la sig.ra CP_2 ha richiesto in primis l'eliminazione dei vizi e delle difformità a spese dell'appaltatore e, in via subordinata e alternativa, per il caso in cui ciò non fosse possibile (ossia che l'opera in questione risultasse assolutamente inidonea all'uso per cui è destinata ovvero riparabile) la condanna della convenuta all'integrale risarcimento dei danni che il suo comportamento ha provocato a parte attrice, comprensiva dei costi relativi alla rimozione della pavimentazione in questione e alla sua sostituzione con altra idonea per la destinazione adibita, nella misura di €. 26.785,00, di cui €. 793,00, Iva compresa, per il costo di rimozione ed € 25.992,00 per costo di sostituzione del legno - così come quantificati dal CTU o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Vero è che il CTU ha così quantificato il corrispettivo per la rimozione del pavimento e il costo della installazione di una pavimentazione idonea alla funzione, purtuttavia è la stessa dotta difesa dell'attrice a citare Cass. II, 2.3.2015, n. 4161/15, secondo cui "Allorché si esperiscano i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, 1 co., c.c. il committente deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento della appaltatore non si fosse verificato, utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell'opera o del servizio oggetto del contratto, al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità che l'opera o il servizio prefigurati in contratto abbiano palesato ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidano sull'ammontare del corrispettivo in danaro pattuito;
giammai invero i rimedi ex art. 1668, 1 co., c.c. possono risolversi nell'acquisizione di un'utilità economica eccedente i termini anzidetti".
Pertanto, accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta per inadempimento ed accertato che l'eliminazione dei vizi della pavimentazione non è tecnicamente possibile se non con l'integrale sua ricostruzione con materiale diverso, la domanda dell'attrice va accolta nei limiti di quanto pagato, ossia in € 16.953,87.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta per inadempimento, condanna in persona del leg. rappr.te p.t., a versare all'attrice l'importo di € Parte 1
16.953,87, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda (12.1.21) al saldo effettivo;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
4.Preliminarmente la Corte deve esaminare e disattendere il motivo con cui l'appellante chiede:
"accertare e dichiarare la nullità della anticipata vocatio in ius (dal 27.4.2021 al 23.4.2021) ai sensi degli artt.li 166 e 168 bis c.p.c."
Osserva la Corte che:
• la parte originaria convenuta non è rimasta contumace ma si è costituita in giudizio il 12 aprile 2021,
• la editio actionis e la vocatio in ius di cui alla originaria citazione conservano efficacia e validità (ex multis Cass.n. 26625/2023),
• i termini a comparire sono stati rispettati, di talché non si vede quale lesione del contraddittorio o del diritto di difesa abbia subito la convenuta dall'anticipazione della prima udienza e la nullità è sanata dalla sua costituzione.
5.La Corte ritiene che il contratto intercorso tra le parti sia da qualificare come appalto, confermando in tal modo la valutazione del Tribunale.
Richiamati i noti principi di diritto sulla differenziazione tra vendita ed appalto, già esposti dal
Tribunale, la Corte osserva che, nella presente fattispecie, il rapporto contrattuale non aveva ad oggetto la mera consegna di materiali ma la realizzazione di un'opera complessa cioè la sistemazione di una intera pavimentazione esterna da piscina facente parte integrante di tale pertinenza e ad essa anche funzionalmente connessa.
6.L'offerta di vendita (coma da documento depositato in atti) è la seguente: dorica legnami ④ VERDECCHIA GEOM. LUIGI
Dorica Legnami Castellani srl
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 7 Stabilimento di produzione: Via Sacco e Vanzetti 60131 Zona Industriale Baraccola Est - ANCONA - ITALIA Tel. 347 6776906 Fax
C.F. P.IVA e n° iscrizione al reg. imprese 00375900420 Rea 7443 Cap.Soc. € 26.000,00 i.v. | Pos. Comm. Est. M 74233 Destinazione m erce
Tel. (+39) 071 2861500 | Fax. (+39) 071 2861532 CANTIERE www.doricalegnami.it | info@doricalegnami.it PEC: info@pec.doricalegnami.it IO
IO FM
IT
Tel.
Offerta
Operatore Agente Dep. Data Consegna Divisa Codice cliente Numero documento Data documento
23.12.2019 00:00 2019-E1001-800 23.12.2019 Pagina 1 di 1 EUR Cristian 01 016102
Pagamento CONTANTI
Banca Porto Trasporto Imballo
Note
Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unitario Sconti Importo
DECKING PAVIMENTO A LISTONI IN LEGNO DI LARICE mm 25 MQ 144,400 63,0000 9.097,20
x140
Fornitura e posa in opera di listoni in legno massello di Larice mm 25.
Il profilo a vista si presenta con la lavorazione a righe antiscivolo o liscio e scanalatura laterale per montaggio con clips a scomparsa.
I listoni saranno fissati ad una intelaiatura sottostante in legno di pino imp.in autoclave mm 40x60, per mezzo di viti in acc. inox. Rost-frei. con testa bombata a vistae clips in plastica.
Le doghe sono distanziate fra loro di almeno mm 5 allo scopo di far defluire l'acqua.
DECKING DIFFERENZA LISTONI RIPSETTO AL CONTEGGIO MQ 26,000 35,4000 920,40
DELLA PAVIMNETAZIONE PER SFRIDI E BORDO
PERIMETRALE
Fomitura e posa in opera di listoni in legno massello di Massaranduba mm 22.
Il profilo a vista si presenta con la lavorazione a righe antiscivolo o liscio. I listoni saranno fissati ad una intelaiatura sottostante in legno oppure alluminio, per mezzo di viti in acc. inox. Rost-frei. con testa bombata a vista.
Le doghe sono distanziate fra loro di almeno mm 5 allo scopo di far defluire l'acqua. 1,000 COSTO GIORNALIERO di 2 PERSONE PER LA POSA INN.
OPERA € 480,00
(da sommare al totale dell'offerta)
*** DA RISPEDIRE FIRMATO PER ACCETTAZIONE ***
Tot merce 10.017,60 Sconto Omaggi
Aliquota IVA o norma di esenzione Imponibile IVA 22 imponibile al 22% 10.017,60 2.203,87
10.017,60 Totale IVA Totale imponibile 2.203,87 Totale 12.221,47
Hamber of CBQ Festion
SALE COOP SOA Centro a lavorazione qualificato N 89/11
IA NI Consiglie Superin socio ANIT di LA Bubblici rovdar COSTRUTTORI QUALIFICAT OPER: PUCHE
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
150 9001-150 14001
La fattura è la seguente: *dorica legnami 40 Spettle
IN RI ELISABETH - Casa San Ruffino
C.da Montese, 13
Dorica Legnami Castellani srl 63833 IO FM
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 7 IT Stabilimento di produzione: Via Sacco e Vanzetti Tel. Geom Verdecchia 347.6776806 60131 Zona Industriale Baraccola Est - ANCONA - ITALIA
C.F. P.IVA e n° iscrizione al reg. imprese 00375900420 Rea 7443 Cap.Soc. € 26.000,00 i.v. | Pos. Comm. Est. M 74233 Intestazione fattura
Tel. (+39) 071 2861500 | Fax. (+39) 071 2861532 IN RI ELISABETH - Casa San Ruffino www.doricalegnami.it | info@doricalegnami.it PEC: info@pec.doricalegnami.it C.da Montese, 13
63833 IO FM
IT
Fattura
Pregasi controllare ragione sociale, indirizzo e partita Iva.In caso di errata impostazione non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art 41 Dpr 633 del 26110172
e successive modificazioni
Codice Fiscale Codice cliente Partita Iva Operatore Agente Dep. Divisa Numero documento Data documento
29.02.2020 Pagina 1 di 1 033 01 EUR 016366 02380770442 [...]2020-A-0000192
Pagamento BONIFICO BANCARIO a ricevimento fattura
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. BRECCE BIANCHE ABI 03111 CAB 02611 Conto 000000000035 CIN 1 Banca
IBAN: [...]
Note
Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unitario Sconti Importo IVA
PAVIMENTO A LISTONI IN LEGNO DI N. 144,400 63,0000 9.097,20 22
LARICE mm 25 x140
DIFFERENZA LISTONI RISPETTO AL N. 26,000 35,4000 920,40 22
CONTEGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE
PER SFRIDI E BORDO PERIMETRALE
6,500 480,0000 3.120,00 22 COSTO GIORNALIERO di 2 PERSONE PER N.
LA POSA IN OPERA € 480,00
TRATTAMENTO COLORATO F FINITURA N 1,000 1.300.0000 1.300,00 22
TOP CERA A MACCHINA
Detrazione Fatt. Acconto 2020-A-1 del N. 1,000 -3.000,0000 -3.000,00 22
09.01.2020
L'originale della fattura elettronica è a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate ai sensi della legge 205 del 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 2018
Tot. merce 11.437,60 Contr. CO.NA.I. Sconto Pag % Omaggi
Aliquota IVA o norma di esenzione Imponibile IVA
22 imponibile al 22% 11.437,60 2.516,27
Totale imponibile Totale IVA 2.516,27 Totale Documento 11.437,60 13.953,87
Scadenze 29.02.2020 13.953,87
Netto a Pagare 13.953,87
Member of CSQ Federation
Centro di lavorazione qualificato N 89/11
SALE COOP SOA IAO NI Consiglic Superion SOCIO
ANIT dei Laver Pubblici COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PESCE
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 150 14001 7.Dalla lettura degli atti emerge con chiarezza come la prestazione resa dall'appellante non si limitasse alla mera consegna dei materiali ma comportasse anche la realizzazione di un'opera integrata, a servizio della piscina, opera che doveva corrispondere a particolari requisiti e ad assolvere ad una precisa funzione.
Nei richiamati documenti infatti è prevista la posa in opera dei listoni di legno in larice con una particolare tecnica costruttiva e cioè con fissaggio su struttura predisposta e con l'osservanza di una particolare distanza tra i listoni (mm 5) ai fini del deflusso dell'acqua.
E' stato anche pattuito un specifico lavoro di trattamento e ceratura in funzione protettiva del legno di non trascurabile importo (euro 1300,00) nel contesto complessivo del contratto.
Deve pertanto ritenersi che la volontà delle parti si indirizzasse non alla mera scelta/consegna/fissaggio dei materiali bensì alla complessiva realizzazione di un'intera opera accessoria (pavimentazione) funzionale ed idonea a servire il bene principale costituito dalla piscina
8. Deve osservarsi sul punto che ciò che conta non è la semplice opinione quanto piuttosto l'intento empirico perseguito attraverso la conclusione del contratto.
Quindi nella presente fattispecie si ha appalto perché in maggior rilievo risulta l'obbligazione di facere.
Infatti il rapporto, nella sua causa concreta, era finalizzato a realizzare un'opera (pavimentazione) dotata di particolari caratteristiche strutturali e funzionali, da adattare al contesto in cui si collocava ed idonea ad assolvere il compito di servire il bene principale (piscina).
9. Nel contesto del rapporto contrattuale inter partes non era il bene standard (listone) ad avere rilievo preminente ma il suo inserimento nel contesto dell'area piscina e dunque la sua utilizzazione per mezzo di una non ordinaria posa in opera necessitante di particolare tecnica di realizzazione (ad es. laciando uno spazio fisso di mm 5 per deflusso acqua) oltre che particolari tecniche protettive.
Di talché non si tratta di mere modifiche finalizzate al semplice adattamento o ad una lieve personalizzazione del bene standard ma del suo utilizzo con tecniche particolari di montaggio richiedenti specifica perizia e di perfezionamento con specifici trattamenti coloranti e protettivi aggiuntivi.
10. In tal modo è evidente che:
• oggettivamente il risultato (pavimentazione completa) è sostanzialmente diverso rispetto al bene standard (listone) perché mediato da un'opera realizzata con particolari criteri tecnici ed adattata al contesto in cui era inserito (area piscina) con lavori aggiuntivi di finitura e trattamento protettivo, soggettivamente emerge che la ragione pratica che ha indotto le parti a stipulare il contratto
(la causa concreta del rapporto) non era certo quella di cessione di beni standard ma era quella di realizzare dietro corrispettivo un'opera completa (pavimentazione dell'area piscina) funzionale alla specifica destinazione e tecnicamente idonea;
la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera, essendo l'attività di realizzazione prevalente rispetto alla materia;
alla realizzazione strutturale si è anche aggiunta la previsione di particolari opere di trattamento del legno.
11.Tanto premesso occorre rilevare che dalla Ctu risulta quanto segue:
"Nel pomeriggio del 15 luglio scorso i luoghi sono stati visitati insieme al geom. CP_6 CTP di parte attrice, il perito Persona 2 Ctp di parte convenuta, l'avv. Lauriola per parte attrice, la sig.ra CP_2 ed il marito, con una interprete, come da verbale di inizio delle operazioni peritali che precede.
La sig.ra CP 2, verificatosi un sinistro ad un ospite della struttura, circa una settimana prima del sopralluogo, visto che vi erano già ospiti, ha disposto lo smantellamento della pavimentazione e le assi di larice si trovano accatastate con cura in un angolo del giardino, fuori dalla area della piscina.
Tutti abbiamo potuto constatare come le tavole si fossero innervate, ossia non erano più livellate, erano scheggiate e spaccate, con i nodi che si erano spaccati e venivano fuori dal loro sito.
Era possibile verificare che la pavimentazione era stata montata con delle clips metalliche che fermavano le tavole, dotate di apposita maschiatura, ma l'innervartura delle tavole ha reso inefficace anche il fissaggio a mezzo clips.
Il larice è essenza non idonea alla realizzazione di una pavimentazione per piscina, area destinata per sua natura alla frequentazione a piedi nudi, perché piena di nodi e soggetta grosse crepe dovute all'essiccazione (con il sole si spacca e si scheggia); non è legno duro e compatto che resista al sole, tanto più nel nostro caso, in cui le tavole erano spesse solo 2,5 cm, assolutamente troppo poco per resistere all'effetto del sole, anche con tipo diverso di legno.
Neppure il trattamento a pennello effettuato da Parte 2 è tale da superare le problematiche ma, trattandosi di larice, non sarebbe stato idoneo neanche il trattamento in autoclave, che avrebbe reso il legno più resistente alle intemperie ma non avrebbe evitato che il larice soffrisse gli effetti del sole.
Altro sistema per cercare di limitare l'innervatura delle tavole è segare la tavola a metà e poi reincollarla, così la nervatura del legno è interrotta e le modifiche sono più limitare, ma neppure questo accorgimento è stato adottato.
Dalle foto che seguono si nota sia l'intervenuto smantellamento della pavimentazione in larice sia il tavolato accatastato.
Dalle foto delle singole tavole si nota come sia incurvata e come la superficie sia ormai deteriorata, dopo solo un anno dalla installazione.(...)
CONCLUSIONI
Ad evasione del quesito postogli, il sottoscritto c.t.u. è in grado di affermare quanto segue:
a) descriva il CTU lo stato, la qualità e la condizione di detta pavimentazione, e verifichi se le problematiche denunciate dall'attrice siano sussistenti o meno, individuandone - ove sussistenti - le cause, precisando se si tratti di errore di progettazione e/o di realizzazione
(fornitura e posa in opera) del pavimento oppure all'inidoneità / inadeguatezza dei listoni di legno in larice e/o alla loro cattiva qualità e/o al mancato utilizzo di impregnanti protettivi, o altro
Data per già descritta la attuale condizione dei luoghi, le problematiche denunciate dall'attrice sono sussistenti;
le cause delle problematiche sono l'essenza e la sua inidoneità allo specifico scopo.
b) ove le problematiche evidenziate dall'attrice si rivelino sussistenti, indichi gli interventi di riparazione da eventualmente eseguire per eliminarle anche per il futuro, quantificandone i relativi costi.
L'unico sistema per evitare il ripetersi di tali problematiche è ricostruire la pavimentazione con essenza diversa, un legno africano come l'iroko, o il tek o il bambù.
c) ove ritenesse che l'opera non sia assolutamente idonea all'uso per cui è destinata, con conseguente necessità della sua integrale sostituzione, quantifichi il CTU i costi relativi alla rimozione della pavimentazione in questione e alla sua sostituzione a regola d'arte con altra idonea, precisando i tempi necessari per tale sostituzione".
Il prezzo del legno è recentemente aumentato, per cui ora le essenze più adatte costano al rivenditore fra i 70 ed i 100 euro al mq, oltre iva, ed oltre la manodopera, per arrivare al costo, per il consumatore finale di circa 180 euro al metro quadro.
La disinstallazione è già stata effettuata, compresi ripristino e la protezione al cemento, ed il costo del lavoro già effettuato, presumibilmente 2 giornate di lavoro, avrebbe ora il costo di 650,00 euro circa, oltre iva.(...)
Comunicata la suestesa bozza di relazione alle parti ed ai loro CTP e viste le osservazioni pervenute Persona 2 CTP di parte convenuta, pure allegate, pare doveroso osservare:da - che le tavole di larice fornite da Parte 1 e da queste installate quale pavimentazione di una piscina all'aperto erano destinate ad essere esposte alle intemperie ed erano esposte alle intemperie già sin dalla loro installazione, ossia dal gennaio 2020;
- che la disinstallazione della pavimentazione operata dall'attrice prima del sopralluogo non può quindi aver modificato né peggiorato le condizioni delle tavole di larice, che sarebbero state comunque esposte alle stesse intemperie anche ove fossero rimaste installate sulla platea di cemento;
- che, pur essendo il larice essenza ritenuta adatta alle strutture esterne, le sue precise caratteristiche
- soffre di forti torsioni che si manifestano con spaccature e scheggiature, con i nodi che si spaccano e escono dal loro sito, fenomeni ininfluenti per la sua ultradecennale durata ove si tratti di realizzare la copertura di un tetto o una recinzione o una pavimentazione esterna protetta dagli agenti atmosferici - non la rendono adatta ad una pavimentazione esterna, non protetta dagli agenti atmosferici e destinata ad essere percorsa a piedi nudi, come i bordi di una piscina.
Tanto precisato, confermo le conclusioni già rassegnate".
12.Dai condivisibili esiti della Ctu deriva la responsabilità per inadempimento dell'attrice per aver montato una pavimentazione in legno del tutto inidonea alla funzione propria nell'area piscina e, per tale ragione, divenuta radicalmente inutilizzabile precludendo il godimento dell'area piscina stessa.
13.L'appellante ha dedotto che :
"il tavolato smontato non è provato che sia quello accatastato e mostrato al CTU il quale non ha potuto verificare i vizi denunciati;
(...)
-la CTU non ha avuto modo di verificare lo stato della pavimentazione in quanto smontata prima dall'accesso; senza possibilità di verificare la corrispondenza del tavolato fornito con quello mostrato smontato;
senza la prova della data dello smontaggio;
senza la verifica dei vizi.
14. Le censure sono smentite dalle corrette osservazioni del Tribunale:
"Il fatto che al sopralluogo delle parti e del CTU il pavimento fosse stato disinstallato ed i listoni già smontati ed accatastati, su precisa disposizione dell'attrice, non pare possa aver influito sull'esito dell'accertamento peritale, visto che i listoni, dal compimento dell'opera sino al sopraluogo del CTU, fossero installati o smontati ed accatastati, erano comunque sempre rimasti esposti al sole ed alle intemperie e che quanto riscontrato dal CTU corrisponde perfettamente alla descrizione offerta in citazione e documentata dalle foto prodotte, non contestate dalla convenuta, anzi da questa date per certe, perché dipendenti dalla natura e dalle caratteristiche proprie del larice".
15.D'altra parte la questione dirimente è che il Per 1 (incontestatamente oggetto di negoziazione) era in sé inidoneo all'uso che le parti gli avevano concordemente assegnato (pavimentazione esterna area piscina).
16. Infine va rilevato che, una volta denunziato ed allegato l'inadempimento al contratto di appalto da parte della committente, era onere dell'appaltatrice fornire la prova liberatoria.
Tale onere non è stato assolto in primo grado e, in appello, non sono state formulate/riproposte specifiche istanza istruttorie.
17.La qualificazione come appalto del rapporto tra le parti comporta il rigetto del motivo di gravame con cui è eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito sul presupposto della ricorrenza di un rapporto di compravendita.
18.L'ulteriore motivo di gravame con cui l'appellante deduce che:
"(...)la sede della convenuta Ancona appare comunque il foro territoriale anche in caso di riconosciuto contratto di appalto in quanto il preteso inadempimento della Pt 1 non sarebbe rappresentato dalla cattiva esecuzione del lavoro (inteso come consegna e posa in opera) ma della inadeguata vendita di una essenza lignea;
vendita avvenuta presso la sede del venditore appaltatore ove è sorta l'obbligazione", prima che infondato è inammissibile perché non contiene alcuna censura (né alcun riferimento) alla condivisibile pronuncia del Tribunale sul punto:
"In ogni caso, in considerazione dell'oggetto della controversia, la competenza deve essere determinata in base al disposto degli artt. 19 e 20 cpc.
In applicazione dei principi dettati dell'art. 2697 cc, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall'attore e di quelli concorrenti, nonché di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la competenza del giudice adito (Cass. n. 16096/2006; Cass. n. 14236/1999).
Pertanto, nel caso di specie, il convenuto avrebbe dovuto dimostrare e provare l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri applicabili in base alle domande dell'attore e non solo in relazione al foro regolato dall'art. 19 cpc ed al criterio del luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione dedotta si presume la sede della società convenuta ove è pervenuta l'accettazione della proposta
-contrattuale ignorando completamente il criterio alternativo del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta, pacificamente Montegiorgio, appartenente al circondario di Fermo.
In difetto di specifiche allegazioni del convenuto sul punto, l'eccezione di incompetenza - anche ove la si considerasse tempestiva - non potrebbe pertanto trovare accoglimento".
19. L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5809,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 22 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini