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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5032/2018 avente ad oggetto “azione di ripetizione”
TRA
P.I. ), con sede in Salerno alla via Terre Risaie 10, Parte_1 P.IVA_1
zona industriale, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e
Raffaele Carrano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Battipaglia alla via
Rosa Jemma n. 2;
- ATTORE –
E
, con sede in Modena alla via San Carlo n. 8/20, già CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall' Avv. Ciro Senatore (cod. Controparte_2
fisc. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via CodiceFiscale_1
SS, Martiri Salernitani 66;
- CONVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.05.18 la conveniva in giudizio la Parte_1
per vedere accertate le illegittimità dei rapporti bancari con essa Controparte_3
intrattenuti, nello specifico, il conto corrente ordinario n. 850195 su cui sono state addebitate le competenze dei conti accessori n° 851642 e n° 850222, entrambi accesi nel 1998. In
particolare, chiedeva di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ nel merito: - dichiarare la
nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente ordinario n. 8501095 acceso nel 1998, cui sono
stati collegati i conti accessori n. 0851642 e 850222, intercorsi con la convenuta banca, in relazione
all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi, ovvero
unilateralmente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di
massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c. e all'illegittimo addebito sul
conto corrente principale di competenze di altri conti;
- dichiarare conseguentemente dovuti, a seguito
della ricostruzione secondo legge del rapporto, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, i soli
interessi passivi, e dalla gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 117 TUB co 7; - CP_1
accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usurari ai sensi della L.
108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della degli interessi CP_1
riscossi disapplicandoli per la loro;
- accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo e
condannare la alla rettifica dell'eventuale diverso saldo, oltre che al pagamento, in favore CP_1
dell'attrice, delle somme di cui la banca dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione
secondo legittimità, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda
giudiziale.”
Con comparsa di costituzione e di risposta del 13.09.2018 si costituiva la convenuta CP_1
che impugnava la domanda in fatto e in diritto eccependo preliminarmente la nullità
dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa pretendi;
l'inammissibilità dell'azione di ripetizione sia relativamente ai rapporti di conto anticipo,
estinti nel 2002 e 2003, dunque coperti da prescrizione, che al c.c. 850195 per essere ancora aperto e, in ogni caso, la legittimità delle condizioni applicate.
La Banca eccepiva inoltre, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, la prescrizione di tutti i versamenti solutori anteriori al decennio dalla data di notificazione dell'atto di citazione e, per finire la mancata contestazione degli estratti conto,
cui ne deriverebbe, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione degli stessi e la miracolosa salvezza da ogni nullità o inefficacia dei contratti come dei conseguenti rapporti. Instaurato
il contradditorio, concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., ammessa CTU contabile con successiva integrazione per la ricostruzione dei conti, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 25-
2-2025 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
1. In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la domanda procedibile per essere stata espletata la procedura di mediazione.
2. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto contiene tutti gli elementi richiesti per consentire alla convenuta, così come è avvenuto nel caso di specie, di costituirsi e svolgere adeguatamente le proprie difese.
3. Qualificazione della domanda
La domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente n.
850195 e dei conti anticipi n. 851642 e n. 850222 previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile del rapporto in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento atteso che il conto corrente non è stato chiuso prima della notifica dell'atto di citazione;
invero la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento in punto di riparto dell'onere allegatorio e probatorio esso grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia
stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali
a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi
estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e
dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni
ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero
andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere
per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli
relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad
una determinata data)”.
L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza e prova di un pagamento ed è
pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Nel caso di conto aperto l'interesse ad agire del Cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo degli addebiti nulli (cfr. App.-Venezia-Sez.-I-7-dicembre-
2023).
Dunque, nel caso di accertamento , su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c.,
che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d.
onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Quindi la domanda di ripetizione è inammissibile.
4. Il merito
All'esito della compiuta istruttoria, anche alla luce delle conclusioni della Consulenza
espletata che si condivide nei termini che seguono, la vicenda deve essere ricostruita come segue. Parte attrice si duole dell'applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale dei tassi di interesse, di valute e commissioni di massimo scoperto unilateralmente determinate dalla stessa e di interessi usurari ai rapporti di conto corrente.
Il correntista prima di introdurre il giudizio ha attivato lo strumento extraprocessuale previsto dall'art. 119 TUB per la consegna della documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti intercorsi. Tuttavia ha introdotto il presente giudizio senza attendere il termine di giorni 90 concesso alla banca per la consegna di copia della documentazione.
In ogni caso il documento contrattuale è stato depositato dalla società attrice con la memoria
183 comma VI n. 2 cpc e anche gli estratti conto sia del conto principale che dei conti anticipi sono stati depositati unitamente all'atto di citazione.
Dalla documentazione depositata e dalle difese svolte è emerso che il rapporto contrattuale n. 850195/11 risale al 4.3.1998 data di sottoscrizione del contratto da parte del Presidente
della e risulta attivo fino al 31.12.2017 con saldo negativo di euro Controparte_4
39.877,89
Per quanto riguarda invece i conti anticipi n. 851642 e 850222 non vi è agli atti alcun documento contrattuale .
Dunque il rapporto principale è sorto in forma scritta .
L'art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai
clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”
Con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a)
in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c.
(affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n. 154/1992 sulla
Trasparenza Bancaria) “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai
clienti…3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti
indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. La prescrizione di forma ex art. 1284,
co. 3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°, T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T. U. bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale,
indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali, agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.
Nel caso di specie , in ossequio alle disposizioni normative di settore vigenti ratione
temporis testé citate, vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista e dalla relazione integrativa risulta che la si è adeguata CP_1
alla Delibera CICR del 2000 non risultando dall'inizio del rapporto la pari periodicità.
Tuttavia l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi ,a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In
assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385
del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.
Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo,
imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica.
In adesione a tale orientamento consolidato va, quindi, affermata la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta nel contratto di conto corrente.
Pertanto, quando sia accertata la nullità, si rende necessario rideterminare il saldo senza tenere conto degli interessi illegittimamente portati a capitale. Il venir meno della clausola anatocistica determina che il calcolo delle competenza va effettuato senza alcuna capitalizzazione;
infatti, se è illecita la capitalizzazione trimestrale,
altrettanto lo è quella annuale dato che la nullità è legata all'applicazione stessa dell'anatocismo (di per sé contrastante con l'art. 1283 c.c.) e non al differente periodo di calcolo tra la banca ed il cliente (trimestrale a favore della prima ed annuale a favore del secondo).
Risulta quindi accertata la invalidità della clausola che prevede la differente periodicità della capitalizzazione degli interessi. Ugulamente è stata espunta la cms in quanto non determinata nella modalità di calcolo e nella periodicità, ma solo nel tasso.
Con riguardo ai conti anticipi in assenza di documentazione contrattuale il consulente correnttamente ha eliminato la Cms, l'effetto anatocistico degli interessi e l'antergazione/postergazione delle valute.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
L'eccezione è infondata.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n.
2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto. E' noto che a partire dalla storica pronuncia n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio – poi confermato dalla giurisprudenza successiva – per cui, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il "dies a quo" per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, poichè è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un
"atto solutorio" da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista ha effettuato nel corso del rapporto un "pagamento", come laddove il conto corrente sia in passivo o "scoperto"
oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il "dies a quo" della prescrizione comincerà a decorrere dalla data dell'annotazione in conto corrente della singola operazione.
Nel caso in esame parte attrice ha provato la natura affidata del conto depositando report estratto dal sito della Banca di Italia della Centrale Rischi . L'affidamento è stato anche confermato dal consulente che ha verificato la natura affidata del rapporto sin dall'anno
1998. Tuttavia il consulente “ ha confrontato anno per anno, l'ammontare dell'affidamento del
conto con i saldi giornalieri di Conto corrente ed ha potuto verificare che le operazioni sono sempre
entro il fido, anche nei report della CRIFF è segnalato che il fido non è mai utilizzato interamente.”
Il ctp della banca contesta la natura affidata del conto.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione nel caso in esame si tratta, ad avviso di questo Giudice, di contratto avente natura affidata. Invero, la natura affidata può
desumersi anche da altri elementi, quali la previsione, seppur generica, della commissione di massimo scoperto e dalla presenza di un fideiussore .
Depone per l'esistenza di un fido di fatto la circostanza che nel caso in esame la circostanza che dal report della Centrale Rischi risulta la previsione degli affidamenti e anche dagli estratti conto dai quali risulta l'addebito di operazioni compiute dalla società sebbene il conto recasse già il saldo negativo. Quindi la stabilità e non l'occasionalità dell'esposizione a debito nel corso del tempo e il sistematico pagamento dal conto in passivo depongono per l'esistenza del fido di fatto.
Si tratta, di rapporti di conto corrente non chiuso al momento della notifica della citazione, rispetto al quale è stata proposta azione di accertamento negativo del credito della banca , pertanto non è possibile operare la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini del dies a quo del termine di prescrizione.
Pertanto alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 14418/10 Cassazione SS.UU. si può
confermare, che tutti i versamenti sono ripristinatori della provvista e la prescrizione opera dal decimo anno della chiusura del conto.
In applicazione di questi principi la scrivente ha conferito al consulente un quesito integrativo;
il ctu ha ricostruito il saldo del conto corrente eseguendo due ipotesi ricostruttive. Si condivide la prima ipotesi ricostruttiva maggiormente aderente ai principi di diritto esposti nella presente decisione, secondo la quale il saldo del conto corrente è pari a € - 27.939,70
Spese processuali
Non resta che regolamentare le spese di lite. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta maggiormente soccombente e liquidate sulla base del decisum secondo i criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura minima di euro 3.809 attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
Le spese della CTU già liquidate con separati decreti meritano di essere poste a carico di entrambe le parti essendo stata la CTU utile ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea e accerta che il saldo del conto corrente n. 850195
alla data del 31.12.2017 è pari ad € - 27.939,70 a debito del correntista.
2) Rigetta l'eccezione di prescrizione.
3) Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate Controparte_1
in euro 3.809 ( euro 851 per la fase di studio, euro 601.00 per la fase introduttiva,
euro 903.00 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre euro
518.00 per contributo unificato e spese oltre Iva e CPA come per legge con distrazione in favore dell' avv.to Luigi Rossini dichiaratosi antistatario.
4) Pone a definitivo carico di parte attrice e con vincolo solidale le spese Controparte_1
di C.T.U. essendo stata la stessa utile ai fini del giudizio.
Salerno, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara