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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1616 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: , nata negli Stati Uniti d'America (a Parte_1 C.F._1
Framingham, Massachusetts) il 17/11/1967, elettivamente domiciliata in Bologna, via Alfonso
Rubbiani n. 10, presso lo studio dell'avv. Andrea Permunian, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Permunian;
(parte ricorrente) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla stessa e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 12 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L'odierna ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha puntualmente allegato e documentato la sua discendenza dall'ava,
, nata in [...] il [...] e, precisamente, a San Polo Matese (Campobasso), Persona_1
successivamente emigrata negli Stati Uniti e ivi naturalizzatasi, in data 10/01/1947, coniugatasi con cittadino italiano naturalizzatosi statunitense nel 1927.
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lei figlia, nata il [...] e coniugatasi Persona_1 Persona_2
in data 29/10/1932 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero e naturalizzatosi statunitense in data 08/05/1939;
- da alla di lei figlia, , nata il [...] e Persona_2 Persona_3
coniugatasi in data 01/05/1965 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato negli Stati Uniti d'America e, quindi, astrattamente straniero;
- da , alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Persona_3 Parte_1
nata il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente più di un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare:
- da , alla figlia, nata nel 1911; Persona_1 Persona_2 - da (coniugatasi nel 1932 con cittadino astrattamente straniero), alla figlia, Persona_2
, nata nel 1939. Persona_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”. Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1911 da madre cittadina) e a Persona_2 [...]
(nata nel 1939 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto, in base alla legge Persona_3 dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugata, nel 1932, con cittadino astrattamente straniero) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
È appena il caso di aggiungere, al riguardo, che non ostativa alla trasmissione della cittadinanza dall'ava alla figlia è la circostanza relativa alla naturalizzazione, quale cittadino Per_2
statunitense, del di lei marito, avvenuta durante la minore età della figlia.
Ciò in quanto l'art. 11 della l. n. 555/1912, nel prevedere che “se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, precisa che ciò avviene “sempreché acquisti quella del marito”, ciò che – tuttavia – non è provato nel caso di specie
(risultando, al contrario, dalla documentazione in atti, che l'ava si è naturalizzata solo nel 1947, dopo non solo dopo la nascita della figlia ma anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima, con conseguente inapplicabilità dell'art. 12 della legge n. 555/1912, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava, Persona_1
, all'odierna ricorrente non risulta essersi interrotta, con conseguente trasmissione, in capo
[...]
alla stessa, dello status di cittadina italiana.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alla stessa, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, e, soprattutto, le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che Controparte_1
non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1616/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1616 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: , nata negli Stati Uniti d'America (a Parte_1 C.F._1
Framingham, Massachusetts) il 17/11/1967, elettivamente domiciliata in Bologna, via Alfonso
Rubbiani n. 10, presso lo studio dell'avv. Andrea Permunian, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Permunian;
(parte ricorrente) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla stessa e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 12 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L'odierna ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha puntualmente allegato e documentato la sua discendenza dall'ava,
, nata in [...] il [...] e, precisamente, a San Polo Matese (Campobasso), Persona_1
successivamente emigrata negli Stati Uniti e ivi naturalizzatasi, in data 10/01/1947, coniugatasi con cittadino italiano naturalizzatosi statunitense nel 1927.
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lei figlia, nata il [...] e coniugatasi Persona_1 Persona_2
in data 29/10/1932 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero e naturalizzatosi statunitense in data 08/05/1939;
- da alla di lei figlia, , nata il [...] e Persona_2 Persona_3
coniugatasi in data 01/05/1965 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato negli Stati Uniti d'America e, quindi, astrattamente straniero;
- da , alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Persona_3 Parte_1
nata il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente più di un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare:
- da , alla figlia, nata nel 1911; Persona_1 Persona_2 - da (coniugatasi nel 1932 con cittadino astrattamente straniero), alla figlia, Persona_2
, nata nel 1939. Persona_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”. Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1911 da madre cittadina) e a Persona_2 [...]
(nata nel 1939 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto, in base alla legge Persona_3 dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugata, nel 1932, con cittadino astrattamente straniero) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
È appena il caso di aggiungere, al riguardo, che non ostativa alla trasmissione della cittadinanza dall'ava alla figlia è la circostanza relativa alla naturalizzazione, quale cittadino Per_2
statunitense, del di lei marito, avvenuta durante la minore età della figlia.
Ciò in quanto l'art. 11 della l. n. 555/1912, nel prevedere che “se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, precisa che ciò avviene “sempreché acquisti quella del marito”, ciò che – tuttavia – non è provato nel caso di specie
(risultando, al contrario, dalla documentazione in atti, che l'ava si è naturalizzata solo nel 1947, dopo non solo dopo la nascita della figlia ma anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima, con conseguente inapplicabilità dell'art. 12 della legge n. 555/1912, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava, Persona_1
, all'odierna ricorrente non risulta essersi interrotta, con conseguente trasmissione, in capo
[...]
alla stessa, dello status di cittadina italiana.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alla stessa, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, e, soprattutto, le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che Controparte_1
non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1616/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo