Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, iscritta al n. 2650 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via presso lo studio dell'Avv. Lucia Schifitto che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 18 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 10 settembre 2011 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano Nel Cimino (VT), parte I, n. 7); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Civita Castellana (VT), via Mazzini n° 13 di proprietà della signor viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Pt_2
3. il marito si è già allontanato dalla casa coniugale da vari mesi e vive presso altra abitazione in Soriano nel Cimino, Contrada Madonna di Loreto n. 95;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno ali- mentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
5. Entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa- porti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano
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nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
lle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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