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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3785/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] ed ivi res. Pt_1 Parte_2
in c.da Pagliara n. 7, c.f. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Catania via G. D'Annunzio 62, presso lo studio dell'avv.
Maria Adriana Cariola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA MICHELE BELLOMO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 parte ricorrente deduceva di aver avuto notificata, in data 21/11/24, l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001716790, relativo ad atto di accertamento n.
CP_ 4800.16/05/2019.0218028 del 28/01/2019 riferito all'anno 2017,
a mezzo del quale l' gli ingiungeva il pagamento, entro 30 CP_1
giorni, della somma di euro 2010,48 come sanzione amministrativa per le violazioni accertate;
eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 L 689/1981 e l'inosservanza dei termini perentori di legge e ne chiedeva, dunque, l'annullamento con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l' deducendo che l' aveva disposto CP_1 CP_2
l'annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione di spese.
La causa istruita documentalmente viene in data odierna decisa.
L'effettiva soddisfazione della pretesa di parte ricorrente comporta una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese, il provvedimento di sgravio è stato prodotto con la costituzione dell' e riporta circostanze successive CP_1 all'introduzione del ricorso.
Anzi, il contrasto giurisprudenziale che è stato richiamato dall' CP_2 veniva risolto da orientamento maggioritario già diffusosi nell'anno
2023, ben prima delle determinazioni dell' che hanno portato CP_2 all'ordinanza impugnata nel presente procedimento.
In ossequio al principio della soccombenza virtuale, l' va, quindi, CP_1
condannato al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, parametri minimi per il valore della causa ed il tenore della decisione nonché delle questioni trattate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
[...] con ricorso depositato in data 13/12/2024 nei Parte_3
CP_ confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese giudiziali che liquida in complessivi € 886,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Patti, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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