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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/08/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3821/2024 R.G. e vertente tra
e , elettivamente domiciliati in Genova, Sal. San Leonardo Parte_1 Parte_2
n. 13/2, presso lo studio dell'Avv. Fabio Salvadori che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
- attori -;
e
, elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre n. 2/278, presso lo _1 studio dell'Avv. Antonio Cimino che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -;
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice:“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reictis, per i motivi esposti negli atti del giudizio, condannare il Sig. allo smantellamento e demolizione, a suoi _1 esclusivi oneri e spese, del manufatto per cui è causa, nonché al risarcimento dei danni subiti
e subendi dagli attori nella misura equitativa meglio vista dal Tribunale Ill.mo, comunque entro il limite di euro 26.000,00. Con vittoria di spese ed onorari sia del presente giudizio, sia del procedimento svolto in sede di mediazione”;
1 parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con la vittoria delle spese di causa e compensi di difesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio ed hanno esposto che: _1
1) sono proprietari di un appartamento in Genova, via Sclopis n. 15/2, nel quale abitano.
Subito sottostante le finestre del detto immobile, situato al primo piano, si trova uno spazio cortilizio prospicente due box che, nella sua parte terminale, dà accesso ad una intercapedine condominiale;
2) sulla suddetta area, ha realizzato un manufatto in metallo e legno, _1 ricoperto poi da una fitta serie di piante rampicanti. Tale manufatto rappresenta a tutti gli effetti, in quanto stabilmente infisso al suolo e/o alla facciata condominiale, una costruzione e, come tale, soggetto alla normativa sulle distanze che, nel caso di specie, non è stata rispettata;
3) detto manufatto viola anche il diritto di veduta in e, per di più, rappresenta profili di rischio sia per la sicurezza, in ragione della facile utilizzabilità del medesimo ad opera di malintenzionati al fine di raggiungere le finestre, poste a poco meno di un metro di distanza, sia per l'igiene e la salute, stante la presenza di animali, per lo più topi e insetti, che su detta tettoia frequentemente si verifica;
4) l'estrema vicinanza tra la tettoia e le finestre preclude loro ulteriori utilizzi del proprio immobile, quale, ad esempio, la possibilità di stendimento di panni.
Hanno dunque concluso nei termini suindicati.
si è ritualmente costituito, evidenziando che: _1
1) l'unità immobiliare degli attori è posta al piano terreno e alla stessa è annesso un giardino che si sviluppa lungo due lati della proprietà mentre lo spazio “cortilizio prospiciente due box”
- così come ex adverso definito – è un'area di sua proprietà esclusiva avente destinazione di parcheggio;
2) il manufatto non è ancorato né al suolo, né alla facciata ed è qualificabile quale arredo di area pertinenziale di edificio con la conseguente inapplicabilità delle norme in tema di distanze. Comunque, a fini cautelativi, nel 2011 è stata sottoposta all'assemblea condominiale la richiesta “di potersi agganciare alla facciata per l'esecuzione di un pergolato in struttura leggera sul parcheggio” e l'assemblea, a maggioranza, ha concesso l'autorizzazione. Se dunque
è configurabile, come peraltro prospettato dagli stessi attori, l'applicazione dell'art. 1102 c.c., ne conseguirà la prevalenza di detta norma su quella in tema di distanza;
2 3) l'accesso ad opera di malintenzionati ad un immobile posto al piano terreno ben può avvenire attraverso il giardino degli attori e le porte e finestre che sul medesimo affacciano.
Quanto alla presenza, peraltro indimostrata, di topi e insetti anche in questo caso i medesimi potrebbero trovare un habitat più confortevole nel citato giardino. Infine, le finestre dell'appartamento di e , così come quelle dei piani superiori della Parte_1 Parte_2 facciata, sono prive di ferri stendibiancheria;
4) del tutto insussistenti sono i pregiudizi di cui alla domanda risarcitoria proposta da controparte.
Ha quindi precisato le conclusioni così come sopra riportato.
Così riassunte le posizioni delle parti, è necessario verificare la natura precaria o meno del manufatto per cui è causa al fine di stabilire se lo stesso debba rispettare la normativa in tema di distanze legali.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 c.c., la nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. Inoltre, costituisce costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizza una determinata volumetria e presenta i suindicati requisiti [v. Cass. n. 7097/1992, Cass. n. 22127/2009; Cass. n. 4277/2011; Cass. n.
23856/2018; Cass. n. 21773/2019].
Nella materia de qua esiste, si sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, che
è quella appena delineata, con conseguente irrilevanza di eventuali normative locali regolamentari, le quali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore [v. Cass. n. 14520/2005; Cass. n. 144/2016; Cass. n.
23843/2018; Cass. n. 24527/2022; Cass. n. 2696/2023; Cass. 13157/2025].
Ciò chiarito, nel caso di specie, dall'espletata CTU, dalle cui conclusioni, logiche, congrue e ben motivate, non v'è ragione di discostarsi, è emerso quanto segue: “…Il manufatto oggetto di causa è posizionato su un'area privata esterna posta a sud del Parte_3
[... ; detta area è carrabile e collocata a livello più basso (- 2,30 mt.) rispetto alla strada pubblica, Via Federico Sclopis, ed è ad essa collegata tramite rampa e cancello in metallo comandato elettricamente. La pavimentazione è in asfalto tranne che nella zona occupata dal
3 manufatto che risulta piastrellata con elementi a tinta chiara delle dimensioni di 20 x 20 cm…La struttura dell'opera è in profilati in metallo, n. 8 elementi verticali della sezione di 5 x
2 cm, avvitati a n. 2 elementi metallici (traversi) posti sul lato facciata e sul lato opposto, della lunghezza di 9,40 mt cadauno e della sezione di 5 x 2 cm. Ai due elementi orizzontali sono avvitati n. 19 travicelli in metallo della sezione di 4 x 2 cm. La copertura è finita con uno strato di cannicciato e parzialmente da un telone di tessuto non tessuto, sopra i quali è posizionata una essenza vegetale (gelsomino) che crea un ulteriore spessore in copertura, attualmente attorno ad un massimo di 20 cm (vedi allegato 3). Le porzioni laterali sono libere da elementi di chiusura, il manufatto è appoggiato a nord alla facciata del , ad est al muro che Parte_3 sostiene la soprastante proprietà e a sud al muro di sostegno della rampa di accesso.
Relativamente all'ancoraggio alla facciata condominiale la struttura è appoggiata al prospetto senza viti né altro fissaggio;
sul lato opposto i 4 pilastrini sono bloccati sul muro di sostegno della rampa carrabile mediante viti con tasselli di espansione come meglio specificato nel grafico allegato 2 e la relativa documentazione fotografica. L'altezza del manufatto da terra all'estradosso dei traversi risulta essere di 3 mt. Durante i sopralluoghi effettuati non è stata rilevata la presenza di insetti, roditori o altri animali…Distanza dall'estradosso della piana della finestra versante strada all'estradosso del pilastrino orizzontale 1,09 mt. - Distanza dall'estradosso della piana della finestra versante piazzale privato all'estradosso del pilastrino orizzontale 1,13 mt…il manufatto in oggetto lede la veduta “in appiombo” della proprietà
”. CP_2
Trattasi, dunque, di un manufatto lungo 9,70 mt., largo 2,70 mt., per una superficie complessiva pari quindi a circa 25,38 mq., la cui struttura è composta da 8 elementi verticali di metallo (spessore 5 x 2 cm.), 2 elementi “traversi” metallici di lunghezza pari all'intero manufatto (sezione 5 x 2 cm.) e 19 “travicelli”, sempre di metallo, di spessore 4 x 2 cm. Il tutto per un'altezza di 3 mt., cui vanno aggiunti gli spessori della copertura di “tessuto non tessuto”
e delle piante rampicanti, appoggiato ad un lato alla facciata condominiale e, al lato opposto, ancorato “sul muro di sostegno della rampa carrabile mediante viti con tasselli di espansione”.
In ragione delle caratteristiche di cui sopra, può ritenersi che l'opera in esame presenti i caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione che consentono di escluderne la natura precaria e di qualificarla invece come costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali, le quali risultano violate in quanto il CTU ha accertato che la distanza tra la sommità dei pilastrini di sostegno e la parte inferiore delle finestre degli attori è compresa tra 1,09 e 1,13 mt.
4 Il consulente d'ufficio ha, poi, verificato che il manufatto per cui è causa impedisce anche la veduta appiombo sino alla base dell'edificio da parte di e , Parte_1 Parte_2 proprietari dell'appartamento sovrastante.
L'opera deve, quindi, ritenersi illegittima, in quanto “il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano
l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita” [v. Cass. n. 955/2013; Cass.
5732/2019; Cass. n. 15906/2024].
La violazione, poi, non può dirsi eliminata dal consenso manifestato da parte della maggioranza dei condomini, ma con il voto contrario degli attuali attori, in sede di assemblea condominiale in data 14.01.2011. Invero, non è sufficiente il generico consenso all'esecuzione di un pergolato in struttura leggera, mancando la prova che risultassero, in modo chiaro e percepibile da persona di ordinaria cultura e diligenza, le violazioni delle distanze, di guisa che il consenso dovesse intendersi concesso anche a tali violazioni e, per implicito, alla creazione delle servitù che da esse derivavano.
In definitiva, per le ragioni esposte, il convenuto deve essere condannato alla demolizione,
a sue cure e spese, del manufatto per cui è causa posizionato su un'area privata esterna posta a sud del condominio . Parte_4
L'accertamento dell'avvenuta violazione delle distanze legali implica anche il diritto degli attori al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, atteso che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in caso di violazione delle distanze tra costruzioni determinante l'asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù a suo favore, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria”
[v. Cass. n. 7972/2008; Cass. n. 21501/2018].
Siffatto danno, tenuto conto dello stato dei luoghi, dell'assenza, come rilevato dal CTU, di topi e insetti nonché della circostanza che le finestre dell'appartamento degli attori, così come quelle dei piani superiori della facciata, sono prive allo stato di ferri stendibiancheria, può essere quantificato in € 1.500,00 in valore attuale, cui accedono gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
5 Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico del convenuto (su cui deve anche gravare il costo della procedura di mediazione) e si liquidano, come in dispositivo, nei valori medi, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di _1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna alla demolizione, a _1 sue cure e spese, del manufatto per cui è causa posizionato su un'area privata esterna posta a sud del condominio di;
Parte_4
- condanna a corrispondere a e la somma _1 Parte_1 Parte_2 di € 1.500,00 in valore attuale, cui accedono gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere e delle spese di lite _1 Parte_1 Parte_2 che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed € 270,83 per esborsi per il presente giudizio e in € 1.323,00 per spese di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di
. _1
Così deciso in Genova, in data 4.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3821/2024 R.G. e vertente tra
e , elettivamente domiciliati in Genova, Sal. San Leonardo Parte_1 Parte_2
n. 13/2, presso lo studio dell'Avv. Fabio Salvadori che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
- attori -;
e
, elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre n. 2/278, presso lo _1 studio dell'Avv. Antonio Cimino che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -;
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice:“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reictis, per i motivi esposti negli atti del giudizio, condannare il Sig. allo smantellamento e demolizione, a suoi _1 esclusivi oneri e spese, del manufatto per cui è causa, nonché al risarcimento dei danni subiti
e subendi dagli attori nella misura equitativa meglio vista dal Tribunale Ill.mo, comunque entro il limite di euro 26.000,00. Con vittoria di spese ed onorari sia del presente giudizio, sia del procedimento svolto in sede di mediazione”;
1 parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con la vittoria delle spese di causa e compensi di difesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio ed hanno esposto che: _1
1) sono proprietari di un appartamento in Genova, via Sclopis n. 15/2, nel quale abitano.
Subito sottostante le finestre del detto immobile, situato al primo piano, si trova uno spazio cortilizio prospicente due box che, nella sua parte terminale, dà accesso ad una intercapedine condominiale;
2) sulla suddetta area, ha realizzato un manufatto in metallo e legno, _1 ricoperto poi da una fitta serie di piante rampicanti. Tale manufatto rappresenta a tutti gli effetti, in quanto stabilmente infisso al suolo e/o alla facciata condominiale, una costruzione e, come tale, soggetto alla normativa sulle distanze che, nel caso di specie, non è stata rispettata;
3) detto manufatto viola anche il diritto di veduta in e, per di più, rappresenta profili di rischio sia per la sicurezza, in ragione della facile utilizzabilità del medesimo ad opera di malintenzionati al fine di raggiungere le finestre, poste a poco meno di un metro di distanza, sia per l'igiene e la salute, stante la presenza di animali, per lo più topi e insetti, che su detta tettoia frequentemente si verifica;
4) l'estrema vicinanza tra la tettoia e le finestre preclude loro ulteriori utilizzi del proprio immobile, quale, ad esempio, la possibilità di stendimento di panni.
Hanno dunque concluso nei termini suindicati.
si è ritualmente costituito, evidenziando che: _1
1) l'unità immobiliare degli attori è posta al piano terreno e alla stessa è annesso un giardino che si sviluppa lungo due lati della proprietà mentre lo spazio “cortilizio prospiciente due box”
- così come ex adverso definito – è un'area di sua proprietà esclusiva avente destinazione di parcheggio;
2) il manufatto non è ancorato né al suolo, né alla facciata ed è qualificabile quale arredo di area pertinenziale di edificio con la conseguente inapplicabilità delle norme in tema di distanze. Comunque, a fini cautelativi, nel 2011 è stata sottoposta all'assemblea condominiale la richiesta “di potersi agganciare alla facciata per l'esecuzione di un pergolato in struttura leggera sul parcheggio” e l'assemblea, a maggioranza, ha concesso l'autorizzazione. Se dunque
è configurabile, come peraltro prospettato dagli stessi attori, l'applicazione dell'art. 1102 c.c., ne conseguirà la prevalenza di detta norma su quella in tema di distanza;
2 3) l'accesso ad opera di malintenzionati ad un immobile posto al piano terreno ben può avvenire attraverso il giardino degli attori e le porte e finestre che sul medesimo affacciano.
Quanto alla presenza, peraltro indimostrata, di topi e insetti anche in questo caso i medesimi potrebbero trovare un habitat più confortevole nel citato giardino. Infine, le finestre dell'appartamento di e , così come quelle dei piani superiori della Parte_1 Parte_2 facciata, sono prive di ferri stendibiancheria;
4) del tutto insussistenti sono i pregiudizi di cui alla domanda risarcitoria proposta da controparte.
Ha quindi precisato le conclusioni così come sopra riportato.
Così riassunte le posizioni delle parti, è necessario verificare la natura precaria o meno del manufatto per cui è causa al fine di stabilire se lo stesso debba rispettare la normativa in tema di distanze legali.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 c.c., la nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. Inoltre, costituisce costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizza una determinata volumetria e presenta i suindicati requisiti [v. Cass. n. 7097/1992, Cass. n. 22127/2009; Cass. n. 4277/2011; Cass. n.
23856/2018; Cass. n. 21773/2019].
Nella materia de qua esiste, si sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, che
è quella appena delineata, con conseguente irrilevanza di eventuali normative locali regolamentari, le quali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore [v. Cass. n. 14520/2005; Cass. n. 144/2016; Cass. n.
23843/2018; Cass. n. 24527/2022; Cass. n. 2696/2023; Cass. 13157/2025].
Ciò chiarito, nel caso di specie, dall'espletata CTU, dalle cui conclusioni, logiche, congrue e ben motivate, non v'è ragione di discostarsi, è emerso quanto segue: “…Il manufatto oggetto di causa è posizionato su un'area privata esterna posta a sud del Parte_3
[... ; detta area è carrabile e collocata a livello più basso (- 2,30 mt.) rispetto alla strada pubblica, Via Federico Sclopis, ed è ad essa collegata tramite rampa e cancello in metallo comandato elettricamente. La pavimentazione è in asfalto tranne che nella zona occupata dal
3 manufatto che risulta piastrellata con elementi a tinta chiara delle dimensioni di 20 x 20 cm…La struttura dell'opera è in profilati in metallo, n. 8 elementi verticali della sezione di 5 x
2 cm, avvitati a n. 2 elementi metallici (traversi) posti sul lato facciata e sul lato opposto, della lunghezza di 9,40 mt cadauno e della sezione di 5 x 2 cm. Ai due elementi orizzontali sono avvitati n. 19 travicelli in metallo della sezione di 4 x 2 cm. La copertura è finita con uno strato di cannicciato e parzialmente da un telone di tessuto non tessuto, sopra i quali è posizionata una essenza vegetale (gelsomino) che crea un ulteriore spessore in copertura, attualmente attorno ad un massimo di 20 cm (vedi allegato 3). Le porzioni laterali sono libere da elementi di chiusura, il manufatto è appoggiato a nord alla facciata del , ad est al muro che Parte_3 sostiene la soprastante proprietà e a sud al muro di sostegno della rampa di accesso.
Relativamente all'ancoraggio alla facciata condominiale la struttura è appoggiata al prospetto senza viti né altro fissaggio;
sul lato opposto i 4 pilastrini sono bloccati sul muro di sostegno della rampa carrabile mediante viti con tasselli di espansione come meglio specificato nel grafico allegato 2 e la relativa documentazione fotografica. L'altezza del manufatto da terra all'estradosso dei traversi risulta essere di 3 mt. Durante i sopralluoghi effettuati non è stata rilevata la presenza di insetti, roditori o altri animali…Distanza dall'estradosso della piana della finestra versante strada all'estradosso del pilastrino orizzontale 1,09 mt. - Distanza dall'estradosso della piana della finestra versante piazzale privato all'estradosso del pilastrino orizzontale 1,13 mt…il manufatto in oggetto lede la veduta “in appiombo” della proprietà
”. CP_2
Trattasi, dunque, di un manufatto lungo 9,70 mt., largo 2,70 mt., per una superficie complessiva pari quindi a circa 25,38 mq., la cui struttura è composta da 8 elementi verticali di metallo (spessore 5 x 2 cm.), 2 elementi “traversi” metallici di lunghezza pari all'intero manufatto (sezione 5 x 2 cm.) e 19 “travicelli”, sempre di metallo, di spessore 4 x 2 cm. Il tutto per un'altezza di 3 mt., cui vanno aggiunti gli spessori della copertura di “tessuto non tessuto”
e delle piante rampicanti, appoggiato ad un lato alla facciata condominiale e, al lato opposto, ancorato “sul muro di sostegno della rampa carrabile mediante viti con tasselli di espansione”.
In ragione delle caratteristiche di cui sopra, può ritenersi che l'opera in esame presenti i caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione che consentono di escluderne la natura precaria e di qualificarla invece come costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali, le quali risultano violate in quanto il CTU ha accertato che la distanza tra la sommità dei pilastrini di sostegno e la parte inferiore delle finestre degli attori è compresa tra 1,09 e 1,13 mt.
4 Il consulente d'ufficio ha, poi, verificato che il manufatto per cui è causa impedisce anche la veduta appiombo sino alla base dell'edificio da parte di e , Parte_1 Parte_2 proprietari dell'appartamento sovrastante.
L'opera deve, quindi, ritenersi illegittima, in quanto “il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano
l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita” [v. Cass. n. 955/2013; Cass.
5732/2019; Cass. n. 15906/2024].
La violazione, poi, non può dirsi eliminata dal consenso manifestato da parte della maggioranza dei condomini, ma con il voto contrario degli attuali attori, in sede di assemblea condominiale in data 14.01.2011. Invero, non è sufficiente il generico consenso all'esecuzione di un pergolato in struttura leggera, mancando la prova che risultassero, in modo chiaro e percepibile da persona di ordinaria cultura e diligenza, le violazioni delle distanze, di guisa che il consenso dovesse intendersi concesso anche a tali violazioni e, per implicito, alla creazione delle servitù che da esse derivavano.
In definitiva, per le ragioni esposte, il convenuto deve essere condannato alla demolizione,
a sue cure e spese, del manufatto per cui è causa posizionato su un'area privata esterna posta a sud del condominio . Parte_4
L'accertamento dell'avvenuta violazione delle distanze legali implica anche il diritto degli attori al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, atteso che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in caso di violazione delle distanze tra costruzioni determinante l'asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù a suo favore, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria”
[v. Cass. n. 7972/2008; Cass. n. 21501/2018].
Siffatto danno, tenuto conto dello stato dei luoghi, dell'assenza, come rilevato dal CTU, di topi e insetti nonché della circostanza che le finestre dell'appartamento degli attori, così come quelle dei piani superiori della facciata, sono prive allo stato di ferri stendibiancheria, può essere quantificato in € 1.500,00 in valore attuale, cui accedono gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
5 Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico del convenuto (su cui deve anche gravare il costo della procedura di mediazione) e si liquidano, come in dispositivo, nei valori medi, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di _1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna alla demolizione, a _1 sue cure e spese, del manufatto per cui è causa posizionato su un'area privata esterna posta a sud del condominio di;
Parte_4
- condanna a corrispondere a e la somma _1 Parte_1 Parte_2 di € 1.500,00 in valore attuale, cui accedono gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere e delle spese di lite _1 Parte_1 Parte_2 che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed € 270,83 per esborsi per il presente giudizio e in € 1.323,00 per spese di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di
. _1
Così deciso in Genova, in data 4.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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