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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 618 RG dell'anno 2024
Tra
, , rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i PESTILLI Parte_1 Parte_2
FERNANDO;
e
, rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i CHIODI ROBERTO;
; Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, ai sensi degli artt.
127-ter comma 4 e 309 c.p.c., a seguito dell'omesso deposito di note scritte ai fini della partecipazione delle parti a due udienze consecutive, delle quali era stata disposta, a norma dell'art. 127-ter c.p.c. e con provvedimenti comunicati alle parti, la sostituzione con deposito di note scritte.
Come previsto dall'art. 127-ter comma 4 c.p.c., deve essere (con provvedimenti collegiali, trattandosi di causa in cui non è stato nominato il consigliere istruttore, con conseguente applicabilità delle previsioni degli attuali artt. 350 comma 5 e 348 comma
3 c.p.c.) ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio, ciò a cui il collegio deve provvedere con sentenza.
L'attribuibilità a tutte le parti della causa di estinzione impone la compensazione tra le stesse delle spese del grado.
Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, dpr 115/2002 (si veda, ad esempio, Cass. ord. 34025/2023).
P.Q.M.
La Corte d'appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, definitivamente decidendo, dichiara estinto il giudizio, interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Presidente estensore Francesco S. Filocamo
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 618 RG dell'anno 2024
Tra
, , rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i PESTILLI Parte_1 Parte_2
FERNANDO;
e
, rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i CHIODI ROBERTO;
; Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, ai sensi degli artt.
127-ter comma 4 e 309 c.p.c., a seguito dell'omesso deposito di note scritte ai fini della partecipazione delle parti a due udienze consecutive, delle quali era stata disposta, a norma dell'art. 127-ter c.p.c. e con provvedimenti comunicati alle parti, la sostituzione con deposito di note scritte.
Come previsto dall'art. 127-ter comma 4 c.p.c., deve essere (con provvedimenti collegiali, trattandosi di causa in cui non è stato nominato il consigliere istruttore, con conseguente applicabilità delle previsioni degli attuali artt. 350 comma 5 e 348 comma
3 c.p.c.) ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio, ciò a cui il collegio deve provvedere con sentenza.
L'attribuibilità a tutte le parti della causa di estinzione impone la compensazione tra le stesse delle spese del grado.
Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, dpr 115/2002 (si veda, ad esempio, Cass. ord. 34025/2023).
P.Q.M.
La Corte d'appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, definitivamente decidendo, dichiara estinto il giudizio, interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Presidente estensore Francesco S. Filocamo
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