Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4254/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4254/2015 del ruolo generale, vertente tra
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese dall' Avv. Claudio Turchetti per procura in atti, ex lege domiciliate presso il domicilio digitale del già menzionato difensore
-attrici-
e
, p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Tosti, Alessandro Tosti e Giovanni Tosti per procura in atti, elettivamente domiciliata in Latina (LT) al
Viale dello Statuto n. 37,
-convenuta-
nonché
c.f. , rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Luigi Maria Antonio Avarello per procura in atti, elettivamente domiciliato in Aprilia (LT) alla Via Aldo Moro n. 43D,
-convenuto
nonché
, Controparte_3
- -convenuta contumace
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale
CONCLUSIONI: cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 8.7.2015, e Parte_1 Parte_2 esponevano che in data 16.04.2013, alle ore 07.50 circa, Parte_1 alla guida dell'autovettura OT 106, tg. AX990RF, di proprietà di Pt_2
percorreva in Aprilia via delle Pantanelle, provenendo dalla S.R.
[...]
Nettunense 207, con direzione via Selciatella. Giunta in prossimità del civico 16 della suddetta via dall'opposto senso di marcia giungeva l'autovettura EL AF, Tg. CR548XV, di proprietà di Controparte_3 condotta per l'occasione da , il quale nel sorpassare il CP_2 ciclomotore e per evitare una buca presente sulla frazione di CP_4 carreggiata, deviava la traiettoria di marcia sulla sinistra, invadendo la corsia nella quale viaggiava la In conseguenza di tale manovra, la EL e Pt_1 la OT entravano in collisione. A causa di tale primo urto la OT condotta dall'attrice perdeva il controllo e collideva con la autovettura Volkswagen Golf tg. SJ03zyh, di proprietà di condotta da la quale Controparte_5 Controparte_6 seguiva nella direzione di marcia l'EL AF, nell'istante in cui anch'essa effettuava la manovra di sorpasso del ciclomotore Malaguti. A seguito di tale secondo urto, il ciclomotore Malaguti, di proprietà e condotto da
[...]
urtava la VW Golf, nella parte anteriore, che, a causa Controparte_7 dell'urto con la OT si girava su sé stessa. Sul posto intervenivano la Polizia Municipale di Aprilia, nonché, gli operatori del 118 che, stante le gravi condizioni della richiedevano l'intervento Parte_1 dell'eliambulanza che trasportava l'attrice all'Ospedale S. Maria Goretti di Latina. Giunta presso il predetto nosocomio alla veniva Pt_1 diagnosticato “politrauma della strada, trauma lacero contusivo di fegato e frattura della milza con emoperitoneo, frattura scomposta dell'ala iliaca di sx, lussazione sacroiliaca sx, frattura scomposta della branca ileo e ischio pubica di sx, frattura della branca ileo pubica dx, trauma cranio facciale, frattura del corpo sternale al terzo medio, focolaio contusivo del lobo polmonare medio, frattura lievemente scomposta del condilo e parte laterale dx dell'osso occipitale” e ricoverata in rianimazione, veniva messa in stato di coma farmacologico dal quale veniva risvegliata dopo due giorni, ma a causa
- 2 -
di un successivo collasso polmonare veniva sottoposta ad ulteriori trattamenti sino al 6.5.2013. Da questa data sino al 15.5.2023 l'attrice rimaneva ricoverata nel reparto di Medicina D'Urgenza, presso l'Ospedale S. Maria Goretti di Latina, ove veniva praticata “sutura epatica per rottura di fegato, splenectomia per rottura milza, fissazione bacino per frattura scomposta dello stesso, IOT, CMV E CVC”. In data 22.5.2013 subiva un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi del bacino, venendo dimessa in data 29.5.2013. Sulla scorta di tali deduzioni le attrici chiedevano “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella CP_2 causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.885.398,50, o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, come in narrativa determinata,
a titolo di risarcimento del danno alle attrici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di giudizio. Si chiede, altresì, di valutare il comportamento dei convenuti, nonché di condannarli, ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura ritenuta di giustizia, non avendo comunicato alcunchè, né partecipato, all'invito ritualmente notificato loro (al fine di evitare il giudizio), alla negoziazione assistita.” Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
eccependo che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva
[...] della la quale, alla guida della OT 106, targata Parte_1
AX990RF, di proprietà di percorrendo a velocità elevata Via Parte_2
Pantanelle, mentre era intenta a truccarsi ed a specchiarsi nel retrovisore della propria auto, invadeva l'opposta corsia di marcia, dove andava a impattare dapprima con l'EL AF, targata CR548XV, e poi con la Volkswagen Golf, tg. SJ03ZYH. La già menzionata convenuta contestava, inoltre, la quantificazione dei danni proposta dalle attrici, nonché, il danno emergente lamentato dalla che, determinato a mente dell'art. 2058 comma 2 c.c., Pt_2 sarebbe ammontato a soli € 600,00. Sulla scorta di tali eccezioni e deduzioni la società convenuta chiedeva “anche in eventuale applicazione dell'art. 1227 c.c., rigettare le domande perché infondate e, comunque, non provate. Con vittoria di spese”. Si costituiva, altresì, in giudizio prima individuato, CP_2 eccependo che la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice si appalesava ictu oculi errata, in quanto, erano evidenti la contraddizione e la divergenza tra quanto dalla stessa affermato e quanto dichiarato da tutti gli altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sinistro. Secondo tale prospettazione dalla lettura del verbale redatto dall'Autorità intervenuta si evinceva che ad invadere l'opposto senso di marcia fosse stata la e non certo il Pt_1
il quale marciava regolarmente sulla propria corsia di Via Pantanelle CP_2 in direzione Nettunense. Sulla scorta di tali eccezioni e deduzioni il CP_2 chiedeva “respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda attrice
- 3 -
perché priva di ogni contraria istanza, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per tutti i motivi indicati nella premessa del presente atto”. La causa, istruita con produzioni documentali, prova orale, c.t.u. cinematica e medico-legale veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Sull' AN DEBEATUR
1. Riassumendo brevemente i fatti di causa e le posizioni delle parti deve osservarsi che dirimente, rispetto alla risoluzione della controversia, appare l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro verificatosi in data 16.04.2013 ad Aprilia.
Per le attrici il sinistro si sarebbe verificato per responsabilità esclusiva del convenuto , conducente della EL AF, il quale intento ad CP_2 effettuare una manovra di sorpasso, oltre che per evitare una buca, avrebbe invaso la corsia di senso opposto percorsa in quel momento dalla Parte_1 alla guida della OT 106.
[...] Quest'ultima non potendo evitare l'urto andava in collisione con la EL AF. A seguito di tale urto, l'auto condotta dalla finiva per urtare la Pt_1 [...] che seguiva la EL AF, anch'essa in fase di sorpasso del ciclomotore. CP_8
Dunque, per parte attrice la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro è da ascriversi interamente alla condotta di guida posta in essere dal conducente della EL AF, , il quale avrebbe invaso la CP_2 corsia di senso opposto generando le collisioni sopra descritte.
Di contro per i convenuti, e , la Controparte_1 CP_2 responsabilità nella determinazione dell'evento è da ricondursi alla sola condotta di guida dell'attrice che, asseritamente intenta a truccarsi mentre guidava, avrebbe per distrazione invaso la corsia adiacente alla propria finendo per urtare il veicolo EL AF e successivamente la VW Golf.
A sostegno della responsabilità di parte attrice nella determinazione dell'evento, parte convenuta evidenziava quanto refertato dagli Agenti della Polizia Locale di Aprilia nel verbale di intervento in atti. In particolare, dalla lettura di tale documento nella “descrizione dell'incidente”, secondo tale ricostruzione, emergerebbe la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, dal momento che gli accertatori attribuivano alla stessa l'urto lieve sulla fiancata sinistra all'EL AF, il tutto nonostante non fosse stato rinvenuto il punto d'urto, il quale, secondo gli Agenti della Polizia Locale di Aprilia, doveva ritenersi localizzato al centro della carreggiata.
- 4 -
Nel corso dell'istruttoria veniva ammesso l'interrogatorio formale della e del , i quali hanno confermato le Parte_1 CP_2 rispettive versioni dei fatti di causa.
2. Veniva pertanto espletata la prova per testi la quale, tuttavia, dava luogo a un esito apparentemente contraddittorio.
Da un lato i testi e dichiaravano che la Tes_1 Tes_2 velocità dei veicoli era contenuta, ed ancora che sia la EL che la OL erano rientrate nella propria corsia di marcia dopo aver eseguito il sorpasso del ciclomotore che inizialmente precedeva entrambe, ed ancora che non constava se l'attrice indossasse la cintura di sicurezza e quale dei due veicoli avesse invaso la corsia di marcia dell'attrice ( il teste esprime Tes_1 in maniera molto dubitativa la impressione che la invasione fosse avvenuta ad opera del . CP_2
Ad arricchire il panorama probatorio si è arricchito della dichiarazione del teste – la quale dichiarava di essere terza trasportata ma di Tes_3 non aver subito danni né di averli richiesti – che confermava che l'attrice fosse intenta a truccarsi durante la guida, che la IR aveva superato il ciclomotore ma il lieve strisciamento con la OT fosse CP_4 intervenuto a soprasso ultimato ed infine negava la invasione della corsia di marcia dell'attrice e che la strada fosse costellata da buche specie nel descritto sorpasso.
Anche il teste cfr. verbale del 11.9.2018) alla guida del Tes_4 veicolo OL prima descritto negava la invasione della corsia di marcia dell'attrice e descriveva l'andamento improvviso e disordinato del veicolo OT e di essersi visto piombare addosso la OT dopo che questa aveva superato la EL che la precedeva di circa 50 metri.
Sulla attendibilità dei già menzionati testi, nonostante la evidente incapacità a testimoniare del e quella apparente della CP_6 quale terza trasportata di veicolo coinvolto nel sinistro (ma Tes_3 cfr. sul tema Cass. civ. 19121/19) tuttavia non formalizzate dalla difesa attorea nei termini processuali imposti per legge (cfr. Cass. civ. 8628/20), non vi sono elementi oggettivi per ritenerne il mendacio rispetto alle risultanze del verbale della polizia stradale in atti e dei testi attorei. Ed intatti ll teste ha dichiarato che la EL non fosse presente al momento dei Tes_2 rilievi in quanto allontanatasi, (ed ancora) che secondo i calcoli ricostruttivi la collisione deve essersi verificata al centro della carreggiata e (ancora) che il aveva eseguito il sorpasso del ciclomotore prima CP_2 CP_4 della strisciata laterale con la OT. Alcuna distonia con le dichiarazioni dei testi e eccezion fatta per la invasione della CP_6 Tes_3 corsia di marcia dubitativamente attribuita al si rileva nella CP_2 deposizione del teste attoreo il quale confermava il sorpasso Tes_1 del ciclomotore dal veicolo golf prima della collisione con la OT.
- 5 -
Tutte le predette testimonianze concordano nell'attribuire ruolo centrale al sinistro di causa nell'impatto tra la OT e la Golf, la quale aveva appena prima eseguito il sorpasso del ciclomotore per riposizionarsi sulla CP_4 corsia originaria a distanza di 20-50 metri dal veicolo EL.
3. Coerente con tale ricostruzione è anche la eseguita ctu cinematica.
Non si concorda con i rilievi critici della assicuratrice costituita, in quanto gli elementi di contrasto con il verbale redatto dalla Polizia
Locale di Aprilia, (come ad esempio la presenza di segnaletica con limite di velocità pari a 50 km/h e la presenza di buche) appaiono del tutto irrilevanti e involgono dettagli di poco momento al thema decidendum.
Tali elementi di discordanza appaiono in ogni caso motivati dai dimostrati errori di triangolazione e accertamenti puntualmente descritti dal ctu alle pagine 24, 35 e 36 e non efficacemente confutati. Quanto alle risultanze della ctu appare invece incerta la collocazione del veicolo EL al momento dello strisciamento laterale con la OT, in quanto le misurazioni e i calcoli del ctu hanno portato il consulente a intravedere la invasione appena accennata del veicolo OL ma non anche del veicolo IR (cfr. pag. 33 con riferimento alle pagine 25 e 26 ). Tale conclusione non solo non contrasta con le dichiarazioni dei testi escussi ma è compatibile con la confessione del teste il quale non ha CP_6 evidentemente rispettato la distanza di sicurezza con il veicolo EL che lo precedeva (cfr. verbale di udienza del 12.9.2018) a soli 15-20 metri anziché a quella di 25\30 metri suggerita ex art. 115 cpc dalla velocità rilevata dal ctu nei veicoli di 50-60 km\h.
Il ctu ha infatti con doviziosa ricostruzione individuato il punto di collisione OT- golf nella corsia di percorrenza originaria della OT a distanza di 2.25 metri dal margine destro di tale corsia e a distanza di metri
2.95 dal margine destro della corsia di marcia percorsa dalla EL, golf e del motorino. Tale risultanza colloca la collisione golf- OT di poco dentro la corsia di direzione originaria della OT ma nulla ci dice sullo strisciamento con la IR. Anzi lo stesso ctu a pagina 19 nel descrivere lo strisciamento tra la OT e la AF non individua se avvenuto al centro della carreggiata o di poco all'interno della corsia riservata alla direzione di marcia della OT rendendo di fatto impossibile concludere per la dimostrazione della invasione di tale corsia di marcia da parte del convenuto.
4. A fronte di tale capillare accertamento probatorio conseguono le seguenti conclusioni in diritto.
“In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto
- 6 -
che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” ( cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022).
Ed ancora: “nel caso di scontro tra due veicoli, la prova che il sinistro si è verificato a causa della parziale invasione, da parte di uno dei veicoli, della semicarreggiata riservata a quello che procede in senso inverso, non libera il conducente di quest'ultimo dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessaria la prova concreta della regolarità della condotta di marcia di detto conducente in osservanza, in particolar modo, della regola di comportamento stabilita dall'art. 104 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (ora abrogato dall'art. 285
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sostituito dall'art. 143), a norma del quale i conducenti dei veicoli debbono circolare sul margine destro, e non, più genericamente, nella parte destra, della carreggiata ( cfr. Cass. civ. 1663/94).
Ed infine: “ la invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità ma determinata, invece, dal mancato adeguamento della velocità alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente, che abbia oltrepassato la propria mezzeria ponendo l'altro conducente nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione, e, conseguentemente, libera quest'ultimo dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.. ( V 6096/82, mass n
423787; ( V 3160/79, mass n 399526) ( cfr. cass. civ. 3929/84).
Alcuna collisione appare comprovata tra la OT e la EL convenuta in giudizio (ma uno strisciamento). Alcuna invasione della corsia di marcia appare comprovata tra i due predetti veicoli, come invece appare comprovato nella successiva collisione tra la OT e la Golf.
Non appare comprovato il nesso di causa (né materiale né giuridica) tra lo strisciamento tra i veicoli riferibili alle parti del presente giudizio e i danni richiesti in citazione essendo intervenuti nel nesso causale predetto i due successivi investimenti documentati dal ctu e dal verbale di polizia stradale (fattispecie a formazione progressiva). In altri termini non si apprezza, nel dinamismo causale delle condotte descritte, con sufficiente evidenza probabilistica, che lo strisciamento dei veicoli OT – EL abbia causato la successiva collisione con la golf, posto che la causa efficiente di tale collisione appare di contro risiedere nella
- 7 -
manovra azzardata di sorpasso del motociclo da parte della golf e della distanza di sicurezza insufficiente con il veicolo EL che la precedeva, condotta quest'ultima che impediva la visuale chiara della posizione di entrambe le corsie di marcia poste di fronte la traiettoria della golf stessa.
Sotto il profilo della causalità adeguata peraltro non si evince, secondo l'id quod plerumque accidit che un mero strisciamento tra due veicoli, possa sorreggere l'intero impianto di danni richiesto da parte attrice in citazione. Occorre invece interrogarsi quale efficienza causale sia da ascrivere a ciascuna delle condotte esaminate. Riesaminando tutte le condotte accertate appare sorretto dal nesso causale con tutti i danni richiesti in citazione (danno evento – danno conseguenza) sia la manovra azzardata di sorpasso del motociclo da parte della golf sia la distanza di sicurezza insufficiente tra la golf e il veicolo EL che la precedeva. Tali concause (efficienti) hanno determinato la collisione e ciclomotore, non potendosi CP_9 CP_10 attribuire al precedente strisciamento OT-AF alcuna efficienza causale nemmeno percentuale rispetto ai danni prodotti dalle successive collisioni.
A tanto consegue il rigetto della domanda tra le parti del presente giudizio per difetto del nesso di causalità.
5. Per il principio della soccombenza le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice, seppure con la compensazione del 50% dovuta alle risultanze della ctu e della polizia stradale che hanno evidenziato la posizione del veicolo EL non alla estrema destra della corsia di marcia come prudenzialmente suggerito.
Tale comportamento, seppure ritenuto non causale rispetto ai danni indicati in citazione, unitamente al rigetto delle contestazioni alla ctu devono determinare la già menzionata compensazione parziale delle spese nei confronti delle convenute costituite. Si evidenzia un aumento ex art.4 comma
1 dm 55\14 in favore della difesa della assicuratrice costituita in considerazione della difesa complessivamente spiegata (capillarità degli argomenti difensivi). I valori di riferimento del dm 55\14 sono quelli medi rispetto a una causa di valore indeterminabile a complessità media.
Le spese delle c.t.u., cinematica e medico legale, vengono parimente poste definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio al 50%, mentre il 50% residuo va addossato all' attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accerta che il sinistro di causa non è stato causato dalla condotta di guida del conducente convenuto;
- 8 -
• rigetta la domanda attorea;
• condanna parte attrice a corrispondere il 50% delle spese di giudizio, con compensazione del residuo, nei confronti delle convenute costituite, oltre accessori di legge, spese che quantifica in euro 4.600 in favore di , oltre accessori di legge, e di euro CP_2
6.250, oltre accessori di legge, in favore della CP_11 costituita;
• pone definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio il 50% delle spese di CTU, cinematica e medico legale, ponendo il residuo 50% a carico esclusivo dell'attrice.
Latina, 08.3.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
- 9 -