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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
2211/2022 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 25/09/2025, alle ore 10.09, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Enrico Buda in sostituzione dell'Avv. Paolo Bonalume Parte_1 per il l'Avv. A. Martelli l'Avv. Giuseppe Caminiti Controparte_1
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE Con atto di citazione del 26.04.2022, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 28.04.2022, (C.F. , in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 dott. , dopo aver dedotto di Parte_2
- operare come istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e di
- essersi, nell'ambito di tale attività, resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' - il convenuto – dalla società Hera Comm S.r.l., per Controparte_2
€ 36.374,54 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto, oltre interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo appena indicato, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, oltre ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo, oltre € 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione del mancato pagamento di 50 fatture costituenti la sorte capitale, chiedeva la condanna del al pagamento degli importi su indicati e, Controparte_1 comunque, di quelli anche inferiori accertati e delle spese e compensi di lite. Con comparsa del 20.06.2024 si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande della società attrice e, in subordine, chiedeva che il Tribunale rideterminasse la pretesa creditoria della società chiedendo Parte_1
pagina1 di 5 contestualmente che il Giudice disponesse C.T.U.; il contestava Controparte_1 integralmente la pretesa creditoria della attrice;
nel dettaglio deduceva Pt_3
- l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito allegato,
- di non aver mai stipulato contratto alcuno, nelle forme prescritte dalla legge, con la Hera Comm S.p.A.,
- l'inopponibilità allo stesso della cessione del credito invero mai accettata dall'ente debitore, ciò che rileverebbe ai sensi dell'art. 9 della L. 2248/1865,
- l'inesistenza di un impegno di spesa,
- la carenza dei presupposti per l'esperimento della domanda giudiziale di arricchimento ingiustificato. Con la memoria dell'1.5.2024 parte attrice depositava prospetto degli insoluti, fatture e bollette, documentazione comprovante il ricevimento delle fatture da parte del sul CP_1
Sistema di Interscambio, fatture emesse dal distributore locale di Hera Comm contenenti l'indicazione dei consumi per il cui pagamento Hera Comm ha emesso le fatture azionate, documenti di trasporto, attestazione di certificazioni dei consumi e Welcome Letter”, ossia le comunicazioni con cui Hera Comm ha comunicato al l'avvio del servizio di CP_1 salvaguardia e le relative condizioni;
deduceva che il convenuto non aveva CP_1 contestato di aver beneficiato della fornitura di energia, né allegato di aver beneficiato della somministrazione di energia elettrica utilizzando un diverso fornitore, né di aver pagato corrispettivi in favore di altri fornitori, né mai chiesto la cessazione della fornitura in essere con la cedente;
deduceva che la fornitura era stata eseguita in regime di salvaguardia e, quindi, in forza di rapporto contrattuale costituitosi ex lege secondo le previsioni di cui alla L. 125/07 e della relativa disciplina secondaria attuativa. Analoghe le deduzioni e le produzioni documentali eseguite dall'attrice con la (seconda) memoria del 28.5.2024. All'udienza del 25.09.2025 le parti discutevano oralmente la causa. Orbene, l'azione proposta è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Si rammenti che la cessione del credito – tale la fattispecie negoziale in contesa - è un negozio, quando correlato ad una più ampia operazione di factoring, avente causa di finanziamento ovvero, per l'ipotesi in cui detta correlazione non sussista, a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (finanziamento, vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta «presunzione di causa», che può anche non essere indicata nello stesso negozio;
pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione ovvero del contratto di factoring quale atto produttivo degli effetti traslativi del credito;
si osservi, poi, che, in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore ivi comprese – per ciò che rileva nella fattispecie in esame - quelle afferenti all'esigibilità del credito e che, in tema di contratto atipico ma nominato di factoring, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto, l'esigibilità del credito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se pagina2 di 5 anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. Per l'effetto delle superiori considerazioni deve ritenersi gravante sul cessionario l'onere della prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto e della riferibilità di esso alla sfera patrimoniale del cedente secondo lo schema del riparto dell'onere probatorio applicabile all'ipotesi in cui analoghe eccezioni siano proposte a fronte di un'azione di adempimento promossa dall'originario titolare del credito avverso il debitore. Orbene, nella specie, parte attrice ha documentato compiutamente il negozio di cessione del credito menzionato in citazione (con la forma prescritta dal Regio Decreto 2440/1923, all'articolo 69) e registrato il 30.12.2021 (N. 39426 DI REP. N. 18033 DI RACC.) tra “HERA COMM S.P.A.”, e l'odierna attrice ed avente ad oggetto i crediti vantati da quest'ultima nei confronti del (allegato 7 alla prima memoria rilevante ai Controparte_1 sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.), ed ha puntualmente allegato (e documentato) di aver agito in forza del contratto di cessione del credito citato. Parte attrice ha anche puntualmente allegato (e documentato) di aver agito in forza del contratto di cessione del credito appena citato;
diversa è la questione posta dal convenuto in ordine alla carenza di accettazione del debitore ceduto;
orbene, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. “si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria della l. 2248 del 1865, art. 9 all. E, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva del R.D. 2440 del 1923, art. 70, oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della P.A. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura” (Cassazione civile sez. II, 25/08/2023, n.25284); in altri termini l'adesione della Pubblica Amministrazione è richiesta solo se il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art 9 della Legge n. 2248/1865, che si riferisce ai "contratti in corso", nonché dall'articolo 70 del R.D. n. 2440/1923 a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata e il divieto di cessione resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita;
terminata l'esecuzione dello stesso, quindi, non sarà più applicabile il potere di veto della Pubblica Amministrazione;
una volta ultimata l'esecuzione del contratto non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti;
in questi casi si applicherà, invece, la disciplina generale del codice, ovvero l'articolo 1264 C.C. a tenore del quale “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Applicando tali principi interpretativi al caso di specie deve ritenersi non invocabile la disciplina di cui all'art. 70 R.D. 2440 del 1923; il contratto di cessione su citato ha ad oggetto crediti originanti da un contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato tra il e la società su indicata;
ogni singola fattura indicata Controparte_1 nell'allegato alla cessione ha, infatti, già esaurito i sui effetti nel momento in cui è avvenuta l'erogazione dell'energia elettrica;
in altri termini la fattura costituisce la traduzione in termini pagina3 di 5 monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia elettrica nel circuito di cui dispone il cliente ente territoriale. Ne discende che, ai fini della efficacia ed opponibilità della cessione del credito in esame, è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto (nella specie, pacifica tra le parti), mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale. Sul credito allegato e contestato. Nella materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale l'onere della prova dell'energia somministrata è assolto con la bolletta (laddove corrispondente con le risultanze del contatore), la quale fornisce prova dei consumi esposti;
tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite una specifica contestazione, non essendo nemmeno sufficiente una generica allegazione del malfunzionamento dei misuratori ovvero dei contatori;
nel caso in ispecie parte convenuta non ha contestato il funzionamento dei misuratori;
né il convenuto ha dato altrimenti prova di avere pagato le somme CP_1 fatturate dalla cedente. Sennonché deve osservarsi quanto segue. Non v'è prova agli atti del contratto stipulato tra il convenuto e la cedente il CP_1 credito controverso, né che lo stesso sia stato stipulato secondo le forme prescritte dalla legge;
a ciò va soggiunto che l'art. 191 comma 1 del T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione;
trattasi di previsione di legge che impone all'Amministrazione locale l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per far fronte ad un impegno contrattuale e tutela, evidentemente, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa;
sicché gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa;
se ne ricava che qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità anche dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (ex plurimis Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608), nel caso in ispecie, peraltro, in concreto formulata in via subordinata alla domanda contrattuale principale;
né v'è allegazione o prova del riconoscimento (eseguito D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1) del debito fuori bilancio per mano del convenuto che deve avvenire solo CP_1 espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.
pagina4 di 5 Se ne ricava che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non assume il carattere della decisività perché non è di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale. Le domande di parte attrice vanno, quindi, rigettate Le ragioni poste a fondamento della presente statuizione legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il giudice istruttore, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2211.2022 R.G.A.C. promossa da Parte_1
(c.f. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5 (di seguito, per brevità,
[...] P.IVA_1 Parte
“ ), in persona del procuratore speciale dott. , in forza di procura in Parte_2 autentica Notaio dott. del 23 marzo 2022, rep. 26916, Persona_1 racc. 11416, rappresentata e difesa, dagli avvocati Paolo Bonalume (C.F.:
, Giovanni Gomez Paloma (CF.: ) e C.F._1 C.F._2 Pt_4
(C.F.: ), presso il cui studio (LMS) in Milano, corso
[...] C.F._3
Magenta 84, ha eletto domicilio, parte attrice, contro il C. F. Controparte_3
, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore - autorizzato a P.IVA_2 stare in giudizio in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 13.06.2024 nonché della determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa – Sociale n. 106 del 14.06.2024 - n. 245 del 14.06.2024 Reg. Gen.- elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Libertà n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Caminiti (C. F. C.F._4
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, disattesa ogni contraria istanza,
[...] eccezione e difesa, così provvede
1) rigetta le domande della parte attrice;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, il 25.09.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina5 di 5
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE Con atto di citazione del 26.04.2022, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 28.04.2022, (C.F. , in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 dott. , dopo aver dedotto di Parte_2
- operare come istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e di
- essersi, nell'ambito di tale attività, resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' - il convenuto – dalla società Hera Comm S.r.l., per Controparte_2
€ 36.374,54 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto, oltre interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo appena indicato, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, oltre ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo, oltre € 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione del mancato pagamento di 50 fatture costituenti la sorte capitale, chiedeva la condanna del al pagamento degli importi su indicati e, Controparte_1 comunque, di quelli anche inferiori accertati e delle spese e compensi di lite. Con comparsa del 20.06.2024 si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande della società attrice e, in subordine, chiedeva che il Tribunale rideterminasse la pretesa creditoria della società chiedendo Parte_1
pagina1 di 5 contestualmente che il Giudice disponesse C.T.U.; il contestava Controparte_1 integralmente la pretesa creditoria della attrice;
nel dettaglio deduceva Pt_3
- l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito allegato,
- di non aver mai stipulato contratto alcuno, nelle forme prescritte dalla legge, con la Hera Comm S.p.A.,
- l'inopponibilità allo stesso della cessione del credito invero mai accettata dall'ente debitore, ciò che rileverebbe ai sensi dell'art. 9 della L. 2248/1865,
- l'inesistenza di un impegno di spesa,
- la carenza dei presupposti per l'esperimento della domanda giudiziale di arricchimento ingiustificato. Con la memoria dell'1.5.2024 parte attrice depositava prospetto degli insoluti, fatture e bollette, documentazione comprovante il ricevimento delle fatture da parte del sul CP_1
Sistema di Interscambio, fatture emesse dal distributore locale di Hera Comm contenenti l'indicazione dei consumi per il cui pagamento Hera Comm ha emesso le fatture azionate, documenti di trasporto, attestazione di certificazioni dei consumi e Welcome Letter”, ossia le comunicazioni con cui Hera Comm ha comunicato al l'avvio del servizio di CP_1 salvaguardia e le relative condizioni;
deduceva che il convenuto non aveva CP_1 contestato di aver beneficiato della fornitura di energia, né allegato di aver beneficiato della somministrazione di energia elettrica utilizzando un diverso fornitore, né di aver pagato corrispettivi in favore di altri fornitori, né mai chiesto la cessazione della fornitura in essere con la cedente;
deduceva che la fornitura era stata eseguita in regime di salvaguardia e, quindi, in forza di rapporto contrattuale costituitosi ex lege secondo le previsioni di cui alla L. 125/07 e della relativa disciplina secondaria attuativa. Analoghe le deduzioni e le produzioni documentali eseguite dall'attrice con la (seconda) memoria del 28.5.2024. All'udienza del 25.09.2025 le parti discutevano oralmente la causa. Orbene, l'azione proposta è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Si rammenti che la cessione del credito – tale la fattispecie negoziale in contesa - è un negozio, quando correlato ad una più ampia operazione di factoring, avente causa di finanziamento ovvero, per l'ipotesi in cui detta correlazione non sussista, a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (finanziamento, vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta «presunzione di causa», che può anche non essere indicata nello stesso negozio;
pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione ovvero del contratto di factoring quale atto produttivo degli effetti traslativi del credito;
si osservi, poi, che, in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore ivi comprese – per ciò che rileva nella fattispecie in esame - quelle afferenti all'esigibilità del credito e che, in tema di contratto atipico ma nominato di factoring, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto, l'esigibilità del credito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se pagina2 di 5 anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. Per l'effetto delle superiori considerazioni deve ritenersi gravante sul cessionario l'onere della prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto e della riferibilità di esso alla sfera patrimoniale del cedente secondo lo schema del riparto dell'onere probatorio applicabile all'ipotesi in cui analoghe eccezioni siano proposte a fronte di un'azione di adempimento promossa dall'originario titolare del credito avverso il debitore. Orbene, nella specie, parte attrice ha documentato compiutamente il negozio di cessione del credito menzionato in citazione (con la forma prescritta dal Regio Decreto 2440/1923, all'articolo 69) e registrato il 30.12.2021 (N. 39426 DI REP. N. 18033 DI RACC.) tra “HERA COMM S.P.A.”, e l'odierna attrice ed avente ad oggetto i crediti vantati da quest'ultima nei confronti del (allegato 7 alla prima memoria rilevante ai Controparte_1 sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.), ed ha puntualmente allegato (e documentato) di aver agito in forza del contratto di cessione del credito citato. Parte attrice ha anche puntualmente allegato (e documentato) di aver agito in forza del contratto di cessione del credito appena citato;
diversa è la questione posta dal convenuto in ordine alla carenza di accettazione del debitore ceduto;
orbene, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. “si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria della l. 2248 del 1865, art. 9 all. E, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva del R.D. 2440 del 1923, art. 70, oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della P.A. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura” (Cassazione civile sez. II, 25/08/2023, n.25284); in altri termini l'adesione della Pubblica Amministrazione è richiesta solo se il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art 9 della Legge n. 2248/1865, che si riferisce ai "contratti in corso", nonché dall'articolo 70 del R.D. n. 2440/1923 a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata e il divieto di cessione resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita;
terminata l'esecuzione dello stesso, quindi, non sarà più applicabile il potere di veto della Pubblica Amministrazione;
una volta ultimata l'esecuzione del contratto non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti;
in questi casi si applicherà, invece, la disciplina generale del codice, ovvero l'articolo 1264 C.C. a tenore del quale “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Applicando tali principi interpretativi al caso di specie deve ritenersi non invocabile la disciplina di cui all'art. 70 R.D. 2440 del 1923; il contratto di cessione su citato ha ad oggetto crediti originanti da un contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato tra il e la società su indicata;
ogni singola fattura indicata Controparte_1 nell'allegato alla cessione ha, infatti, già esaurito i sui effetti nel momento in cui è avvenuta l'erogazione dell'energia elettrica;
in altri termini la fattura costituisce la traduzione in termini pagina3 di 5 monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia elettrica nel circuito di cui dispone il cliente ente territoriale. Ne discende che, ai fini della efficacia ed opponibilità della cessione del credito in esame, è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto (nella specie, pacifica tra le parti), mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale. Sul credito allegato e contestato. Nella materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale l'onere della prova dell'energia somministrata è assolto con la bolletta (laddove corrispondente con le risultanze del contatore), la quale fornisce prova dei consumi esposti;
tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite una specifica contestazione, non essendo nemmeno sufficiente una generica allegazione del malfunzionamento dei misuratori ovvero dei contatori;
nel caso in ispecie parte convenuta non ha contestato il funzionamento dei misuratori;
né il convenuto ha dato altrimenti prova di avere pagato le somme CP_1 fatturate dalla cedente. Sennonché deve osservarsi quanto segue. Non v'è prova agli atti del contratto stipulato tra il convenuto e la cedente il CP_1 credito controverso, né che lo stesso sia stato stipulato secondo le forme prescritte dalla legge;
a ciò va soggiunto che l'art. 191 comma 1 del T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione;
trattasi di previsione di legge che impone all'Amministrazione locale l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per far fronte ad un impegno contrattuale e tutela, evidentemente, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa;
sicché gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa;
se ne ricava che qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità anche dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (ex plurimis Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608), nel caso in ispecie, peraltro, in concreto formulata in via subordinata alla domanda contrattuale principale;
né v'è allegazione o prova del riconoscimento (eseguito D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1) del debito fuori bilancio per mano del convenuto che deve avvenire solo CP_1 espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.
pagina4 di 5 Se ne ricava che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non assume il carattere della decisività perché non è di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale. Le domande di parte attrice vanno, quindi, rigettate Le ragioni poste a fondamento della presente statuizione legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il giudice istruttore, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2211.2022 R.G.A.C. promossa da Parte_1
(c.f. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5 (di seguito, per brevità,
[...] P.IVA_1 Parte
“ ), in persona del procuratore speciale dott. , in forza di procura in Parte_2 autentica Notaio dott. del 23 marzo 2022, rep. 26916, Persona_1 racc. 11416, rappresentata e difesa, dagli avvocati Paolo Bonalume (C.F.:
, Giovanni Gomez Paloma (CF.: ) e C.F._1 C.F._2 Pt_4
(C.F.: ), presso il cui studio (LMS) in Milano, corso
[...] C.F._3
Magenta 84, ha eletto domicilio, parte attrice, contro il C. F. Controparte_3
, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore - autorizzato a P.IVA_2 stare in giudizio in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 13.06.2024 nonché della determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa – Sociale n. 106 del 14.06.2024 - n. 245 del 14.06.2024 Reg. Gen.- elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Libertà n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Caminiti (C. F. C.F._4
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, disattesa ogni contraria istanza,
[...] eccezione e difesa, così provvede
1) rigetta le domande della parte attrice;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, il 25.09.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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