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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 03/02/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 47054 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato Roberto Afeltra C.F. casella pec C.F._2
e presso il suo studio in Roma via Email_1
S-Valentino,24 elettivamente domiciliata
OPPONENTE e
(C.F. ), nata a [...], il 20 CP_1 C.F._3 agosto 1959 e residente a [...] – c.a.p. 00138 – rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Francesco Mambrini C.F. - P.E.C.: C.F._4
- fax +39.1782700701), con Email_2 elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Ezio n°19 Opposto Conclusioni: come in atti Fatto e diritto
Con ricorso iscritto al ruolo in data 3.11.24 la sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10594/2024 con il quale la sig. le aveva ingiunto il pagamento della somma di CP_1 euro 4599,03 a tiolo di canoni e oneri condominiali riferiti all'immobile sito in Roma, via delle Medaglie d'oro n.416 concesso in locazione alla ingiunta. La opponente chiedeva, in rito, dichiarare improcedibile la domanda monitoria in difetto di mediazione obbligatoria;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.10594/24 RG 30342/24; in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuta la somma di euro
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650 a favore della signora quale “terza mensilità di deposito CP_2 cauzionale” che assumeva avere versato a titolo di deposito cauzionale da cui la richiesta di restituzione o compensazione con le somme che fossero emerse in sede di istruttoria. Si costituiva la opposta che eccepiva in via preliminare la tardività dell'opposizione proposta oltre il 40° giorno dalla notifica del monitorio (avvenuta in data 16 settembre 2024 per compiuta giacenza (Doc. C – cartolina di CAD e di ritorno della compiuta giacenza) e nel merito la infondatezza. Parte opposta sollevava poi “Eccezione di compensazione giudiziale” premettendo che stava trattenendo l'importo del deposito cauzionale, pari ad € 1.300,00 (art. 11 del contratto, All. 1 al fascicolo del monitorio) e chiedeva che il giudicante ponesse detta somma a compensazione giudiziale “con le spese di lite che conseguiranno dal respingimento della presente iniziativa”.
Alla prima udienza ritenuta la causa matura per la decisone il giudice provvedeva dando lettura della sentenza con contestuale motivazione. In via preliminare va dichiarata la tardività e quindi inammissibilità dell'opposizione. Come documentato in atti il decreto monitorio è stato notificato in data 16 settembre 2024 per compiuta giacenza (Doc. C – cartolina di CAD) da cui la tardività dell'opposizione. La riconvenzionale proposta dall'opponente, non travolta dalla inammisisbilità dell'opposizione come si legge in Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4131 del 14/02/2024 è infondata e va respinta non risultando prova di versamenti ulteriori rispetto alla somma di euro 1.300,00 (art. 11 del contratto, All. 1 al fascicolo del monitorio) versata dal conduttore a tiolo di deposito cauzionale e pari a due mensilità di canone. L'eccezione di compensazione proposta dall'opposto non può prendersi in considerazione in quanto finalizzata a paralizzare una domanda – quella relativa alla restituzione del deposito cauzionale - che l'opponente non ha proposto. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, sez.VI^ civile in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10594/24 proposta da nel Parte_1 contraddittorio di , così provvede: CP_1 dichiara inammissibile l'opposizione; rigetta la riconvenzionale della opponente;
condanna alla refusione in favore della opposta delle Parte_2 spese della presente fase che liquida in euro 1900,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Roma 3.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Nardone
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 03/02/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 47054 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato Roberto Afeltra C.F. casella pec C.F._2
e presso il suo studio in Roma via Email_1
S-Valentino,24 elettivamente domiciliata
OPPONENTE e
(C.F. ), nata a [...], il 20 CP_1 C.F._3 agosto 1959 e residente a [...] – c.a.p. 00138 – rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Francesco Mambrini C.F. - P.E.C.: C.F._4
- fax +39.1782700701), con Email_2 elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Ezio n°19 Opposto Conclusioni: come in atti Fatto e diritto
Con ricorso iscritto al ruolo in data 3.11.24 la sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10594/2024 con il quale la sig. le aveva ingiunto il pagamento della somma di CP_1 euro 4599,03 a tiolo di canoni e oneri condominiali riferiti all'immobile sito in Roma, via delle Medaglie d'oro n.416 concesso in locazione alla ingiunta. La opponente chiedeva, in rito, dichiarare improcedibile la domanda monitoria in difetto di mediazione obbligatoria;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.10594/24 RG 30342/24; in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuta la somma di euro
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650 a favore della signora quale “terza mensilità di deposito CP_2 cauzionale” che assumeva avere versato a titolo di deposito cauzionale da cui la richiesta di restituzione o compensazione con le somme che fossero emerse in sede di istruttoria. Si costituiva la opposta che eccepiva in via preliminare la tardività dell'opposizione proposta oltre il 40° giorno dalla notifica del monitorio (avvenuta in data 16 settembre 2024 per compiuta giacenza (Doc. C – cartolina di CAD e di ritorno della compiuta giacenza) e nel merito la infondatezza. Parte opposta sollevava poi “Eccezione di compensazione giudiziale” premettendo che stava trattenendo l'importo del deposito cauzionale, pari ad € 1.300,00 (art. 11 del contratto, All. 1 al fascicolo del monitorio) e chiedeva che il giudicante ponesse detta somma a compensazione giudiziale “con le spese di lite che conseguiranno dal respingimento della presente iniziativa”.
Alla prima udienza ritenuta la causa matura per la decisone il giudice provvedeva dando lettura della sentenza con contestuale motivazione. In via preliminare va dichiarata la tardività e quindi inammissibilità dell'opposizione. Come documentato in atti il decreto monitorio è stato notificato in data 16 settembre 2024 per compiuta giacenza (Doc. C – cartolina di CAD) da cui la tardività dell'opposizione. La riconvenzionale proposta dall'opponente, non travolta dalla inammisisbilità dell'opposizione come si legge in Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4131 del 14/02/2024 è infondata e va respinta non risultando prova di versamenti ulteriori rispetto alla somma di euro 1.300,00 (art. 11 del contratto, All. 1 al fascicolo del monitorio) versata dal conduttore a tiolo di deposito cauzionale e pari a due mensilità di canone. L'eccezione di compensazione proposta dall'opposto non può prendersi in considerazione in quanto finalizzata a paralizzare una domanda – quella relativa alla restituzione del deposito cauzionale - che l'opponente non ha proposto. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, sez.VI^ civile in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10594/24 proposta da nel Parte_1 contraddittorio di , così provvede: CP_1 dichiara inammissibile l'opposizione; rigetta la riconvenzionale della opponente;
condanna alla refusione in favore della opposta delle Parte_2 spese della presente fase che liquida in euro 1900,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Roma 3.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Nardone
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