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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9465/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti FIORE ROBERTA e Parte_1
BATTISTI ANDREA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da verbale di udienza del 25/11/2024
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Moncalieri il 22/01/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri
(atto n. 26, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 781/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 20/02/2023 e pubblicata in data 22/02/2023.
Con ricorso depositato il 28/05/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 25/11/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4
c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9465/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti FIORE ROBERTA e Parte_1
BATTISTI ANDREA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da verbale di udienza del 25/11/2024
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Moncalieri il 22/01/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri
(atto n. 26, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 781/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 20/02/2023 e pubblicata in data 22/02/2023.
Con ricorso depositato il 28/05/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 25/11/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4
c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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