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Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/05/2023, n. 12234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12234 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1366/2016 R.G. proposto da: SO AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Ojetti, 409, presso lo studio dell’Avv. IA Abatecola e rappresentata e difesa dagli Avv. Nicolò Mastrapasqua e Francesco RU, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, – intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 1283/2015, depositata il 3 giugno 2015. EF BO SILENZIO RIFIUTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 12234 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 08/05/2023 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Troncone, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Francesco RU ricorre, con motivi da I a XLV nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha dichirato inammissibile l’appello del contribuente proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di quanto pagato a titolo di Irpef a seguito della notifica della cartella di pagamento 014200901020590421 emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973. 2. La C.t.r. rilevava la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 che vieta la proposizione in appello di domande nuove in quanto il ricorrente aveva ampliato il thema decidendum di cui al ricorso introduttivo. 3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato «atto di costituzione», dando espressamente atto di non essersi costituita in tempo, al solo dicharato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. 3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. poc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi oggetto del ricorso sono così testualmente rubricati: I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita in secondo grado 3 della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul d ifetto di legittimazione processuale. II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. III) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva.Difetto di ius postulandi. Sotto diverso ed ulteriore profilo. IV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di 4 costituzione e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Sotto diverso ed ulteriore profilo. V) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Difetto di rappresentanza sostanziale. Violazione di legge: artt. 77 e 100 c.p.c.Sotto diverso ed ulteriore profilo. VI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. . Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio the e' stato oggetto di discussione tra Ie parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: artt. 182 c.p.c. e 183 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate. VII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c.Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate sotto diverso ed ulteriore profilo. VIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril 5 giudizio che e' stato oggetto di discussione tra Ie parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). SuI difetto di legittimazione processuale. IX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1', n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di rappresentanza sostanziale e formale. Violazione di legge: art. 112 c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c.Sul difetto di legittimazione processuale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate. X) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale passiva. XI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c. e 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell'Agenzia delle Entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado. XII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c., 182 c.p.c. 6 Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 77 c.p.c.e 100 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale. XVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Legittimazione ed interesse ad agire: necessaria coincidenza del potere processuale e di quello sostanziale — Difetto di legittimazione ad agire in giudizio del rappresentante ad litem munito di mandato che gli conferisce solo poteri processuali e non gia sostanziali — Cass. SS. UU., 4699/1998; Tribunale di Milano Sez. VI civ., 15-22 marzo 2006, n. 3682 — Pres. S. Di Blasi, Rel. A. Simonetti. 7 XVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. Violazione di legge art. 39 D. Lgs. 546 del 1992. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Incompentenza funzionale della Commissione Tributaria regionale. II Giudice di seconde cure ha delibato in presenza di plurime querele di falso che hanno interessato molteplici documenti depositati ex adverso nonche circostanze fattuali dedotte da controparte. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. XVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5.Carenza di poteri di firma del sedicente "dirigente" che ha sottoscritto l'atto impositivo presupposto. Violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1 — DPR 600/1973 e dell'art. 7 — L. 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. XIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 138, 139, 148 e 160 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione art. 26 D.P.R. 602 del 1973. Nullità ed irritualita dell'avviso di rettifica e del provvedimento di annullamento parziale della rettifica. Assenza in atti degli avvisi di ricevimento. Assenza di relate di notificazione. Inesistenza notifica - Cass. civ. Sez. II, 21/03/2011, n. 6470-. 8 XX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Inesistenza giuridica, nullita, inefficacia della notificazione. Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica degli atti impositivi.Violazione di legge: art. 140 c.p.c. Violazione di legge: art. 6 L. 212 del 2000. XXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione art. 26 D.P.R. 602 del 1973 ed art. 60 D.P.R. 600 del 1973. XXII) Violazione ejo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 138, 139, 148 e 160 c.p.c., art. 26 D.P.R. 602 del 1973. Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale. XXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 c.p.c. Violazione di legge: art. 139 c. 2 c.p.c.Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale. XXIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5.Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 comma 4 9 c.p.c.Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale. XXV) Violazione eta falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma V, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione art. 160 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 139 c.p.c . Violazione di legge: art. 60 D.P.R. 600 del 1973. Violazione di legge: artt. 137 c.p.c, 138 c.p.c. e 148 c.p.c.160 c.p.c.Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. XXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 8 L. n. 890 del 1982. XXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 12 c. 3 D.P.R. 602 del 1973. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. La invalidità della cartella di pagamento, peraltro ex se illegittima e/o nulla e/o inesistente giuridicamente per omessa indicazione della data di esecutivita, omessa verifica degli interessi. XXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 42 D.P.R. 600 del 1973. Inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. 10 XXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Sulla asserita infondatezza della eccezione sulla indeterminatezza della cartella. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione art. 21 septies L. 241 del 1990. Violazione art. 6 D.M. 321 del 1999. Violazione di legge: art. 36 L. 31 del 2008. XXX) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) XXX) [bis] Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. XXXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: artt. 19 e 21 D. Lgs. 546 del 1992. XXXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. XXXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, 11 n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Sulla asserita infondatezza della eccezione sulla indeterminatezza della cartella. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 3 L. n. 241/1990. Violazione di legge: artt. 1, 6, 7, 10, 17 L. n. 212/2000. Violazione artt. 24 e 97 della Costituzione . XXXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art, 360, c. 1, n. 5. XXXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1', n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 6, 7, 17 L. 212 del 2000 sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione di legge: art. 3 L. 241 del 1990. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: artt. 3 e 7 e 17 L. 212 del 2000. Violazione art. 480 c.p.c. Violazione art. 12 D.P.R. 602 del 1973. Illegittimita e/o invalidità e/o nullità della cartella di pagamento e dell'atto presupposto sotto diversi ed ulteriori profili. Violazione di legge: art. 125 c.p.c. Violazione di legge: art. 480 c.p.c.Omessa sottoscrizione del rappresentante legate della Equitalia Sud S.p.A.Nullità inesistenza e/o illegittimita della cartella di pagamento. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo 12 peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XL) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Invalidità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione della debenza tributaria. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XLI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio the e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Insussistenza delle avverse controdeduzioni. Sulla asserita mancanza della quietanza di pagamento. Esistenza di giudicato delle Commissioni Tributarie in ordine al medesimo thema decidendum (detraibilita degli interessi passivi) —sentenza n. 65.2.13 del del 17.04.2013. Violazione art. 21 septies L. 241 del 1990. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Nullità cartella di pagamento. Ultrattivita di precedente giudicato sul thema decidendum. 2. Il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile. 2.1. I motivi proposti non hanno attinenza con il decisum. La C.t.r., infatti, non è entrata nel merito delle questioni proposte dal ricorrente in appello rilevandone l’inammissibilità in ragione del disposto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto nuove. 13 Tale statuizione, da sola idonea a sorreggere il decisum, e la motivazione resa sul punto, non risutano in alcun modo attinte dal ricorso per Cassazione. 2.2. In base all'art. 366, primo comma , n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;
ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296). Si è, altresì, preciato che il mancato rispetto di tali requisiti cui consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consente la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di 14 gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Detta violazione, infatti, pregiudica l’intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridonda nella violazione delle prescrizioni assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c. (Cass. 27/09/2021, n. 26161) Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). 2.3. A ciò deve aggiungersi che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili;
viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 17/04/2023, n. 10214, Cass. 06/09/2022, n. 26213, Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.4. In dispregio a tale principio, tutti i mezzi di gravame risultano indistintamente proposti sia ai sensi del disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. che ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5. cod. proc. civ. 15 Al di là della rubrica, anche l’eslplicitazione dei motivi è cumulativa in quanto le censure mosse non risutano nel corpo dell’atto ricondotte all’uno o all’altro mezzo di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le crtiche formulate dal ricorrente, ancora una volta, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Le censure, infatti, risultano esposte con modalità che superano il limite stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100). Dalla lettura dei motivi, in particolare, non è dato desumere se il ricorrente contesti al giudice di merito di aver errato nell’individuazione della norma regolatrice della controverisa o di non aver esaminato un fatto storico determinato. 3. Il ricorso, pertano, va dichiarato inammissibile. 4. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1,-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 07 febbraio 2023.
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Troncone, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Francesco RU ricorre, con motivi da I a XLV nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha dichirato inammissibile l’appello del contribuente proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di quanto pagato a titolo di Irpef a seguito della notifica della cartella di pagamento 014200901020590421 emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973. 2. La C.t.r. rilevava la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 che vieta la proposizione in appello di domande nuove in quanto il ricorrente aveva ampliato il thema decidendum di cui al ricorso introduttivo. 3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato «atto di costituzione», dando espressamente atto di non essersi costituita in tempo, al solo dicharato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. 3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. poc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi oggetto del ricorso sono così testualmente rubricati: I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita in secondo grado 3 della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul d ifetto di legittimazione processuale. II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. III) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva.Difetto di ius postulandi. Sotto diverso ed ulteriore profilo. IV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di 4 costituzione e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Sotto diverso ed ulteriore profilo. V) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Difetto di rappresentanza sostanziale. Violazione di legge: artt. 77 e 100 c.p.c.Sotto diverso ed ulteriore profilo. VI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. . Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio the e' stato oggetto di discussione tra Ie parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: artt. 182 c.p.c. e 183 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate. VII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c.Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate sotto diverso ed ulteriore profilo. VIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril 5 giudizio che e' stato oggetto di discussione tra Ie parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). SuI difetto di legittimazione processuale. IX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1', n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di rappresentanza sostanziale e formale. Violazione di legge: art. 112 c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c.Sul difetto di legittimazione processuale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate. X) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale passiva. XI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c. e 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell'Agenzia delle Entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado. XII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c., 182 c.p.c. 6 Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 77 c.p.c.e 100 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale. XVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Legittimazione ed interesse ad agire: necessaria coincidenza del potere processuale e di quello sostanziale — Difetto di legittimazione ad agire in giudizio del rappresentante ad litem munito di mandato che gli conferisce solo poteri processuali e non gia sostanziali — Cass. SS. UU., 4699/1998; Tribunale di Milano Sez. VI civ., 15-22 marzo 2006, n. 3682 — Pres. S. Di Blasi, Rel. A. Simonetti. 7 XVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. Violazione di legge art. 39 D. Lgs. 546 del 1992. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Incompentenza funzionale della Commissione Tributaria regionale. II Giudice di seconde cure ha delibato in presenza di plurime querele di falso che hanno interessato molteplici documenti depositati ex adverso nonche circostanze fattuali dedotte da controparte. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. XVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5.Carenza di poteri di firma del sedicente "dirigente" che ha sottoscritto l'atto impositivo presupposto. Violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1 — DPR 600/1973 e dell'art. 7 — L. 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. XIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 138, 139, 148 e 160 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione art. 26 D.P.R. 602 del 1973. Nullità ed irritualita dell'avviso di rettifica e del provvedimento di annullamento parziale della rettifica. Assenza in atti degli avvisi di ricevimento. Assenza di relate di notificazione. Inesistenza notifica - Cass. civ. Sez. II, 21/03/2011, n. 6470-. 8 XX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Inesistenza giuridica, nullita, inefficacia della notificazione. Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica degli atti impositivi.Violazione di legge: art. 140 c.p.c. Violazione di legge: art. 6 L. 212 del 2000. XXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione art. 26 D.P.R. 602 del 1973 ed art. 60 D.P.R. 600 del 1973. XXII) Violazione ejo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 138, 139, 148 e 160 c.p.c., art. 26 D.P.R. 602 del 1973. Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale. XXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 c.p.c. Violazione di legge: art. 139 c. 2 c.p.c.Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale. XXIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5.Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 comma 4 9 c.p.c.Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale. XXV) Violazione eta falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma V, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione art. 160 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 139 c.p.c . Violazione di legge: art. 60 D.P.R. 600 del 1973. Violazione di legge: artt. 137 c.p.c, 138 c.p.c. e 148 c.p.c.160 c.p.c.Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. XXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 8 L. n. 890 del 1982. XXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 12 c. 3 D.P.R. 602 del 1973. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. La invalidità della cartella di pagamento, peraltro ex se illegittima e/o nulla e/o inesistente giuridicamente per omessa indicazione della data di esecutivita, omessa verifica degli interessi. XXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 42 D.P.R. 600 del 1973. Inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. 10 XXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Sulla asserita infondatezza della eccezione sulla indeterminatezza della cartella. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione art. 21 septies L. 241 del 1990. Violazione art. 6 D.M. 321 del 1999. Violazione di legge: art. 36 L. 31 del 2008. XXX) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) XXX) [bis] Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. XXXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: artt. 19 e 21 D. Lgs. 546 del 1992. XXXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. XXXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, 11 n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Sulla asserita infondatezza della eccezione sulla indeterminatezza della cartella. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 3 L. n. 241/1990. Violazione di legge: artt. 1, 6, 7, 10, 17 L. n. 212/2000. Violazione artt. 24 e 97 della Costituzione . XXXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art, 360, c. 1, n. 5. XXXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1', n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 6, 7, 17 L. 212 del 2000 sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione di legge: art. 3 L. 241 del 1990. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: artt. 3 e 7 e 17 L. 212 del 2000. Violazione art. 480 c.p.c. Violazione art. 12 D.P.R. 602 del 1973. Illegittimita e/o invalidità e/o nullità della cartella di pagamento e dell'atto presupposto sotto diversi ed ulteriori profili. Violazione di legge: art. 125 c.p.c. Violazione di legge: art. 480 c.p.c.Omessa sottoscrizione del rappresentante legate della Equitalia Sud S.p.A.Nullità inesistenza e/o illegittimita della cartella di pagamento. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo 12 peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XL) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Invalidità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione della debenza tributaria. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XLI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio the e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Insussistenza delle avverse controdeduzioni. Sulla asserita mancanza della quietanza di pagamento. Esistenza di giudicato delle Commissioni Tributarie in ordine al medesimo thema decidendum (detraibilita degli interessi passivi) —sentenza n. 65.2.13 del del 17.04.2013. Violazione art. 21 septies L. 241 del 1990. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Nullità cartella di pagamento. Ultrattivita di precedente giudicato sul thema decidendum. 2. Il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile. 2.1. I motivi proposti non hanno attinenza con il decisum. La C.t.r., infatti, non è entrata nel merito delle questioni proposte dal ricorrente in appello rilevandone l’inammissibilità in ragione del disposto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto nuove. 13 Tale statuizione, da sola idonea a sorreggere il decisum, e la motivazione resa sul punto, non risutano in alcun modo attinte dal ricorso per Cassazione. 2.2. In base all'art. 366, primo comma , n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;
ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296). Si è, altresì, preciato che il mancato rispetto di tali requisiti cui consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consente la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di 14 gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Detta violazione, infatti, pregiudica l’intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridonda nella violazione delle prescrizioni assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c. (Cass. 27/09/2021, n. 26161) Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). 2.3. A ciò deve aggiungersi che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili;
viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 17/04/2023, n. 10214, Cass. 06/09/2022, n. 26213, Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.4. In dispregio a tale principio, tutti i mezzi di gravame risultano indistintamente proposti sia ai sensi del disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. che ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5. cod. proc. civ. 15 Al di là della rubrica, anche l’eslplicitazione dei motivi è cumulativa in quanto le censure mosse non risutano nel corpo dell’atto ricondotte all’uno o all’altro mezzo di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le crtiche formulate dal ricorrente, ancora una volta, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Le censure, infatti, risultano esposte con modalità che superano il limite stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100). Dalla lettura dei motivi, in particolare, non è dato desumere se il ricorrente contesti al giudice di merito di aver errato nell’individuazione della norma regolatrice della controverisa o di non aver esaminato un fatto storico determinato. 3. Il ricorso, pertano, va dichiarato inammissibile. 4. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1,-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 07 febbraio 2023.