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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 9546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9546 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
2025/ 1912
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SENTENZA
NELLA CAUSA TRA
(P.I. / C.F. , in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli, alla Via San Filippo n. 24 ed elett.te dom.ta in Caivano (NA), alla Via Parte_2
S. Barbara n.29, presso lo studio dell'avv. Natale De Angelis (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende
[...]
[..
[...]
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
( , ente pubblico economico, quale subentrante a Controparte_2 P.IVA_3 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra CP_3 le quali ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con Controparte_4 modificazioni dalla Legge n. 225/2016 del 1 dicembre 2016, in G.U. n. 282 del 2/12/16, con sede in Roma, in
Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F./P.I. , in persona del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio P.IVA_3
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale autenticata per atto Notaio , Pt_3 Persona_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Di Vito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.1.2025 parte ricorrente proponeva opposizione al ruolo esattoriale richiesto di sua iniziativa in data 14.1.2025 contenente due avvisi di addebito notificati a mezzo PEC nel 2024, nn.371/2024/0003796216000 e 371/2024/0003091133000, emessi per il recupero di contributi Aziende datori di lavoro per complessivi €.6.963,84, nonché il DURC negativo del 2023.
Chiede dichiararsi la nullità e illegittimità degli avvisi di addebito e del DURC negativo per infondatezza della pretesa contributiva, con vittoria di spese di causa.
Si costituivano le controparti che chiedevano il rigetto del ricorso
In via preliminare deve ritenersi che già prima della recente novella di cui alla legge 215 del 2021 l'estratto di ruolo era impugnabile in ambito tributario solo in casi limitati.
Infatti con la nota sentenza n. 19704/2015 del 2 ottobre 2015 le Sezioni Unite avevano affermato che E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Le Sezioni Unite consentivano quindi l'impugnabilità dell'estratto di ruolo laddove lo stesso sia il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza di una pretesa tributaria.
Tanto premesso, si osserva che Con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, secondo cui “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificata possono essere quindi direttamente impugnati in soli tre casi
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,
P 2) blocco di pagamenti da parte della
Pa 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una .
Parte ricorrente non ha nemmeno dedotto di trovarsi in una di queste condizioni e le Sezioni Unite hanno chiarito che la novella legislativa sopra richiamata si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte delruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. Sez. un. 26-9-2022, n. 26283).
Non può che rigettarsi il ricorso .
Considerata la natura della pronuncia si compensano le spese di lite
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) compensa le spese
Così deciso in Napoli il 26.11.2025
Il Giudice
dott. Simona D'Auria
Sezione Lavoro 1 sezione
2025/ 1912
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SENTENZA
NELLA CAUSA TRA
(P.I. / C.F. , in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli, alla Via San Filippo n. 24 ed elett.te dom.ta in Caivano (NA), alla Via Parte_2
S. Barbara n.29, presso lo studio dell'avv. Natale De Angelis (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende
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(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
( , ente pubblico economico, quale subentrante a Controparte_2 P.IVA_3 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra CP_3 le quali ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con Controparte_4 modificazioni dalla Legge n. 225/2016 del 1 dicembre 2016, in G.U. n. 282 del 2/12/16, con sede in Roma, in
Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F./P.I. , in persona del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio P.IVA_3
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale autenticata per atto Notaio , Pt_3 Persona_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Di Vito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.1.2025 parte ricorrente proponeva opposizione al ruolo esattoriale richiesto di sua iniziativa in data 14.1.2025 contenente due avvisi di addebito notificati a mezzo PEC nel 2024, nn.371/2024/0003796216000 e 371/2024/0003091133000, emessi per il recupero di contributi Aziende datori di lavoro per complessivi €.6.963,84, nonché il DURC negativo del 2023.
Chiede dichiararsi la nullità e illegittimità degli avvisi di addebito e del DURC negativo per infondatezza della pretesa contributiva, con vittoria di spese di causa.
Si costituivano le controparti che chiedevano il rigetto del ricorso
In via preliminare deve ritenersi che già prima della recente novella di cui alla legge 215 del 2021 l'estratto di ruolo era impugnabile in ambito tributario solo in casi limitati.
Infatti con la nota sentenza n. 19704/2015 del 2 ottobre 2015 le Sezioni Unite avevano affermato che E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Le Sezioni Unite consentivano quindi l'impugnabilità dell'estratto di ruolo laddove lo stesso sia il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza di una pretesa tributaria.
Tanto premesso, si osserva che Con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, secondo cui “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificata possono essere quindi direttamente impugnati in soli tre casi
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,
P 2) blocco di pagamenti da parte della
Pa 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una .
Parte ricorrente non ha nemmeno dedotto di trovarsi in una di queste condizioni e le Sezioni Unite hanno chiarito che la novella legislativa sopra richiamata si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte delruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. Sez. un. 26-9-2022, n. 26283).
Non può che rigettarsi il ricorso .
Considerata la natura della pronuncia si compensano le spese di lite
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) compensa le spese
Così deciso in Napoli il 26.11.2025
Il Giudice
dott. Simona D'Auria