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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. Rg 2729/2022
TRA
,(C.F.: ) rapp. e dif. dall' avv. Amantea Anna Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t, rapp. e difesa dall'avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.9.2022, la parte ricorrente magistrato ordinario di IV valutazione, ha chiesto condannarsi l'
, in persona del suo Presidente p.t. al pagamento, in favore dell'istante, in Controparte_2 quiescenza per vecchiaia dal 13.04.2019, al pagamento del TFS, per l'importo di €458.267,48, la cui base imponibile in ragione delle agevolazioni fiscali (detassazione e riduzione della base imponibile) è pari a €323.596,06; oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al soddisfo, ovvero a quelle somme maggiori o minori da accertarsi a mezzo CTU contabile che sin d'ora si chiede disporsi.
L'ente resistente si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del GDL e l'infondatezza del ricorso.
Sussiste il difetto di giurisdizione di questo Giudice.
La Cassazione Civile ( v. Sent. Sez. Unite, sent. n. 6997 del 24 marzo 2010) ha stabilito che “sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario le categorie di lavoratori che rimangono escluse dal processo di privatizzazione (art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 29/1993 ora art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001), per le quali il permanere del carattere pubblico del rapporto e della natura amministrativa degli atti di relativa organizzazione comporta il perdurare della giurisdizione esclusiva del G.A.: -magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e quello delle forze di polizia;
- il personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche a partire dal vice- consigliere di Prefettura;
- i soggetti impiegati nelle attività di cui all'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 17 luglio 1947 n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287 (vale a dire quelle afferenti la tutela del risparmio ed il mercato dei valori mobiliari, la tutela della concorrenza del mercato), i dipendenti della Consob, i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che la domanda dal ricorrente, magistrato in quiescenza, volta ad ottenere il TFS proposta è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
1 Ne discende la pronuncia di cui in dispositivo.
Spese compensate, stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto della propria giurisdizione a favore del giudice amministrativa.
2. Spese compensate.
Così deciso in Avellino il 26.9.2024 Il Giudice Unico del Lavoro
dott. ssa Monica d'Agostino
2
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. Rg 2729/2022
TRA
,(C.F.: ) rapp. e dif. dall' avv. Amantea Anna Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t, rapp. e difesa dall'avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.9.2022, la parte ricorrente magistrato ordinario di IV valutazione, ha chiesto condannarsi l'
, in persona del suo Presidente p.t. al pagamento, in favore dell'istante, in Controparte_2 quiescenza per vecchiaia dal 13.04.2019, al pagamento del TFS, per l'importo di €458.267,48, la cui base imponibile in ragione delle agevolazioni fiscali (detassazione e riduzione della base imponibile) è pari a €323.596,06; oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al soddisfo, ovvero a quelle somme maggiori o minori da accertarsi a mezzo CTU contabile che sin d'ora si chiede disporsi.
L'ente resistente si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del GDL e l'infondatezza del ricorso.
Sussiste il difetto di giurisdizione di questo Giudice.
La Cassazione Civile ( v. Sent. Sez. Unite, sent. n. 6997 del 24 marzo 2010) ha stabilito che “sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario le categorie di lavoratori che rimangono escluse dal processo di privatizzazione (art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 29/1993 ora art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001), per le quali il permanere del carattere pubblico del rapporto e della natura amministrativa degli atti di relativa organizzazione comporta il perdurare della giurisdizione esclusiva del G.A.: -magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e quello delle forze di polizia;
- il personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche a partire dal vice- consigliere di Prefettura;
- i soggetti impiegati nelle attività di cui all'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 17 luglio 1947 n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287 (vale a dire quelle afferenti la tutela del risparmio ed il mercato dei valori mobiliari, la tutela della concorrenza del mercato), i dipendenti della Consob, i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che la domanda dal ricorrente, magistrato in quiescenza, volta ad ottenere il TFS proposta è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
1 Ne discende la pronuncia di cui in dispositivo.
Spese compensate, stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto della propria giurisdizione a favore del giudice amministrativa.
2. Spese compensate.
Così deciso in Avellino il 26.9.2024 Il Giudice Unico del Lavoro
dott. ssa Monica d'Agostino
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