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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
2065/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
Dott.ssa Ida Perna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2065/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...]– C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]3, elettivamente domiciliata in TO alla via Santa Lucia n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Valeria Giordano e Giuseppe
Esposito, che la rappresentano e difendono, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo
E
(nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...] al largo Sedil Dominova n.4, C.F._2 elettivamente domiciliato in Piano di TO alla piazza Cota n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Paola di Gennaro che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 7 CONLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
26.06.2025, i coniugi si sono riportati integralmente agli accordi di cui al ricorso introduttivo, così come integrati e/o modificati nelle predette note e con note congiunte di udienza del 7.01.2025 e ne hanno chiesto l'integrale accoglimento.
Il fascicolo, in data 14 luglio 2025, è stato trasmesso al PM per le relative conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18.10.2024, e Controparte_1 Pt_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario dagli stessi contratto in TO (NA) in data 28.08.2005, in regime di comunione legale dei beni.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione sono nati due figli, (c.f. Persona_1
), nato a [...] il [...], maggiorenne ma non C.F._3 economicamente autosufficiente ed , (c.f. Persona_2 C.F._4 nata a [...] il [...], ancora minorenne;
2. che essendo intervenuta tra i coniugi una forte incompatibilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dalla sentenza n.122/2024 del 09.01.2024, pubblicata in data 12.01.2024 (oramai passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 15.07.2024), stabilendo l'affido condiviso dei figli ( all'epoca ancora minori) della coppia con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, e regolamentazione del diritto di visita paterno in ragione di due pomeriggi a settimana ed a fine settimana alterni, nonché festività e vacanze in alternanza con la madre, e posto a carico dell' un assegno complessivo mensile di € 600,00 a CP_1 titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. che dalla data del 13.12.2023 di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato, lo stato di separazione era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta con decreto del 26.10.2024 la trattazione in forma scritta della controversia ai sensi dall'art 127 ter c.p.c., in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti in ricorso, ed invitate la parti ad integrare la disciplina del diritto di visita paterno durante le festività natalizie e pasquali, avendo le parti genericamente fatto riferimento al solo criterio dell'alternanza, nonchè al deposito della certificazione di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 7 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 11.11.2024 le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, senza tuttavia integrare la disciplina del diritto di visita paterno né allegare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Quindi con ordinanza del giudice delegato del 15.12.2024 le stesse venivano nuovamente sollecitate in tal senso e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 21.01.2025; integrato con note congiunte depositate in data 7.01.2025 e sottoscritte dalle parti e dai difensori per autentica, il regime del diritto di visita paterno durante le festività, in conformità ai rilievi di cui alla precedente ordinanza del giudice delegato del 21.02.2025, e depositata attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il giudice delegato con ordinanza del 26.02.2025 rilevato che nelle more il figlio maggiore della coppia, era oramai divenuto Per_1 maggiorenne, di talchè ultronee dovevano ritenersi le pattuizioni relative alle modalità di affido, collocazione e visite dello stesso, rinviava alla successiva udienza del 26 giugno 2025 invitando le parti ad espungere tali previsioni dalle condizioni concordate.
Quindi, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con note congiunte di udienza del
25.06.2025, dalle stesse sottoscritte e dai rispettivi difensori per autentica, le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso come integrate con le precedenti note di udienza del 7.01.2025 dichiarando di voler espungere dalle stesse ogni riferimento alle modalità di affido, collocazione e visite del figlio siccome Per_1 oramai maggiorenne;
il giudice delegato, con ordinanza del 12 luglio 2025, dato atto di quanto sopra, riservava la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 veniva trasmesso al P.M. per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ( udienza del 13.12.2023) innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n.122/2024 del 09.01.2024, pubblicata in data
12.01.2024 e passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del
15.07.2024, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
d'altra parte, considerato che i coniugi, hanno dichiarato con note congiunte di trattazione scritta depositate nei termini loro assegnati, di non avere interesse alla conciliazione, ribadendo la volontà di ottenere il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 7 divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi all'interesse dei figli, uno minorenne e uno maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, dalla documentazione reddituale allegata al ricorso e dalle deduzioni delle parti, è emerso che è un impiegato e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa 2.000,00 euro, per l'anno 2021 ha percepito un reddito pari ad euro 35.726,00 e per l'anno 2022 un reddito pari ad euro 35.232,00, è proprietario con la della casa coniugale su cui insiste un mutuo con rata mensile di euro Pt_1
650,00 circa, è proprietario dell'auto data in gestione alla famiglia, di uno scooter e non ha altri beni immobili né quote sociali, mentre è casalinga ed è Parte_1 proprietaria al 50% della casa coniugale con Controparte_1
In ragione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, così come sopra illustrate, le pattuizioni relative all'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli della coppia appaiono congrue ed adeguate e possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, va in primo luogo rilevato che nelle more del procedimento il figlio della coppia, è divenuto maggiorenne e che in ragione di Per_1 ciò, nulla va disposto in ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita nei confronti di detto figlio, avendo peraltro le parti espressamente espunto le relative pattuizioni dalle condizioni del ricorso;
in ordine, invece, alla disciplina relativa alla figlia ancora minore della coppia, , la stessa può essere recepita in sentenza in Per_2 quanto idonea a garantire il pieno diritto della minore ad avere rapporti continuativi con entrambe le figure genitoriali.
Quanto alle reciproche condizioni economiche, i ricorrenti hanno rinunciato reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento ed hanno altresì dato atto di aver provveduto a definire ogni rapporto economico e patrimoniale fra loro pendente e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 18.10.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
TO (NA) in data 28.08.2005 da , nata a [...] Parte_1
QU (NA) il 26.09.1981 ed , nato a [...] Controparte_1
TO (NA) 02.05.1976 (atto n. 151, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di TO, anno 2005);
B. affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , la Per_2 quale continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale sita in
TO alla via Capo n.10/3 ed il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, avrà con sé la figlia nei giorni martedì, giovedì e sabato dall'uscita di scuola fino alle 21 e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
C. assegna la casa coniugale alla madre che vi abiterà unitamente ai figli;
i coniugi ripartiranno fra di loro le spese di straordinaria manutenzione della stessa, preventivamente concordate, nella misura del 50%; sulla casa coniugale insiste un mutuo, intestato ai ricorrenti, la cui rata mensile è di €
650,00 circa e la stessa verrà versata al 50%dai due coniugi fino alla scadenza dello stesso;
D. dispone che la figlia potrà rimanere continuativamente con il padre Per_2 dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica con pernotto ed a settimane alterne e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. In ipotesi di viaggi e/o fine settimana verranno preventivamente presi accordi tra i genitori in merito alla durata, alla distanza e compatibilmente con le esigenze della figlia, in primis e di ambo i genitori, poi;
E. dispone che in relazione alle festività natalizie, il padre avrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo accordi diversi che preventivamente adotteranno le parti e comunque compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
F. in relazione alle festività pasquali, il padre avrà con sé la figlia, ad anni alterni, per tre giorni comprensivi della domenica di Pasqua o del Lunedì in
Albis, salvo accordi diversi che preventivamente adotteranno le parti e
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 7 comunque compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
G. dispone che, relativamente alle vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia minore, per un periodo di giorni 15 da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora ciò non fosse possibile per impegni lavorativi dello stesso, tali giorni, compatibilmente con le esigenze della figlia e della madre potranno essere vissuti in un periodo diverso dell'anno;
H. pone a carico di un assegno mensile pari ad € 600,00 Controparte_1
(€300,00 per ciascun figlio) da corrispondere a entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e;
tale importo dovrà essere versato sulle seguenti Per_1 Per_2 coordinate bancarie: CODICE IBAN: [...];
I. dà atto che le parti hanno convenuto che l'assegno unico di famiglia sarà incassato direttamente dalla sig.ra che provvederà a Parte_1 comunicare il suo IBAN all'ente erogatore;
J. dà atto che i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento e che hanno provveduto a definire ogni rapporto economico e patrimoniale fra loro pendente e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
K. pone a carico dei ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie dei figli, così come definite e regolamentate nel protocollo d'intesa 1934/21, stilato tra il Tribunale di Torre Annunziata e
Consiglio Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione;
L. Dà atto che relativamente alla casa coniugale sita in TO alla via Capo
n.10/3 la stessa è di comproprietà dei ricorrenti e nel momento in cui i figli lasceranno la stessa casa per una nuova ricollocazione perché indipendenti o residenti o domiciliati altrove, la stessa casa potrà essere concessa in fitto mediante contratto di locazione a terzi o ad uno dei due ex coniugi e chi ne usufruirà verserà al comproprietario la metà del canone corrente stabilito mediante criteri di mercato;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 7 M. Dà atto che le parti si obbligano reciprocamente a comunicare, entro il termine di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento della residenza e/o del domicilio, mediante raccomandata a/r;
N. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
O. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16 luglio
2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
Dott.ssa Ida Perna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2065/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...]– C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]3, elettivamente domiciliata in TO alla via Santa Lucia n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Valeria Giordano e Giuseppe
Esposito, che la rappresentano e difendono, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo
E
(nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...] al largo Sedil Dominova n.4, C.F._2 elettivamente domiciliato in Piano di TO alla piazza Cota n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Paola di Gennaro che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 7 CONLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
26.06.2025, i coniugi si sono riportati integralmente agli accordi di cui al ricorso introduttivo, così come integrati e/o modificati nelle predette note e con note congiunte di udienza del 7.01.2025 e ne hanno chiesto l'integrale accoglimento.
Il fascicolo, in data 14 luglio 2025, è stato trasmesso al PM per le relative conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18.10.2024, e Controparte_1 Pt_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario dagli stessi contratto in TO (NA) in data 28.08.2005, in regime di comunione legale dei beni.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione sono nati due figli, (c.f. Persona_1
), nato a [...] il [...], maggiorenne ma non C.F._3 economicamente autosufficiente ed , (c.f. Persona_2 C.F._4 nata a [...] il [...], ancora minorenne;
2. che essendo intervenuta tra i coniugi una forte incompatibilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dalla sentenza n.122/2024 del 09.01.2024, pubblicata in data 12.01.2024 (oramai passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 15.07.2024), stabilendo l'affido condiviso dei figli ( all'epoca ancora minori) della coppia con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, e regolamentazione del diritto di visita paterno in ragione di due pomeriggi a settimana ed a fine settimana alterni, nonché festività e vacanze in alternanza con la madre, e posto a carico dell' un assegno complessivo mensile di € 600,00 a CP_1 titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. che dalla data del 13.12.2023 di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato, lo stato di separazione era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta con decreto del 26.10.2024 la trattazione in forma scritta della controversia ai sensi dall'art 127 ter c.p.c., in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti in ricorso, ed invitate la parti ad integrare la disciplina del diritto di visita paterno durante le festività natalizie e pasquali, avendo le parti genericamente fatto riferimento al solo criterio dell'alternanza, nonchè al deposito della certificazione di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 7 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 11.11.2024 le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, senza tuttavia integrare la disciplina del diritto di visita paterno né allegare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Quindi con ordinanza del giudice delegato del 15.12.2024 le stesse venivano nuovamente sollecitate in tal senso e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 21.01.2025; integrato con note congiunte depositate in data 7.01.2025 e sottoscritte dalle parti e dai difensori per autentica, il regime del diritto di visita paterno durante le festività, in conformità ai rilievi di cui alla precedente ordinanza del giudice delegato del 21.02.2025, e depositata attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il giudice delegato con ordinanza del 26.02.2025 rilevato che nelle more il figlio maggiore della coppia, era oramai divenuto Per_1 maggiorenne, di talchè ultronee dovevano ritenersi le pattuizioni relative alle modalità di affido, collocazione e visite dello stesso, rinviava alla successiva udienza del 26 giugno 2025 invitando le parti ad espungere tali previsioni dalle condizioni concordate.
Quindi, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con note congiunte di udienza del
25.06.2025, dalle stesse sottoscritte e dai rispettivi difensori per autentica, le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso come integrate con le precedenti note di udienza del 7.01.2025 dichiarando di voler espungere dalle stesse ogni riferimento alle modalità di affido, collocazione e visite del figlio siccome Per_1 oramai maggiorenne;
il giudice delegato, con ordinanza del 12 luglio 2025, dato atto di quanto sopra, riservava la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 veniva trasmesso al P.M. per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ( udienza del 13.12.2023) innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n.122/2024 del 09.01.2024, pubblicata in data
12.01.2024 e passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del
15.07.2024, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
d'altra parte, considerato che i coniugi, hanno dichiarato con note congiunte di trattazione scritta depositate nei termini loro assegnati, di non avere interesse alla conciliazione, ribadendo la volontà di ottenere il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 7 divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi all'interesse dei figli, uno minorenne e uno maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, dalla documentazione reddituale allegata al ricorso e dalle deduzioni delle parti, è emerso che è un impiegato e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa 2.000,00 euro, per l'anno 2021 ha percepito un reddito pari ad euro 35.726,00 e per l'anno 2022 un reddito pari ad euro 35.232,00, è proprietario con la della casa coniugale su cui insiste un mutuo con rata mensile di euro Pt_1
650,00 circa, è proprietario dell'auto data in gestione alla famiglia, di uno scooter e non ha altri beni immobili né quote sociali, mentre è casalinga ed è Parte_1 proprietaria al 50% della casa coniugale con Controparte_1
In ragione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, così come sopra illustrate, le pattuizioni relative all'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli della coppia appaiono congrue ed adeguate e possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, va in primo luogo rilevato che nelle more del procedimento il figlio della coppia, è divenuto maggiorenne e che in ragione di Per_1 ciò, nulla va disposto in ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita nei confronti di detto figlio, avendo peraltro le parti espressamente espunto le relative pattuizioni dalle condizioni del ricorso;
in ordine, invece, alla disciplina relativa alla figlia ancora minore della coppia, , la stessa può essere recepita in sentenza in Per_2 quanto idonea a garantire il pieno diritto della minore ad avere rapporti continuativi con entrambe le figure genitoriali.
Quanto alle reciproche condizioni economiche, i ricorrenti hanno rinunciato reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento ed hanno altresì dato atto di aver provveduto a definire ogni rapporto economico e patrimoniale fra loro pendente e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 18.10.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
TO (NA) in data 28.08.2005 da , nata a [...] Parte_1
QU (NA) il 26.09.1981 ed , nato a [...] Controparte_1
TO (NA) 02.05.1976 (atto n. 151, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di TO, anno 2005);
B. affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , la Per_2 quale continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale sita in
TO alla via Capo n.10/3 ed il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, avrà con sé la figlia nei giorni martedì, giovedì e sabato dall'uscita di scuola fino alle 21 e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
C. assegna la casa coniugale alla madre che vi abiterà unitamente ai figli;
i coniugi ripartiranno fra di loro le spese di straordinaria manutenzione della stessa, preventivamente concordate, nella misura del 50%; sulla casa coniugale insiste un mutuo, intestato ai ricorrenti, la cui rata mensile è di €
650,00 circa e la stessa verrà versata al 50%dai due coniugi fino alla scadenza dello stesso;
D. dispone che la figlia potrà rimanere continuativamente con il padre Per_2 dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica con pernotto ed a settimane alterne e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. In ipotesi di viaggi e/o fine settimana verranno preventivamente presi accordi tra i genitori in merito alla durata, alla distanza e compatibilmente con le esigenze della figlia, in primis e di ambo i genitori, poi;
E. dispone che in relazione alle festività natalizie, il padre avrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo accordi diversi che preventivamente adotteranno le parti e comunque compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
F. in relazione alle festività pasquali, il padre avrà con sé la figlia, ad anni alterni, per tre giorni comprensivi della domenica di Pasqua o del Lunedì in
Albis, salvo accordi diversi che preventivamente adotteranno le parti e
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 7 comunque compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
G. dispone che, relativamente alle vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia minore, per un periodo di giorni 15 da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora ciò non fosse possibile per impegni lavorativi dello stesso, tali giorni, compatibilmente con le esigenze della figlia e della madre potranno essere vissuti in un periodo diverso dell'anno;
H. pone a carico di un assegno mensile pari ad € 600,00 Controparte_1
(€300,00 per ciascun figlio) da corrispondere a entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e;
tale importo dovrà essere versato sulle seguenti Per_1 Per_2 coordinate bancarie: CODICE IBAN: [...];
I. dà atto che le parti hanno convenuto che l'assegno unico di famiglia sarà incassato direttamente dalla sig.ra che provvederà a Parte_1 comunicare il suo IBAN all'ente erogatore;
J. dà atto che i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento e che hanno provveduto a definire ogni rapporto economico e patrimoniale fra loro pendente e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
K. pone a carico dei ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie dei figli, così come definite e regolamentate nel protocollo d'intesa 1934/21, stilato tra il Tribunale di Torre Annunziata e
Consiglio Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione;
L. Dà atto che relativamente alla casa coniugale sita in TO alla via Capo
n.10/3 la stessa è di comproprietà dei ricorrenti e nel momento in cui i figli lasceranno la stessa casa per una nuova ricollocazione perché indipendenti o residenti o domiciliati altrove, la stessa casa potrà essere concessa in fitto mediante contratto di locazione a terzi o ad uno dei due ex coniugi e chi ne usufruirà verserà al comproprietario la metà del canone corrente stabilito mediante criteri di mercato;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 7 M. Dà atto che le parti si obbligano reciprocamente a comunicare, entro il termine di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento della residenza e/o del domicilio, mediante raccomandata a/r;
N. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
O. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16 luglio
2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
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