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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n° 1596/2023 R.G.L., promossa
DA rappresentata e difesa dall'avv.to Coglitore Parte_1
Dario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via Houel n. 24, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Gagliano Giancarlo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana 59;
- resistente -
Oggetto: collocamento mirato (Legge n. 68/1999)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di avere presentato domanda di riconoscimento del proprio stato invalidante al fine dell'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato, ma di non essere mai stata convocata a visita, conveniva in giudizio l' per CP_1
l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio inserimento nelle liste del collocamento mirato ai sensi della Legge n. 69/1999. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva, CP_1 pertanto, il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.01.2025 per il deposito di note. La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è “affetta da psicosi schizo affettiva cronica in soggetto con disturbo di personalità istrionico, broncopatia cronica, celiachia presenta i requisiti previsti dalla ex l. 68/99 per l'iscrizione alle liste di collocamento. La percentuale d'invalidità è superiore al 46%, a far data dalla data di presentazione dell'istanza e quindi dal 17/01/2022”. Da qui l'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
è in possesso del requisito sanitario di cui alla l. Parte_1
n. 68/99 per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17/01/2022);
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 15.01.2025 per il deposito di note.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n° 1596/2023 R.G.L., promossa
DA rappresentata e difesa dall'avv.to Coglitore Parte_1
Dario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via Houel n. 24, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Gagliano Giancarlo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana 59;
- resistente -
Oggetto: collocamento mirato (Legge n. 68/1999)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di avere presentato domanda di riconoscimento del proprio stato invalidante al fine dell'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato, ma di non essere mai stata convocata a visita, conveniva in giudizio l' per CP_1
l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio inserimento nelle liste del collocamento mirato ai sensi della Legge n. 69/1999. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva, CP_1 pertanto, il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.01.2025 per il deposito di note. La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è “affetta da psicosi schizo affettiva cronica in soggetto con disturbo di personalità istrionico, broncopatia cronica, celiachia presenta i requisiti previsti dalla ex l. 68/99 per l'iscrizione alle liste di collocamento. La percentuale d'invalidità è superiore al 46%, a far data dalla data di presentazione dell'istanza e quindi dal 17/01/2022”. Da qui l'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
è in possesso del requisito sanitario di cui alla l. Parte_1
n. 68/99 per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17/01/2022);
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 15.01.2025 per il deposito di note.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo