Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4647/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4647/2024, promossa con ricorso depositato il 07.11.2024 da:
1) Parte_1 nata Varese (VA) il 23.09.1968
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Lorena Uboldi del Foro di Busto Arsizio
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lett. B scala B con l'Avv. Lorena Uboldi del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Saltrio (VA), in data 23 ottobre 2004
(anno 2004 atto n. 9 parte II serie A)
con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
nata il [...] Persona_1
nato il [...]. Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07.11.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
2) L'immobile prima adibito a casa coniugale comprese le sue pertinenze, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultima e dei figli e verrà assegnato alla stessa IG.ra
Pt_1
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre Per_2 unitamente alla figlia mantenendo gli stessi la propria residenza presso l'abitazione familiare, Per_1
e trascorreranno liberamente il tempo con il padre.
4) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e sino alla loro indipendenza economica, la somma mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 a figlio), a mezzo bonifico bancario alle note coordinate intestate alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
L'importo su citato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza ottobre
2025.
5) Altresì il padre sosterrà in via esclusiva ogni spesa straordinaria in favore dei figli relativa alla loro formazione scolastica e universitaria, e ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano nell'anno 2017 e successive eventuali modifiche (ad esclusione, dunque, delle spese scolastiche).
6) Ancora, il IG. a titolo di mantenimento della moglie IG.ra si impegna a Pt_2 Pt_1 corrispondere alla stessa la somma mensile di € 1.000,00, con l'intesa tra le parti di rivedere detto importo entro il termine del 31.12.2025 in vista di un'auspicabile ripresa lavorativa della moglie, che,
a questo fine, si impegna a sua volta a cercare una stabile occupazione che le consenta una indipendenza economica.
7) Da ultimo, per gli anni 2024 e 2025 il IG. si impegna a versare l'importo annuo di € Pt_2
2.000,00 al piano individuale pensionistico Helvetia Aequa tenuto presso Helvetia Assicurazioni, di cui la IG.ra è titolare. Pt_1
8) I coniugi precisano sin d'ora che l'eventuale futuro acquisto di motocicli o autovetture in favore dei figli verrà previamente discusso e concordato tra gli stessi, anche al fine di individuare le risorse da destinarvi.
9) L'autovettura Honda FR-V targata DC034JF ed il motociclo Piaggio Vespa Sprint targato
VA113398, rimarranno in comproprietà tra i coniugi.
10) Per ogni altro eventuale aspetto personale, economico e patrimoniale, le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni relativa determinazione, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'una dall'altro. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23.10.2004, in Saltrio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Saltrio (VA), (anno 2004 atto n. 9 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.