Art. 9. Modalita' della gestione 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro ((, dei Vice Ministro)) e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993 , alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unita' di personale. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unita' di personale. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".