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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4425 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
E , con gli avv.ti Nucci Torre e Antonio Parte_1 Parte_2
Li Causi
E
SIENI RENATA, con l'avv. Massimo Sieni
RICORRENTI
Ragioni della decisione
Con ricorso congiunto, promosso ai sensi dell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ.,
, e hanno domandato, in modifica della Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza divorzile n. 103/2021 pronunziata da questo Tribunale, pubbl. il
29/01/2021, accogliersi le seguenti condizioni: “1) Disporre che l'importo di €
1000,00, corrisposto mensilmente dal Dott. alla Sig.ra a Parte_1 Parte_3
titolo di contributo per il mantenimento della figlia , venga versato direttamente a Pt_2
1 quest'ultima, affinché la utilizzi per le proprie necessità quotidiane;
2) Riconoscere e
dichiarare che contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento di Parte_3
un assegno mensile di € 200,00, stante la diversa situazione reddituale dei genitori;
3)
Emettere ogni altro provvedimento conforme a legge e a giustizia;
4) Compensare
integralmente le spese del giudizio.”
Le parti si sono date reciprocamente atto del sopraggiungere di circostanze tali da mutare le condizioni presupposte alla ridetta sentenza divorzile.
All'udienza del 7.2.2025, le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Ritiene il Collegio, alla luce della situazione complessiva delle parti per come rappresentata, che sia conforme a legge la regolamentazione di cui al ricorso congiunto.
Nessuna statuizione deve essere disposta in ordine alle spese del giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra le parti secondo le condizioni dalle stesse concordate e indicate in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
- nulla per le spese;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4425 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
E , con gli avv.ti Nucci Torre e Antonio Parte_1 Parte_2
Li Causi
E
SIENI RENATA, con l'avv. Massimo Sieni
RICORRENTI
Ragioni della decisione
Con ricorso congiunto, promosso ai sensi dell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ.,
, e hanno domandato, in modifica della Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza divorzile n. 103/2021 pronunziata da questo Tribunale, pubbl. il
29/01/2021, accogliersi le seguenti condizioni: “1) Disporre che l'importo di €
1000,00, corrisposto mensilmente dal Dott. alla Sig.ra a Parte_1 Parte_3
titolo di contributo per il mantenimento della figlia , venga versato direttamente a Pt_2
1 quest'ultima, affinché la utilizzi per le proprie necessità quotidiane;
2) Riconoscere e
dichiarare che contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento di Parte_3
un assegno mensile di € 200,00, stante la diversa situazione reddituale dei genitori;
3)
Emettere ogni altro provvedimento conforme a legge e a giustizia;
4) Compensare
integralmente le spese del giudizio.”
Le parti si sono date reciprocamente atto del sopraggiungere di circostanze tali da mutare le condizioni presupposte alla ridetta sentenza divorzile.
All'udienza del 7.2.2025, le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Ritiene il Collegio, alla luce della situazione complessiva delle parti per come rappresentata, che sia conforme a legge la regolamentazione di cui al ricorso congiunto.
Nessuna statuizione deve essere disposta in ordine alle spese del giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra le parti secondo le condizioni dalle stesse concordate e indicate in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
- nulla per le spese;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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