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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
NA LA, EL
SALAMONE MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4988/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITI n. 29584202500002401001 - a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.06.2025 all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate-SI, depositato il 24.06.2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato gli atti presupposti (cartelle di pagamento e intimazioni) all'atto di pignoramento presso terzi, fascicolo n.
295/2025/6318, doc. 29584202500002401001, notificato il 18.04.2025, per la parte riferita a crediti tributari.
Preliminarmente, ha dedotto ed argomentato la sussistenza della giurisdizione di questa AG tributaria, essendosi impugnato l'atto di pignoramento al fine di contestare l'omessa notifica delle cartelle e intimazioni prodromiche. Ciò posto, ha in ogni caso rassegnato:
- Intervenuta impugnazione e annullamento di alcune delle cartelle oggetto del pignoramento. In particolare, si eccepisce che la cartella n.29520230033507377000 per TARSU TIA 2007 è stata impugnata ed annullata con sentenza di questa CGT I grado n.998 del 20/02/2025 (all.n.2) e che la cartella n.29520180021262307000 per Tassa auto 2014 e la cartella n.295201000014058106000 per imposte 2016 sono state annullate con sentenza CGT I grado n.762 del 12/02/2025;
- Intervenuta impugnazione dell'intimazione di pagamento n.29520249011989578000, prodromica al pignoramento de quo, con ricorso iscritto al RGR 4826/2024 di questa CGT (Cfr. dettaglio controversia all.
n.5) e con udienza di trattazione fissata, al momento del deposito del ricorso, al 23/09/2025. Si è quindi chiesta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..
Motivi di ricorso:
1. ANNULLABILITA' EX ART.
7.BIS E 7. SEXIES LEGGE 212/2000 DELL'OPPOSTA INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO PER MANCATA RITUALE NOTIFICA DELLE CARTELLE, ATTO PRESUPPOSTO, CIO' IN
VIOLAZIONE OVVERO FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.50 COMMA 2 DPR.602/73 IN COMBINATO
DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 25 E 26 DPR.602/73,60 DPR.600/73,137 CPC.NONCHE' DEL
TETRAGONO PRINCIPIO DI DIRITTO POSTO A TUTELA DELLA C.D. “CORRETTEZZA DEL
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA”;
2. ANNULLABILITA' DELL'OPPOSTA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO EX ART.
7.BIS LEGGE 212/2000,
PER MANCATA ADOZIONE, SECONDO LEGGE ED ALLE VARIE SCADENZE DA ESSA
SINGOLARMENTE PREVISTE, DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI INTERRUTTIVI DEI TERMINI DI
PRESCRIZIONE (TRE, CINQUE O DIECI ANNI) CHE, COMUNQUE SONO TUTTI IN ISPECIE SPIRATI
CON IL DECORSO DEL TERMINE DECENNALE EX ART. 2946 C.C. (IIDD E IVA), DEL TERMINE
QUINQUENNALE EX ARTT. 2948 CO. 1, N.4 (INTERESSI) 20 CO.3 – DLGS 472/97 (SANZIONI) 3 CO. 9
LETT.B – LEGGE N.335/95 (CONTRIBUTI IVS) E DEL TREMINE TRIENNALE EX ART.5 – D.L. 938/82
(TASSA AUTOMOBILISTICA);
3. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE DEI RUOLI E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
PER VIOLAZIONE DELL'ART.25 DPR 602/73 PER MANCATA NOTIFICA;
4. ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER OMESSA
ALLEGAZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO;
5. ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART.7 LEGGE n.
212/2000, PERCHE' NON SONO STATE ALLEGATE LE CARTELLE DI PAGAMENTO NELL'INTIMAZIONE
DI PAGAMENTO;
6. ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/1990;
7. ILLEGITTIMITA' DEL RUOLO E DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ED INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.30 DPR.602/73 E DEL COMPENSO DI
RISCOSSIONE;
8. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO INDICATO
NELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, NEI RUOLI E NELLE CARTELLE DI PAGAMENTO;
9. ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO PER MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN VIOLAZIONE DEGLI ART.7 E 17 LEGGE 212/2000.
Il 15.09.2025 si è costituita l'AE che ha rassegnato che per tutti gli atti indicati nel pignoramento è stata notificata in data 12.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 29520249011989578000, regolarmente impugnata nel giudizio RGR 4826/2025 (come invero riconosciuto dallo stesso ricorrente).
E' stata eccepita la inammissibilità di doglianze da farsi valere mediante l'impugnazione degli atti previamente notificati ed ampiamente argomentata la infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Il 23.09.2025 si è costituita AdER che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione.
Ed invero, stante la regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione, la deduzione di vizi propri dell'atto di pignoramento – quale atto esecutivo – appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione.
Si è quindi eccepito il difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Banca_1 SPA, non parte del presente giudizio, richiamando l'ultima ordinanza n. 9278/2025 della Corte di Cassazione
“che, in tema di espropriazione presso terzi, ha statuito che nei giudizi di opposizione all'esecuzione, si configura sempre un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.
E' stata quindi analizzata la regolata notifica delle cartelle:
1. 29520100002636773000 notificata il 28.12.2010 a mani di familiare convivente;
2. 29520110013528167000 notificata il 12.01.2012 a mani proprie dopo il deposito;
3. 29520110015824156000 notificata il 26.08.2011 a mani di familiare convivente;
4. 29520110045403012000 notificata il 28.05.2012 a mani di familiare convivente;
5. 29520120003394483000 notificata il 28.05.2012 a mani di familiare convivente;
6. 29520120005459689000 notificata il 28.05.2012 a mani di familiare convivente;
7. 29520120018611917000 notificata il 27.10.2012 a mani di familiare convivente;
8. 29520130025431224000 notificata il 2.10.2013 a mani di familiare convivente;
9. 29520160002467344000 notificata il 20.10.2016 con deposito presso la casa comunale;
10. 29520160025272459000 notificata il 2.9.2016 per PEC;
11. 29520160031723730000 notificata il 17.1.2017 per PEC;
12. 29520170004741072000 notificata il 2.2.2017 per PEC;
13. 29520170013086412000 notificata il 22.9.2017 per PEC ed affissione;
14. 29520170014130133000 notificata il 7-26.11.2017 per PEC ed affissione;
15. 29520170014130234000 notificata il 26.11.2017 per PEC ed affissione;
16. 29520170020514175000 notificata il 20.12.2017- 31.1.2018 per PEC ed affissione;
17. 29520180008424057000 notificata il 9/27.7.2018 per compiuta giacenza;
18. 29520180016899589000 notificata il 25.3.2019 a mani di familiare convivente;
19. 29520180021262307000 notificata il 25.2.2019 per compiuta giacenza;
20. 29520190005116876000 notificata il 27.12.2019 a mani di familiare convivente;
21. 29520190006155244000 notificata il 22.07.2019 a mani di familiare convivente;
22. 29520190013014091000 notificata il 5.12.2019 con consegna a mani proprie;
23. 29520200001667670000 notificata l'11.11.2021 a mani proprie dopo deposito;
24. 29520200014058106000 notificata il 28.12.2021 a mani proprie dopo deposito;
25. 29520210029889113000 notificata il 16.08.2022 con deposito e compiuta giacenza;
26. 29520210065912154000 notificata il 20.01.2023 a mani di familiare convivente;
27. 29520220003349926000 notificata il 29.10.2022 a mani proprie dopo deposito;
28. 29520220018988680000 notificata il 23.1.2023 a mani di familiare convivente
Si sottolinea, peraltro, che in ricorso si dà atto dell'avvenuta impugnazione di alcune di tali cartelle, ammettendo di fatto la regolare notifica delle stesse.
Per la stessa ragione appare incontrovertibile l'avvenuta notifica dell'avviso di intimazione n.
29520249011989578000, anch'esso impugnato in altro giudizio ancora in corso.
Si è dato atto, peraltro, della notifica intermedia di ulteriori e precedenti avvisi di intimazione e pignoramenti presso terzi:
-intimazione 29520149023879818000 notificata il 6.10.2014 a mani proprie;
-intimazione 29520159000518201000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518403000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518504000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518605000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518706000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518807000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520179013583851000 notificata il 15.11/2.12.2017 per PEC ed affissione;
-intimazione 29520219001320315000 notificata il 6.10.2021 a mani proprie;
-intimazione 29520229002692145000 notificata il 29.10.22 con deposito e notifica a mani proprie;
-intimazione 29520229007256526000 notificata il 9.12.2022 a mani proprie;
-intimazione 29520249011989578000 notificata il 12.9.2024 a mani di familiare convivente;
- in data 1.2.2023 è stato notificato il pignoramento presso terzi n. 29584202300000031001.
E' stata comunque argomentata la infondatezza dei diversi motivi di ricorso.
Il 19.01.2026 parte ricorrente ha depositato memorie nelle quali ha ribadito i motivi di ricorso, anche per ciò che concerne l'annullamento di alcune cartelle, contestando in maniera dettagliata la prova della notifica delle cartelle e avvisi sottesi all'atto impugnato.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue. In sede di udienza parte ricorrente ha eccepito illegittimità della costituzione in giudizio di AdER in quanto assistita da avvocato del libero foro in deroga alla difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, con conseguente assorbimento di tutte le censure ed eccezioni sollevate.
Ed invero, in sede di udienza parte ricorrente è stata espressamente invitata a precisare l'oggetto del ricorso con riferimento all'atto impugnato ed ha confermato che l'impugnazione è relativa alle cartelle ed alle intimazioni sottese all'atto di pignoramento presso terzi, come per vero già indicato nella parte introduttiva del ricorso.
Senonchè, ciò posto, non può che rilevarsi, senza detrimento di quanto ampiamente illustrato e dimostrato da AdER in ordine alla notifica delle cartelle e delle intimazioni intermedie: - che è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata attestante l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249011989578000, a mezzo posta ed a mani di familiare convivente (la moglie) in data 12.09.2024. E' quasi superfluo rimarcare che, in ipotesi di spedizione diretta a mezzo posta, la consegna al domicilio fiscale, anche se avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, non rende necessaria la spedizione di alcun ulteriore avviso di carattere informativo, operando una presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. che è onere del contribuente superare. Deve pertanto concludersi che la notifica dell'intimazione non solo non è stata omessa ma non è neanche affetta da alcuna invalidità;
- che la stessa parte ricorrente ha addotto l'intervenuta impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
29520249011989578000 nell'ambio di giudizio iscritto al RGR 4826/2024 di questa CGT e di cui l'AE ha riferito in udienza l'intervenuta definizione con il rigetto del ricorso.
Tutto ciò premesso, non può che rilevarsi la tardività dell'odierno ricorso proposto avverso le cartelle e le intimazioni, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92.
A fronte dell'ultima intimazione, notificata il 12.09.2024, le contestazioni connesse alla notifica di atti precedentemente notificati andavano fatte tempestivamente valere o con la impugnazione delle cartelle o mediante l'impugnazione dell'intimazione successivamente notificata.
Detta ultima impugnazione, per quel che consta dall'asserzione concorde delle parti, è stata peraltro già proposta e definita (con rigetto) da questa CGT.
Sì che l'odierno ricorso, oltre che tardivo in relazione alla data di notifica degli atti indicati come impugnati, si appalesa anche quale inammissibile duplicazione di una impugnazione già esperita e consumata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti costituite, liquidate in euro 8.000,00 per l'AdER ed in euro 6.400,00 per l'AE, oltre accessori come per legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
NA LA, EL
SALAMONE MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4988/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITI n. 29584202500002401001 - a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.06.2025 all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate-SI, depositato il 24.06.2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato gli atti presupposti (cartelle di pagamento e intimazioni) all'atto di pignoramento presso terzi, fascicolo n.
295/2025/6318, doc. 29584202500002401001, notificato il 18.04.2025, per la parte riferita a crediti tributari.
Preliminarmente, ha dedotto ed argomentato la sussistenza della giurisdizione di questa AG tributaria, essendosi impugnato l'atto di pignoramento al fine di contestare l'omessa notifica delle cartelle e intimazioni prodromiche. Ciò posto, ha in ogni caso rassegnato:
- Intervenuta impugnazione e annullamento di alcune delle cartelle oggetto del pignoramento. In particolare, si eccepisce che la cartella n.29520230033507377000 per TARSU TIA 2007 è stata impugnata ed annullata con sentenza di questa CGT I grado n.998 del 20/02/2025 (all.n.2) e che la cartella n.29520180021262307000 per Tassa auto 2014 e la cartella n.295201000014058106000 per imposte 2016 sono state annullate con sentenza CGT I grado n.762 del 12/02/2025;
- Intervenuta impugnazione dell'intimazione di pagamento n.29520249011989578000, prodromica al pignoramento de quo, con ricorso iscritto al RGR 4826/2024 di questa CGT (Cfr. dettaglio controversia all.
n.5) e con udienza di trattazione fissata, al momento del deposito del ricorso, al 23/09/2025. Si è quindi chiesta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..
Motivi di ricorso:
1. ANNULLABILITA' EX ART.
7.BIS E 7. SEXIES LEGGE 212/2000 DELL'OPPOSTA INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO PER MANCATA RITUALE NOTIFICA DELLE CARTELLE, ATTO PRESUPPOSTO, CIO' IN
VIOLAZIONE OVVERO FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.50 COMMA 2 DPR.602/73 IN COMBINATO
DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 25 E 26 DPR.602/73,60 DPR.600/73,137 CPC.NONCHE' DEL
TETRAGONO PRINCIPIO DI DIRITTO POSTO A TUTELA DELLA C.D. “CORRETTEZZA DEL
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA”;
2. ANNULLABILITA' DELL'OPPOSTA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO EX ART.
7.BIS LEGGE 212/2000,
PER MANCATA ADOZIONE, SECONDO LEGGE ED ALLE VARIE SCADENZE DA ESSA
SINGOLARMENTE PREVISTE, DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI INTERRUTTIVI DEI TERMINI DI
PRESCRIZIONE (TRE, CINQUE O DIECI ANNI) CHE, COMUNQUE SONO TUTTI IN ISPECIE SPIRATI
CON IL DECORSO DEL TERMINE DECENNALE EX ART. 2946 C.C. (IIDD E IVA), DEL TERMINE
QUINQUENNALE EX ARTT. 2948 CO. 1, N.4 (INTERESSI) 20 CO.3 – DLGS 472/97 (SANZIONI) 3 CO. 9
LETT.B – LEGGE N.335/95 (CONTRIBUTI IVS) E DEL TREMINE TRIENNALE EX ART.5 – D.L. 938/82
(TASSA AUTOMOBILISTICA);
3. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE DEI RUOLI E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
PER VIOLAZIONE DELL'ART.25 DPR 602/73 PER MANCATA NOTIFICA;
4. ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER OMESSA
ALLEGAZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO;
5. ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART.7 LEGGE n.
212/2000, PERCHE' NON SONO STATE ALLEGATE LE CARTELLE DI PAGAMENTO NELL'INTIMAZIONE
DI PAGAMENTO;
6. ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/1990;
7. ILLEGITTIMITA' DEL RUOLO E DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ED INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.30 DPR.602/73 E DEL COMPENSO DI
RISCOSSIONE;
8. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO INDICATO
NELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, NEI RUOLI E NELLE CARTELLE DI PAGAMENTO;
9. ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO PER MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN VIOLAZIONE DEGLI ART.7 E 17 LEGGE 212/2000.
Il 15.09.2025 si è costituita l'AE che ha rassegnato che per tutti gli atti indicati nel pignoramento è stata notificata in data 12.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 29520249011989578000, regolarmente impugnata nel giudizio RGR 4826/2025 (come invero riconosciuto dallo stesso ricorrente).
E' stata eccepita la inammissibilità di doglianze da farsi valere mediante l'impugnazione degli atti previamente notificati ed ampiamente argomentata la infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Il 23.09.2025 si è costituita AdER che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione.
Ed invero, stante la regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione, la deduzione di vizi propri dell'atto di pignoramento – quale atto esecutivo – appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione.
Si è quindi eccepito il difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Banca_1 SPA, non parte del presente giudizio, richiamando l'ultima ordinanza n. 9278/2025 della Corte di Cassazione
“che, in tema di espropriazione presso terzi, ha statuito che nei giudizi di opposizione all'esecuzione, si configura sempre un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.
E' stata quindi analizzata la regolata notifica delle cartelle:
1. 29520100002636773000 notificata il 28.12.2010 a mani di familiare convivente;
2. 29520110013528167000 notificata il 12.01.2012 a mani proprie dopo il deposito;
3. 29520110015824156000 notificata il 26.08.2011 a mani di familiare convivente;
4. 29520110045403012000 notificata il 28.05.2012 a mani di familiare convivente;
5. 29520120003394483000 notificata il 28.05.2012 a mani di familiare convivente;
6. 29520120005459689000 notificata il 28.05.2012 a mani di familiare convivente;
7. 29520120018611917000 notificata il 27.10.2012 a mani di familiare convivente;
8. 29520130025431224000 notificata il 2.10.2013 a mani di familiare convivente;
9. 29520160002467344000 notificata il 20.10.2016 con deposito presso la casa comunale;
10. 29520160025272459000 notificata il 2.9.2016 per PEC;
11. 29520160031723730000 notificata il 17.1.2017 per PEC;
12. 29520170004741072000 notificata il 2.2.2017 per PEC;
13. 29520170013086412000 notificata il 22.9.2017 per PEC ed affissione;
14. 29520170014130133000 notificata il 7-26.11.2017 per PEC ed affissione;
15. 29520170014130234000 notificata il 26.11.2017 per PEC ed affissione;
16. 29520170020514175000 notificata il 20.12.2017- 31.1.2018 per PEC ed affissione;
17. 29520180008424057000 notificata il 9/27.7.2018 per compiuta giacenza;
18. 29520180016899589000 notificata il 25.3.2019 a mani di familiare convivente;
19. 29520180021262307000 notificata il 25.2.2019 per compiuta giacenza;
20. 29520190005116876000 notificata il 27.12.2019 a mani di familiare convivente;
21. 29520190006155244000 notificata il 22.07.2019 a mani di familiare convivente;
22. 29520190013014091000 notificata il 5.12.2019 con consegna a mani proprie;
23. 29520200001667670000 notificata l'11.11.2021 a mani proprie dopo deposito;
24. 29520200014058106000 notificata il 28.12.2021 a mani proprie dopo deposito;
25. 29520210029889113000 notificata il 16.08.2022 con deposito e compiuta giacenza;
26. 29520210065912154000 notificata il 20.01.2023 a mani di familiare convivente;
27. 29520220003349926000 notificata il 29.10.2022 a mani proprie dopo deposito;
28. 29520220018988680000 notificata il 23.1.2023 a mani di familiare convivente
Si sottolinea, peraltro, che in ricorso si dà atto dell'avvenuta impugnazione di alcune di tali cartelle, ammettendo di fatto la regolare notifica delle stesse.
Per la stessa ragione appare incontrovertibile l'avvenuta notifica dell'avviso di intimazione n.
29520249011989578000, anch'esso impugnato in altro giudizio ancora in corso.
Si è dato atto, peraltro, della notifica intermedia di ulteriori e precedenti avvisi di intimazione e pignoramenti presso terzi:
-intimazione 29520149023879818000 notificata il 6.10.2014 a mani proprie;
-intimazione 29520159000518201000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518403000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518504000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518605000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518706000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520159000518807000 notificata il 20.5.2015 a mani di familiare convivente;
-intimazione 29520179013583851000 notificata il 15.11/2.12.2017 per PEC ed affissione;
-intimazione 29520219001320315000 notificata il 6.10.2021 a mani proprie;
-intimazione 29520229002692145000 notificata il 29.10.22 con deposito e notifica a mani proprie;
-intimazione 29520229007256526000 notificata il 9.12.2022 a mani proprie;
-intimazione 29520249011989578000 notificata il 12.9.2024 a mani di familiare convivente;
- in data 1.2.2023 è stato notificato il pignoramento presso terzi n. 29584202300000031001.
E' stata comunque argomentata la infondatezza dei diversi motivi di ricorso.
Il 19.01.2026 parte ricorrente ha depositato memorie nelle quali ha ribadito i motivi di ricorso, anche per ciò che concerne l'annullamento di alcune cartelle, contestando in maniera dettagliata la prova della notifica delle cartelle e avvisi sottesi all'atto impugnato.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue. In sede di udienza parte ricorrente ha eccepito illegittimità della costituzione in giudizio di AdER in quanto assistita da avvocato del libero foro in deroga alla difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, con conseguente assorbimento di tutte le censure ed eccezioni sollevate.
Ed invero, in sede di udienza parte ricorrente è stata espressamente invitata a precisare l'oggetto del ricorso con riferimento all'atto impugnato ed ha confermato che l'impugnazione è relativa alle cartelle ed alle intimazioni sottese all'atto di pignoramento presso terzi, come per vero già indicato nella parte introduttiva del ricorso.
Senonchè, ciò posto, non può che rilevarsi, senza detrimento di quanto ampiamente illustrato e dimostrato da AdER in ordine alla notifica delle cartelle e delle intimazioni intermedie: - che è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata attestante l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249011989578000, a mezzo posta ed a mani di familiare convivente (la moglie) in data 12.09.2024. E' quasi superfluo rimarcare che, in ipotesi di spedizione diretta a mezzo posta, la consegna al domicilio fiscale, anche se avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, non rende necessaria la spedizione di alcun ulteriore avviso di carattere informativo, operando una presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. che è onere del contribuente superare. Deve pertanto concludersi che la notifica dell'intimazione non solo non è stata omessa ma non è neanche affetta da alcuna invalidità;
- che la stessa parte ricorrente ha addotto l'intervenuta impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
29520249011989578000 nell'ambio di giudizio iscritto al RGR 4826/2024 di questa CGT e di cui l'AE ha riferito in udienza l'intervenuta definizione con il rigetto del ricorso.
Tutto ciò premesso, non può che rilevarsi la tardività dell'odierno ricorso proposto avverso le cartelle e le intimazioni, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92.
A fronte dell'ultima intimazione, notificata il 12.09.2024, le contestazioni connesse alla notifica di atti precedentemente notificati andavano fatte tempestivamente valere o con la impugnazione delle cartelle o mediante l'impugnazione dell'intimazione successivamente notificata.
Detta ultima impugnazione, per quel che consta dall'asserzione concorde delle parti, è stata peraltro già proposta e definita (con rigetto) da questa CGT.
Sì che l'odierno ricorso, oltre che tardivo in relazione alla data di notifica degli atti indicati come impugnati, si appalesa anche quale inammissibile duplicazione di una impugnazione già esperita e consumata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti costituite, liquidate in euro 8.000,00 per l'AdER ed in euro 6.400,00 per l'AE, oltre accessori come per legge.