Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 617
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Annullabilità intimazione di pagamento per mancata notifica cartelle

    Il giudice rileva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta regolarmente e che l'impugnazione è tardiva rispetto alla data di notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Annullabilità intimazione di pagamento per mancata interruzione prescrizione

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva e che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Nullità intimazione e cartelle per mancata notifica

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva e che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Nullità atto impugnato per difetto di motivazione

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva e che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Nullità atto impugnato per violazione art. 7 L. 212/2000

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva e che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Nullità atto impugnato per violazione L. 241/1990

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva e che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Illegittimità ruolo, cartella e intimazione per errata applicazione art. 30 DPR. 602/73

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva e che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Illegittimità atto per intervenuta prescrizione del credito

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva e che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Nullità atto per mancata indicazione responsabile del procedimento

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva e che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso per tardività, dato che l'ultima intimazione è stata notificata in data antecedente a quella dell'odierno ricorso, e le contestazioni dovevano essere fatte valere tempestivamente con l'impugnazione delle cartelle o dell'intimazione.

  • Inammissibile
    Duplicazione di impugnazione

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso in quanto duplicazione di una impugnazione già esperita e consumata, la cui definizione è stata confermata dalle parti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 617
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 617
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo