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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14142 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41512/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 41512/2024 promosso da nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Cunfida, n. 16, presso lo studio dell'avv. Maria Visentin, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
- ricorrente -
Contro
, con domicilio in Roma, via dei Controparte_1
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Con ricorso depositato il 4.10.2024 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del 2.9.2024, notificato il 6.9.2024, con il quale la Questura di Roma ha rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1. 2 del d.lgs. 286/1998 presentata in data 23.3.2022, sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione territoriale di Roma in data 15.3.2023. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 4.2.2025, confermando la correttezza del proprio operato, vista la natura vincolante del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale, e conseguentemente chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 12.2.2025, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza dell'8.10.2025, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione, all'esito della quale deve intendersi riservata al Collegio per la decisione.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data 4.10.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 6.9.2024). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 23.3.2022, come indicato nel provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”). Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio inserimento in Italia, e in particolare: comunicazione UniLav relativa a rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale commesso presso negozio di alimentari di Roma, decorrente dal giorno 1.4.2025; relative buste paga per i mesi da aprile ad agosto 2025; ricevuta del 25.6.2020 di presentazione dell'istanza di adesione alla procedura di emersione da lavoro informale nell'agricoltura; 21 ricevute di rimesse di denaro inviate con regolarità per gli anni dal 2021 a luglio 2025, per un importo medio di diverse centinaia di euro, da un minimo di cento euro ad un massimo di mille euro circa;
comunicazione di cessione di fabbricato del 23.7.2020 relativa ad appartamento sito in Roma;
certificato del 10.5.2022 di conoscenza della lingua italiana al livello A2 CELI rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia. Il complesso della documentazione in atti dimostra come l'Italia sia ormai da numerosi anni il centro esclusivo della totalità degli interessi e delle occupazioni del ricorrente: egli ha imparato la lingua italiana, raggiungendo il livello A2 già a maggio 2022, e ha reperito una sistemazione abitativa stabile nella città di Roma (cfr. cessione di fabbricato in atti). In questi anni, ha inoltre svolto attività lavorativa continuativa, come dimostrano i numerosi trasferimenti di denaro effettuati in favore dei familiari in Bangladesh con regolarità dal 2021 sino al presente, e ha tentato di regolarizzarla, come dimostra la richiesta di emersione inoltrata nel 2020. Conseguito il permesso di soggiorno provvisorio nell'ambito della presente procedura di richiesta di protezione a febbraio 2025 (cfr. convocazione presso la Questura di Roma in atti), egli ha quindi potuto finalmente formalizzare la propria posizione lavorativa, stipulando ad aprile 2025 un regolare contratto di lavoro già a tempo indeterminato presso un minimarket di Roma, percependo da tale rapporto di lavoro una regolare retribuzione, come da buste paga in atti. Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lungo tempo il centro esclusivo della vita privata del ricorrente e come egli abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di positivo inserimento, pur faticoso, sino alla conquista dell'attuale sicurezza lavorativa e dunque economica. Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. Per_1
57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare Per_2 nel luogo in cui egli l'ha ormai compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha stabilmente abbandonato molti anni fa e dove non avrebbe evidentemente alcuna rete di sostegno né alcuna opportunità. La permanenza in Italia gli consente invece di continuare a soddisfare tutte le proprie esigenze e quelle della propria famiglia in Bangladesh, oltre che di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso, già dotato di ottime prospettive. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Roma del 2.9.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...], e Parte_1 dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
La Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 41512/2024 promosso da nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Cunfida, n. 16, presso lo studio dell'avv. Maria Visentin, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
- ricorrente -
Contro
, con domicilio in Roma, via dei Controparte_1
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Con ricorso depositato il 4.10.2024 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del 2.9.2024, notificato il 6.9.2024, con il quale la Questura di Roma ha rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1. 2 del d.lgs. 286/1998 presentata in data 23.3.2022, sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione territoriale di Roma in data 15.3.2023. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 4.2.2025, confermando la correttezza del proprio operato, vista la natura vincolante del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale, e conseguentemente chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 12.2.2025, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza dell'8.10.2025, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione, all'esito della quale deve intendersi riservata al Collegio per la decisione.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data 4.10.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 6.9.2024). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 23.3.2022, come indicato nel provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”). Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio inserimento in Italia, e in particolare: comunicazione UniLav relativa a rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale commesso presso negozio di alimentari di Roma, decorrente dal giorno 1.4.2025; relative buste paga per i mesi da aprile ad agosto 2025; ricevuta del 25.6.2020 di presentazione dell'istanza di adesione alla procedura di emersione da lavoro informale nell'agricoltura; 21 ricevute di rimesse di denaro inviate con regolarità per gli anni dal 2021 a luglio 2025, per un importo medio di diverse centinaia di euro, da un minimo di cento euro ad un massimo di mille euro circa;
comunicazione di cessione di fabbricato del 23.7.2020 relativa ad appartamento sito in Roma;
certificato del 10.5.2022 di conoscenza della lingua italiana al livello A2 CELI rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia. Il complesso della documentazione in atti dimostra come l'Italia sia ormai da numerosi anni il centro esclusivo della totalità degli interessi e delle occupazioni del ricorrente: egli ha imparato la lingua italiana, raggiungendo il livello A2 già a maggio 2022, e ha reperito una sistemazione abitativa stabile nella città di Roma (cfr. cessione di fabbricato in atti). In questi anni, ha inoltre svolto attività lavorativa continuativa, come dimostrano i numerosi trasferimenti di denaro effettuati in favore dei familiari in Bangladesh con regolarità dal 2021 sino al presente, e ha tentato di regolarizzarla, come dimostra la richiesta di emersione inoltrata nel 2020. Conseguito il permesso di soggiorno provvisorio nell'ambito della presente procedura di richiesta di protezione a febbraio 2025 (cfr. convocazione presso la Questura di Roma in atti), egli ha quindi potuto finalmente formalizzare la propria posizione lavorativa, stipulando ad aprile 2025 un regolare contratto di lavoro già a tempo indeterminato presso un minimarket di Roma, percependo da tale rapporto di lavoro una regolare retribuzione, come da buste paga in atti. Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lungo tempo il centro esclusivo della vita privata del ricorrente e come egli abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di positivo inserimento, pur faticoso, sino alla conquista dell'attuale sicurezza lavorativa e dunque economica. Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. Per_1
57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare Per_2 nel luogo in cui egli l'ha ormai compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha stabilmente abbandonato molti anni fa e dove non avrebbe evidentemente alcuna rete di sostegno né alcuna opportunità. La permanenza in Italia gli consente invece di continuare a soddisfare tutte le proprie esigenze e quelle della propria famiglia in Bangladesh, oltre che di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso, già dotato di ottime prospettive. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Roma del 2.9.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...], e Parte_1 dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
La Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni