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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11456 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa LA NO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9761 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 02.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gennaro Cardone ed elettivamente domiciliato n Napoli alla piazza Nicola Amore n. 6;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
MA GR D'PR (C.F. ed elettivamente C.F._2
Melendugno (LE) alla via Matera n. 2;
-APPELLATA-
(C.F. ), in persona del Sindaco, Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
FL IO;
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
9816/24 del 10.04.2024
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi finali . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 9816/2024 resa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 10.04.2024, chiedendone la riforma.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dal contribuente avverso la cartella di pagamento n.
071202190112925851000 dell'importo di euro 309,91, notificata in data 10.11.2021 e riguardante contravvenzioni al Codice della Strada, così statuendo: “Il costituitosi il 23.11.2023 - ha Parte_2 depositato nella propria produzione fin dalla data di costituzione il verbale di contravvenzione del 24.12.2015 n. T0056312/15/V e la relata di notifica dalla quale emerge che il destinatario ha rifiutato la notifica.
Letto l'art. 138 cpc, la notifica si intende effettuata a mani proprie”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, rigettato l'opposizione e condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato l'errata qualificazione della notifica, in quanto è stata baratta
“con ben quattro segni, la dicitura “per rifiuto del destinatario” con la palese volontà di escludere” la modalità di notifica ex art. 138 c.p.c. e in quanto sono presenti, alla voce plico depositato presso l'ufficio, la data dell'11.05.2016 e la sottoscrizione del notificatore, elementi riconducibili alla notifica di cui all'art. 140 c.p.c.
Inoltre, ha rilevato che la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è perfezionata, mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata previsto, con la conseguente prescrizione della pretesa creditoria per inesistenza della notifica.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, riformando la sentenza impugnata e condannando le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pag. 2/6 Si è costituita l' , deducendo la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, in quanto le censure mosse dall'appellante alla notifica del verbale di contestazione sono riferibili esclusivamente al che, in primo grado, ha dato piena Controparte_3 prova della ritualità della notifica, con conseguente infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Dunque, ribadendo la correttezza dell'impugnata sentenza, ha domandato il rigetto dell'appello e la vittoria di spese del presente giudizio, mentre in subordine ha richiesto di essere tenuto indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
Il si è costituito e ha eccepito la ritualità della Parte_2 notifica del verbale di contestazione, che veniva rifiutata dal destinatario, il quale non ha provveduto, pur nella presunzione di conoscenza derivante dal rifiuto dell'atto, a proporre opposizione a sanzione amministrativa. Deduceva, poi, il mancato decorso del termine prescrizionale alla luce della sospensione dell'attività di riscossione di
24 mesi, disposta a seguito dell'emergenza epidemiologia da Covid 19.
Ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto,
e la vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 02.12.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è infondata e va rigettata.
In primo luogo, è da ricordare che il Codice della strada all'art. 201 prevede che la notifica del verbale debba avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. Tale termine è perentorio, infatti, se il verbale è notificato oltre i 90 giorni, l'obbligazione di pagare si estingue e di conseguenza la sanzione pecuniaria non è dovuta (art. 14, l. n. 689/81).
Nelle ipotesi in cui non si sia potuto identificare l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati in solido, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
pag. 3/6 Tanto premesso, nel caso de quo il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, avendo il dato Parte_2 prova del rifiuto della notifica del verbale di contravvenzione da parte del destinatario, come da avviso di ricevimento depositato in atti.
Orbene, occorre ricordare che, sempre secondo l'art. 201 del Codice della Strada, alla notificazione delle violazioni si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Dunque, nel caso in esame, poiché la notifica è stata effettua a mezzo posta, trova applicazione l. n. 890 del 1982. Quest'ultima, all'art. 8, come applicabile ratione temporis al caso esame (la notifica, infatti, è stata effettuata il 09.03.2016, come si evince dalla documentazione in atti), dispone che “se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta”.
Inoltre, è bene anche ricordare che la Suprema Corte ha affermato che
“nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata l. n. 890 del 1982,
pag. 4/6 art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire” (Cass. civ. sent. n.
22058/2019).
Nella specie, dalla lettura della cartolina depositata in primo grado emerge che il destinatario abbia rifiutato la consegna (risultano barrate le parti relative al rifiuto del destinatario di ricevere il piego e di appore la firma su documenti attestanti la consegna), per cui la notifica si è regolarmente perfezionata.
A fronte della avvenuta notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'appellante non proponeva opposizione a sanzione amministrativa, con conseguente definitività della pretesa creditoria in capo all'Ente e legittimazione ad iscrivere a ruolo il credito.
Ne consegue l'infondatezza altresì dell'eccezione di prescrizione, fondata proprio sull'asserita mancanza di notifica del verbale di accertamento.
Per le considerazioni esposte, l'appello proposto da va Parte_1 rigettato, con conseguente conferma la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della ridotta complessità delle questioni trattate, e vanno poste a carico dell'appellante.
Il rigetto dell'impugnazione proposta da comporta che Parte_1 sussistono i presupposti per l'applicabilità a suo carico dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
PQM
pag. 5/6 Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
LA NO definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 9761/24, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1 sentenza n. 9816/2024;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello in favore dell' e del Controparte_1
che liquida in favore di ciascuna parte in Parte_2 euro 462,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
• dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Napoli, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa LA NO
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa LA NO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9761 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 02.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gennaro Cardone ed elettivamente domiciliato n Napoli alla piazza Nicola Amore n. 6;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
MA GR D'PR (C.F. ed elettivamente C.F._2
Melendugno (LE) alla via Matera n. 2;
-APPELLATA-
(C.F. ), in persona del Sindaco, Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
FL IO;
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
9816/24 del 10.04.2024
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi finali . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 9816/2024 resa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 10.04.2024, chiedendone la riforma.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dal contribuente avverso la cartella di pagamento n.
071202190112925851000 dell'importo di euro 309,91, notificata in data 10.11.2021 e riguardante contravvenzioni al Codice della Strada, così statuendo: “Il costituitosi il 23.11.2023 - ha Parte_2 depositato nella propria produzione fin dalla data di costituzione il verbale di contravvenzione del 24.12.2015 n. T0056312/15/V e la relata di notifica dalla quale emerge che il destinatario ha rifiutato la notifica.
Letto l'art. 138 cpc, la notifica si intende effettuata a mani proprie”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, rigettato l'opposizione e condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato l'errata qualificazione della notifica, in quanto è stata baratta
“con ben quattro segni, la dicitura “per rifiuto del destinatario” con la palese volontà di escludere” la modalità di notifica ex art. 138 c.p.c. e in quanto sono presenti, alla voce plico depositato presso l'ufficio, la data dell'11.05.2016 e la sottoscrizione del notificatore, elementi riconducibili alla notifica di cui all'art. 140 c.p.c.
Inoltre, ha rilevato che la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è perfezionata, mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata previsto, con la conseguente prescrizione della pretesa creditoria per inesistenza della notifica.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, riformando la sentenza impugnata e condannando le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pag. 2/6 Si è costituita l' , deducendo la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, in quanto le censure mosse dall'appellante alla notifica del verbale di contestazione sono riferibili esclusivamente al che, in primo grado, ha dato piena Controparte_3 prova della ritualità della notifica, con conseguente infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Dunque, ribadendo la correttezza dell'impugnata sentenza, ha domandato il rigetto dell'appello e la vittoria di spese del presente giudizio, mentre in subordine ha richiesto di essere tenuto indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
Il si è costituito e ha eccepito la ritualità della Parte_2 notifica del verbale di contestazione, che veniva rifiutata dal destinatario, il quale non ha provveduto, pur nella presunzione di conoscenza derivante dal rifiuto dell'atto, a proporre opposizione a sanzione amministrativa. Deduceva, poi, il mancato decorso del termine prescrizionale alla luce della sospensione dell'attività di riscossione di
24 mesi, disposta a seguito dell'emergenza epidemiologia da Covid 19.
Ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto,
e la vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 02.12.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è infondata e va rigettata.
In primo luogo, è da ricordare che il Codice della strada all'art. 201 prevede che la notifica del verbale debba avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. Tale termine è perentorio, infatti, se il verbale è notificato oltre i 90 giorni, l'obbligazione di pagare si estingue e di conseguenza la sanzione pecuniaria non è dovuta (art. 14, l. n. 689/81).
Nelle ipotesi in cui non si sia potuto identificare l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati in solido, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
pag. 3/6 Tanto premesso, nel caso de quo il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, avendo il dato Parte_2 prova del rifiuto della notifica del verbale di contravvenzione da parte del destinatario, come da avviso di ricevimento depositato in atti.
Orbene, occorre ricordare che, sempre secondo l'art. 201 del Codice della Strada, alla notificazione delle violazioni si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Dunque, nel caso in esame, poiché la notifica è stata effettua a mezzo posta, trova applicazione l. n. 890 del 1982. Quest'ultima, all'art. 8, come applicabile ratione temporis al caso esame (la notifica, infatti, è stata effettuata il 09.03.2016, come si evince dalla documentazione in atti), dispone che “se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta”.
Inoltre, è bene anche ricordare che la Suprema Corte ha affermato che
“nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata l. n. 890 del 1982,
pag. 4/6 art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire” (Cass. civ. sent. n.
22058/2019).
Nella specie, dalla lettura della cartolina depositata in primo grado emerge che il destinatario abbia rifiutato la consegna (risultano barrate le parti relative al rifiuto del destinatario di ricevere il piego e di appore la firma su documenti attestanti la consegna), per cui la notifica si è regolarmente perfezionata.
A fronte della avvenuta notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'appellante non proponeva opposizione a sanzione amministrativa, con conseguente definitività della pretesa creditoria in capo all'Ente e legittimazione ad iscrivere a ruolo il credito.
Ne consegue l'infondatezza altresì dell'eccezione di prescrizione, fondata proprio sull'asserita mancanza di notifica del verbale di accertamento.
Per le considerazioni esposte, l'appello proposto da va Parte_1 rigettato, con conseguente conferma la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della ridotta complessità delle questioni trattate, e vanno poste a carico dell'appellante.
Il rigetto dell'impugnazione proposta da comporta che Parte_1 sussistono i presupposti per l'applicabilità a suo carico dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
PQM
pag. 5/6 Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
LA NO definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 9761/24, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1 sentenza n. 9816/2024;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello in favore dell' e del Controparte_1
che liquida in favore di ciascuna parte in Parte_2 euro 462,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
• dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Napoli, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa LA NO
pag. 6/6