TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2591
TAR
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
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TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità procedura di definizione della regressione tariffaria per tardività

    La contestazione della regressione tariffaria rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla definizione del rapporto di credito tra le parti e non coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. La giurisdizione amministrativa è esclusa nei casi in cui la controversia abbia un contenuto meramente patrimoniale e si basi sulla contrapposizione tra obbligo e pretesa.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 3 comma 4° della L.241/90

    La contestazione della regressione tariffaria rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla definizione del rapporto di credito tra le parti e non coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. La giurisdizione amministrativa è esclusa nei casi in cui la controversia abbia un contenuto meramente patrimoniale e si basi sulla contrapposizione tra obbligo e pretesa.

  • Inammissibile
    Illegittimità procedura di definizione della regressione tariffaria per tardività

    La contestazione della regressione tariffaria rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla definizione del rapporto di credito tra le parti e non coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. La giurisdizione amministrativa è esclusa nei casi in cui la controversia abbia un contenuto meramente patrimoniale e si basi sulla contrapposizione tra obbligo e pretesa.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 5 del contratto

    La contestazione della regressione tariffaria rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla definizione del rapporto di credito tra le parti e non coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. La giurisdizione amministrativa è esclusa nei casi in cui la controversia abbia un contenuto meramente patrimoniale e si basi sulla contrapposizione tra obbligo e pretesa.

  • Inammissibile
    Illegittimità procedura di definizione della regressione tariffaria per tardività

    La contestazione della regressione tariffaria rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla definizione del rapporto di credito tra le parti e non coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. La giurisdizione amministrativa è esclusa nei casi in cui la controversia abbia un contenuto meramente patrimoniale e si basi sulla contrapposizione tra obbligo e pretesa.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 5 del contratto

    La contestazione della regressione tariffaria rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla definizione del rapporto di credito tra le parti e non coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. La giurisdizione amministrativa è esclusa nei casi in cui la controversia abbia un contenuto meramente patrimoniale e si basi sulla contrapposizione tra obbligo e pretesa.

  • Inammissibile
    Illegittimità procedura di definizione della regressione tariffaria per tardività

    La contestazione della regressione tariffaria rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla definizione del rapporto di credito tra le parti e non coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. La giurisdizione amministrativa è esclusa nei casi in cui la controversia abbia un contenuto meramente patrimoniale e si basi sulla contrapposizione tra obbligo e pretesa.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 5 del contratto

    La contestazione della regressione tariffaria rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla definizione del rapporto di credito tra le parti e non coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. La giurisdizione amministrativa è esclusa nei casi in cui la controversia abbia un contenuto meramente patrimoniale e si basi sulla contrapposizione tra obbligo e pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2591
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2591
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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