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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/09/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 859 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 16/09/2025 alle ore 10,15 innanzi al Giudice onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 859 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
CP_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Gioacchino NF per parte ricorrente e l'avv. Viviana
Carlisi per parte resistente.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi. L'avv. NF si riporta in particolare alle note conclusive depositate il 06.02.2025.
Il GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 10:35.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno
16/09/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:35 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 18,30, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 859 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Argentina) il 06/05/1960, residente ad Agrigento ed elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), viale della Vittoria n. 50, presso lo studio dell'avv. Gioacchino NF che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della propria sede provinciale di Agrigento in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in notar di MA (Rep. n.77778 Persona_1 del 23.12.2011) in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio l chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 14 CP_1 gennaio 2022, notificato il 04.02.2022, con il quale l'ente previdenziale - sulla base della
2 motivazione “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” - ha comunicato la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e ha richiesto la restituzione dell'importo di euro 2.098,87 indebitamente percepito a tale titolo, con riferimento ai periodi da marzo 2021 a maggio 2021.
Ha, quindi, domandato al Tribunale di: “ritenere e dichiarare la sussistenza del requisito anagrafico prescritto dall'art. n. 4 del 2019, all'art. 2 comma 1 lett. a) sub. 2, e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato e condannare controparte alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di RDC dalla data di revoca a quella di definizione del presente procedimento;
con vittoria di spese e compensi”.
L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 16 giugno 2022 con la quale CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con condanna alle spese processuali.
La causa è stata istruita in via documentale.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento è stato assegnato all'odierno decidente che ha fissato l'udienza del 16 settembre 2025 per la discussione.
In data 06 febbraio 2025, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza n. 959/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione II Penale, depositata il 23.07.2024 e dichiarata irrevocabile il
07.11.2024, con la quale il ricorrente è stato assolto, ex art. 530 c.p.p., con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019.
All'odierna udienza le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice all'esito della camera di consiglio decide la causa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
Giova preliminarmente ricordare che il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019 (e poi abrogato con Legge n. 142/2022) ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale “misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo” (v. art. 1, comma 1,
D.L. n. 4/2019).
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. citato, il reddito di cittadinanza era riconosciuto “ai nuclei
3 familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali, tra i quali - per quel che qui interessa - quello di essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” (v. art. 2, comma 1, lett. a), punto 2).
Il trattamento sanzionatorio era, invece, disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale, oltre alla reclusione prevista dai commi 1 e 2, il comma 4 così stabiliva: “… quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza … la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la CP_1 revoca del sussidio per “per la seguente motivazione: false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” in merito all'effettiva ricorrenza del requisito della residenza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), punto 2) D.L. 4/19 sopra richiamato, giusta segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza -
Compagnia di Agrigento.
In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che il ricorrente, a seguito di domanda prot. ha beneficiato del reddito di cittadinanza fino Parte_2
a quando l'ente resistente con provvedimento del 25/09/2021 (non prodotto in giudizio) ha disposto la revoca/decadenza della prestazione e con successiva comunicazione del 14 gennaio
2022, notificata il 04 febbraio 2022, ha chiesto la restituzione della complessiva somma di €
2.098,87 erogata da marzo 2021 a maggio 2021.
Oltre alla revoca del beneficio, il ricorrente è stato anche rinviato a giudizio dinanzi al
Tribunale Penale di Agrigento per il reato di cui “all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, perché, al fine di ottenere il beneficio economico del "reddito di cittadinanza", dichiarava falsamente nell'istanza per l'ottenimento del predetto beneficio, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due – considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo, mentre risultava re-iscritto dall'AIRE in data 10.02.2020 in violazione del requisito espressamente previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) punto 2) del medesimo d.l. n. 4/2019. Commesso ad Agrigento in data 24 febbraio 2021 (data di presentazione dell'istanza)”.
4 Il giudizio penale si è concluso con la sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione II penale, n. 959/2024 depositata il 23.07.2024 di assoluzione di “perché il Parte_1 fatto non sussiste” (cfr. sentenza depositata dal ricorrente il 06.02.2025).
Ciò premesso, occorre sottolineare che il presente giudizio proposto dallo - Pt_1 avendo ad oggetto la veridicità della autocertificazione resa in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere il chiesto beneficio - deve essere correttamente inquadrato come un accertamento sul rapporto sostanziale per il godimento della prestazione assistenziale e non un giudizio impugnatorio circa l'illegittimità del provvedimento emesso dall'amministrazione (tra l'altro a seguito di comunicazione di notizia di reato da parte della Guardia di Finanza).
Per tale ragione, l'onere di provare la sussistenza del requisito della residenza in Italia - non essendo gli altri requisiti previsti dal DL 4/19 oggetto di alcuna contestazione da parte dell' - ricade sul beneficiario . CP_1 Parte_1
Ebbene, quest'ultimo non ha, nel presente giudizio, ottemperato a tale onere probatorio relativo alla sussistenza di entrambi i requisiti di residenza previsti dalla citata normativa, e in particolare che all'epoca della presentazione della domanda di RDC risiedeva in Italia “per almeno dieci anni”, limitandosi solo a dimostrare che da oltre due vi risiedeva in modo continuativo.
E infatti, all'esito del giudizio penale è emerso solo che “le dichiarazioni assunte in sede di investigazioni difensive comprovano la presenza dello stesso ( ) in Italia già dal 2018, Pt_1 provvedendo egli alla cura della madre di e del compagno” (v. pagg. 8 e 9 Persona_2 sentenza n. 959/2024).
A fronte della assoluta carenza di allegazioni, anche in seguito alla contestazione da parte dell'istituto previdenziale resistente, in ordine alla sussistenza dell'ulteriore requisito per il godimento della prestazione, della residenza in Italia “per almeno dieci anni” – sottraendo infatti dall'autocertificazione gli anni in cui si è dichiarato iscritto all'AIRE risulta residente in Italia per circa quattro anni (2010-2013 e 2020-2021) o sei considerando la retrodatazione al 2018 accertata dal giudice penale – la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione del beneficio deve essere rigettata.
In altri termini, in assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto, il ricorso in merito all'accertamento dell'indebito non può essere accolto.
3. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria
5 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 16/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 16/09/2025 alle ore 10,15 innanzi al Giudice onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 859 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
CP_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Gioacchino NF per parte ricorrente e l'avv. Viviana
Carlisi per parte resistente.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi. L'avv. NF si riporta in particolare alle note conclusive depositate il 06.02.2025.
Il GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 10:35.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno
16/09/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:35 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 18,30, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 859 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Argentina) il 06/05/1960, residente ad Agrigento ed elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), viale della Vittoria n. 50, presso lo studio dell'avv. Gioacchino NF che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della propria sede provinciale di Agrigento in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in notar di MA (Rep. n.77778 Persona_1 del 23.12.2011) in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio l chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 14 CP_1 gennaio 2022, notificato il 04.02.2022, con il quale l'ente previdenziale - sulla base della
2 motivazione “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” - ha comunicato la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e ha richiesto la restituzione dell'importo di euro 2.098,87 indebitamente percepito a tale titolo, con riferimento ai periodi da marzo 2021 a maggio 2021.
Ha, quindi, domandato al Tribunale di: “ritenere e dichiarare la sussistenza del requisito anagrafico prescritto dall'art. n. 4 del 2019, all'art. 2 comma 1 lett. a) sub. 2, e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato e condannare controparte alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di RDC dalla data di revoca a quella di definizione del presente procedimento;
con vittoria di spese e compensi”.
L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 16 giugno 2022 con la quale CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con condanna alle spese processuali.
La causa è stata istruita in via documentale.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento è stato assegnato all'odierno decidente che ha fissato l'udienza del 16 settembre 2025 per la discussione.
In data 06 febbraio 2025, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza n. 959/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione II Penale, depositata il 23.07.2024 e dichiarata irrevocabile il
07.11.2024, con la quale il ricorrente è stato assolto, ex art. 530 c.p.p., con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019.
All'odierna udienza le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice all'esito della camera di consiglio decide la causa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
Giova preliminarmente ricordare che il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019 (e poi abrogato con Legge n. 142/2022) ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale “misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo” (v. art. 1, comma 1,
D.L. n. 4/2019).
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. citato, il reddito di cittadinanza era riconosciuto “ai nuclei
3 familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali, tra i quali - per quel che qui interessa - quello di essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” (v. art. 2, comma 1, lett. a), punto 2).
Il trattamento sanzionatorio era, invece, disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale, oltre alla reclusione prevista dai commi 1 e 2, il comma 4 così stabiliva: “… quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza … la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la CP_1 revoca del sussidio per “per la seguente motivazione: false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” in merito all'effettiva ricorrenza del requisito della residenza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), punto 2) D.L. 4/19 sopra richiamato, giusta segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza -
Compagnia di Agrigento.
In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che il ricorrente, a seguito di domanda prot. ha beneficiato del reddito di cittadinanza fino Parte_2
a quando l'ente resistente con provvedimento del 25/09/2021 (non prodotto in giudizio) ha disposto la revoca/decadenza della prestazione e con successiva comunicazione del 14 gennaio
2022, notificata il 04 febbraio 2022, ha chiesto la restituzione della complessiva somma di €
2.098,87 erogata da marzo 2021 a maggio 2021.
Oltre alla revoca del beneficio, il ricorrente è stato anche rinviato a giudizio dinanzi al
Tribunale Penale di Agrigento per il reato di cui “all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, perché, al fine di ottenere il beneficio economico del "reddito di cittadinanza", dichiarava falsamente nell'istanza per l'ottenimento del predetto beneficio, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due – considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo, mentre risultava re-iscritto dall'AIRE in data 10.02.2020 in violazione del requisito espressamente previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) punto 2) del medesimo d.l. n. 4/2019. Commesso ad Agrigento in data 24 febbraio 2021 (data di presentazione dell'istanza)”.
4 Il giudizio penale si è concluso con la sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione II penale, n. 959/2024 depositata il 23.07.2024 di assoluzione di “perché il Parte_1 fatto non sussiste” (cfr. sentenza depositata dal ricorrente il 06.02.2025).
Ciò premesso, occorre sottolineare che il presente giudizio proposto dallo - Pt_1 avendo ad oggetto la veridicità della autocertificazione resa in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere il chiesto beneficio - deve essere correttamente inquadrato come un accertamento sul rapporto sostanziale per il godimento della prestazione assistenziale e non un giudizio impugnatorio circa l'illegittimità del provvedimento emesso dall'amministrazione (tra l'altro a seguito di comunicazione di notizia di reato da parte della Guardia di Finanza).
Per tale ragione, l'onere di provare la sussistenza del requisito della residenza in Italia - non essendo gli altri requisiti previsti dal DL 4/19 oggetto di alcuna contestazione da parte dell' - ricade sul beneficiario . CP_1 Parte_1
Ebbene, quest'ultimo non ha, nel presente giudizio, ottemperato a tale onere probatorio relativo alla sussistenza di entrambi i requisiti di residenza previsti dalla citata normativa, e in particolare che all'epoca della presentazione della domanda di RDC risiedeva in Italia “per almeno dieci anni”, limitandosi solo a dimostrare che da oltre due vi risiedeva in modo continuativo.
E infatti, all'esito del giudizio penale è emerso solo che “le dichiarazioni assunte in sede di investigazioni difensive comprovano la presenza dello stesso ( ) in Italia già dal 2018, Pt_1 provvedendo egli alla cura della madre di e del compagno” (v. pagg. 8 e 9 Persona_2 sentenza n. 959/2024).
A fronte della assoluta carenza di allegazioni, anche in seguito alla contestazione da parte dell'istituto previdenziale resistente, in ordine alla sussistenza dell'ulteriore requisito per il godimento della prestazione, della residenza in Italia “per almeno dieci anni” – sottraendo infatti dall'autocertificazione gli anni in cui si è dichiarato iscritto all'AIRE risulta residente in Italia per circa quattro anni (2010-2013 e 2020-2021) o sei considerando la retrodatazione al 2018 accertata dal giudice penale – la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione del beneficio deve essere rigettata.
In altri termini, in assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto, il ricorso in merito all'accertamento dell'indebito non può essere accolto.
3. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria
5 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 16/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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