Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2000, n. 10096
CASS
Sentenza 14 giugno 2000

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La normativa introdotta dalla legge 16.12.1999 n. 479, in tema di rito abbreviato, ha carattere processuale e va interpretata secondo il principio "tempus regit actum", con la conseguenza che le nuove disposizioni vanno applicate ai rapporti processuali non esauriti, vale a dire a quelli per i quali è ancora possibile il compimento della istruzione dibattimentale; è dunque infondata, anche per gli imputati che non poterono precedentemente avanzarla, la richiesta di rito abbreviato proposta innanzi alla Corte di cass. dopo l'entrata in vigore della predetta legge (che consente l'accesso al rito alternativo, senza subordinarlo al consenso del P.M.), ne' è fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta normativa sopravvenuta, per contrasto con gli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere ed ottenere il giudizio abbreviato in sede di legittimità per quei ricorrenti condannati con rito ordinario prima della entrata in vigore della predetta legge di modifica. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 277 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2000, n. 10096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10096
    Data del deposito : 14 giugno 2000

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