Sentenza 14 giugno 2000
Massime • 1
La normativa introdotta dalla legge 16.12.1999 n. 479, in tema di rito abbreviato, ha carattere processuale e va interpretata secondo il principio "tempus regit actum", con la conseguenza che le nuove disposizioni vanno applicate ai rapporti processuali non esauriti, vale a dire a quelli per i quali è ancora possibile il compimento della istruzione dibattimentale; è dunque infondata, anche per gli imputati che non poterono precedentemente avanzarla, la richiesta di rito abbreviato proposta innanzi alla Corte di cass. dopo l'entrata in vigore della predetta legge (che consente l'accesso al rito alternativo, senza subordinarlo al consenso del P.M.), ne' è fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta normativa sopravvenuta, per contrasto con gli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere ed ottenere il giudizio abbreviato in sede di legittimità per quei ricorrenti condannati con rito ordinario prima della entrata in vigore della predetta legge di modifica. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 277 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2000, n. 10096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10096 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 14/06/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere N. 1044
3. Dott. ALFONSO AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere N. 48777/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) NN LL, n. a Somma Vesuviana il 24.3.1948 e per esso dall'Avv. Francesco Recirillo del Foro di LI;
2) De LU LE, n. ad Acerra il 5.6.1960 e per esso dall'Avv. Angelo Neri del Foro di LI;
3) Di ZZ MA, n. a S. Felice a Cancello il 26.6.1964 e per esso dall'Avv. Delio Iorio del Foro di S.M. Capua Vetere;
4) ZI ER, n. ad Avellino il 15.7.1957 e per esso dagli Avv.ti Alberico Villani e Carmine Danna del Foro di Avellino;
5) ZZ DR, n. a S. Felice a Cancello il 7.7.1963 e per esso dall'Avv. Alfredo Gaito del Foro di Roma;
6) LI OL, n. a Montefradano il 6.10.1953 e per esso dagli Avv.ti Alberico Villani e Carmine Danna del Foro di Avellino;
7) SC IO, n. a Acerra il 20.4.1961 e per esso dagli Avv.ti PE Ricciulli e Armando ES del Foro di LI;
8) AN IO, n. a Somma Vesuviana il 13.7 1950;
9) SC PE, n. ad Acerra il 20.3.1968 e per esso dall'Avv. Vincenzo Alesci del Foro di S.M. Capua Vetere;
avverso la sentenza pronunciata il 12.5.99 dalla Corte d'Appello di LI che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Nola del 5.3.98 Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Casini Udito il Pubblico Ministero nella persona della Dott.ssa Anna Maria Di Sandro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da Di ZZ MA e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi, Udito il difensore di ZZ DR, Avv. Alfredo Gaito del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e/o dei motivi nuovi proposti;
OSSERVA:
Si è proceduto contro i ricorrenti in base alle chiamate in correità di ES IC e VI CL, giudicati in separata sede. I due collaboranti hanno narrato attività estortive e un intenso traffico di sostanze stupefacenti. Dalle loro dichiarazioni sono derivate le imputazioni per le quali la Corte d'Appello di LI - sia pure con qualche ritocco di pena - ha confermato le condanne tutte ora investite dai ricorsi dinanzi a questa Suprema Corte.
Riguardo al primo tipo di attività criminale narrata dallo stesso ES e dal VI, si procede per le estorsioni pluriaggravate in danno della S.p.A. Calcobit e della Ati "Farnese Appalti" (capi b e c, per i quali sono stati condannati in questo procedimento AN IO e Di ZZ MA), nonché in danno di ON LO e NC TO (capi d. ed e per i quali in questo procedimento è stato condannato il solo AN). Per quanto riguarda il secondo filone delinquenziale è stata affermata l'associazione al fine di spacciare sostanze stupefacenti tra il VI, l'ES, il AN e il Di ZZ (capo f). L'attività criminosa conseguente è stata poi sussunta nei capi di imputazione concernenti l'acquisto di sostanze stupefacenti effettuato da parte degli associati da EN IT (capi g e o), da De LU LE (capo z), da tale Guida, in tal caso in concorso con SC IO, ovvero la vendita delle medesime sostanze da parte degli associati nei confronti degli imputati ZI ER, LI OL (capi h, l, n, p), SC IO e SC PE (capi i, u, q), ZZ DR (capo r). Infine è descritto nel capo a/1 l'acquisto continuato di cocaina da parte dell'ES essendone venditore NN LL.
Data la natura della prova a carico degli imputati il contraddittorio si è svolto quasi esclusivamente attorno al tema della credibilità dei collaboranti, alla esistenza dei riscontri, alla interpretazione dell'art. 192 c.p.p.. Conseguentemente la sentenza impugnata, prima di esaminare le singole posizioni, si diffonde sia nel richiamare i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte per quanto riguarda la valutazione le dichiarazioni dei coimputati sia nel dimostrare la concreta attendibilità generale dello ES e del VI. Sotto il primo aspetto la Corte territoriale richiama regole che poi vengono applicate tutte nell'esame dei singoli reati e delle varie posizioni individuali: a) la assimilabilità della chiamata di correo ad una testimonianza, "ferma restando l'esigenza di un più attento esame della sua consistenza intrinseca attesa la condizione di sospetto in cui versa per definizione il coimputato dichiarante";
b) l'esigenza di elementi di prova estrinseci;
c) l'esclusione della necessità che i c.d. "riscontri" si riferiscano al fatto-reato, potendo invece risolversi in elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e potendo consistere anche in elementi di carattere logico;
d) la possibilità di considerare "riscontro" anche una ulteriore chiamata di correo purché sia esclusa la c.d. "circolarità della prova" derivante da concertazione o manipolazione;
e) la necessità di una valutazione unitaria e razionale degli elementi raccolti nel senso che nel caso di situazioni complesse in cui la chiamata di correo investe più persone e/o più reati con riscontri che riguardano solo una parte delle dichiarazioni, se da un lato va esclusa la automatica estensione del sostegno dei riscontri a tutti i fatti e tutti gli imputati, d'altra parte non è indispensabile che ogni singolo particolare o posizione di ciascun soggetto chiamato in correità trovi un corrispondente specifico riscontro potendosi giungere alla affermazione della veridicità di parti delle dichiarazioni sulla base del loro stretto e complementare legame con le parti sicuramente riscontrate;
f) l'irrilevanza, ai fini del giudizio di credibilità, del fine perseguito dal collaborante di fruire delle misure premiali previste dalla legge e viceversa la grande importanza dell'assenza di sentimenti di vendetta o di inimicizia verso i soggetti chiamati in correità e della verifica della spontaneità delle dichiarazioni e della loro persistenza, precisione, ricchezza di particolari. Sotto il secondo aspetto la Corte d'Appello di LI insiste sulla costanza e reiterazione delle dichiarazioni dello ES e del VI e sulla insussistenza di elementi da cui desumere il loro reciproco influenzamento. Il conclusivo giudizio di piena credibilità si fonda anche sulle dichiarazioni da loro rese in altri processi, svoltisi presso il Tribunale di LI e presso la Corte di Assise di S. M. Capua Vetere. Da questo complesso materiale emergono la storia delittuosa dei due collaboranti;
le loro relazioni con i clan dediti al delitto;
i tempi, le ragioni e le finalità dei contatti tra ES e VI;
la genesi della loro vita criminale. La sentenza impugnata sottolinea la quantità e la coincidenza dei particolari narrati dai due sia riguardo alla attività estortiva sia riguardo al traffico di sostanze stupefacenti..
Più che riassumere la decisione impugnata anche in riferimento ai singoli reati e ai singoli imputati conviene a questo punto esaminare i vari ricorsi dato che i motivi di censura ripropongono in larga misura le questioni già presentate in appello ed esaminate dalla Corte territoriale.
Preliminarmente va considerata la censura sollevata dai ricorrenti ZI e LI in merito alla competenza territoriale del Tribunale di Nola. Come già osservato nella impugnata sentenza l'eccezione di incompetenza territoriale non risulta proposta dalle parti tempestivamente: dalla lettura dei verbali la questione della competenza territoriale viene astrattamente indicata dal Collegio giudicante in rapporto alla precedente pronuncia del Tribunale di LI in data 27.5.96. Pertanto questo particolare motivo di ricorso non può essere accolto per le stesse ragioni esposte dalla Corte d'Appello.
Quanto al merito, i ricorsi di Di ZZ e di AN, condannati per gli episodi estortivi e per l'associazione criminosa prevista dall'art. 74 DPR 309/90 oltreché per vari episodi di traffico in rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, non deducono circostanze specifiche, tali da evidenziare carenze nella impugnata sentenza, particolarmente per quanto riguarda la credibilità di ES e VI. La difesa del Di ZZ si limita ad affermare apoditticamente che la Corte d'Appello di LI non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato e avrebbe sopravvalutato i riscontri esterni. Il AN ammette di aver accompagnato l'ES in occasione dei vari episodi criminosi, ma sostiene di aver svolto esclusivamente le funzioni di ignaro autista senza alcuna consapevolezza di dare un contributo alla realizzazione di reati. La sentenza impugnata sarebbe immotivata su questo punto. Ma, in realtà, proprio nei confronti del Di ZZ e del AN la Corte d'Appello di LI ha esposto con grande dettaglio, per ben 23 pagine, i motivi che impongono di riconoscere la loro responsabilità. In particolare, per quanto riguarda le estorsioni, oltre alle dettagliate, precise e minuziose dichiarazioni dei due collaboranti (tanto ferme da essere contenute anche nei processi svoltisi a carico dell'ES e del VI presso il Tribunale di LI e presso la Corte di Assise di S. M. Capua Vetere), altri riscontri vengono individuati nella dichiarazioni delle parti offese, le quali, quand'anche tengono un comportamento reticente, lasciano trasparire particolari significativi. Quanto al traffico di sostanze stupefacenti, in assenza di specifici motivi di ricorso, va ricordato che la impugnata sentenza è esaurientemente motivata: le ferme e ripetute chiamate in correità dello ES e del VI, sono state verificate anche attraverso il confronto con le risultanze di altri processi svoltisi a LI e Rimini.
Nel suo ricorso il De LU rimprovera la Corte d'Appello di aver respinto la richiesta di disporre il rinnovamento dell'istruttoria per ascoltare una cassetta su cui sarebbe stata registrata una conversazione tra lui e il VI. Inoltre sostiene la contraddittorietà della motivazione, la quale, mentre a causa della mancanza di riscontri giustifica l'assoluzione del De LU per lo Spaccio di 20 grammi di cocaina, effettuato, secondo la contestazione, nel 1992 (capo c/1), non attribuisce poi valore alla divergenza tra i due collaboranti in merito alla quantità di cocaina trafficata del '90 (capo z).
Anche il ricorso De LU, va rigettato. Correttamente la sentenza impugnata osserva che della cassetta in questione non e' mai stato indicato il contenuto, ne' sono state offerte garanzie di autenticità. Tanto poco essa può essere considerata una prova decisiva favorevole all'imputato, che questi ne ha segnalato l'esistenza soltanto in grado di appello. Quanto poi alla pretesa divergenza tra ES e VI riguardo al capo z) la Corte d'Appello di LI mostra con puntiglio che essa non esiste o non è significativa, sia perché le dichiarazioni dei due collaboranti sono coincidenti in molti altri punti, sia perché la differenza circa la quantità di droga ceduta dal De LU al VI e al AN, indicata in 500 grammi dall'Esposto e in un chilogrammo, o forse in un chilo e mezzo dal VI, può essere ben spiegata con difetti mnemonici (lo stesso VI ha detto di non ricordare bene) ben comprensibili dato il tempo trascorso e il carattere frenetico che aveva assunto l'attività di traffico dei prevenuti. Anche il ricorso dell'ZZ deduce la violazione delle regole stabilite dall'art. 192 c.p.p. e la contraddittorietà nella motivazione della impugnata sentenza. Con riferimento al Capo r) l'ES aveva detto di aver conosciuto l'episodio dal VI e ci sarebbe contrasto tra i due collaboranti quanto alle quantità di cocaina che l'ZZ avrebbe acquistato: 50 o 100 grammi? Nè - asserisce il ricorso - può considerarsi "riscontro" il giro di assegni a documentare i rapporti ZZ - EN: il fatto che la sentenza impugnata non abbia contestato che tra i due vi siano stati rapporti commerciali leciti se da un lato giustifica, come sostiene il provvedimento impugnato, l'uso di un assegno di 7.000.000 in pagamento di una partita di droga, dall'altro lato svuoterebbe di ogni significato il "riscontro".
In realtà le confidenze del VI all'ES non dimostrano affatto, nel contesto in esame, una concertazione menzognera.
Al contrario, va notata la fermezza della chiamata di correo del VI, non effettuata solo in sede giudiziaria, ma anche in colloqui privati, sicché le dichiarazioni del VI trovano in quelle dell'ES un "riscontro" che non è l'unico. I rapporti criminosi ZZ - VI da un lato e ZZ - EN dall'altro emergono anche - così motiva la Corte d'Appello di LI - dalla sentenza di condanna in data 28.2.97 del tribunale di LI, passata in giudicato. Nè l'accusa è incrinata - prosegue ragionevolmente l'impugnata sentenza - dalla diversa indicazione dei due collaboranti quanto alla diversa quantità di droga acquistata dall'ZZ. A parte il possibile difetto di memoria l'ES parla di 50 grammi di cocaina pura, che nella rivendita sul mercato raddoppierà dopo adeguato trattamento. È dunque pensabile che l'uno abbia fatto riferimento alla sostanza pura e l'altro a quella preparata per la vendita. Quanto agli assegni ha ragione la Corte di LI a sottolineare l'importanza dell'elemento specifico consistente nel ricordo che il pagamento fu fatto con un assegno di L.
7.000.000. L'ZZ sostiene che esso si riferiva all'acquisto di una autovettura, ma è smentito dal fatto che l'autovettura risulta ceduta dal Di LO al VI il 26.4.91 e dal VI all'ZZ il 22.7.91, mentre l'episodio criminoso sussunto nel capo r) risale al 1990.
Perciò risultano infondati anche questi motivi di ricorso proposti dall'ZZ.
Anche ZI e LI ("gli avellinesi") ricorrono proponendo argomenti già esposti in appello. Essi affermano che anche la Corte di LI non ha adeguatamente valutato che lo ZI non era stato riconosciuto in aula dal VI;
che tra l'ES e il VI erano emerse significative divergenze tali da minarne la complessiva credibilità; che lo ZI, nell'agosto '90, epoca dei reati a lui contestati, non poteva trovarsi in Acerra, perche' sottoposto a libertà vigilata e perché aveva passato le vacanze a Tusa in Sicilia, come confermato dai testi LL ed OL;
che non sarebbe lecito ritenere credibile la chiamata di correo anche per episodi privi di "riscontri" ad essi specificamente riferiti;
che l'IE, al cui clan apparteneva l'ES, aveva dato ordine di non trafficare droga nel nolano. Richiamati i limiti propri del controllo di legittimità, questa Corte osserva che la sentenza impugnata non è stata ne' contraddittoria, ne' ha violato norme sostanziali o processuali nel rispondere alle questioni sopra riassunte. Ancora una volta essa osserva che le divergenze tra i collaboranti riguardano soltanto i quantitativi delle sostanze stupefacenti commerciate, non numerosi altri particolari e che la differenza sulla quantità può essere collegata o a difetto di memoria, atteso il carattere frenetico e multiforme della attività di traffico posta in essere dai due collaboranti o dal fatto che talvolta è indicato il peso della sostanza pura e talvolta il peso di quella tagliata per la vendita al minuto. Nel contesto, perciò, la divergenza è marginale e non prova alcun mendacio, ma, al contrario, conferma l'assenza di un accordo calunniatorio e l'autonomia delle chiamate di correo. Quanto al mancato riconoscimento dello ZI da parte del VI non può censurarsi l'impugnata sentenza per il fatto che essa attribuisce importanza decisiva alla indicazione nominativa fatta dall'ES e sottovaluta l'omesso riconoscimento dibattimentale in considerazione di un precedente riconoscimento fotografico, del possibile mutamento dei tratti fisionomici dello ZI, della significatività, anche ai fini identificativi, dei rapporti LI e ZI.
Del resto ragionevole è l'impugnata sentenza anche nella valutazione delle testimonianze LL ed OL, rispettivamente moglie e datore di lavoro dello ZI, di cui vengono segnalate gravi contraddizioni, e nella dimostrazione della inconferenza delle obiezioni difensive circa la impossibilità dello ZI di trovarsi in Acerra alla fine dell'estate '90 (nel giugno era cessato il regime di semiliberta' applicatogli e per tutta l'estate non era stato sottoposto ad alcuna restrizione, perché il provvedimento del magistrato di sorveglianza applicativo della libertà vigilata gli era stato notificato solo nel settembre). È vero, poi, che per il reato di cui al capo m) esiste al sola chiamata di correo dell'ES, senza il riscontro del VI. Ma non merita censura la sentenza impugnata perché in questo caso fa applicazione dei criteri guida all'inizio richiamati per la valutazione della prova: "la natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, l'inserirsi del fatto in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, l'esistenza di tranquillanti riscontri per gli altri reati;
l'assenza di "sentimenti di astio, di odio, di rancore con finalità calunniose", del resto neppure ipotizzati dai ricorrenti;
la percezione, al contrario, di una intenzione dell'ES di attenuare, per quanto possibile, le responsabilità dello ZI e del LI;
tutto il complesso del materiale probatorio ha ragionevolmente convinto i giudici di appello della piena è credibilità della chiamata in correità anche per il capo m).
Quanto al divieto che l'IE avrebbe espresso di commerciare droga nel territorio di Nola, a parte che il ricorso si limita ad asserirlo senza indicarne gli elementi di prova, se poniamo su un piatto della bilancia il complesso materiale probatorio a carico dello ZI e del LI e sull'altro piatto questo elemento dedotto è evidente che il peso probatorio fa senza esitazione abbassare il primo piatto della bilancia, mille argomenti potendo essere ipotizzati per superare un divieto di cui non è detta ne' l'epoca, ne' la modalità, ne' la natura.
Anche i ricorsi di ZI e LI devono, dunque, essere rigettati.
La sentenza impugnata usa l'argomento generale esposto per confermare la condanna dello ZI e del LI in ordine al capo m) anche riguardo alla responsabilità del NN per il delitto di cui al capo z). Nel suo ricorso, infatti, il NN sottolinea che la Corte partenopea contro di lui disponeva soltanto della chiamata in correità dell'ES, non suffragata da riscontri, tali non potendosi considerare quelli che la sentenza impugnata chiama "elementi confessori" risultanti dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini il 20.5.94, non passata in giudicato, senza che le dichiarazioni del NN siano state acquisite al processo ai sensi dell'art. 238 c.p.p.. Ma la sentenza impugnata, oltre ad invocare l'esigenza di una valutazione unitaria delle dichiarazioni dell'ES, ne sottolinea il carattere estremamente particolareggiato e annota che il silenzio del VI sulla vicenda che coinvolge il NN è comprensibile, perché all'epoca dei fatti i rapporti tra ES e VI erano cessati. Va anche detto che alla sentenza del Tribunale di Rimini non è attribuibile efficacia di prova, ma sembra che non possa dubitarsi che essa possa essere considerata elemento confermativo della dichiarazione del collaborante. In conclusione anche il ricorso del NN deve essere rigettato.
SC PE lamenta anche lui l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione perché l'unico chiamante in correità a suo carico sarebbe l'ES senza ulteriori riscontri. Ma, a parte il richiamo ai corretti principi indicati preliminarmente, la impugnata sentenza ricorda che il riferimento ai "SC" (quindi sia al SC IO che al SC PE) è fatto non solo dall'ES, ma anche dal DA.
SC IO, a sua volta, ricorre deducendo in primo luogo la mancata rinnovazione della istruttoria per ascoltare il collaboratore di giustizia De ON AN, che, in altro processo, avrebbe collocato il SC IO nel clan MA e non, come affermato dal VI e dall'ES, nel clan ZZ. Ciò secondo il ricorrente avrebbe reso incredibili le dichiarazioni dei due collaboranti. Il ricorrente, inoltre, sostiene l'incoerenza di una contestazione che indica il SC come intermediario nella compravendita di stupefacenti tra acquirenti e venditori che già si conoscevano e che quindi, sia per motivi logici che per motivi economici avrebbero avuto interesse ad evitare intermediazioni. Anche questi motivi non possono essere accolti.
Alla udienza del 19 aprile 1999 la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di esame del De ON in quanto la richiesta di rinnovazione della istruttoria non era stata chiesta nei motivi di appello ne' dalle indicazioni dei difensori potevano evincersi elementi precisi e dettagliati in virtù dei quali si dovesse provvedere di ufficio a disporre la rinnovazione istruttoria. Quanto al ruolo di intermediario assunto, secondo i collaboranti, dal SC IO, sembra assai più irrazionale considerare calunniose le chiamate di correo che la giustificazione prospettata dalla impugnata sentenza.
A completamento dell'esame fin qui svolto del ricorsi va aggiunto che l'ZZ e il SC PE lamentano anche carenze motivazionali in ordine alla determinazione delle pene, che, viceversa, questa Corte non ravvisa avendo la sentenza impugnata fatto adeguato riferimento in entrambi a casi all'art. 133 c.p.p.. Con motivi aggiunti la difesa di ZZ propone una questione di rilevante interesse. Ai sensi dell'art. 609/2 c.p.p. essa chiede l'applicazione della diminuente del rito abbreviato in base all'art. 442/2 c.p.p.. Secondo la tesi difensiva ciò sarebbe possibile anche nel giudizio di Cassazione quando la sentenza di merito impugnata sia stata pronunciata prima della entrata in vigore della L. 16.12.99 n.479. L'art. 27 di tale norma ha modificato profondamente le condizioni del rito abbreviato eliminando la necessità del consenso del P.M. anche nei processi già iniziati e consentendone la richiesta anche quando si ritenga necessaria una "integrazione probatoria" ai fini della decisione. Tale integrazione può essere disposta anche d'ufficio dal giudice ai sensi del successivo art. 29. Argomenta l'ZZ che egli non aveva potuto richiedere nei termini della normativa previgente il rito abbreviato, dato che il P.M. aveva manifestato l'intenzione di celebrare un processo cumulativo unitario e soprattutto perché nel fascicolo del P.M. vi erano carenze che non rendevano possibile un giudizio "allo stato degli atti". Se all'epoca già fosse stata possibile l'integrazione probatoria e non indispensabile il consenso del P.M. egli non avrebbe esitato a chiedere il rito abbreviato ed avrebbe potuto quindi fruire della diminuente. La quale, sia pure radicata nel processo, sarebbe di natura sostanziale e come tale sarebbe soggetta al regime giuridico stabilito dall'art. 2 comma 3 C.P. per la successione delle leggi nel tempo. In altri termini: per un verso si dovrebbe applicare la legge più favorevole all'imputato (dunque la L. 479/99 anche successiva) e per altro verso si dovrebbe consentire la richiesta di rito abbreviato anche una volta superata la fase dell'udienza preliminare e persino in Cassazione, onde evitare una ingiustificabile diversità di trattamento. Questa interpretazione sarebbe coerente con le precedenti pronunce della Corte Costituzionale (n. 81/91 e n. 23/92) che hanno dato al giudice del dibattimento la possibilità di applicare la riduzione di pena quando risulti che il dissenso del P.M. sul rito abbreviato era ingiustificato o che il processo poteva essere definito allo stato degli atti, nonché con la decisione del 6 marzo 1992, delle sezioni unite di questa Suprema Corte (proc. Piccillo) che escluse gli effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo che avevano già richiesto il giudizio abbreviato prima della sentenza della Corte Costituzionale 23 aprile 1991 n. 176, che aveva annullato l'ultima parte del secondo comma dell'art. 442 c.p.p. (riduzione a 30 anni di reclusione dell'ergastolo in caso di rito abbreviato).
Il ricorrente invita a riflettere anche su altre decisioni delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in merito all'applicazione anche ai procedimenti pendenti in Cassazione dell'art. 513 c.p.p. come modificato dalla L. 7 agosto 1997 n. 267 (S.U. 13/7/98 Citaristi;
S.U. 25/2/98, Contu) e sulla possibilità di patteggiamento sui motivi di impugnazione (L. 19.1.99 n. 14) esteso anche ai procedimenti pendenti in Cassazione ogni qual volta il giudizio d'appello fosse stato concluso prima dell'entrata in vigore della riforma.
Essendo intervenuta dopo la presentazione dei motivi aggiunti e prima dell'udienza odierna la L. 5 giugno 2000 n. 144 la difesa dell'ZZ ha presentato altra memoria. Vero è - osserva il ricorrente - che l'art. 4 ter della L. 144/2000 fissa un regime transitorio e stabilisce che la procedura dell'art. 438 c.p.p. come modificata dalla L. 479/99 si applica ai processi in corso per i quali sia scaduto il termine per la richiesta di rito abbreviato purché non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale, ma bisognerebbe considerare: a) che la L. 144/2000 vale soltanto a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione;
b) che la L.144/2000 niente dice sulle richieste già presentate dopo l'entrata in vigore della legge 479/99 com'è il caso di quella in esame. In sostanza la successione delle leggi nel tempo dovrebbe essere comunque regolata dal principio del "favor rei" e da quello del contraddittorio, solennemente introdotto nell'art. 11 Cost.. Perciò nel caso in esame si dovrebbe continuare ad applicare la più favorevole L. 479/99. Indicazioni in questo senso si riceverebbero anche dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte 3.2.1990 (Belli) che ebbe a stabilire l'immediata efficacia delle regole di giudizio dettate dall'art. 192 c.p.p. anche nei procedimenti in corso giunti in sede di legittimità. Bisognerebbe anche riflettere che il terzo comma dell'art. 4 L. 144/2000 ammette la richiesta di rito abbreviato anche nel giudizio di rinvio. Sarebbe irrazionale ipotizzare un diverso trattamento nel giudizio di Cassazione, che del giudizio di rinvio è antecedente necessario.
La difesa dell'ZZ prospetta anche una questione di legittimità Costituzionale per l'ipotesi che questa Corte non accetti l'interpretazione proposta. Dovrebbe essere dichiarato non manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis L. 144/2000, degli artt. 438 e 442 c.p.p. nel testo risultante dagli artt. 27/31 L. 479/99 e dell'art. 223 D.L. 51/98 modificato dall'art. 56 L. 479/99 nella parte in cui non prevedono esplicitamente l'immediata possibilità di recuperare nel giudizio di Cassazione il trattamento più mite previsto per l'imputato che richiede il rito abbreviato.
Anche questi illustrati motivi aggiunti devono essere rigettati e la questione di legittimità costituzionale sopra formulata è manifestamente infondata.
Il rito abbreviato trova ragione d'essere nello scopo di ridurre la lunghezza dei processi penali. Il nuovo codice di procedura penale, infatti, ha scelto il rito accusatorio con il conseguente principio che la prova è costruita di massima solo nel dibattimento. Se questo principio fosse stato codificato con una rigidità totale senza eccezione alcuna, data la necessaria maggior disponibilità di tempo per la fase dibattimentale, ci sarebbe stato il rischio che uno degli obiettivi della riforma, quello, cioè, di rendere più celeri i processi, anziché essere raggiunto, venisse ulteriormente aggravato. Perciò il legislatore si è industriato di modellare dei riti speciali, tra cui quello abbreviato. La riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. è finalizzata esclusivamente ad incentivare la richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputato. Chiedendolo, egli merita un premio, perché lo Stato può realizzare meglio il suo obiettivo di celerità e d'altra parte lo sconto di pena è giustificato perché l'imputato si accolla un rischio:
accettando di essere giudicato "allo stato degli atti" egli si priva delle possibilità di rendere più leggera la sua posizione raccogliendo elementi a lui favorevoli nel dibattimento e avvicina temporalmente a sè gli effetti negativi della eventuale condanna che la celebrazione del dibattimento allontanerebbe facendo crescere le ipotetiche prospettive favorevoli legate al decorso del tempo cui egli potrebbe pensare. Perciò la natura processuale della diminuente è evidente. Essa non è legata ad una valutazione attenuata del fatto, ma al funzionamento del processo e al comportamento intraprocessuale dell'imputato.
I termini stabiliti per la domanda del rito abbreviato sono legati alla struttura di essa. Non avrebbe alcun senso chiedere il rito abbreviato e collegare a tale domanda una riduzione di pena quando il giudizio "allo stato degli atti" non è più possibile in quanto l'istruttoria dibattimentale è stata già conclusa. La Corte costituzionale si è occupata di un caso analogo a quello ora in esame con la sentenza n. 277 del 31 maggio 1990. Era stata dichiarato non manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.p.p. per il fatto che esso da un lato estendeva ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice la possibilità di chiedere il rito abbreviato e perciò di fruire della consistente correlativa attenuante, ma, dall'altro, limitava al compimento delle formalità di apertura del dibattimento, il potere di esercitare la facoltà di presentare la domanda. La Corte Costituzionale ha escluso l'applicabilità dell'art. 2 C.P. a una norma processuale ed ha affermato che "irrazionale sarebbe stata una applicazione del giudizio abbreviato oltre i predetti limiti". Il principio generale circa la successione nel tempo delle regole processuali è indicato nell'art. 11 delle preleggi al C.C.:
"tempus regit actum". Naturalmente occorre capire bene in cosa consiste l'"actus" quando un processo è in corso. Ogni dubbio è fugato introducendo la distinzione tra rapporti esauriti e rapporti non esauriti. Istruttive al riguardo sono le sentenze di questa Corte pronunciate a seguito delle modifiche legislative dei termini di custodia cautelari (S.U.
1.10.91 n. 20 Alleruzzo, Cass. 15.11.94 n. 4222, Gerace;
Cass.
8.3.93 n. 550 Sepe). Nel caso del rito abbreviato è chiaro che la sua applicazione non ha più senso quando l'istruttoria dibattimentale è già avvenuta (il rapporto è esaurito). Le sentenze 81/91 e 23/92 sono state invocate dal ricorrente a sproposito. Esse hanno dichiarato incostituzionale l'art. 442 nella parte in cui non consentiva al giudice del dibattimento di non controllare la ragionevolezza del rifiuto del P.M. o del giudice dell'udienza preliminare di ricorrere al rito abbreviato. Non possono farsi ricadere sull'imputato che voleva il rito abbreviato gli errori compiuti dal Pubblico Ministero o dal Giudice. Oltretutto l'attribuzione di un potere insindacabile di interdizione al P.M. avrebbe violato il principio della parità tra le parti. Come si vede non era in gioco la questione della successione delle leggi processuali nel tempo.
Il ricorrente richiama anche la sentenza delle Sezioni Unite 17.3.92 n. 2977, Piccillo. Ma essa, invece, conferma proprio la tesi qui accolta. Una volta effettuato il rito abbreviato in ordine a un reato per cui è previsto l'ergastolo non sarebbe razionale annullare gli effetti di un rapporto esaurito. Giustamente, perciò, la condizione del rito abbreviato consistente nella non previsione dell'ergastolo per il reato contestato venne resa operante solo per il futuro.
La situazione esaminata nelle decisioni S.U. 13.7.98 Citaristi e S.U. 25.2.98, Contu, è diversa. Il controllo sulla valutazione della prova è compito della Cassazione. Perciò anche in Cassazione deve essere fatta una valutazione, in senso ampio della prova. Perciò non si è esaurito in primo grado e in appello il rapporto relativo alla prova. Conseguentemente i nuovi criteri relativi alla inutilizzabilità di alcuni elementi vale anche nel giudizio di legittimità.
Per la stessa ragione la sentenza S.U. 20.2.1990 n. 2477 (Belli) ha affermato l'applicabilità dell'art. 192 c.p.p. quanto alla chiamata di correo nei processi pendenti dinanzi alla Cassazione alla data del 24.10.89. È escluso, dunque, che la L. 16.12.99. n. 479 debba essere interpretata nel senso indicato dalla difesa dell'ZZ. Del resto l'art. 56 della medesima legge è intervenuto anche sull'art. 223 del D.L. 19.2.1998 n. 51. Esso dispone che "nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato prima dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili". Perdono, perciò, significato le argomentazioni del ricorrente circa i rapporti tra la legge 16.12.99 e la L.
5.6.2000 n. 144. L'art. 4 ter di quest'ultima, affermato il principio generale che per i processi in corso la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta finché non sia iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della nuova norma, stabilisce che per i reati punibili con l'ergastolo, qualora all'entrata in vigore della L. 16.12.99 n. 479 fosse scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, si possa presentare la domanda: nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
nel giudizio di appello se è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, prima della sua conclusione;
nel giudizio di rinvio, se vi è nuova istruzione e sempre prima del termine di essa. Proprio da queste disposizioni risulta confermata la natura processuale della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.. Sbaglia il ricorrente a sostenere che, essendo il giudizio di rinvio conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Cassazione, "a fortiori" la diminuente dovrebbe essere applicabile nel giudizio di legittimità. Al contrario, se non vi è una istruzione, non ha alcun senso la richiesta di rito abbreviato che si risolverebbe nella semplice domanda di applicare una attenuante a semplice domanda dell'imputato. Il fatto che anche in sede di rinvio, come in appello, possa esservi una rinnovazione dell'istruzione, giustifica la possibilità di chiedere, solo in tale ipotesi, il rito abbreviato e conseguentemente di applicare l'attenuazione della pena.
Per i reati punibili con l'ergastolo il legislatore si è lasciato guidare dal principio del "favor rei" fino ai limiti estremi del ragionevole, data la gravità della pena edittale e la rigidità della preclusione della richiesta di rito abbreviato prima della L.16.12.99, n. 479. Perciò ha esteso il termine di decadenza oltre l'inizio dell'istruttoria, fino al momento in cui essa non è chiusa. Ma una istruttoria ci deve comunque essere perché sia ipotizzabile un qualche, sia pur modesto, vantaggio per la celerità dei processi in conseguenza della richiesta di rito abbreviato con la conseguente giustificazione della attenuante.
In nessun caso è ragionevole ammettere in Cassazione la richiesta di rito abbreviato.
Le considerazioni svolte escludono che possa considerarsi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dell'ZZ.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e pone a carico dei ricorrenti, in solido, le ulteriori spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000