Sentenza 7 dicembre 2000
Massime • 1
È abnorme, perché determina l'indebita regressione del processo nella fase delle indagini preliminari, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità - per violazione dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. - del decreto di citazione a giudizio emesso anteriormente alla modifica agli artt. 550 e 552 cod. proc. pen. apportata dalla legge n. 479 del 1999, atteso che, in assenza di disposizioni transitorie, opera il principio "tempus regit actum", con conseguente applicazione della disciplina vigente al momento in cui si è prodotto l'effetto tipico della "vocatio in ius".
Commentario • 1
- 1. Abnormità dell'ordinanza del GUP che restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2022
Quando è abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero, rilevando che per le ipotesi di reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle quali erano chiamati a rispondere gli imputati, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2000, n. 6970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6970 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMELO SCIUTO Presidente del 07/12/2000
1. Dott. FABIO MAZZA Consigliere SENTENZA
2. Dott. SALVATORE BOGNANNI " N. 5538
3. Dott. GIOVANNI FEDERICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO SEPE " N. 030600/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA nei confronti di:
1) UR AN N. il 23/11/1934 avverso ORDINANZA del 22/06/2000 TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Fatto e diritto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto emesso senza la previa udienza preliminare come statuito dal combinato disposto degli artt. 550 e 552 c.p.p., deducendo che nella specie il decreto di citazione era stato emesso il 23/10/1997 e perciò prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni introdotte dalla L. n. 479 del 1999, per cui in base al principio del "tempus regit actum", applicabile alle norme di natura processuale, alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio non potevano che applicarsi le disposizioni al momento vigenti che non prevedevano, per il reato per cui si procede, l'udienza preliminare.
L'imputato, da parte sua, depositava in cancelleria una memoria difensiva, con la quale - contestandosi la fondatezza del ricorso del P.M. - si eccepiva che le norme transitorie dettate dal D.L.vo n. 51 del 1998 (artt. 219/227), e precipuamente quella di cui all'art. 219,
statuente che per tutti i processi ove non vi sia stata la costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. i giudizi di primo grado debbono essere definiti con l'applicazione delle nuove norme, si applicavano anche alla legge n. 479/99, costituendo i due provvedimenti legislativi un "corpus unitario".
Il ricorso è fondato.
Ed invero, nel procedimento in oggetto, il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 550 comma 3 c.p.p., così come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 44 L. n. 479/99, nonostante la fase delle indagini preliminari fosse senza dubbio conclusa prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, per cui, in difetto di una espressa norma transitoria lo stesso Tribunale - in applicazione del noto principio generale in tema processuale del c.d. "tempus regit actum" - avrebbe dovuto invece applicare nella fattispecie la norma processuale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale allorquando il P.M., sulla base delle norme di rito all'epoca in vigore, aveva correttamente emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'odierno imputato.
Infatti, la citazione diretta, prevista per tutti i reati di competenza pretorile nel momento in cui era vigente la vecchia disciplina processuale e già legittimamente esercitata nel caso in esame secondo tale disciplina, aveva ormai prodotto il proprio effetto tipico che è quello della "vocatio in ius", con il conseguente valido ed irreversibile trapasso alla fase ulteriore del dibattimento, alla quale andava applicata logicamente la nuova normativa processuale.
Nè vale sostenere in contrario che la norma transitoria che escluderebbe, l'applicazione del principio generale del "tempus regit actum", di certo non rinvenibile nella legge n. 479 del 1999, sarebbe quella di cui all'art. 219 del D.L.vo n. 51/98, e ciò perché, in primo luogo, non si rinviene alcuna norma nella prima legge che faccia in qualche modo rinvio alle norme transitorie del secondo provvedimento ed, in secondo luogo, la affinità delle materie disciplinate da due successivi provvedimenti legislativi non implica, di per se sola, l'applicazione automatica di norme transitorie dettate dal primo provvedimento anche al secondo all'infuori di un esplicito richiamo.
Nè concludente si appalesa il rilievo che a qualsiasi legge di modifica del c.p.p., non contenente norme transitorie, si applicano le norme di attuazione e transitorie del codice stesso, giacché il rapporto esistente tra il D.L.vo 51/98 e la L. 479/99 non è quello tra una legge di contenuto generale ed un'altra di semplice modifica parziaria della prima, bensì quello di due provvedimenti aventi analogo contenuto e di pari dignità formale, per cui l'efficacia in particolare nel tempo della L. 479/99 non può che essere quella disciplinata dall'art. 11 delle preleggi.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che, avendo il P.M. legittimamente esercitato nella fattispecie la sua potestà di citazione diretta secondo il regime processuale all'epoca in vigore, la disposta regressione del processo alla fase delle indagini preliminari va cassata come provvedimento abnorme, non affatto previsto dall'ordinamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001