Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
05 3 76 / 0 2 R.G.N.16912/99 REPUBBLICA ITALIANA Cron.16272 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ud. 23.1.02 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PU DO, elettivamente domiciliato in Roma alla via Michele di Lando, n.10 presso l'avv. Eugenio Tamburelli, che, unitamente all'avv. Fabrizio Farena, lo 327 rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
-1- FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi p. a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma alla 416 via Claudio Monteverdi.) presso l'avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 144 del 28.5.1999, reg. gen. n.6/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Tamburrelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28 maggio 1999 il Tribunale di Tempio Pausania, decidendo sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato nei confronti di PU DO, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda del lavoratore avente ad oggetto l'impugnativa del trasferimento da Golfo Aranci a Chilivani con condanna della datrice di lavoro a destinare il PU nell'originario posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Condannava, inoltre, il lavoratore alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. -2- Premetteva in motivazione che il provvedimento non era di trasferimento definitivo ma di missione. Osservava,quindi, che era accertato che nella circostanza la Ferrovie si erano discostate dalla prassi seguita nella scelta del personale da destinare a missioni con il ricorso preferibilmente a personale di scorta e previo interpello dei dipendenti per accertare eventuali disponibilità. Riteneva che non vi fossero indizi sufficienti per ritenere l'atto discriminatorio, se non la contiguità temporale tra esso e le denuncie del dipendente per l'irregolare gestione delle liste di attesa agli imbarchi. Concludeva che le Ferrovie hanno semplicemente violato i doveri di correttezza e buona fede e che tale violazione non determinava responsabilità per danni. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il PU, resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a., illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, deducendo il vizio di motivazione e la violazione dell'art.2103 c.c. in rel. art.67 del C.C.N.L., il ricorrente censura l'interpretazione del provvedimento, con il quale egli è stato destinato alla sede di Chilivani, come missione e non come trasferimento. Osserva che la mancanza di indicazione della durata e il trasferimento della amministrazione della sua posizione al locale polo amministrativo fanno escludere la temporaneità che è propria della missione e fanno propendere per il trasferimento. Rileva, inoltre, che la motivazione per gravi carenze del personale, che secondo il Tribunale fa ritenere la missione, costituisce anche -3- motivazione per un trasferimento. Evidenzia, infine, la decisività della questione, al fine di valutare la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto l'art.67 del contratto collettivo prevede una comunicazione di preavviso contenente anche l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento, che nella specie non vi è stata. Le censure sono fondate. La motivazione del Tribunale in ordine alla natura di missione e non di trasferimento del provvedimento impugnato è fondata sull'unico rilievo che la ragione per la quale è stato motivato il provvedimento farebbe ritenere la temporaneità di esso. E' palese l'illogicità dell'assunto in quanto la grave carenza di personale, indicata nell'atto come motivo, può essere tanto temporanea, dipendendo da assenze temporanee di personale addetto alla unità produttiva (per malattia, gravidanza, servizio militare), che definitiva (per trasferimento o cessazione" dal rapporto di lavoro). Non avendo il Tribunale accertato la temporaneità delle ragioni della carenza di personale né la corresponsione delle indennità contrattuali che accompagnano la missione, ed avendo anzi rilevato la mancanza di un termine finale, la motivazione della qualificazione del provvedimento come missione appare viziata per illogicità ed insufficienza. Vertendo il vizio su di un punto decisivo ai fini dell'accertamento della legittimità del provvedimento impugnato, esso comporta la cassazione della sentenza ai sensi dell'art.360 n.
5. c.p.c.. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 15 1. n.300 del 1970 e degli articoli 1175, 1340, 1366, 1375, 2078 e 2697 c.c. per due profili. Con -4- il primo deduce che la mancanza di ragioni tecnico amministrative del provvedimento aziendale e che la contiguità di esso con la denuncia del dipendente ne evidenziavano la natura discriminatoria. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata ha tenuto conto della contiguità temporale e l'ha ritenuta insufficiente a far ritenere la natura discriminatoria dell'atto. La affermata mancanza di prova delle ragioni effettive del provvedimento non è decisiva in quanto non dimostra logicamente la natura discriminatoria di esso. Il ricorrente prospetta una diversa valutazione dei fatti, e non vizi della motivazione, cioè propone una censura di merito inammissibile in sede di legittimità. Il secondo profilo,- con il quale si denuncia la violazione delle norme di legge che disciplinano il contratto per avere il tribunale ritenuto sussistente la violazione dei principi di correttezza e buona fede, che regolano l'esecuzione del contratto, in tenia di criteri di scelta del personale da inviare in missione e, nel contempo, che da questo accertato inadempimento non derivasse responsabilità per danni,- è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Infatti la questione proposta potrà essere affrontata dal giudice del rinvio solo ove venga accertata la natura di missione, e non di trasferimento, del provvedimento impugnato. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice che si designa nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
-5- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per le spese,alla Corte di Appello di Cagliari. anche Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002 Il Consigliere est Fernando fluf. Il Pres idente ent m IL CANCE Depositato in Cancelleria 1-5-APR-2082 60 * IL CANCELLIEREwells -6-