Sentenza 7 dicembre 2000
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale, sopravvenuta la legge 16 dicembre 1999, n.479, il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, atteso che, in assenza di una disciplina transitoria, la disciplina dell'esercizio dell'azione penale come riformulata da detta legge non è applicabile ai decreti di citazione emessi prima della sua entrata in vigore, con conseguente validità ed efficacia della citazione diretta effettuata in un momento in cui la necessità dell'udienza preliminare non era ancora stata prevista dalla legge processuale (In motivazione la Corte ha escluso che l'applicazione della l.479/99 ai procedimenti che già avevano superato la fase del rinvio a giudizio potesse derivare dall'art. 219, comma 2, del d.lgs. 19 febbraio 1998, istitutivo del c.d. "giudice unico").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2000, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMELO SCIUTO - Presidente - del 07/12/2000
1. Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - SENTENZA
2. " IO MA " N. 5539
3. " GIOVANNI ED " REGISTRO GENERALE
4. " PAOLO SE " N. 30869/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in composizione del 15/03/2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Federico Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Fatto e diritto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. per essere stata esercitata l'azione penale nei confronti di EN EL per il reato di cui all'art. 589 cp con citazione diretta senza l'obbligatoria udienza preliminare deducendo come motivo l'abnormità del provvedimento gravato laddove ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 550 comma 3 cpp, così come modificato dall'art. 44 L. 479/99, che come è noto stabilisce che, nei casi in cui il P.M. abbia esercitato la azione penale con citazione diretta per uno di quei reati (quale l'omicidio colposo) per i quali è attualmente previsto il necessario filtro dell'udienza preliminare, il giudice debba disporre la trasmissione degli atti al P.M. medesimo, anche al presente procedimento, nonostante che in esso la fase delle indagini preliminari fosse senza dubbio conclusa prima della entrata in vigore della citata legge n. 479/99. Sostiene, infatti, il P.M. ricorrente che il Tribunale di Palermo, in difetto di una esplicita normativa transitoria, avrebbe dovuto applicare il principio generale in materia processuale c.d. del "tempus regit actum" e conseguentemente applicare al caso di specie la norma processuale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale. Il ricorso è fondato.
Una corretta interpretazione dell'art. 550 comma 3 cpp evidenzia, invero, che il legislatore si è preoccupato in primo luogo di porre un limite temporale all'eccezione con cui si fa valere l'omissione della fase dell'udienza preliminare sul presupposto della piena vigenza delle norme che obbligano il P.M. a non emettere la citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare. È, perciò, evidente la contestualità tra l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta e l'esistenza di un reato per il quale già al momento della citazione stessa, è previsto l'obbligo dell'udienza preliminare: la citazione diretta deve, viceversa, ritenersi valida ed efficace nel caso in cui, nel momento dell'esercizio dell'azione penale, l'udienza preliminare non era stata ancora prevista dalla legge processuale, e ciò in applicazione del principio "tempus regit actum" (art. 11 delle preleggi). Nel caso di specie non può, quindi, invocarsi la norma di cui all'art. 550 comma 3 cpp, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, pur nella tempestività dell'eccezione sollevata nel termine indicato dall'art. 491 comma 1 cpp, in quanto, tenuto conto che la citazione diretta venne emessa in epoca in cui per il reato di cui all'art. 589 cp non era prevista l'udienza preliminare, la medesima doveva considerarsi pienamente legittima e produttiva dei conseguenti effetti giuridici, come quello di aprire la fase dibattimentale del giudizio.
La sopravvenienza della legge n. 479/99, coerentemente al principio regolato dall'art. 11 delle preleggi, non vale, perciò, a far caducare un atto ritualmente formatosi sotto l'imperio del regime normativo-processuale anteriormente vigente ne' a farne travolgere il suo effetto tipico di "vocatio in ius" con il conseguente irreversibile trapasso all'ulteriore fase del dibattimento. Nè può - sostenersi come si legge nella memoria difensiva dell'imputato dell'8/11/2000 - che l'assenza di disposizioni transitorie nella legge n. 479/99 che comportino la definizione dei giudizi sulla base dell'immediata applicazione anche nuove disposizioni da essa introdotte, sarebbe ovviata dall'applicazione anche alla citata legge 479/99 del capo 13^ del D.L.vo, n. 51 del 1998, contenente le disposizioni transitorie e finali, ed in particolare dell'art. 219 comma 2 (Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto...), e ciò perché sia il D.Lvo 51/98 che la L. 479/99 costituirebbero un "corpus unitario", entrato in vigore, non a caso, nella medesima data del 2/1/2000. In realtà, a parte una indubbia affinità tra le norme dettate dai due provvedimenti legislativi in questione, si rileva come nessun criterio interpretativo possa individuarsi che consenta di affermare che il legislatore non ha inserito nella L. 479/99 nuove norme transitorie avendo fatto chiaramente rinvio a quelle già esistenti nel D.Lvo 51/98.
Ed invero, l'esame delle varie disposizioni della L. 419, del 1999 esclude in modo categorico che possa ravvisarsi, anche implicitamente, un rinvio alle citate disposizioni del capo 13^ del decreto 51.
Nè a dimostrazione dell'esistenza di siffatto rinvio vale richiamare l'esempio che a qualsiasi legge di modifica del codice di rito, non contenente norme transitorie, si applicano le norme di attuazione e transitorie del codice stesso (D.Lvo 28/7/89 n 271), dal momento che la legge c.d. OT ( 479/99) si è affiancata in maniera assolutamente autonoma al precedente D.Lvo 51/98, disciplinando materie anche diverse da quelle oggetto di quest'ultimo provvedimento legislativo e non ponendosi comunque come semplice provvedimento di modifica delle disposizioni del decreto 51 medesimo. Un'ultima considerazione: qualora si dovesse ritenere che, quando non vi sia stato ancora il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'art. 484 cpp, le norme introdotte dalla legge n.479/99 debbano trovare immediata applicazione anche ai processi che vedano conclusa la fase delle indagini preliminari in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'art. 219 comma 2 D.Lvo n. 51/98, ne conseguirebbe logicamente che gli atti di tutti i procedimenti attualmente in fase dibattimentale sarebbero affetti dalla nullità prevista dagli artt. 416 comma 1^ e 550 comma 1^ cpp per la inevitabile mancanza dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, richiesto dall'art. 415 bis cpp, introdotto dall'art. 17 comma 2 L. 479/99.
Ed invero, tale mancanza comporterebbe la nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cpp (in quanto interessante l'intervento e l'assistenza dell'imputato) sia di richieste di rinvio a giudizio che di decreti di citazione diretta a giudizio per un numero indeterminato, ma certo rilevantissimo, di processi, con le conseguenze sul sistema processuale, che facilmente si intuiscono. L'ordinanza gravata va, pertanto, annullata senza rinvio egli atti vanno conseguentemente trasmessi al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001