Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 1
La responsabilità del progettista e direttore delle opere in cemento armato ex art. 3 della legge 5 novembre 1971 n.1086 non si estende alla predisposizione delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera principale,predisposizione che rientra nella competenza dell'imprenditore, senza che il predetto progettista sia tenuto a sorvegliare in tale fase il modo in cui vengono realizzate le opere provvisionali, la sicurezza del materiale impiegato, la rispondenza ai requisiti richiesti dalla progettazione. (Fattispecie di lesioni colpose cagionate a causa del cedimento delle armature provvisorie di sostegno di un solaio in cemento armato, realizzate in violazione degli artt. 64 e 65 DPR 7 gennaio 1956, n.164).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/1998, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 10/12/'98
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. " DE GR BE " N. 2805
3. " SAVINO VITO " REGISTRO GENERALE
4. " CH LU " N. 3l895/'98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da NG ON nato ad [...] il 3/12/'58 e da RS CO nato a [...] il 5/12/'42.AVVERSO: la sentenza della terza sezione penale della Corte di Appello di Torino del 12/6/'98, di conferma di sentenza del Pretore di Torino-sezione distaccata di Ciriè del 20/4/'96, di condanna dei due ricorrenti, per il reato di lesioni colpose gravi ed aggravate(commesso in Borgaro Torinese il 21/6/'91), alla pena di lire 900.000 di multa ciascuno, in concorso di attenuanti generiche.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vito Savino
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Bruno Ranieri
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RS CO e per il rigetto del ricorso di NG ON.
Udito il difensore delle parti civili avv. Silvio Chiaberto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori avv. Maria Clotilde Ingrassia e Gian Antonio Giordano, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA:
1)Il 21/6/'91 in Borgaro Torinese in un vecchio capannone nel, quale si stavano eseguendo opere di soppalcatura, si verificava un infortunio sul lavoro, con feriti. Nella fase di getto del calcestruzzo su campata di 450-600 metri di soletta, questa crollava in conseguenza del cedimento dell'impalcatura di sostegno. Il crollo coinvolgeva i lavoratori dipendenti PO RG e CC RI, che riportavano lesioni di gravità corrispondente alla previsione dell'art.583 comma I n. 1 CP. Essendo stato accertato che le armature provvisorie di sostegno del costruendo solaio erano state realizzate in violazione degli artt.64 e 65 DPR 164/'56, del reato di lesioni colpose gravi ed aggravate erano chiamati a rispondere NG ON (amministratore della s.n.c NG appaltatrice dei lavori, della quale i due infortunati erano dipendenti)e RS CO, direttore dei lavori, con gli addebiti di colpa di violazione degli indicati articoli della normativa antinfortuni, e di imprudenza, negligenza, imperizia. Il Pretore di Torino-sezione distaccata di Ciriè con sentenza del 20/4/'96, in concorso di attenuanti generiche, condannava i due imputati alla pena di lire 900.000 di multa ciascuno. In seconda istanza la terza sezione penale della Corte di Appello di Torino con sentenza del 12/6/'98 confermava la decisione di primo grado.
La Corte di merito, recependo conclusioni di esperite perizie, individuava la causa, determinante del crollo nella eccessiva snellezza dei puntelli dell'armatura provvisoria della soletta e nel loro non corretto posizionamento(a distanza eccessiva tra loro, non su tutti i punti in piano).
Rispetto a questa situazione considerava colpevole il OS perché era l'impresario costruttore a cui incombeva l'onere della predisposizione delle opere provvisorie ed aveva provveduto all'acquisto del materiale presso una ditta produttrice, direttamente, in completa autonomia;
e colpevole pure il RS ai sensi dell'art.3 della legge 1086/'71(nella qualità di direttore dei lavori in cemento armato, oltre ad avere compiti di alta sorveglianza funzionale alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto, doveva controllare anche l'esecuzione dei lavori progettati ed in quest'ambito pure la regolarità della predisposizione delle opere provvisorie strmentali alla materiale posa in opera del solaio). 2)Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno, proposto ricorsi per cassazione ambedue i prevenuti. Chiedono l'annullamento, della decisione impugnata, prospettando e svolgendo rilevi critici diversi. Il primo contesta la lettura delle espletate perizie, data dai giudici di II grado nel senso del riconoscimento della sua responsabilità. Sostiene che le risultanze peritali non sono nel senso indicato dai giudici del merito, che aveva eseguito pedissequamente le indicazioni dell'ing. RS, riguardo in particolare al numero, alla consistenza, alla distanza dei puntelli dell'armatura, che della tecnica di esecuzione del solaio era responsabile soltanto lo stesso ing. RS nella qualità di progettista-direttore dei lavori delle opere in cemento armato, ai sensi della legge 1086/'71. RS, richiamandosi proprio a questa legge, afferma invece contrario: su di lui, progettista e direttore delle opere in cemento armato, non incombeva l'obbligo di interessarsi delle armature provvisorie, specificamente del materiale da usare per la realizzazione e del relativo posizionamento nonché del controllo della esecuzione.
3)Il ricorso di NG ON non è giuridicamente considerabile, in quanto propone motivo di doglianza al di fuori dell'ambito dei motivi previsti dall'art.606 CPP;
va pertanto dichiarato inammissibile. È infatti in sostanza mera diversa valutazione di risultanze processuali, non esaminabile nel giudizio di legittimità in presenza, come nel caso in esame, di valutazione dei giudici di merito adeguata e logica. Si osserva che l'addebito di colpa, sostanziale e formale, riferito agli imputati, non comprende indicazione alcuna della legge 5/11/'71 n.1086(norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica);riguarda soltanto parametri generici (imprudenza, negligenza, imperizia) e la violazione specifica degli artt.64 e 65 DPR l64 '56.Dalla traduzione in positivo di questi criteri di valutazione della colpa, nonche' dalle previsioni degli artt,2087 cod. civ.,1 e 3 DPR 7/1/'56 n.164,4 DPR 27/4/'55 n.547, si evince che il datore di lavoro ha la responsabilità della esecuzione delle armature provvisorie per la realizzazione dei solai, in modo tale da assicurare in ogni fase del lavoro la necessaria solidità; inoltre, prima della posa delle armature e delle centine di sostegno, deve assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture su cui esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti. Quando, come nel caso in esame, si constata violazione di queste regole(puntelli dell'armatura del solaio di robustezza non adeguata al peso che dovevano sostenere, in numero inferiore al necessario, sistemati a distanza tra loro superiore ai limiti di sicurezza e non su tutti i punti in piano, non inchiodati alla base ed al vertice alle banchine di legno, secondo le indicazioni delle espletate perizie) e se dalla violazione delle regole è derivato il crollo(sempre secondo le indicazioni per tali) con lesioni riportate da lavoratori dipendenti, il datore di lavoro di questi(che all'epoca. dei fatti era il NG) non può non risponderne. Per lo spiegato ancoraggio della sua responsabilità alle violazioni degli artt.2087 code civ.(colpa generica) e 64-65 DPR 164/'56(colpa specifica), ancoraggio coerente con l'imputazione,
l'argomentazione del ricorrente NG di richiamo della legge 1086/'71,di dedotta competenza dell'ing. RS pure nella indicazione della predisposizione delle opere provvisorie, di affermata mera esecuzione di queste in pedissequo rispetto delle disposizioni date dal RS, è priva di pregio giuridico scriminante.
Non sì condivide invece il riconoscimento di responsabilità dell'ing. RS, proprio sulla base degli assunti e delle argomentazioni dei giudici di seconda istanza;
nei confronti di RS la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per non avere il prevenuto commesso il fatto.
RS era il progettista-direttore dei lavori delle opere in cemento armato. La sentenza impugnata, condividendo la tesi del giudice di primo grado, evidenzia mancanza di certezza riguardo al nesso di casualità tra imperfetta progettazione e crollo della soletta;
quindi coinvolge RS nella colpa come progettista. La stessa sentenza impugnata non riconosce d'altronde la colpa del RS alla stregua delle figure soggettive e di respondì sabilità previste dai DD.PP.RR. 547/'55 e 164/'56, escludendo altresì espressamente anche la sua ingerenza di fatto nella attività propria dell'imprenditore NG. Argomenta inoltre testualmente"... è giurisprudenza costante quella che esclude dalla competenza del direttore tecnico, delle strutture la predisposizione delle opere provvisionali, essendo egli solo responsabile della realizzazione corretta dell'opera. Come direttore dei lavori del cemento armato è responsabile della conformità dell'opera al progetto e del suo armonico inserimento nel preesistente". Per le medesime ragioni non è richiamabile neppure l'art. 2087 cod. civ.(a sostegno della colpa generica), avendo del resto tale articolo come destinatario espresso e formale soltanto l'imprenditore. I giudici di II grado sostengono però che l'ing. RS, progettista e direttore dei lavori in cemento armato, ai sensi della legge 1086/'71,in particolare dell'art.3, anche se non gli era demandata la predisposizione delle opere provvisionali di competenza del NG, al fine di garantire la buona riuscita del suo progetto, doveva partecipare alla esecuzione della sua opera(il solaio in cemento armato da lui progettato) e sorvegliare in tale fase anche il modo in cui NG realizzava le opere provvisionali, la sicurezza del Materiale impiegato, la rispondenza ai requisiti richiesti dalla progettazione. Ma questa interpretazione, oltre a discostarsi dai menzionati addebiti di colpa del capo d'imputazione, non trova sostegno alcuno in nessuna delle norme della legge 1086/'71, che riguarda soltanto le opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica in sè, e non le armature provvisorie eventualmente necessarie nella fase di predisposizione, disciplinate da altra normativa. La conferma della estraneità del progettista-direttore dei lavori, delle opere in cemento armato della consistenza di quelle in esame, a responsabilità diretta nella esecuzione delle armature provvisorie, è offerta logicamente e deduttivamente dalla previsione del II comma dell'art.64 DPR 164/'56.che.riguardo alle armature provvisorie, fissa il coinvolgimento di ingegneri o architetti soltanto per ,le armature provvisorie relative a grandi opere("le armature provvisorie per grandi opere, come centine per pronti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità").
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di NG segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che si fissa in lire un milione. Il OS va condannato altresì alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questa fase del giudizio, spese che si liquidano in complessive lire 2.700.000, onorari compresi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di RS CO, non avendo costui commesso il fatto ascrittogli;
dichiara inammissibile il ricorso di NG ON, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire un milione in favore della Cassa delle Ammende;
nonché alla rifusione, in favore delle parti civili PO RG e CC RI, delle spese da queste sostenute in questa fase di giudizio, spese che liquida in complessive lire 2.700.000, onorari compresi.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 1999