Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/1998, n. 112
CASS
Sentenza 10 dicembre 1998

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La responsabilità del progettista e direttore delle opere in cemento armato ex art. 3 della legge 5 novembre 1971 n.1086 non si estende alla predisposizione delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera principale,predisposizione che rientra nella competenza dell'imprenditore, senza che il predetto progettista sia tenuto a sorvegliare in tale fase il modo in cui vengono realizzate le opere provvisionali, la sicurezza del materiale impiegato, la rispondenza ai requisiti richiesti dalla progettazione. (Fattispecie di lesioni colpose cagionate a causa del cedimento delle armature provvisorie di sostegno di un solaio in cemento armato, realizzate in violazione degli artt. 64 e 65 DPR 7 gennaio 1956, n.164).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/1998, n. 112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 112
Data del deposito : 10 dicembre 1998

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