Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2024, n. 30814
CASS
Sentenza 2 dicembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, in data 20 settembre 2024. Le parti coinvolte sono un contribuente e l'Agenzia delle Entrate, la quale aveva emesso avvisi di accertamento per costi ritenuti inesistenti relativi a operazioni di bonifica. Il contribuente ha contestato tali avvisi, sostenendo l'effettività delle prestazioni e presentando prove a sostegno, tra cui una sentenza penale di assoluzione. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, ritenendo sufficienti gli indizi forniti dall'Agenzia.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, ha argomentato che la sentenza penale di assoluzione, emessa con la formula "il fatto non sussiste", ha efficacia di giudicato nel processo tributario, in quanto i fatti accertati in sede penale sono gli stessi oggetto di contestazione fiscale. La Corte ha sottolineato che, in virtù della nuova normativa, il giudice tributario deve considerare tale sentenza come prova della non sussistenza dei fatti contestati, accogliendo quindi il ricorso e cassando la sentenza impugnata. Le spese sono state compensate, riconoscendo l'applicazione dello jus superveniens.

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Massime1

​​L'art. 21- bis del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, introdotto dal Decreto Legislativo n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di Cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso).

Commentari18

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  • 1Sul ridimensionamento dell’efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, fra nomofilachia e sconfinamento nella sfera riservata al potere…Accesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 18 novembre 2025

  • 2Processo tributario
    https://www.dirittobancario.it/

  • 3Giudicato penale e processo tributario: l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000
    Avv. Vittoria Bossio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. Espressione Moda s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate per l'anno d'imposta 2015 per Ires, Iva e Irap in relazione alla contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per gli acquisti da quattro fornitori - Stan Alexandru Constantin, Rizzello Maria Rosaria, Pubblicizzando di Pellè Tonino e Donatio Emilio - nonché per aver dedotto costi non di competenza in quanto relativi a prestazioni svolte nell'anno 2014. 2. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria (CTP) di Lecce limitatamente alle prestazioni fornite da Rizzello Maria Rosaria e ai costi indeducibili perché non di competenza e rigettato per …

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  • 5Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2024, n. 30814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30814
Data del deposito : 2 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

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