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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa OV RA Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. IC OS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3051/2025promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Dal Prà Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Controparte_1 C.F._2
ND
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti: “A modifica delle condizioni previste nella sentenza di separazione
564/2023, le parti prevedono le seguenti condizioni: Per_ 1) fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli e on la somma di Parte_1 Per_2 euro 250 (euro 125 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a
entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
pagina 1 di 3 relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, con decorrenza dal mese di novembre 2025, fermo per il pregresso i provvedimenti previgenti;
2) l'AU viene attribuito in via esclusiva alla signora Controparte_1
3) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.6.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica delle Parte_1 condizioni di separazione da di cui alla sentenza n. 564/2023 di questo Tribunale Controparte_1 pubblicata il 22.3.2023 con riferimento alla misura del mantenimento dei figli, di cui chiedeva la revoca per il figlio , ormai autosufficiente, la riduzione per gli altri figli;
a sostegno delle richieste Per_3 deduceva tra l'altro che, rispetto alle condizioni valutate all'epoca della separazione, le sue condizioni sarebbero peggiorate, avendo cessato l'età lavorativa per raggiungimento dell'età pensionabile e ritraendo una pensione assai modesta.
Con comparsa in data 3.10.2025 si è costituita la convenuta, opponendosi alla richiesta di modifica.
All'udienza del 14.10.2025, interrogate le parti, dopo ampia discussione le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni riportate in epigrafe. I difensori discutevano quindi la causa, rinunciando agli scritti conclusivi e la stessa veniva trattenuta la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM che ha concluso come in epigrafe.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, essendo il mantenimento previsto in favore dei figli congruo, considerate le condizioni economiche delle parti e le diverse condizioni dell'attore, rispetto a quelle valutate in sede di separazione.
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 564/2023 dell'intestato
Tribunale, ferme le ulteriori condizioni, siano modificate nei termini seguenti:
i) fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli e con la somma di Parte_1 Per_1 Per_2 euro 250 (euro 125 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, con decorrenza dal mese di novembre 2025, fermo per il pregresso i provvedimenti previgenti;
ii) l'AU viene attribuito in via esclusiva alla signora Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti pagina 2 di 3 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
IC OS
Il Presidente
OV RA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa OV RA Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. IC OS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3051/2025promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Dal Prà Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Controparte_1 C.F._2
ND
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti: “A modifica delle condizioni previste nella sentenza di separazione
564/2023, le parti prevedono le seguenti condizioni: Per_ 1) fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli e on la somma di Parte_1 Per_2 euro 250 (euro 125 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a
entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
pagina 1 di 3 relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, con decorrenza dal mese di novembre 2025, fermo per il pregresso i provvedimenti previgenti;
2) l'AU viene attribuito in via esclusiva alla signora Controparte_1
3) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.6.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica delle Parte_1 condizioni di separazione da di cui alla sentenza n. 564/2023 di questo Tribunale Controparte_1 pubblicata il 22.3.2023 con riferimento alla misura del mantenimento dei figli, di cui chiedeva la revoca per il figlio , ormai autosufficiente, la riduzione per gli altri figli;
a sostegno delle richieste Per_3 deduceva tra l'altro che, rispetto alle condizioni valutate all'epoca della separazione, le sue condizioni sarebbero peggiorate, avendo cessato l'età lavorativa per raggiungimento dell'età pensionabile e ritraendo una pensione assai modesta.
Con comparsa in data 3.10.2025 si è costituita la convenuta, opponendosi alla richiesta di modifica.
All'udienza del 14.10.2025, interrogate le parti, dopo ampia discussione le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni riportate in epigrafe. I difensori discutevano quindi la causa, rinunciando agli scritti conclusivi e la stessa veniva trattenuta la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM che ha concluso come in epigrafe.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, essendo il mantenimento previsto in favore dei figli congruo, considerate le condizioni economiche delle parti e le diverse condizioni dell'attore, rispetto a quelle valutate in sede di separazione.
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 564/2023 dell'intestato
Tribunale, ferme le ulteriori condizioni, siano modificate nei termini seguenti:
i) fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli e con la somma di Parte_1 Per_1 Per_2 euro 250 (euro 125 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, con decorrenza dal mese di novembre 2025, fermo per il pregresso i provvedimenti previgenti;
ii) l'AU viene attribuito in via esclusiva alla signora Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti pagina 2 di 3 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
IC OS
Il Presidente
OV RA
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