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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 585/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 585/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. PANDOLFI CESARE
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. PANDOLFI CESARE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 21/04/2016 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in BUENOS AIRES (ARGENTINA), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Pescara al N. 272, P. 2, S. C, Uff. 1, anno 2016.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 22/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 7 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
IN MERITO AI RAPPORTI TRA I CONIUGI
1) la casa coniugale adibita a sede di vita e indirizzo familiare, sita in Pescara, alla
Via Roma n° 60 rimarrà nella disponibilità esclusiva della GN che CP_1
ivi abiterà con la figlia minore mentre il Signor ha già provveduto da tempo a Pt_1
reperire altro domicilio sito in Pescara, alla Via Quarto dei Mille n° 4;
2) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
la GN è CP_1
libera professionista, titolare di partita IVA mentre il Signor è lavoratore Pt_1
dipendente nel ramo del commercio;
entrambi sono titolari di autonomi rapporti di c/c. Pertanto, rinunziano a qualsivoglia reciproco contributo al mantenimento;
dichiarano altresì di avere risolto ogni possibile questione di natura economica e, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
IN MERITO AI RAPPORTI CON I FIGLI MINORI
Ai sensi dell'art. 473 bis. 12 cpc ultimo comma, si comunica quanto segue:
INFORMAZIONI SUI GENITORI
- Madre: nata a [...] il [...], professione: libera Controparte_1
professionista dotata di partita IVA;
orario di lavoro: variabile;
- Padre: , nato a [...] il [...], professione Parte_1
lavoratore dipendente;
orario di lavoro 30 ore settimanali a turnazione;
INFORMAZIONI SUI FIGLI MINORI
- , nata a [...] il [...]; scuola attualmente frequentata: 3^ Persona_1
elementare presso Istituto Ignazio Silone di Pescara, con orario 8,00/13,30 dal lunedì al giovedì e 8,00/13,00 il venerdì.
NONNI O PARENTI CHE COLLABORANO PER LA GESTIONE DEI FIGLI
pagina 3 di 7 Attualmente i nonni materni collaborano, quando occorre, alla gestione della figlia minore sia per l'accompagnamento o ritiro da scuola sia per le attività extrascolastiche;
non è utilizzato un servizio di baby-sitting; non sono attualmente previsti pre-scuola, doposcuola e lezioni private.
SPORT PRATICATI ED EVENTUALI IMPEGNI AGONISTICI RELATIVI
segue lezioni di danza nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle Per_1
18,00, nonché lezioni di pianoforte nella giornata di lunedì dalle 17,45 alle 8,15; entrambe le attività vengono svolte a Pescara.
Controparte_2
, con studio in Pescara.
[...]
PER QUANTO INNANZI
Le parti, anche in ragione degli equilibri raggiunti nel periodo di separazione di fatto che si protrae ormai da tempo, intendono regolare i rapporti e la gestione della figlia minore con le seguenti modalità:
1) sarà affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa, con Per_1
allocazione prevalente e formale presso l'abitazione materna sita in Pescara, alla Via
Roma 60; ogni modifica relativa al domicilio e/o alla residenza dei genitori dovrà essere comunicata da una parte all'altra ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c. nei termini perentori ivi indicati;
2) i ricorrenti, in ossequio al diritto ad una effettiva bigenitorialità, conformemente al preminente interesse della figlia, concordano che essa permanga con alternanza settimanale presso l'uno e l'altro genitore dal sabato mattina (dopo le lezioni scolastiche se presenti) alla domenica sera dopo la cena. Nei giorni feriali, invece, in considerazione delle attuali esigenze lavorative delle parti, esse concordano che la minore potrà permanere con il padre ogni qualvolta essa manifesterà tale desiderio e le condizioni lavorative lo permetteranno. Le parti, in funzione di quanto sopra pagina 4 di 7 previsto, si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse dei minori favorendo per quanto possibile un'effettiva bigenitorialità ed evitando inutili forzature;
3) IL Signor nei giorni di permanenza con la figlia, continuerà a favorire il Pt_1
corretto svolgimento delle attività di studio ed extrascolastiche di quest'ultima e garantirà la piena idoneità funzionale agli scopi degli ambienti in cui permarrà e pernotterà;
4) tale regime di permanenza potrà essere derogato su accordo dei coniugi che si impegnano a manifestare elasticità e buonsenso nell'esclusivo interesse della minore;
5) Per le necessità relative al trasporto della minore presso la scuola e i luoghi di frequentazione delle attività extrascolastiche, provvederanno i genitori organizzandosi in funzione dei rispettivi orari lavorativi come peraltro già avviene pacificamente da tempo. In caso di impedimento da parte di entrambi, provvedono dichiarandolo nel presente atto di delegare i nonni materni per qualsivoglia evenienza;
6) I minori trascorreranno ad anni alterni i giorni dal 23/12 al 30/12 con l'un genitore ed i giorni dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni i minori trascorreranno con l'un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Le parti avranno facoltà di trascorrere nel periodo dal 15/06 al 31/08, fino a 7 giorni anche consecutivi con la figlia.
In tal senso esse avranno l'onere di comunicarsi il periodo prescelto almeno con 15 giorni di preavviso;
anche in questo caso tale regime di permanenza potrà essere derogato su accordo dei coniugi che si impegnano a manifestare elasticità e buonsenso nell'esclusivo interesse dei minori;
7) In ordine ai compleanni dei minori e alle altre festività, nel caso in cui le parti non ritenessero possibile e/o opportuno un auspicabile festeggiamento comune, saranno trascorsi da essi minori ora con un genitore, ora con l'altro ad anni alterni;
pagina 5 di 7 8) il Sig. a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore si Pt_1
obbliga a versare a cadenza mensile la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ciascun mese. Somma rivalutabile ex lege secondo indicizzazione ISTAT. La somma verrà corrisposta alla GN nelle CP_1
forme e con le modalità che le parti riterranno congrue;
9) Le parti concordano che a beneficiare dei contributi previsti dalla L. Bil. 2021 in vigore dal mese di luglio 2021 – cd. “assegno unico universale”, e/o di ogni altra forma di ammortizzatore sociale rivolte alle famiglie con minori a carico sia, in continuità con quanto già accade, il Signor Pt_1
10) Le spese di natura straordinaria riguardanti la figlia minore, la cui regolamentazione farà esclusivo riferimento al “protocollo famiglia” in uso presso il
Tribunale di Pescara, saranno sostenute dalle parti nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
11) I coniugi assumono l'obbligo di non coinvolgere la minore nelle rispettive eventuali relazioni sentimentali, a meno che non si tratti di rapporto affettivo serio e duraturo. In ogni caso i coniugi concordano, nell'esclusivo interesse della prole, che i minori non dovranno subire alcun condizionamento e/o pressione nella frequentazione del genitore con altro partner, nell'eventualità in cui quest'ultimo/a non incontri, per qualsivoglia ragione, il loro gradimento;
12) le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio di visto o passaporto validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 6 di 7 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 585/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. PANDOLFI CESARE
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. PANDOLFI CESARE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 21/04/2016 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in BUENOS AIRES (ARGENTINA), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Pescara al N. 272, P. 2, S. C, Uff. 1, anno 2016.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 22/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 7 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
IN MERITO AI RAPPORTI TRA I CONIUGI
1) la casa coniugale adibita a sede di vita e indirizzo familiare, sita in Pescara, alla
Via Roma n° 60 rimarrà nella disponibilità esclusiva della GN che CP_1
ivi abiterà con la figlia minore mentre il Signor ha già provveduto da tempo a Pt_1
reperire altro domicilio sito in Pescara, alla Via Quarto dei Mille n° 4;
2) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
la GN è CP_1
libera professionista, titolare di partita IVA mentre il Signor è lavoratore Pt_1
dipendente nel ramo del commercio;
entrambi sono titolari di autonomi rapporti di c/c. Pertanto, rinunziano a qualsivoglia reciproco contributo al mantenimento;
dichiarano altresì di avere risolto ogni possibile questione di natura economica e, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
IN MERITO AI RAPPORTI CON I FIGLI MINORI
Ai sensi dell'art. 473 bis. 12 cpc ultimo comma, si comunica quanto segue:
INFORMAZIONI SUI GENITORI
- Madre: nata a [...] il [...], professione: libera Controparte_1
professionista dotata di partita IVA;
orario di lavoro: variabile;
- Padre: , nato a [...] il [...], professione Parte_1
lavoratore dipendente;
orario di lavoro 30 ore settimanali a turnazione;
INFORMAZIONI SUI FIGLI MINORI
- , nata a [...] il [...]; scuola attualmente frequentata: 3^ Persona_1
elementare presso Istituto Ignazio Silone di Pescara, con orario 8,00/13,30 dal lunedì al giovedì e 8,00/13,00 il venerdì.
NONNI O PARENTI CHE COLLABORANO PER LA GESTIONE DEI FIGLI
pagina 3 di 7 Attualmente i nonni materni collaborano, quando occorre, alla gestione della figlia minore sia per l'accompagnamento o ritiro da scuola sia per le attività extrascolastiche;
non è utilizzato un servizio di baby-sitting; non sono attualmente previsti pre-scuola, doposcuola e lezioni private.
SPORT PRATICATI ED EVENTUALI IMPEGNI AGONISTICI RELATIVI
segue lezioni di danza nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle Per_1
18,00, nonché lezioni di pianoforte nella giornata di lunedì dalle 17,45 alle 8,15; entrambe le attività vengono svolte a Pescara.
Controparte_2
, con studio in Pescara.
[...]
PER QUANTO INNANZI
Le parti, anche in ragione degli equilibri raggiunti nel periodo di separazione di fatto che si protrae ormai da tempo, intendono regolare i rapporti e la gestione della figlia minore con le seguenti modalità:
1) sarà affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa, con Per_1
allocazione prevalente e formale presso l'abitazione materna sita in Pescara, alla Via
Roma 60; ogni modifica relativa al domicilio e/o alla residenza dei genitori dovrà essere comunicata da una parte all'altra ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c. nei termini perentori ivi indicati;
2) i ricorrenti, in ossequio al diritto ad una effettiva bigenitorialità, conformemente al preminente interesse della figlia, concordano che essa permanga con alternanza settimanale presso l'uno e l'altro genitore dal sabato mattina (dopo le lezioni scolastiche se presenti) alla domenica sera dopo la cena. Nei giorni feriali, invece, in considerazione delle attuali esigenze lavorative delle parti, esse concordano che la minore potrà permanere con il padre ogni qualvolta essa manifesterà tale desiderio e le condizioni lavorative lo permetteranno. Le parti, in funzione di quanto sopra pagina 4 di 7 previsto, si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse dei minori favorendo per quanto possibile un'effettiva bigenitorialità ed evitando inutili forzature;
3) IL Signor nei giorni di permanenza con la figlia, continuerà a favorire il Pt_1
corretto svolgimento delle attività di studio ed extrascolastiche di quest'ultima e garantirà la piena idoneità funzionale agli scopi degli ambienti in cui permarrà e pernotterà;
4) tale regime di permanenza potrà essere derogato su accordo dei coniugi che si impegnano a manifestare elasticità e buonsenso nell'esclusivo interesse della minore;
5) Per le necessità relative al trasporto della minore presso la scuola e i luoghi di frequentazione delle attività extrascolastiche, provvederanno i genitori organizzandosi in funzione dei rispettivi orari lavorativi come peraltro già avviene pacificamente da tempo. In caso di impedimento da parte di entrambi, provvedono dichiarandolo nel presente atto di delegare i nonni materni per qualsivoglia evenienza;
6) I minori trascorreranno ad anni alterni i giorni dal 23/12 al 30/12 con l'un genitore ed i giorni dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni i minori trascorreranno con l'un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Le parti avranno facoltà di trascorrere nel periodo dal 15/06 al 31/08, fino a 7 giorni anche consecutivi con la figlia.
In tal senso esse avranno l'onere di comunicarsi il periodo prescelto almeno con 15 giorni di preavviso;
anche in questo caso tale regime di permanenza potrà essere derogato su accordo dei coniugi che si impegnano a manifestare elasticità e buonsenso nell'esclusivo interesse dei minori;
7) In ordine ai compleanni dei minori e alle altre festività, nel caso in cui le parti non ritenessero possibile e/o opportuno un auspicabile festeggiamento comune, saranno trascorsi da essi minori ora con un genitore, ora con l'altro ad anni alterni;
pagina 5 di 7 8) il Sig. a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore si Pt_1
obbliga a versare a cadenza mensile la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ciascun mese. Somma rivalutabile ex lege secondo indicizzazione ISTAT. La somma verrà corrisposta alla GN nelle CP_1
forme e con le modalità che le parti riterranno congrue;
9) Le parti concordano che a beneficiare dei contributi previsti dalla L. Bil. 2021 in vigore dal mese di luglio 2021 – cd. “assegno unico universale”, e/o di ogni altra forma di ammortizzatore sociale rivolte alle famiglie con minori a carico sia, in continuità con quanto già accade, il Signor Pt_1
10) Le spese di natura straordinaria riguardanti la figlia minore, la cui regolamentazione farà esclusivo riferimento al “protocollo famiglia” in uso presso il
Tribunale di Pescara, saranno sostenute dalle parti nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
11) I coniugi assumono l'obbligo di non coinvolgere la minore nelle rispettive eventuali relazioni sentimentali, a meno che non si tratti di rapporto affettivo serio e duraturo. In ogni caso i coniugi concordano, nell'esclusivo interesse della prole, che i minori non dovranno subire alcun condizionamento e/o pressione nella frequentazione del genitore con altro partner, nell'eventualità in cui quest'ultimo/a non incontri, per qualsivoglia ragione, il loro gradimento;
12) le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio di visto o passaporto validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 6 di 7 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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