Sentenza 18 aprile 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2019, n. 10932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10932 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2019 |
Testo completo
di NAPOLI del 02/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per l'inammissibilità del quarto motivo per carenza d'interesse, l'inammissibilità dei restanti motivi, in subordine il rigetto;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Benigni Arturo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento.
FATTI DI CAUSA
1.- Il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da AR JA, cittadino pakistano, avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Caserta gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, come pure della protezione c.d. sussidiaria. Infatti, permanendo una situazione di instabilità rappresentata dal terrorismo e dalla diminuzione dell'intervento dello Stato nel Punijab, il Tribunale ha accolto la domanda relativa alla protezione umanitaria. Contro il decreto del Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.Il Ministero dell'Interno ha replicato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.- Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 d.lgs. n. 251/2007, 8 e 27 d.lgs. n. 25/2008, imputandole di non avere adeguatamente attivato il potere istruttorio officioso necessario a verificare la situazione socio-politica ed economica del Paese di provenienza;
(ii) col secondo motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 8 e 11 d.lgs. n. 251/2007 e 2 d.lgs. n. 25/2009, per avere errato nel ritenere i fatti narrati dal richiedente inidonei a rappresentare una violazione grave dei diritti umani;
(iii) col terzo motivo, per violazione o falsa applicazione dell'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007, poiché la situazione del Pakistan avrebbe dovuto ritenersi caratterizzata da violenza indiscriminata in condizione di conflitto armato interno;
(iv) col quarto motivo, infine, per violazione o falsa applicazione dell'art. 5 t.u. imm., per avere il Tribunale mancato di riconoscere l'esistenza dei presupposti della protezione umanitaria senza specifica motivazione. 3.- I primi tre motivi, suscettibili di esame unitario, sono inammissibili. Il Tribunale invero ha escluso, sulla scorta di fonti ufficiali di conoscenza specificamente menzionate (rapporto
EASO
2017), che la situazione interna fosse in quella zona territoriale (del Pakistan) caratterizzata da violenza indiscriminata in condizione di conflitto armato. Nello specifico, la decisione impugnata ha rilevato che «non vi è nel Pujab una situazione di violenza indiscriminata e forte è in questa regione la presenza dello Stato che ha condotto campagne militari attive per sradicare gruppi terroristici e che nel 2016 gli attacchi terroristici hanno avuto un decremento del 44% rispetto al 2015». La stessa ha, del resto, anche aggiunto che «permane tuttavia una situazione di instabilità rappresentata dalla circostanza che a volte proprio l'intervento dello Stato per sradicare cellule terroristiche ha avuto come esito non voluto la morte di civili e di membri delle forze armate»: «ciò che consente» - ha concluso il Tribunale - «il riconoscimento al ricorrente della protezione umanitaria». 4.- Il quarto motivo è inammissibile. Afferma in proposito il ricorrente che «il decreto impugnato ha ancora errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria». Il decreto del Tribunale napoletano ha tuttavia concesso - lo si è appena sopra riportato - al richiedente l'invocata protezione umanitaria. Al ricorrente difetta dunque l'interesse alla proposizione del motivo in discorso. 5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi). Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 7 marzo 2019. 4 eiZta, i-e lavi& 3 N- CORTE S