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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G 20324/2018
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22/01/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. VINCENZA BONAVIRI;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. SERGIO SPINA per delega dell'avv. SERGIO
GIANGRECO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, alle note conclusive depositate e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 8
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20324 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(P. I. Parte_1
), in persona del Curatore dott. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 Parte_2
VINCENZA BONAVIRI per procura in atti attrice
e
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO GIANGRECO per procura in atti convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 19.12.2018 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 innanzi a questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente n. 884303, del contratto conto anticipo fatture n. 884304, del contratto di conto corrente ordinario non affidato n. 892126, per violazione dell'art. 117, cc. 1 e 3, T.U.B., e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
chiedeva, altresì, l'accertamento dell'inadempimento della convenuta, che non le aveva rilasciato la documentazione inerente i conti correnti, ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e degli artt.
1375 e 1374 c.c., con la condanna della banca al risarcimento del danno;
in via subordinata pagina 2 di 8 chiedeva l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento della banca e la sua condanna al pagamento del relativo indennizzo.
In particolare, l'attrice lamentava l'applicazione di interessi in misura ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto, spese e oneri, in assenza di pattuizioni scritte, la capitalizzazione trimestrale degli interessi con variazione delle condizioni in maniera ad essa più sfavorevole.
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda, Controparte_2 nonché la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito per il rapporto di c/c oggetto di causa, non affidato sino al 19.12.2008; nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Alla prima udienza del 30.4.2019 veniva assegnato un termine per l'avvio del procedimento di mediazione e, all'esito, venivano assegnati i termini ai sensi dell'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con provvedimento del 16.11.2020 veniva accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca. All'udienza del 14.6.2021, in seguito alla declaratoria di fallimento della società
[... attrice, il giudizio veniva interrotto e poi riassunto dalla Curatela del Fallimento Parte_1
. Parte_1
Si costituiva quale mandataria di Controparte_3 Controparte_2
Con provvedimento del 10.1.2022 veniva disposta TU;
ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del 12.9.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20.3.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. All'udienza del
10.7.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, la parte convenuta reiterava la richiesta di richiamo del TU ma, con ordinanza del 21.8.2024, rigettata la predetta richiesta, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.01.2025, alla quale viene decisa.
******
Va innanzitutto esclusa la violazione dell'art. 117 TUB da parte della convenuta, per la mancanza di contratti scritti disciplinanti i rapporti tra la banca e la società correntista, dal momento che, a seguito dell'ordine di esibizione, la convenuta ha depositato la pagina 3 di 8 documentazione contrattuale riferita ai rapporti di conto corrente ordinario n. 884303, conto anticipo fatture n. 884304 e conto corrente s.b.f. n. 892126, oggetto del presente giudizio.
Al fine di ottenere ogni utile elemento circa le doglianze dell'attrice è stata disposta apposita
TU.
La Consulente nominata, dott.ssa ha innanzitutto verificato che la Persona_1 banca ha rispettato il principio della reciproca capitalizzazione e, pertanto, nelle rielaborazioni effettuate dal consulente tecnico sono stati capitalizzati trimestralmente gli interessi, le commissioni di massimo e le spese evidenziate in estratto conto; quanto alle rimesse solutorie ha affermato che gli estratti conto esaminati decorrono già dal 2007 mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 19/12/2018, pertanto, si è proseguito alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie per il periodo antecedente al
19/12/2008, ovvero al periodo antecedente i dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione (Cass.
Civ. SS.UU. 24418/2010).
Ha, quindi, effettuato il ricalcolo dei saldi del conto corrente ordinario n. 884303 e dei due conti anticipi
n. 884304 (anticipi su fatture) e n. 892126 (trans. SBF) agganciati al conto in esame, chiarendo di avere proceduto riordinando i saldi per valuta, ricalcolando gli interessi al tasso convenzionale o a quello praticato dalla banca, se più favorevole al correntista, e procedendo alla capitalizzazione trimestrale delle competenze maturate sui nuovi saldi rideterminati. Con riferimento alle commissioni che dal 2009 hanno sostituito la
c.m.s., e riportate negli estratti conto come “commissione per utilizzo oltre disponibilità fondi”, e “commissione istruttoria veloce (CIV)”, stante la mancanza di apposite pattuizioni scritte, queste ultime sono state espunte dal ricalcolo del saldo dei conti correnti.
Ha concluso rilevando che, per il conto corrente, a fronte di un saldo a debito di €
22.385,60, è emerso un credito della correntista pari ad € 74.439,00, cui sommare € 376,63 per interessi non capitalizzati al 24.7.2019, per un totale di € 74.815,63. A tale somma occorre applicare la differenza tra competenze originarie (pari ad € 8.972,68) e competenze rideterminate con i criteri di cui al mandato ricevuto (ammontanti ad € 5.655,76) per un totale di € 3.316,92 per competenze prescritte. Pertanto, il saldo finale a favore della correntista risulta pari ad € 71.498,71 (€ 74.815,63 - € 3.316,92).
pagina 4 di 8 Ha precisato che i risultati finali dei due conti anticipi n. 884304 e n. 892126 sono rimasti sempre pari a zero per effetto dei giroconti delle competenze su di essi maturate che, così come rideterminate sulla scorta dei criteri del mandato, hanno partecipato alla rideterminazione del saldo finale del conto ordinario n. 884303 sul quale sono agganciati.
Le conclusioni della Consulente, frutto di uno scrupoloso esame degli atti, scevre da vizi logici, anche nella risposta alle osservazioni della parte convenuta, meritano di essere condivise e possono essere utilizzate ai fini della decisione.
Vanno, infatti, disattese le osservazioni della banca convenuta, più volte reiterate anche in sede di note conclusive.
La banca ha contestato la mancata applicazione delle specifiche pattuizioni contenute nell'asserita concessione dell'affidamento, evidenziando che sarebbe stato precipuo onere dell'attrice depositare in giudizio una copia del predetto affidamento.
Ebbene, l'attrice ha espressamente richiesto la copia della documentazione contrattuale con riguardo al c.c. n. 884303 (copia dell'intera convenzione di conto corrente contrassegnato dal n.884303, cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., pag. 1), ma dalla produzione effettuata in giudizio dalla banca non è emersa l'esistenza di una specifica convenzione di affidamento, dunque, correttamente, la TU ha applicato le condizioni pattuite per il predetto c.c., come risultanti dagli atti.
Quanto alla prescrizione, com'è noto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 24418/2010, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
pagina 5 di 8 I Giudici di legittimità hanno ritenuto che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito;
prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato versamenti, questi potranno essere considerati pagamenti ripetibili - ove indebiti – se hanno determinato uno spostamento patrimoniale a favore della banca;
ciò non si verifica quando i versamenti non hanno superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, in quanto in tal caso rappresentano atti ripristinatori della provvista.
Sulla base di tali principi, solo i versamenti solutori possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., e la prescrizione del diritto alla ripetizione per essi decorre dalle singole rimesse.
In merito ai criteri di riparto dell'onere della prova in casi siffatti le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la pronuncia n. 15895/19, hanno elaborato il seguente principio di diritto:
“In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (conf. C. Cass., n.
2660/19). Inoltre, è stato affermato che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo
a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (C. Cass., n.
34997/2023).
Dalla TU è emerso l'affidamento del conto corrente in esame e tale assunto non è stato specificamente contestato dalla convenuta. Pertanto, non essendovi incertezze sull'effettiva pagina 6 di 8 esistenza di un'apertura di credito, e non avendo l'attrice lamentato la nullità dell'apertura di credito per vizio di forma, vanno condivise le conclusioni del TU nella parte in cui ha ritenuto la prescrizione in ordine alle somme sopra indicate.
Dalla TU è poi emersa l'assenza di capitalizzazione illegittima e l'inesistenza di interessi usurari. Per converso, la TU ha riscontrato l'applicazione di spese e commissioni non espressamente pattuite, per le quali è stata eccepita la nullità per mancata pattuizione, che vanno espunte dai calcoli.
A questo punto, sulla scorta delle considerazioni esposte, la domanda dell'attrice va accolta nei limiti indicati, pertanto la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 71.498,71, oltre interessi legali dalla domanda (in difetto di atti di messa in mora precedenti, cfr. C. Cass., n. 15895/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque la convenuta va condannata alla rifusione di dette spese in favore dell'Erario, essendo la Curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
esse sono liquidate, sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, avuto riguardo al decisum - applicando parametri medi - in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria e € 4.253,00 per la fase decisionale).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20324/2018
R.G., vertente tra , in persona del Curatore Parte_1 pro tempore (attrice) e quale mandataria di Controparte_3 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa e rigettata ogni
[...] contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 71.498,71, oltre interessi come in motivazione;
pagina 7 di 8 - condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
- pone le spese di TU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Catania il 22/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 8 di 8