Ordinanza cautelare 10 ottobre 2018
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/10/2023, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 02212/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2018, proposto da
Elettroforniture S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LE, largo Plebiscito n. 6;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Piave n. 1;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
A) nota del Responsabile del Settore “Area Urbanistica – S. U. A. P.” del Comune di Nocera Superiore, prot. n. 266 del 4.01.2018, notificata in data 24.01.2018, in riscontro alla S. C. I. A. n. 298/2017 del 7.12.2017, prot. n. 32047;
B) nota del Responsabile del Settore “Area Urbanistica – S. U. A. P.” del Comune di Nocera Superiore, prot. n. 12529 del 3.05.2018, in riscontro alla nota, prot. n. 7328 del 6.03.2018, con cui la ricorrente società articolava osservazioni alla nota, prot. n. 266 del 4.01.2018;
C) nota del Responsabile del Settore “Area Urbanistica – S. U. A. P.”, prot. n. 7555 del 13.03.2015;
D) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al succitato provvedimento, che comunque possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi incluso, se ed in quanto occorra, l’atto di indirizzo prot. n. 25548 del 4.12.2014 e successiva integrazione allo stesso, prot. n. 2761 del 4.02.2015, richiamato nel provvedimento di cui sopra sub A), mai comunicato né altrimenti conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la società Elettroforniture spa ha impugnato gli atti, più puntualmente indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Nocera Superiore dichiarava l’improcedibilità della s.c.i.a. n. 298/2017 del 7.12.2017, presentata dalla ricorrente.
Di seguito i motivi di gravame:
1) in primo luogo, si assume il decorso del termine di trenta giorni per il tempestivo esercizio dell'ordinario potere di controllo che spetta al Comune sulle segnalazioni certificate di inizio attività;
2) si contesta, inoltre, che l’intervento segnalato sia finalizzato al mutamento di destinazione d’uso, siccome ritenuto dal Comune resistente; l’ente, inoltre, non avrebbe correttamente valutato le osservazioni presentate dall’interessata;
3) si assume, ancora, che al momento della presentazione della d.i.a. 207/2008 non sussisteva alcun contrasto tra la destinazione commerciale che voleva imprimersi alla modesta porzione dell’immobile in oggetto e la vocazione urbanistica contemplata dall’allora vigente Piano Regolatore; ed infatti, nella zona “D” erano, all’epoca, ammesse le seguenti destinazioni: “ I – impianti industriali; L – laboratori sussidiari delle attività commerciali; O – laboratori artigianali ”;
4) si aggiunge che in capo alla Elettroforniture si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento, avendo esercitato la propria attività per un decennio senza alcuna contestazione da parte dell’ente;
5) il provvedimento adottato sarebbe, poi, contraddittorio nella parte in cui inviterebbe l’istante a produrre documenti (non meglio individuati), profilando in tal modo la possibilità di conformare l’attività posta in essere alla legge;
6) infine, nella denegata ipotesi in cui il mutamento di destinazione d’uso non fosse stato già assentito con d.i.a del 2008, esso sarebbe assentibile all’attualità con s.c.i.a. in forza del disposto dell’art. 2, comma 1, lett. f), L.r. n. 19/2001.
Si è costituito il Comune resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All’udienza straordinaria in data 22.09.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato: il Collegio non ravvisa, infatti, apprezzabili ragioni per discostarsi da quanto già osservato in sede di cognizione sommaria in occasione della delibazione della domanda di sospensiva prospettata con il ricorso introduttivo del giudizio. Ciò esime dalla disamina dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte resistente.
Occorre, in primo luogo, rilevare che non si apprezza la lamentata tardività nell’esercizio del potere inibitorio che compete al Comune ai sensi dell’art. 19, comma bis , L.241/90: è sufficiente rimarcare, in proposito che, a fronte del deposito della s.c.i.a. in data 7.12.2017 (prot. comunale n. 32047), il provvedimento inibitorio qui impugnato è stato reso in data 4.01.2018; né può rilevare, in senso opposto, quanto la ricorrente deduce relativamente alla successiva presentazione di osservazioni alle quali l’ente replicava negativamente oltre i 30 giorni, giacché a questa successiva fase di interlocuzione non può ricollegarsi – in difetto di ogni previsione di legge in tal senso- la decorrenza un nuovo e ulteriore termine decadenziale a carico dell’Amministrazione.
Non coglie nel segno neppure quanto si deduce con il secondo motivo di gravame, a mente del quale la segnalazione riguarderebbe solo opere di manutenzione straordinaria: dall’esame della documentazione versata in atti emerge, infatti, quanto segue.
Con una prima d.i.a. presentata nel 2008 la società ricorrente, locataria di capannoni industriali destinati allo svolgimento di attività di produzione ed assemblaggio di prodotti elettrici ed elettronici, denunciava l’esecuzione di lavori di adeguamento funzionale di tali capannoni per individuare “l’area destinata alla vendita al dettaglio e all’ingrosso di quanto prodotto ed assemblato”, il tutto senza modifica della destinazione d’uso, secondo la relazione allegata alla d.i.a. (cfr. produzione del Comune in data 7.09.2018).
Con la s.c.i.a. inibita con il provvedimento qui gravato, la deducente ha, invece, segnalato la propria intenzione di eseguire dei lavori di modifica interna dei capannoni per cessare l’attività produttiva originariamente ivi svolta e destinare i manufatti in oggetto a uso esclusivamente commerciale “eliminando l’attività di produzione ed assemblaggio di componentistica elettrica ed elettronica” (cfr. relazione allegata alla s.c.i.a.).
Quanto appena osservato vale senz’altro a integrare una modifica della destinazione d’uso (non realizzata in occasione della presentazione della d.i.a. del 2008) non consentita dalle disposizioni vigenti, trattandosi di capannoni ubicati su aree ricadenti in zona “D” del PRG nella quale è vietato l’espletamento di attività commerciale e, in ogni caso, richiedente il previo rilascio di permesso di costruire.
Giova rimarcare che questa Sezione ha già avuto modo di osservare in proposito: “ Tanto premesso in punto di fatto, il collegio deve, preliminarmente esaminare, l’incidenza nel caso di specie dell’art. 23 ter D.P.R. 380/2001 richiamato nel corpo della motivazione del provvedimento.
La norma prevede che, salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento d’uso urbanisticamente rilevante il passaggio dalla categoria produttiva a quella commerciale e, pertanto, non è possibile procedere al cambio di destinazione d’uso utilizzando la Scia. Dal tenore di tale norma non vi è dubbio che l’intervento richiesto dalla società ricorrente non sia assentibile attraverso la Scia, anche nella versione precedente alla legge di conversione 164/2014, in quanto sia sotto la vigenza del decreto legge che sotto la legge di conversione il passaggio dalla categoria produttiva a quella commerciale era, comunque, considerato un mutamento della destinazione d’uso rilevante ” (cfr. Tar LE, Sez. II., nr. 402/2016; nello stesso senso anche Tar LE, Sez. II., nr. 404/2016).
Alla luce di quanto precede non è condivisibile quanto si osserva, con il terzo motivo di impugnazione, relativamente all’assentibilità del cambiamento di destinazione d’uso all’epoca di presentazione della d.i.a. del 2008: ciò in quanto, come osservato, detta d.i.a. non aveva affatto ad oggetto tale modifica; ne consegue, altresì, che neppure è predicabile alcun affidamento in capo alla deducente, asseritamente maturato a far data dalla presentazione della d.i.a. in commento.
Del pari non si apprezza la lamentata contraddittorietà dell’atto gravato, di cui al quinto mezzo di gravame, giacché la chiara esplicitazione delle ragioni a fondamento dell’inibitoria -in precedenza indicate- rende evidente che il richiamo, nella parte motiva, alla necessità di integrazione della documentazione prodotta costituisce un mero refuso, non suscettibile di creare alcun reale equivoco circa la volontà espressa dall’Amministrazione.
Infine, quanto all’assentibilità con s.c.i.a. della modifica della destinazione d’uso, è sufficiente riferirsi a quanto in precedenza osservato, aggiungendo solo che non appare neppure pertinente il richiamo al disposto dell’art. 2, comma 1, lett. f), L.r. n. 19/2001, tenuto conto del fatto che la s.c.i.a. in oggetto non afferisce al cambio di destinazione d'uso, bensì alla diversa tipologia edilizia della manutenzione straordinaria.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, avuto riguardo alla complessiva vicenda in commento appare opportuno dar corso alla relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Olindo Di Popolo, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Olindo Di Popolo |
IL SEGRETARIO