Articolo 21 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 20Articolo 22
Versione
29 gennaio 1929
>
Versione
10 aprile 1969
>
Versione
21 maggio 1982
>
Versione
8 agosto 1982
>
Versione
29 novembre 1984
Art. 21. ((La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

1) al pretore quando si tratti di reati per i quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;

2) al tribunale in ogni altro caso))

Il tribunale e' altresi' competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione. (3)

La competenza per territorio e' determinata dal luogo dove il reato e' accertato.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516 .
(5)

------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del n. 1 del primo comma dell'art. 21 e, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del n. 2 del citato primo comma dell'art. 21, nelle parole "quando si tratti di ogni altro reato", e del secondo comma dello stesso articolo. ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile - 12 maggio 1982, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 20/05/1982, n. 137) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente