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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria LA - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 50/2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to FONTANA GIORGIO
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE LEONARDIS DANIELE
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1181/2024 del 22.07.2024, il Tribunale del Lavoro di Trani: a) rigettava il ricorso proposto dalla avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria Parte_1
CP_ di nullità della pretesa creditoria dell' a titolo di contributi e somme aggiuntive e di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010510/DDL ed alla successiva CP_ richiesta 0901.22/07/2020.0246510; b) accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto previdenziale e, per l'effetto, condannava la società ricorrente al pagamento della somma di € 275.023,77 in favore dell' a titolo di omessa CP_1 contribuzione per il periodo da giugno 2018 ad ottobre 2019, oltre ad € 18.911,68 a titolo di sanzioni;
c) condannava altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquidava in € 8.000,00, oltre oneri ed accessori di legge.
2. Avverso detta sentenza la ha interposto appello, con ricorso del Parte_1
21.01.2025, per i motivi che di seguito si espongono e si valutano. CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva coma da infrascritto dispositivo.
3. Va premesso che, con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019010510/DDL del 20.07.2020, venivano accertate una serie di inadempienze a carico della per la cui regolarizzazione la società era tenuta al pagamento della Parte_1 somma complessiva di € 293.935,45, di cui € 275.023,77 a titolo di contributi ed €
18.911,68 a titolo di somme aggiuntive. CP_ Il citato verbale era scaturito da una verifica ispettiva dei funzionari di vigilanza dell' in Con congiunta con i funzionari ispettivi dell' – iniziata in data 18.07.2019 e relativa al periodo dal 01.06.2018 al 31.10.2019 – nei confronti della società avente Parte_1 sede operativa a Bisceglie e ove gestiva un call center outbound avvalendosi di personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2015. Con Conclusisi gli accertamenti ispettivi, gli ispettori dell' – con i verbali n. BA00006/2019-
118-01 del 09.12.2019 e n. BA00006/2019-118-02 del 22.01.2020 – avevano accertato che i rapporti di lavoro instaurati con i collaboratori in forza al momento dell'accesso presentavano tutti i caratteri tipici della subordinazione e, pertanto, ne avevano disposto la riqualificazione, diffidando la società ad effettuare le comunicazioni di assunzione dei predetti dipendenti in qualità di lavoratori subordinati, con attribuzione del 2° livello del
CCNL T.L.C., nonché a consegnare a ciascun lavoratore le relative lettere di assunzione
2 contenenti i dati dell'effettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per un totale di 5 ore al giorno e 5 giorni alla settimana. CP_ Conseguentemente, i funzionari dell' avevano provveduto a quantificare gli importi contributivi omessi relativamente ai dipendenti e per i periodi indicati nei citati verbali al fine di addebitare la contribuzione dovuta ai sensi di legge per i lavoratori subordinati, tenendo conto del CCNL di riferimento (ossia, CCNL T.L.C. per imprese esercenti servizi di telecomunicazione). CP_ Successivamente, con nota 0901.22/07/2020.0246510 datata 22.07.2020, l'Ente previdenziale aveva invitato la società al pagamento delle somme accertate con il verbale sulla base dei termini e delle modalità ivi indicate.
4. Con ricorso del 17.11.2020, la adiva quindi il Tribunale di Trani al fine Parte_1
CP_ di ottenere l'accertamento e la declaratoria di nullità della pretesa creditoria dell' a titolo di contributi e somme aggiuntive e di cui al citato verbale di accertamento ed alla successiva CP_ richiesta 0901.22/07/2020.0246510.
4.1. A supporto della domanda, la società assumeva:
- che l' era onerato della prova della subordinazione per ciascuno dei 74 rapporti CP_3 intercorsi con i collaboratori;
- che gli ispettori, sebbene non avessero acquisito le dichiarazioni di ben 42 lavoratori, avevano riqualificato in automatico i rapporti lavorativi di tutti i 74 collaboratori della società, omettendo di considerare le specificità di ciascuna collaborazione;
- che le dichiarazioni rese dai lavoratori erano palesemente indotte da domande ambigue e fuorvianti e, successivamente, riportate su moduli dai verbalizzanti sulla base di una personale interpretazione delle risposte, con conseguente compromissione della genuinità delle stesse;
in ogni caso, tali dichiarazioni, acquisite in maniera “frettolosa” e senza che fosse concessa ai collaboratori la possibilità di leggerne il contenuto prima della sottoscrizione, erano ex se irrilevanti, avuto riguardo al potenziale interesse personale del lavoratore nei fatti in oggetto;
- che la fede privilegiata attribuita ai verbali ispettivi si limitava ai fatti direttamente constatati dai verbalizzanti in loro presenza, sicché il presunto accertamento relativo ad almeno i 42 collaboratori – per i quali non era stata possibile né riscontrare la prestazione né acquisire le relative dichiarazioni – era frutto di mere deduzioni soggettive e prive di adeguato supporto probatorio;
3 - che, in ogni caso, i collaboratori erano sempre stati retribuiti per le ore di effettiva prestazione, secondo i corrispettivi previsti dal CCNL T.L.C.;
- che, infine, i conteggi operati nel verbale ispettivo erano errati nella determinazione tanto dei contributi quanto delle sanzioni civili. CP_
4.2. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
spiegava inoltre domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna della società al pagamento in proprio favore della somma di cui al verbale ispettivo ovvero di quella ritenuta di giustizia.
5. Espletata prova orale, il Tribunale riteneva accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto di contestazione sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
- i contratti oggetto di causa – privi di una chiara definizione dell'oggetto della collaborazione e recanti un'indicazione meramente generica delle mansioni da svolgere riconducibili all'attività di telemarketing – presentavano i tratti tipici di un contratto di lavoro subordinato, in cui non è individuato un risultato o un programma di lavoro, ma unicamente le mansioni funzionali a un'organizzazione gestita direttamente dal datore di lavoro;
- dalle risultanze dell'istruttoria, sia documentale (in particolare, il verbale unico di accertamento ispettivo) che orale, era risultato che le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa integravano i requisiti essenziali della subordinazione;
- nello specifico era emersa: l'organizzazione piramidale dell'attività con una responsabile al vertice a cui tutti facevano riferimento, compresi i team leader, che a loro volta sovraintendevano agli operatori;
l'organizzazione dei lavoratori in turni e la loro soggezione alle direttive dei team leader o della responsabile;
l'utilizzo di ambienti e di strumenti di lavoro forniti dalla società; l'assenza di autonomia nella scelta delle chiamate e la registrazione dell'attività; l'obbligo di attestare la presenza a lavoro su un apposito foglio;
la retribuzione basata su una quota fissa e su una provvigione legata ai contratti conclusi;
- del tutto ininfluente appariva la circostanza del conteggio in blocco delle omissioni contributive, considerata la sostanziale omogeneità delle mansioni tra i lavoratori escussi in sede ispettiva e quelli per i quali l'addebito era stato mosso sulla base degli Unilav e dei contratti acquisiti;
- le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo rivestivano una valenza probatoria maggiormente significativa rispetto a quelle successivamente rese dai medesimi in sede testimoniale;
4 - ad ogni modo, con riferimento alla regolarità dell'accertamento ispettivo, le deposizioni delle due testimoni di parte resistente risultavano tra di loro convergenti, laddove quelle rese dai testi di parte ricorrente si caratterizzavano per incertezza, disomogeneità e scarsa rilevanza probatoria;
- dunque, la prestazione lavorativa in esame presentava tutti gli elementi di fatto relativi ad un vincolo di subordinazione;
- quanto al potere di controllo e direttivo del datore di lavoro, il quadro istruttorio avevo messo in luce, sia pure in termini meno incisivi, l'assoggettamento dei dipendenti alle direttive e alla vigilanza datoriale;
- in conclusione, doveva ritenersi legittimo l'accertamento dei rapporti di lavoro subordinati CP_ effettuato dall'
- la riqualificazione dei rapporti oggetto di contestazione in rapporti di natura subordinata determinava la conseguente sussistenza di tutti gli illeciti attribuiti alla società ricorrente;
- anche le sanzioni irrogate risultavano pienamente proporzionate alla gravità degli illeciti accertati;
- per le stesse motivazioni, doveva ritenersi fondata la domanda riconvenzionale proposta dall' con la conseguente condanna della società al pagamento, in favore Controparte_4 dell' , della somma di € 275.023,77 a titolo di omessa contribuzione per il periodo da CP_1 giugno 2018 ad ottobre 2019, oltre ad € 18.911,68 a titolo di sanzioni.
6. L'appello proposto dalla è articolato in tre motivi di doglianza. Parte_1
6.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per omessa valutazione delle risultanze probatorie, evidenziando l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure per aver ritenuto che la società avesse sottoscritto con i lavoratori contratti di collaborazione autonoma ex art. 409, comma 3, c.p.c.
A tal riguardo, osserva che il Tribunale avrebbe completamente omesso di considerare che, nel caso di specie, si trattava di contratti di collaborazione etero-organizzata ex art. 2, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2015, disciplinati dall'accordo collettivo nazionale relativo alle collaborazioni nell'ambito dell'attività di vendita di beni e servizi nonché del recupero crediti realizzati tramite call center outbound, stipulato con riferimento al CCNL
T.L.C.
Aggiunge che, nella peculiare fattispecie negoziale ex art. 2 del cit. D.Lgs., si configura un regime di autonomia sostanzialmente limitato: integro nella sola fase genetica dell'accordo –
5 in quanto i lavoratori conservano la facoltà di obbligarsi o meno alla prestazione – ma non in quella funzionale di esecuzione, in cui le modalità di svolgimento dell'attività risultano conformate al modello organizzativo stabilito dal committente (e tanto al fine di realizzare le attività di intermediazione per la commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia fissa e mobile nonché quelle di telemarketing, teleselling e call center).
Sottolinea che dalla prova testimoniale sarebbe difatti emersa l'assenza del vincolo di subordinazione, atteso che i collaboratori escussi in giudizio avevano categoricamente escluso qualsivoglia assoggettamento al potere direttivo e di controllo della società, anche in merito alla durata della prestazione e alle modalità di svolgimento dei contatti telefonici, confermando invece la piena autonomia nella scelta dei momenti in cui recarsi al lavoro e del tempo da dedicare allo svolgimento della propria collaborazione.
6.2. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante si duole del rilievo decisivo Con attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni raccolte dall' in sede di accertamento ispettivo, lamentando che il primo Giudice avrebbe del tutto omesso di valorizzare le risultanze della prova testimoniali, che –a suo dire – smentiscono le conclusioni contenute nel verbale di accertamento.
6.3. Con l'ultimo motivo di appello, la censura la sentenza impugnata Parte_1
CP_ laddove ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall' eccependo l'inammissibilità della medesima per violazione del combinato disposto di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 e all'art. 30 del D.L. n. 78/2010. CP_ Sostiene, in particolare, che la domanda riconvenzionale proposta dall' nel giudizio di primo grado avrebbe violato le citate norme di legge, in quanto l' avrebbe CP_3 sostanzialmente ottenuto una pronuncia di condanna al pagamento nonostante la pendenza del giudizio di accertamento negativo e la mancata notifica dell'avviso di addebito.
Assume, in subordine, che tale domanda risulterebbe anche manifestamente infondata.
7. Il primo e il secondo motivo di appello – che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati, dovendosi condividere la decisione del primo Giudice, sia pure con le precisazioni che seguono.
7.1. Ai fini di corrispondere alle censure mosse dalla società appellante in merito alla prospettata violazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 nonché dell'art. 409, comma 3,
c.p.c. addebitata alla sentenza di primo grado, rileva la Corte che trattasi di doglianza in
6 parte infondata e in parte inidonea a sovvertire l'esito della decisione di primo grado nel senso auspicato dalla società.
Ed invero, quanto alla violazione dell'art. 409 c.p.c., va rimarcato che è proprio il contratto scritto stipulato con i lavoratori che richiama espressamente l'art. 409 cit., sicchè
l'addebitato “errore in cui è incorso il Giudice di prime cure per aver ritenuto che la società avesse sottoscritto con i lavoratori contratti di collaborazione autonoma ex art. 409, comma
3, c.p.c. “ (cfr. pag. 19 del gravame) non è sussistente se è vero, come è vero, che il frontespizio dei contratti per cui è causa riporta la seguente dicitura: “Contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa call center in “outbound” (art. 409 n. 3
c.p.c., c.p.c., art. 2 co. 2 lett. a) D. Lgs. 81/15 e Accordo integrativo 1.8.13 CCNL TLC)”.
La doglianza è anche infondata in quanto, pur essendo vero che il primo giudice non ha tenuto conto della particolare fattispecie regolata dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2015, assestando il suo convincimento sulla classica distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo, vi è che la conclusione cui è giunto il Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto di qualificare i rapporti per cui è causa come rapporti di lavoro subordinato, va assolutamente condivisa da questa Corte, sia pure tenendo conto del diverso parametro normativo in cui sono delineate le c.d. co. co. org. di cui all'art. 2 cit..
Peraltro, è la stessa Corte di Cassazione che nella storica sentenza sui “riders” (n.1663 del
2020, cui è sovrapponibile la recentissima sentenza n. 28772 del 31.10.2025) di cui si dirà oltre, ha affermato che “…non può neanche escludersi che, a fronte di specifica domanda della parte interessata fondata sul parametro normativo dell'art. 2094 cod. civ., il giudice accerti in concreto la sussistenza di una vera e propria subordinazione (nella specie esclusa da entrambi i gradi di merito con statuizione non impugnata dai lavoratori), rispetto alla quale non si porrebbe neanche un problema di disciplina incompatibile;
è noto quanto le controversie qualificatorie siano influenzate in modo decisivo dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto, da come le stesse siano introdotte in giudizio, dai risultati dell'istruttoria espletata, dall'apprezzamento di tale materiale effettuato dai giudici del merito, dal convincimento ingenerato in questi circa la sufficienza degli elementi sintomatici riscontrati, tali da ritenere provata la subordinazione;
il tutto con esiti talvolta difformi anche rispetto a prestazioni lavorative tipologicamente assimilabili, senza che su tali accertamenti di fatto possa estendersi il sindacato di legittimità. 43. Del resto la norma in scrutinio non vuole, e non potrebbe neanche, introdurre alcuna limitazione rispetto al
7 potere del giudice di qualificare la fattispecie riguardo all'effettivo tipo contrattuale che emerge dalla concreta attuazione della relazione negoziale, e, pertanto, non viene meno la possibilità per lo stesso di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, trattandosi di un potere costituzionalmente necessario, alla luce della regola di effettività della tutela (cfr. Corte cost. n. 115 del 1994) e funzionale, peraltro, a finalità di contrasto all'uso abusivo di schermi contrattuali perseguite dal legislatore anche con la disposizione esaminata
(analogamente v. Cass. n. 2884 del 2012, sull'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, in tema di associazione in partecipazione)” (cfr. punti n. 42 e 43 della sentenza n.
1663/2020).
L'analisi che quindi questa Corte è tenuta ad eseguire, al fine di rispondere compiutamente alla doglianza contenuta nel primo e nel secondo motivo di gravame, deve tener conto del parametro normativo delineato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 al fine di stabilire se, alla luce del compendio probatorio in atti, i rapporti dei lavoratori della società appellante siano riconducibili al predetto schema normativo o se, al contrario, siano riconducibili allo schema della subordinazione.
Giova rammentare che l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (prima delle modifiche di cui al D.L. n. 101/2019), nella formulazione vigente ratione temporis per il periodo oggetto dell'accertamento per cui è causa – decorrente dal mese di giugno 2018 a quello di ottobre 2019 – sotto la rubrica “Collaborazioni organizzate dal committente”, prevedeva che
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Pur essendo note le problematicità interpretative della norma in questione, occorre rilevare come, con riguardo alla stessa, si sia pronunciata la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 1663 del 2020, occupandosi per la prima volta del lavoro attraverso piattaforme digitali, in specie sui riders.
Al riguardo, la Suprema Corte, contestualizzata la norma, ha evidenziato la finalità di incrementare l'occupazione, ma anche la prospettiva antielusiva con l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta
8 unilateralmente da chi commissiona la prestazione, rimarcando che: “Quindi, dal 1° gennaio
2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (par. 23).
I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato (par. 32). Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione (cfr. punto 33 della sentenza della Suprema Corte).
La Cassazione ha poi precisato che “si deve ritenere che possa essere ravvisata etero- organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa” (par. 36).
Il quadro normativo così delineato, al successivo comma 2 del cit. art., esclude dalla disciplina dei rapporti etero-organizzati alcuni particolari tipi di collaborazione.
Infatti, per quel che qui rileva, alla lett. a) del comma 2, il cit. art. prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (…)”.
È utile invero ribadire, come si legge nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 81/2015, che la norma in esame (art. 2) “interviene in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro autonomo, al fine di estendere le tutele del lavoro subordinato ad alcuni tipi di
9 collaborazione, morfologicamente contigue al lavoro subordinato, e di sopprimere l'istituto del lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, sovente abusati a fini elusivi” e ancora che dal novero dei rapporti etero-organizzati “sono esclusi alcuni particolari tipi di collaborazione, vuoi per esigenze legate al settore produttivo cui ineriscono, vuoi per ragioni soggettive” (Cass. n. 28274/2024 del 04.11.2024).
La sentenza della Cassazione sui riders, di estrema importanza nella parte in cui afferma che la norma, lungi dal costituire le collaborazioni etero organizzate un tertiun genus, si limita ad affermare l'applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, non appare peraltro risolutiva ai fini della presente decisione secondo la lettura fornita dalla società nel gravame, atteso che nel processo in Cassazione non si è posta la questione (che invece riveste ruolo centrale nella presente controversia) relativa alla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione.
Ed invero, la pronuncia sui riders trae origine dal ricorso presentato da alcuni lavoratori al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro, formalmente qualificato come contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate ed alla riammissione in servizio, atteso che i ricorrenti sostenevano di essere stati illegittimamente licenziati dalla società.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso, per cui i lavoratori avevano proposto appello avverso tale sentenza e la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, aveva negato la configurabilità della subordinazione ritenendo applicabile il D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 2, al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, come richiesto in via subordinata dai lavoratori già in primo grado;
in applicazione di tale norma aveva dichiarato sussistente il diritto degli appellanti ad ottenere quanto maturato in relazione all'attività lavorativa prestata, condannando la società appellata al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori.
In particolare, la Corte distrettuale aveva ritenuto che il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, nel testo applicabile ratione temporis, individuasse un "terzo genere", ovvero una terza categoria da porre tra il rapporto di lavoro subordinato cui all'art. 2094 c.c. e la collaborazione coordinata e continuativa come prevista dall'art. 409 c.p.c., n. 3, soluzione voluta dal legislatore per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che si stanno diffondendo. Il giudice di appello ha ritenuto esistenti i presupposti per l'applicazione di tale
10 norma, sussistendo la etero-organizzazione dell'attività di collaborazione anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro, nonché il carattere continuativo della prestazione.
L'approdo in Cassazione della controversia è stato originato dal ricorso della società, mentre i lavoratori non hanno proposto ricorso incidentale per insistere sulla loro originaria domanda volta al riconoscimento dell'esistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato, giudicata infondata in entrambi i gradi di merito con statuizione non impugnata dai lavoratori.
Per tale motivo la questione della possibile qualificazione dei rapporti come lavoro subordinato non è stata sottoposta al giudizio della Suprema Corte la quale, tuttavia, non ha mancato di sottolineare (come già innanzi rilevato con riferimento al punto 42 e 43) che
“dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto, da come le stesse siano introdotte in giudizio, dai risultati dell'istruttoria espletata, dall'apprezzamento di tale materiale effettuato dai giudici del merito, dal convincimento ingenerato in questi circa la sufficienza degli elementi sintomatici riscontrati, tali da ritenere provata la subordinazione” il giudice di merito ben può qualificare il rapporto come rapporto di lavoro subordinato in quanto l'art. 2 cit. non introduce alcune limitazione al potere del giudice di qualificare la fattispecie contrattuale alla luce di quanto emerge dalla concreta attuazione della relazione negoziale
“senza che su tali accertamenti di fatto possa estendersi il sindacato di legittimità”.
7.2. Orbene, la società appellante, da un lato, insiste nel rimarcare che i contratti stipulati erano riconducibili alla disciplina di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 2 del D.Lgs. n.
81/2015 e, dall'altro, addebita alla sentenza impugnata di non aver adeguatamente tenuto conto, nell'accertamento compiuto, dei caratteri propri delle collaborazioni etero-organizzate di cui al comma 1, del cit. art.
Ritiene il Collegio, al contrario, che nel caso in esame il Giudice di primo grado abbia accertato con motivazione convincente e quindi condivisibile la sussistenza, in concreto, di una vera e propria subordinazione;
il tutto all'esito di una disamina delle effettive modalità di svolgimento del rapporto nonché delle risultanze dell'istruttoria espletata, da cui ha riscontrato il vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
8. Va da subito precisato che le argomentazioni svolte nel ricorso in appello non si rivelano affatto idonee a sovvertire la pronuncia impugnata, poiché a fronte delle risultanze ispettive ottenute dall' le deduzioni e le prove offerte dalla società appellante non risultano in CP_
11 alcun modo atte a scalfire gli elementi di prova forniti dall' , sicchè risulta senz'altro CP_3 condivisibile il complessivo apprezzamento operato dal Tribunale in ordine al materiale istruttorio raccolto che ha condotto a ritenere i rapporti di collaborazione oggetto di accertamento svolti, in concreto, con modalità e caratteri proprio della subordinazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, di seguito richiamati.
8.1. Sul punto va premesso che secondo l'art. 2094 c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha, infatti, dotato l'interprete di una cornice – l'eterodeterminazione, unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo – nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari, quali:
- il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espressa dal contratto e il nomen iuris utilizzato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualificazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi (v. da ultimo Cass. 19 novembre 2021 n.
35687; Cass. n. 17455/2009; 4476/2012);
- l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (Cassazione n. 6803/2002);
- l'esecuzione personale della prestazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore (Cass. n. 1274/2009);
- la proprietà degli strumenti di lavoro (Cass. n. 9812/2008);
12 - l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (Cass. n. 5645/2009);
- le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la Cassazione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro (in Cass. n. 10313/2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (Cass. n. 10029/2009 e Cass. n. 17534/2002);
- la continuità temporale: secondo la pronuncia della S.C. n. 58/2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite (Cass. n. 21031/2008);
- la giustificazione delle assenze: l'assenza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (Cass. n. 21380/2008);
- l'insistenza del diritto alle ferie (Cass. n. 14868/2009);
- l'esclusività della prestazione: tale elemento non è ritenuto essenziale ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto, così come stabilito dalla sentenza n. 21380/2008 della S.C.;
- la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla “alienità”, considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
Con la precisazione che i medesimi elementi, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
10.03.2020, n.6758).
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione
13 personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (ad esempio, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale, l'assenza di rischio per il lavoratore e le modalità di retribuzione) i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 6758 del 2020).
Al riguardo, occorre aggiungere che l'esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, essendo divenuta oramai indefettibile una modulazione nella gestione degli indicatori della subordinazione, che debbono essere diversificati per ogni tipo di rapporto considerato (Cass. n. 5079/2009).
E invero, la Suprema Corte ha enunciato la regula juris secondo cui l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare – tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione – solitamente riscontrata in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, ma anche, più in generale, come conseguenza dell'evoluzione in senso postfordista e da ultimo su terreni di innovazione guidata dall'automazione, dei modelli organizzativi d'impresa, nella misura in cui essi comportano una maggiore autonomizzazione e responsabilizzazione del lavoratore, può validamente adottarsi, all'opposto, anche con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nella emanazione di direttive afferenti alle modalità esecutive della prestazione lavorativa e nella effettuazione di controlli sul rispetto delle stesse, che, dunque, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (Cass. n.
3674 del 2000, cit., secondo cui l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia).
14 Ogniqualvolta, dunque, l'apprezzamento della subordinazione non sia agevole e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, nel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso ai menzionati criteri distintivi sussidiari, i quali costituiscono, globalmente considerati nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indizi gravi, precisi e concordanti, rivelatori di tale sussistenza.
La Cassazione ha, altresì, precisato che “spetta al giudice di merito individuare codesti elementi sussidiari, attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (così espressamente Cass. nn. 14573 del 2012 e 19568 del 2013), così implicitamente riconoscendo che essi, in quanto dati fattuali concernenti le modalità concrete con cui si è svolta la prestazione, mantengono rilevanza semplicemente sul piano probatorio, per consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della fattispecie astratta di cui all'art.
2094 c.c. (cfr. in tal senso i puntuali rilievi di metodo di Cass. n. 5079 del 2009)”, potendo assumere valenza discretiva solo se univoci, ossia non contraddittori nel preciso senso di cui all'art. 2729 c.c., secondo cui le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Trattasi di principi consolidati e ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23816/2020 e, da ultimo, Cass. n. 20448/2025 del 14.05.2025, che ripropone l'affannosa tematica sul natura del rapporto di lavoro, in particolare sugli elementi caratterizzanti la qualificazione del rapporto subordinato: “Nelle ipotesi in cui il carattere distintivo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, elementi come
l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
l'assenza di una pur minima struttura imprenditoriale in capo al prestatore assumono sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”).
8.2. Tanto premesso, si deve osservare che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori – in concomitanza con il primo accesso del 18 luglio 2019 –
15 contengono certamente plurimi elementi idonei a riscontrare positivamente la natura subordinata dei rapporti lavorativi intercorsi tra quest'ultimi e la società appellante e consentono di ritenere accertato l'esercizio, da parte della società, di quel potere direttivo e di controllo che consente di differenziare le co. co. org. dal rapporto di lavoro subordinato.
8.3.E' emerso che i lavoratori erano pienamente inseriti nell'organizzazione della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima e che la loro attività era sottoposta non tanto a generiche direttive, quanto ad istruzioni specifiche.
E' emerso che il concorso congiunto del sistema informatico era in grado di controllare l'attività del telefonista in tutti i suoi aspetti e che il controllo era attuato anche tramite la vigilante presenza dell'assistente di sala, con modalità talmente accentuate e pregnanti da essere inconciliabili con la etero-organizzazione consentita dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81 del
2015.
8.4.In particolare, quanto all'organizzazione dell'attività lavorativa, è emersa una strutturazione in turni articolati dal lunedì al venerdì in due fasce orarie, la mattina dalle ore
10.00 alle 15.00 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 20.00 e, in alcuni casi, anche il sabato mattina, solo per una volta al mese, dalle ore 10.00 alle 15.00. Inoltre, la preponderante maggioranza dei lavoratori ascoltati ha riferito che, all'interno di questi archi temporali, non avevano facoltà di scegliere autonomamente quando svolgere la propria attività, poiché
l'assegnazione dei turni era prestabilita dalla responsabile, alla quale dovevano riferire altresì la propria assenza anche nell'eventualità in cui non fossero in grado di garantire l'operatività per l'intera durata della fascia assegnata (v. dichiarazioni di : “Da Parte_2 sempre il mio orario di lavoro si articola su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per cinque ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Per tutto il tempo in cui ho lavorato in qualità di team leader mi sono assentata pochissime volte e quando ciò si è verificato ho avvertito la della mia azienda… Dovendo seguire e coordinare Parte_3
l'attività degli operatori telefonici sono costretta ad osservare in maniera rigida l'orario di lavoro previsto contrattualmente che va dalle ore 10.00 alle 15.00, oppure dalle ore 15.00 alle 20.00. Non mi è mai capitato di lavorare per più di cinque ore al giorno”; Tes_1
“Il lavoro è organizzato a turni che vale per tutti i lavoratori, ovvero dalle 10.00
[...] alle 15.00 o dalle 15.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì. Il sabato si lavora a turni dalle
10.00 alle 15.00 e in media ognuno di noi lavora 1 sabato al mese… Il mio lavoro è organizzato con tempi e modalità definite dall'azienda”; D : “Quando per Controparte_5
16 motivi personali sono dovuta andare via prima di terminare l'orario di lavoro, ho avvisato la team leader all'inizio del turno che dovevo terminare il lavoro prima del termine previsto”; : “I miei turni di lavoro sono fissi (09.30 – 14.30 oppure Controparte_6
15.00 – 20.00) e prestabiliti da che è la responsabile di sala – supervisor. Parte_3
In caso di impegno o impedimenti personali chiedo a un eventuale cambio turno Parte_3 oppure un giorno di permesso che comunque non mi viene retribuito”; : Testimone_2
“Osservo, come tutti i lavoratori dell'azienda, orari di lavoro organizzati in turni: dalle
10.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 20.00. Il sabato dalle 10.30 alle 15.00, più o meno in media 1 volta al mese. Detto orario vale per tutti”; : “Lavoro n. 5 giorni alla Testimone_3 settimana, per n. ore 5 giornaliere, per n. 25 ore complessive alla settimana ed all'inizio del mio rapporto di lavoro osservo il seguente orario giornaliero: dal lun al ven, dalle ore
10.00 alle ore 15.00. Io osservo il riposo domenicale/settimanale a turno/nella giornata di sabato e domenica… La mia attività lavorativa è inserita in una organizzazione prestabilita.
Altri miei colleghi svolgono anche il turno pomeridiano, cioè lavorano o di mattina o di pomeriggio 15.00/20.00, sempre in turni di 5 ore”; : “Il mio orario di Persona_1 lavoro è sempre stato in questi due anni di cinque ore giornaliere da lunedì al venerdì prefissato dalla ditta dalle ore 10.00 alle ore 15.00. A volte ho chiesto il cambio turno e se era possibile l'azienda mi ha fatto lavorare dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il lavoro si svolge in generale su due turni giornalieri dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con circa 30/40 persone presenti a turno. In pratica io ho un turno fisso solo di mattina e a volte chiedo il cambio turno se ho bisogno della mattina libera per mie esigenze”; Tes_4
“Ho un contratto di collaborazione e lavoro 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì;
[...] io non lavoro mai di sabato per miei impegni personali. Si lavora o la mattina o il pomeriggio, rispettivamente dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 20.00. In genere su ciascun turno lavorano dalle 25 alle 30 persone, nessuna lavora l'intera giornata. Noi tutti facciamo solo 5 ore al giorno. Si lavora tutti i giorni tranne i festivi e non facciamo turni notturni”; : “Il mio orario di lavoro è sempre stato lo stesso in questi due Testimone_5 anni e lavoro dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00. A volte ho lavorato il sabato dalle
10.00 alle 14.00 dando la mia disponibilità al lavoro quando la ditta propone di lavorare di sabato…. Devo precisare che il lavoro si svolge in due turni prefissati giornalieri di 5 ore, dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì. Io svolgo sempre il turno di mattina e a volte chiedo il cambio turno di pomeriggio se ho esigenza di assentarmi
17 la mattina”; : “Preciso di lavorare dalle 10.00 alle 15.00 o dalle 15.00 Testimone_6 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 10.30 alle 15.00, in media una volta al mese”).
8.5.Oltre alla già evidenziata predisposizione autoritativa e unilaterale delle turnazioni dei lavoratori, emerge che questi ultimi erano tenuti non solo a comunicare preventivamente eventuali assenze (anche a titolo di malattia) ma persino a richiedere anticipatamente un'autorizzazione a tal fine, come riferito da alcuni dichiaranti. Tali assenze, peraltro, assumevano rilievo anche i fini della determinazione della quota fissa del compenso, comportando detrazioni proporzionali, come si preciserà di seguito (v. dichiarazioni di
: “Se mi capita di assentarmi avviso la mia responsabile e Parte_4 Parte_3 dopo non devo né giustificare l'assenza né recuperare l'orario di lavoro. Preciso che un giorno di assenza è tollerato, cioè non incide sulla retribuzione;
invece dai due giorni di assenza vi è una decurtazione di circa € 15,00 per ogni giorno di assenza”: : Controparte_7
“In caso di malattia, se si tratta di 1 o 2 giornate, dobbiamo semplicemente comunicarlo con prontezza alla responsabile , mentre in caso di periodi più lunghi di assenza Parte_3 per malattia, ci viene chiesto di esibire il certificato medico. In ogni caso di assenza per malattia, al pari di qualunque altra assenza, le giornate corrispettive ci vengono decurtate in busta paga”; : “In caso di assenza devo comunicarlo preventivamente Controparte_8 alle team leader o al supervisore”; : “Se devo assentarmi chiedo Testimone_7 autorizzazione alla responsabile Francesca e viene decurtato dalla paga fissa”; Tes_8
“Se devo assentarmi comunico la mia assenza alla responsabile e mi
[...] Parte_3 viene decurtata la retribuzione fissa”; Da : “Se devo assentarmi per permessi o Tes_9 altro avviso telefonicamente la responsabile o il mio team leader Leo…”; Parte_3
“Ogni qual volta mi sono assentata ho avvertito sempre in tempo la mia Testimone_10 team leader… Preciso che dal compenso fisso mensile mi vengono detratte le giornate di assenza. Non mi è capitato sinora di assentarmi per malattia”; “Mi capita Testimone_4 ogni tanto di assentarmi e in quel caso lo comunico alla sig.ra ma non giustifico Parte_3 mai l'assenza né per quei giorni percepisco la retribuzione, perché così prevede il contratto di collaborazione”; “Se capita di assentarmi devo avvisare o Controparte_9 Parte_3
Con il mio team leader e in caso di una sola assenza si viene regolarmente retribuiti, dai due giorni e più c'è una decurtazione per ogni giorno di assenza”; : “La mia CP_11 responsabile è e il team leader a cui faccio riferimento è Se devo Parte_3 Tes_4
18 usufruire di ferie o permessi vari chiedo autorizzazione alla responsabile ”; Parte_3
: “Nel caso di impedimenti personali comunico preventivamente l'assenza Testimone_11
a con la relativa motivazione e le relative giornate di assenza, a qualunque Parte_3 titolo, non mi vengono retribuite”; : “Le eventuali assenze dal lavoro Controparte_12 giornaliere non vengono retribuite e, quindi, detratte dal fisso mensile, senza alcuna documentazione da presentare in azienda”; “Mi capita ogni tanto di Tes_12 assentarmi per motivi personali e in quel caso lo comunico alla mia team-leader, Stefania
SI, o mando un messaggio a Per i giorni in cui mi assento, Parte_5 invece, non percepisco alcuna retribuzione”; : “Se mi assento avviso in Testimone_6 azienda”; : “Per tutto il tempo in cui ho lavorato in qualità di team leader mi Parte_2 sono assentata pochissime volte e quando ciò si è verificato ho avvertito la superiora
[...]
della mia azienda”; “Quando chiedo un permesso per Parte_3 Testimone_13 assentarmi, mi viene trattenuta la mancata prestazione della retribuzione fissa. Non mi sono mai assentata per periodi lunghi di malattia, ma per alcune giornate ho solo comunicato che mi sarei assentata per malattia”).
8.6.Parimenti, è emerso, in maniera univoca, che tutti i lavoratori fruivano nel mese di agosto delle c.d. ferie (le quali si configuravano, in realtà, come una vera e propria sospensione forzata dall'attività) in concomitanza con la chiusura aziendale e secondo una modalità imposta ed uniforme che non prevedeva la corresponsione di alcuna retribuzione;
circostanza questa che esclude qualsivoglia margine di autonomia nella gestione della prestazione lavorativa (v. dichiarazioni di : “Usufruisco delle ferie sempre ad Parte_4 agosto”; : “Le ferie vengono effettuate nel mese di agosto quando il call Controparte_7 center resta chiuso e naturalmente per quel mese non veniamo retribuiti”; Tes_7
: “Ad agosto il call center è chiuso e noi non siamo retribuiti”; : “Ad
[...] Testimone_8 agosto il call center chiude e usufruisco di ferie ma la retribuzione non viene corrisposta, né la fissa né le provvigioni”; : “Il mese di agosto il call center resta chiuso e Testimone_11 ovviamente noi non veniamo retribuiti”; “Anche quando ad agosto la Testimone_5 ditta chiude per proprie esigenze, le giornate che non lavoro obbligate dalla chiusura aziendale non mi sono retribuite”).
8.7.È risultato, altresì, che la presenza dei lavoratori veniva rilevata tramite un apposito foglio, sul quale gli stessi erano tenuti a firmare all'inizio di ogni turno. Tale sistema di controllo delle presenze evidenzia ulteriormente l'assenza di autonomia nell'organizzazione
19 della prestazione, confermando dunque l'esistenza di una supervisione continua e sistematica da parte della società (v. dichiarazioni di : “La presenza viene Controparte_7 rilevata attraverso un foglio presenze che gira fra le postazioni operatori e prevede una sola firma per turno”; “Ogni giorno attesto la mia presenza con la mia firma Testimone_10 su un foglio presenze che fanno girare ad inizio turno”; “Le presenze sono Testimone_4 attestate su un foglio presenze che ciascuno di noi firma all'inizio del proprio turno”;
: “All'arrivo, a inizio turno, ci viene fatto firmare un foglio firma”; Testimone_11
: “Tutte le operatrici del call center, all'ingresso, nel prospetto Controparte_12 giornaliero sottoscrivono per la presenza”; “La rilevazione delle presenze Tes_12 avviene tramite un foglio presenze che ciascuno di noi firma all'inizio del proprio turno”).
8.8.Rispetto alle modalità di espletamento della prestazione, il quadro delineato dalle dichiarazioni restituisce la rappresentazione di un'attività predeterminata, con mansioni di natura ripetitiva e standardizzata, in cui gli operatori avevano l'incarico di contattare potenziali clienti – previamente individuati dal software predisposto dalla stessa società committente – al fine di promuovere offerte commerciali per conto di . Parte_6
Le chiamate in outbound venivano automaticamente avviate dal software verso la postazione dell'operatore, la quale risultava attiva all'atto dell'inserimento delle relative credenziali nonché registrate dal sistema (v. dichiarazioni di : “Il mio lavoro consiste nel Parte_4 fare telefonate per vendere o proporre promozioni per conto di , a Pt_6 Parte_6 clienti privati. I numeri da chiamare li trovo giornalmente caricati sul terminale. Non è possibile lavorare da casa ma devo necessariamente utilizzare la postazione dell'ufficio anche perché le chiamate che effettuo sono tutte registrate, in un programma aziendale”;
: “Sono operatrice outbound e mi occupo di proporre offerte Tim di rete Controparte_7 fissa… Nel pc di ogni postazione operatore ci sono degli elenchi di clienti potenzialmente interessati che vengono contattati con telefonata automatica che da inizio ad ogni nuovo contatto”; : “Il mio lavoro è organizzato da un sistema informatico Testimone_7
(illeggibile) dalla mia postazione del pc e rispondo a telefonate che automaticamente mi vengono inoltrate. Tutta l'attività è registrata dal sistema”; : “Il mio lavoro Testimone_8 consiste nel proporre offerte commerciali a clienti che sono inseriti nel sistema. Pt_6
Infatti le telefonate sono avviate autonomamente dal sistema, che ne registra la durata, il numero e l'esito”; : “Il nostro lavoro consiste nel rispondere alle telefonate Parte_7 che il centralino della azienda smista agli operatori liberi al momento, e cercare di
20 commercializzare il cliente”; Da “Quando inizio a lavorare, il sistema Tes_9 automaticamente avvia le chiamate ed io rispondo e propongo le nuove tariffe. Il sistema registra in automatico tutta l'attività svolta”; “Il mio lavoro consiste nel Testimone_10 contattare clienti per proporre offerte di contratti telefonici residenziali per conto della
[...]
. La lista dei clienti da contattare è fornita dalle procedure informatiche, Parte_6 che provvedono a far partire automaticamente anche le chiamate ai potenziali clienti”;
[...]
“Il lavoro è organizzato con un sistema informatico pre-organizzato. Noi Tes_14 usiamo solo il pc e le cuffie. Le chiamate sono inoltrate automaticamente ed io rispondo. Al termine il sistema effettua automaticamente nuove chiamate. Sono quindi inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale”; : “Il mio lavoro è organizzato Testimone_3 con sistema informatico aziendale, in automatico si avvia la chiamata al cliente e non sono io che scelgo il cliente, e rispondo automaticamente facendo proposte commerciali.
Terminata la chiamata il sistema avvia nuova chiamata. L'attività svolta viene interamente registrata a sistema. La mia attività lavorativa è inserita in una organizzazione prestabilita”; “L'attività di operatrice consiste nel rispondere alle Testimone_15 chiamate che il centralino automatico della ditta smista agli operatori liberi. Dopo aver acquisito un cliente la definizione della pratica viene definita da altri operatori”; Tes_16
“La mia attività di operatore telefonico consiste nel rispondere alle chiamate che il
[...] centralino aziendale effettua autonomamente e smista agli operatori liberi. Dopo aver definito l'acquisizione di un nuovo cliente, vi sono altri operatori che provvedono a concludere il contratto”; “Il mio lavoro è organizzato in maniera fissa e Testimone_17 ripetitiva, ovvero le chiamate sono avviate automaticamente dal sistema e sono autonome nella scelta del cliente. Dopo aver concluso le mie proposte commerciali Telecom/Tim, il sistema avvia una chiamata. Tutto viene registrato dal pc aziendale. Svolgo tutte le stesse attività e con le stesse modalità”; : “Il mio lavoro è organizzato nel seguente CP_11 modo: al mio arrivo, entro nel mio (illeggibile)…e trovo l'elenco dei clienti da contattare.
Poi avvio la prima chiamata che automaticamente viene inoltrata dal sistema ed io rispondo per iniziare la commercializzazione. Tutto viene registrato da contatori del sistema che registra ora, tempo di durata, esito delle chiamate. Terminata la chiamata il sistema in automatico chiama il cliente successivo. Quindi i tempi e modi di svolgimento del lavoro è preorganizzato dall'azienda”; : “Mi occupo, insieme ai miei colleghi, di Testimone_11
Par contattare clienti potenzialmente interessati ad offerte di rete fissa e internet sia di che
21 di , clienti appartenenti ad alcune liste che ognuno di noi trova sul proprio pc dopo Pt_6 aver fatto l'accesso con user e password personali”; : “L'attività Controparte_12 consiste nel rispondere alle telefonate che il centralino dell'azienda smista agli operatori liberi”; “Non ho possibilità di lavorare a casa perché devo necessariamente Tes_12 utilizzare la postazione dell'ufficio anche perché le chiamate vengono tutte registrate da un programma aziendale anche al fine di poter controllare l'esito dei contratti. Il call center gestisce solo chiamate outbound, che noi facciamo verso numerazioni che giornalmente mi vengono caricate sul programma del terminale”; : “In concreto la mia Persona_2 attività è di rispondere alle telefonate che il centralino della ditta effettua in automatico e passa all'operatore. Quando si ottiene l'adesione di un nuovo contratto, la pratica viene poi definita da altre operatrici”; : “La mia attività lavorativa consiste nel Testimone_13 contattare i clienti che sono inseriti nella lista che il centralino della ditta chiama in automatico e smista all'operatore libero al momento”).
8.9.I deponenti hanno inoltre riferito che avevano diritto ad un intervallo di 15 minuti ogni due ore, la cui fruizione peraltro era soggetta al controllo della responsabile della sala operativa o del team leader, che autorizzavano l'inizio della pausa e ne monitoravano la durata. Siffatta modalità conferma, da un lato, l'assenza di discrezionalità nello svolgimento della prestazione e, dall'altro, l'assoggettamento ad un potere di controllo tipico di un assetto subordinato, in cui i tempi della prestazione risultano rigidamente scanditi e verificati dal datore di lavoro (v. dichiarazioni di : “La responsabile della sala Parte_7 operativa è la sig.ra che controlla il nostro operato ed il riposo di 15 Parte_3 minuti, ogni due ore”; LA : “Durante la giornata di lavoro sono stabiliti dei Per_1 riposi per tutti di 15 minuti ogni due ore di lavoro, per cui si riposa alle ore 12.00 e alle ore
14.00”; : “La responsabile controllo il nostro operato e le Testimone_15 Parte_3 pause, che sono di circa 15 minuti ogni 2 ore”; : “La responsabile, sig.ra Testimone_16
, è quella che controlla la nostra operatività e la pausa di 15 minuti, che Parte_3 viene concessa ogni due ore”; “Ogni due ore è prevista una pagina di 15 Controparte_9 minuti”; : “La sig.ra è la coordinatrice della sala Controparte_12 Parte_3 operativa, verificando il nostro operato ed i periodi di pausa, di 15 minuti ogni due ore”; la stessa “La mia funzione è quella del controllo sull'operato dei Testimone_18 telefonisti, sul loro orario di lavoro, sulla pausa di 15 minuti che effettuano ogni due ore, nell'arco della giornata lavorativa”; : “La responsabile della sala dove Persona_2
22 lavoriamo noi operatrici è la sig.ra che provvede al controllo della nostra Parte_3 operatività e verifica le nostre pause, che sono solamente di 15 minuti ogni 2 ore”; Tes_13
: “La mia responsabile è la sig.ra che verifica il nostro operato in
[...] Parte_3 sede. Ogni due ore effettuiamo una pausa di circa 15 minuti”).
8.10.Occorre peraltro sottolineare come il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, con specifico riferimento alle modalità di svolgimento delle chiamate, abbia evidenziato in modo inequivocabile l'esercizio – da parte della società datrice – di un potere non solo di controllo ma anche direttivo. Invero, secondo quanto riferito dalla maggior parte dei lavoratori escussi in quella sede, l'attività si svolgeva attenendosi alle istruzioni impartite dalla responsabile di sala e dai team leader, che orientavano l'impostazione del colloquio telefonico e fornivano indicazioni correttive in corso d'opera (v. dichiarazioni di Pt_4
: “Le direttive sul lavoro mi vengono date da o dalla team leader del
[...] Parte_3 mio gruppo, Stefania SI, o dagli altri team leader”; : “Le disposizioni Controparte_7 lavorative, gli interventi correttivi e le indicazioni su come orientare il colloquio telefonico ci vengono forniti sempre da ”; : “L'attività di teleselling Parte_3 Controparte_8
Pa per ogni singola tariffa è sempre ripetitiva per cui non abbiamo necessita di indicazioni specifiche;
tuttavia il controllo delle modalità di lavoro, piuttosto che interventi correttivi sullo svolgimento del lavoro vengono effettuati dai team leader o dalla responsabile di sala
”; : “Mi attengo alle disposizioni e obiettivi che vengono Parte_3 Testimone_7
Con fissati dal team leader o dalla responsabile ”; : “Per eseguire Parte_3 Testimone_8 il mio lavoro non sono autonomo ma eseguo direttive dei miei responsabili e del mio team leader ; : “La responsabile della sala operativa è la sig.ra Tes_4 Parte_7 [...]
che controlla il nostro operato ed il riposo di 15 minuti, ogni due ore”; Da Parte_3 Tes_9
“Nello svolgimento del mio lavoro mi attengo alle direttive che mi vengono
[...]
Con impartite dalla responsabile e da ”; D' : “Per svolgere il mio lavoro sono Controparte_5 supportata dalla presenza della team leader che da consigli su come gestire il contatto con il potenziale cliente e dalla supervisor che è la responsabile di tutta l'attività svolta in sala”;
: “Le disposizioni lavorative mi vengono date da che Controparte_6 Parte_3
a sua volta si rapporta con i titolari. Le condizioni e le modalità operative sono state sempre le stesse sin dall'inizio del mio rapporto di lavoro e sono le medesime per ogni altro operatore”; “Io eseguo delle direttive ed ordini che provengono dai nostri Tes_14 responsabili e team leader e noi tutti dobbiamo attenerci”; : “Di solito la Persona_1
23 mia team leader è Stefania SI che ha le funzioni di controllare il mio operato sia riguardo i tempi di lavoro che riguardo gli approcci con eventuali clienti”; Tes_17
Con : “C'è una responsabile e i team leader che sono , e
[...] Parte_3 Tes_4 Pt_4
Stefania. Prendo direttive e ordini dai miei responsabili”; “Nel turno della Testimone_4 mattina è sempre presente la supervisor, , che è colei che controlla il Parte_3 lavoro e ci da direttive”; : “La mia responsabile è e il team leader CP_11 Parte_3
a cui faccio riferimento è inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale. Persona_3
Prendo direttive/ordini/consigli dal team leader di riferimento”; : “Le Testimone_11 indicazioni su come gestire le telefonate, come approcciarsi al meglio al cliente;
le correzioni degli errori che ci vede fare;
vengono dati dalla Responsabile ”; Parte_3
: “Il mio team leader è il sig. che controlla il mio operato Testimone_5 CP_13 sia riguardo alla presenza giornaliera al lavoro che riguardo i contratti che riesco a concludere controllando che vadano a buon fine. Se non c'è un team leader presente mi rivolgo alla sig.ra che riveste un ruolo di supervisore di tutti i presenti al Parte_3 lavoro”; “Mi capita ogni tanto di assentarmi per motivi personali e in quel Tes_12 caso lo comunico alla mia team-leader, Stefania SI, o mando un messaggio a
, che è la nostra senior, cioè visiona la sala, controlla il lavoro, da le Parte_3 direttive di lavoro e ci fornisce informazioni”; la stessa : “In questi Testimone_18 due anni il lavoro è stato quello di supporto per le operatrici addette alla vendita. La mia funzione è quella del controllo sull'operato dei telefonisti, sul loro orario di lavoro, sulla pausa di 15 minuti che effettuano ogni due ore, nell'arco della giornata lavorativa”;
: “La responsabile della sala dove lavoriamo noi operatrici è la sig.ra Persona_2
che provvede al controllo della nostra operatività e verifica le nostre Parte_3 pause, che sono solamente di 15 minuti ogni 2 ore”).
9.A tanto va aggiunto che si è anche constatato come i lavoratori, prima dell'instaurazione del rapporto, fossero destinatari di una formazione mirata, impartita dalla stessa società, finalizzata a fornirgli le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni affidate, circostanza questa che induce a ritenere che gli stessi (alcuni erano studenti) fossero originariamente privi della professionalità richiesta per l'esecuzione della prestazione e che quindi, anche per tale motivo, erano monitorati dall'assistente di sala (v. dichiarazioni di
“Oggi mi trovo qui in sede della perché sto seguendo un Testimone_19 CP_14 corso di formazione che è iniziato ieri, 17 luglio. Prima di cominciare il corso ho fatto un
24 colloquio qui in sede con il sig. il giorno 06/06/2019; dopo di che Controparte_6 sono stata richiamata per frequentare il corso della durata di 3 giorni al termine del quale,
a partire dal 22/07/2019, inizierò a lavorare come addetta al call center… Mi è stato detto dal responsabile che i turni di lavoro saranno fissi, io ho dato la disponibilità a lavorare solo di mattina e c'è la possibilità di variarli solo due volte al mese. Preciso, che sono ancora studentessa e quest'anno frequenterò l'ultimo anno di alberghiero, quindi lavorerò fino agli inizi dell'anno scolastico a settembre. Finora in questi due giorni di formazione abbiamo fatto solo teoria mentre per domani è prevista la parte pratica in postazione di lavoro. La durata della formazione è di tre ore al giorno: ieri si è svolta nel pomeriggio, mentre oggi e domani di mattina”; : “Sono team leader e formatore per Controparte_6 conto della di Bisceglie…Ho sostanzialmente un rapporto part-time di 5 ore Parte_1 al giorno dal lunedì al venerdì sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
…Come prestazione altra, che esula dalle 5 ore giornaliere, mi occupo della formazione dei nuovi assunti per
l'avviamento al lavoro. Stamattina ho tenuto la seconda giornata di formazione di aula teorica a neofiti che cominceranno a lavorare di fatto da lunedì prossimo”; Testimone_20
“Sono presente oggi nella sede aziendale della ditta sita in Bisceglie via Piave CP_14
114 per svolgere un corso di formazione gestito dalla stessa azienda per poter essere assunta a lavorare per questa ditta. Ho iniziato ieri 17/7/2019 alle ore 15.30 e finito alle ore
17.30. Anche oggi penso che il corso durerà circa due ore ed ho iniziato alle ore 9.30. Il Con corso è tenuto da un certo di cui non conosco il cognome che si è presentato come un formatore e un dipendente ”). CP_14
10. Le dichiarazioni acquisite dagli ispettori sono inequivocabili e ampiamente convergenti nel fornire un quadro omogeneo delle modalità concrete con cui si sono svolti i rapporti di lavoro intercorsi tra i collaboratori e la Parte_1
10.1.Infatti, non colgono nel segno le censure alla sentenza nella parte in cui ha valorizzato l'indubbia pregnanza di quanto affermato dai collaboratori agli ispettori, trattandosi di dichiarazioni rese in maniera del tutto spontanea e, per di più, nell'immediatezza dell'accertamento.
A tal riguardo, la Corte dà atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze della società relative alle presunte irregolarità delle modalità seguite dagli ispettori nell'acquisizione delle dichiarazioni dei
25 collaboratori (cfr. pag. 5 della sentenza). Difatti, sul punto, la non ha opposto Parte_1 alcun tipo di censura nel gravame.
Con riguardo al valore probatorio dei verbali ispettivi poi, è appena il caso di rammentare che – secondo il granitico indirizzo della giurisprudenza di legittimità – il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 c.c., circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché, ovviamente, circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti (cfr. Cass. n. 26086 del 2023; Cass. n. 23800 del 2014;
Cass. sez. un. n. 12545 del 1992).
Sebbene la fede privilegiata propria dei verbali ispettivi non si estenda alla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, così come a eventuali apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero a quelli della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. n. 23800 del 2014), detti verbali, con riferimento ai suddetti aspetti, costituiscono, comunque, elemento di prova, che il giudice deve valutare secondo il “suo prudente apprezzamento” ex art. 116 c.p.c., in concorso con gli altri elementi, e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità (cfr. Cass.
n. 36573 del 2022; Cass. n. 4006 del 2022).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 166 del 2014), quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese agli ispettori, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese nel corso dell'accesso ispettivo, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
Dunque, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, essi forniscono, comunque, elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, che può, peraltro, anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 36573 del 2022.; Cass. n. 4182 del 2021; Cass. n.
3916 del 2020; Cass. n. 23490 del 2020; Cass. n. 8445 del 2020; Cass. n. 11934 del 2019;
Cass. n. 15073del 2008).
26 Ne consegue che gli elementi probatori posti a base del verbale ispettivo possono anche rilevare quale fonte esclusiva del convincimento giudiziale.
Del resto, come esattamente rimarcato dal Tribunale di Trani nella sentenza impugnata, le dichiarazioni rese agli ispettori che si presentino in azienda senza preavviso alcuno, in quanto scevre da eventuali condizionamenti da parte del datore di lavoro, si connotano per la indubbia spontaneità, che conferisce loro un grado di attendibilità di cui, invece, sono prive le dichiarazioni rese in un momento successivo, in quanto frutto di inevitabili ripensamenti e influenzate da fatti esterni (C.d.A. Bari, sez. lav. n. 7554 del 5 dicembre 2011).
Non può neppure trascurarsi che le deposizioni dei lavoratori escussi in sede giudiziale risultano manifestamente contradditorie rispetto a quanto affermato dai medesimi in sede ispettiva.
Si consideri, ad esempio, la quale ha riferito – in sede di Testimone_18 escussione testimoniale all'udienza del 21 aprile 2022 – che era solita comunicare preventivamente alla società la propria volontà di svolgere attività lavorativa al fine esclusivo di assicurarsi una postazione nella sala operativa (“…essendo un contratto di collaborazione, io non ero vincolata ad orari di lavoro e quando avevo interesse a lavorare
e a guadagnare, avvisavo l'azienda per prenotare la postazione e mi recavo sul luogo di lavoro. Tanto avviene perché le postazioni erano limitate, all'incirca una quarantina”); ciò
a fronte di quanto dichiarato agli ispettori, secondo cui la sua funzione era quella di controllare l'operato degli altri addetti al call center, circostanza che esclude la necessità di utilizzazione di una postazione operativa (“La mia funzione è quella del controllo sull'operato dei telefonisti…”).
Anche – escusso come teste alla stessa udienza – ha confermato Controparte_6
l'autonomia nella gestione degli orari lavorativi [Confermo la circostanza sub 5 (“Se vero che il Collaboratore, quando ha interesse ad offrire la sua prestazione, nei giorni e nelle ore di suo gradimento, accede nei locali e, dopo essersi identificato nel sistema mediante log - in, premendo un pulsante attiva l'inoltro dei tentativi di chiamata alla sua postazione”) e preciso che è necessario prenotare la postazione (le postazioni sono una quarantina) al rappresentante aziendale che ha un gruppo whatsapp con tutti i collaboratori. Per iniziare a lavorare devo accedere al software con le mie credenziali], laddove in sede ispettiva aveva riferito che i turni lavorativi erano prestabiliti dalla responsabile e, per ogni cambio turno, doveva rivolgersi a quest'ultima (“I miei turni di lavoro sono fissi (09.30 – 14.30 oppure
27 15.00 – 20.00) e prestabiliti da che è la responsabile di sala – supervisor. Parte_3
In caso di impegno o impedimenti personali chiedo a un eventuale cambio turno Parte_3 oppure un giorno di permesso che comunque non mi viene retribuito”).
Allo stesso modo, , sebbene avesse dichiarato agli ispettori che la durata della Testimone_16 pausa era monitorata dalla responsabile (“La responsabile, sig.ra , è quella Parte_3 che controlla la nostra operatività e la pausa di 15 minuti, che viene concessa ogni due ore”), ha poi smentito tale circostanza all'udienza del 15 febbraio 2024, dichiarando il contrario (“Posso dire che la pausa era da me presa in autonomia e non controllata da nessuno”).
Né la società appellante ha formulato alcuna contestazione in merito alla presenza di eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni acquisite dagli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità, limitandosi – in questo grado di giudizio – a denunciare soltanto il valore dirimente riconosciuto dal Tribunale a quest'ultime e condiviso dal Collegio.
Occorre nuovamente ribadire che questa Corte ritiene indubbiamente più persuasive le affermazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo piuttosto che a distanza di diversi anni dai fatti di causa, sia per la minore attendibilità del ricordo di fatti risalenti nel tempo sia per la maggiore spontaneità delle dichiarazioni rese senza alcun preavviso, immuni da qualsivoglia tipo di condizionamento psicologico.
11. I rilievi appena passati in rassegna, valutati nel loro complesso, attestano senza ombra di dubbio la sussistenza di un vincolo di subordinazione nei rapporti di lavoro oggetto di accertamento, tenuto conto, peraltro, anche delle peculiarità del settore produttivo dei call center outbound.
A tal riguardo, va opportunatamente precisato che, ai fini della verifica in questa sede operata, alcuna rilevanza è stata attribuita alla circostanza per cui l'attività lavorativa si fosse svolta negli ambienti aziendali e con strumentazione fornita dalla società appellante.
Deve pertanto affermarsi che vi sono, nel caso di specie, elementi sufficienti per ritenere accertata la legittimità della pretesa creditoria dell' di cui al verbale unico Controparte_15
CP_ di accertamento e notificazione n. 2019010510/DDL emesso dall' in data 20.07.2020.
12. Anche le censure riassunte nella terza doglianza sono destituite di fondamento, CP_ dovendosi ritenere senz'altro ammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall' in primo grado ed accolta dal primo giudice.
28 12.1. Correttamente l'Istituto appellato rimarca nella propria memoria di costituzione che CP_ l'iscrizione al ruolo delle somme dovute all' non può essere considerata come unico strumento per la realizzazione dell'attività di riscossione.
Infatti, l'art. 30 del D.L. n 78/2010 (“A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di CP_ riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”) non osta alla possibilità per l'Ente previdenziale di chiedere, in via riconvenzionale, l'adempimento della pretesa contributiva.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, così come il convenuto in un'azione di accertamento negativo può proporre domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore all'adempimento della pretesa oggetto dell'accertamento negativo, anche l' , costituendosi in giudizio, può proporre domanda Controparte_4 riconvenzionale finalizzata non solo all'accertamento della fondatezza della propria pretesa ma anche alla conseguente tutela condannatoria (cfr. Cass. n. 16457 del 27.09.2012).
In particolare, nella motivazione della sentenza da ultimo citata, pronunciata in una fattispecie analoga al caso in oggetto, si legge: “Nel procedimento in esame, la ricorrente in primo grado agisce chiedendo una pronuncia di accertamento negativo.
Tale azione costituisce la naturale forma di esercizio della tutela giurisdizionale a cognizione piena di fronte all'atto di accertamento ispettivo adottato dall'Istituto previdenziale.
Quest'ultimo, quando si costituisce, oltre a chiedere il rigetto della domanda (in ragione della bontà dell'accertamento in questione), può svolgere, come nel caso di specie, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento della fondatezza della pretesa e la conseguente tutela condannatoria, che sottostà alla disciplina di cui all'art. 418 cpc.
Ciò, non diversamente da come il convenuto in azione di accertamento negativo può svolgere domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna dell'attore all'adempimento della pretesa oggetto dell'azione di accertamento negativo”.
12.2.Deve poi senz'altro escludersi la prospettata violazione dell'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 46/1999, che condiziona l'iscrizione al ruolo delle somme accertate d'ufficio alla sussistenza di un titolo esecutivo, in pendenza del giudizio di impugnazione. Difatti, nel CP_ caso in oggetto, l' non ha proceduto ad alcuna iscrizione al ruolo sicché risulta del tutto
29 infondata la censura mossa dall'appellante, essendo evidente l'insussistenza del presupposto fattuale necessario affinché possa configurarsi la denunciata violazione normativa.
13. Da ultimo, la Corte rileva il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato le censure relative all'erroneità dei conteggi operati nel verbale ispettivo, con riferimento tanto alla legittimità del “conteggio in blocco” quanto alla proporzionalità delle sanzioni rispetto agli illeciti accertati (cfr. rispettivamente pag. 4 e pag.
8 della sentenza impugnata), non avendo la società mosso alcuna censura specifica sul punto. Siffatto contegno di non contestazione ha reso pacifica e non bisognosa di ulteriori accertamenti probatori la fondatezza degli importi indicati nel verbale ispettivo.
Anche sotto questo ulteriore profilo, quindi, la sentenza impugnata merita piena condivisione e conferma.
14. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello proposto dalla Parte_1 va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
[...]
Resta assorbita ogni altra questione.
15. Le spese processuali del presente grado di giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata – seguono l'accertata soccombenza della società appellante.
16. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
21.01.2025 da nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1181/2024 Parte_1 CP_1 resa dal Tribunale del lavoro di Trani in data 22.07.2024 così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 15.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%;
30 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso, in Bari in data 27.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria LA
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
31
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria LA - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 50/2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to FONTANA GIORGIO
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE LEONARDIS DANIELE
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1181/2024 del 22.07.2024, il Tribunale del Lavoro di Trani: a) rigettava il ricorso proposto dalla avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria Parte_1
CP_ di nullità della pretesa creditoria dell' a titolo di contributi e somme aggiuntive e di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010510/DDL ed alla successiva CP_ richiesta 0901.22/07/2020.0246510; b) accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto previdenziale e, per l'effetto, condannava la società ricorrente al pagamento della somma di € 275.023,77 in favore dell' a titolo di omessa CP_1 contribuzione per il periodo da giugno 2018 ad ottobre 2019, oltre ad € 18.911,68 a titolo di sanzioni;
c) condannava altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquidava in € 8.000,00, oltre oneri ed accessori di legge.
2. Avverso detta sentenza la ha interposto appello, con ricorso del Parte_1
21.01.2025, per i motivi che di seguito si espongono e si valutano. CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva coma da infrascritto dispositivo.
3. Va premesso che, con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019010510/DDL del 20.07.2020, venivano accertate una serie di inadempienze a carico della per la cui regolarizzazione la società era tenuta al pagamento della Parte_1 somma complessiva di € 293.935,45, di cui € 275.023,77 a titolo di contributi ed €
18.911,68 a titolo di somme aggiuntive. CP_ Il citato verbale era scaturito da una verifica ispettiva dei funzionari di vigilanza dell' in Con congiunta con i funzionari ispettivi dell' – iniziata in data 18.07.2019 e relativa al periodo dal 01.06.2018 al 31.10.2019 – nei confronti della società avente Parte_1 sede operativa a Bisceglie e ove gestiva un call center outbound avvalendosi di personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2015. Con Conclusisi gli accertamenti ispettivi, gli ispettori dell' – con i verbali n. BA00006/2019-
118-01 del 09.12.2019 e n. BA00006/2019-118-02 del 22.01.2020 – avevano accertato che i rapporti di lavoro instaurati con i collaboratori in forza al momento dell'accesso presentavano tutti i caratteri tipici della subordinazione e, pertanto, ne avevano disposto la riqualificazione, diffidando la società ad effettuare le comunicazioni di assunzione dei predetti dipendenti in qualità di lavoratori subordinati, con attribuzione del 2° livello del
CCNL T.L.C., nonché a consegnare a ciascun lavoratore le relative lettere di assunzione
2 contenenti i dati dell'effettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per un totale di 5 ore al giorno e 5 giorni alla settimana. CP_ Conseguentemente, i funzionari dell' avevano provveduto a quantificare gli importi contributivi omessi relativamente ai dipendenti e per i periodi indicati nei citati verbali al fine di addebitare la contribuzione dovuta ai sensi di legge per i lavoratori subordinati, tenendo conto del CCNL di riferimento (ossia, CCNL T.L.C. per imprese esercenti servizi di telecomunicazione). CP_ Successivamente, con nota 0901.22/07/2020.0246510 datata 22.07.2020, l'Ente previdenziale aveva invitato la società al pagamento delle somme accertate con il verbale sulla base dei termini e delle modalità ivi indicate.
4. Con ricorso del 17.11.2020, la adiva quindi il Tribunale di Trani al fine Parte_1
CP_ di ottenere l'accertamento e la declaratoria di nullità della pretesa creditoria dell' a titolo di contributi e somme aggiuntive e di cui al citato verbale di accertamento ed alla successiva CP_ richiesta 0901.22/07/2020.0246510.
4.1. A supporto della domanda, la società assumeva:
- che l' era onerato della prova della subordinazione per ciascuno dei 74 rapporti CP_3 intercorsi con i collaboratori;
- che gli ispettori, sebbene non avessero acquisito le dichiarazioni di ben 42 lavoratori, avevano riqualificato in automatico i rapporti lavorativi di tutti i 74 collaboratori della società, omettendo di considerare le specificità di ciascuna collaborazione;
- che le dichiarazioni rese dai lavoratori erano palesemente indotte da domande ambigue e fuorvianti e, successivamente, riportate su moduli dai verbalizzanti sulla base di una personale interpretazione delle risposte, con conseguente compromissione della genuinità delle stesse;
in ogni caso, tali dichiarazioni, acquisite in maniera “frettolosa” e senza che fosse concessa ai collaboratori la possibilità di leggerne il contenuto prima della sottoscrizione, erano ex se irrilevanti, avuto riguardo al potenziale interesse personale del lavoratore nei fatti in oggetto;
- che la fede privilegiata attribuita ai verbali ispettivi si limitava ai fatti direttamente constatati dai verbalizzanti in loro presenza, sicché il presunto accertamento relativo ad almeno i 42 collaboratori – per i quali non era stata possibile né riscontrare la prestazione né acquisire le relative dichiarazioni – era frutto di mere deduzioni soggettive e prive di adeguato supporto probatorio;
3 - che, in ogni caso, i collaboratori erano sempre stati retribuiti per le ore di effettiva prestazione, secondo i corrispettivi previsti dal CCNL T.L.C.;
- che, infine, i conteggi operati nel verbale ispettivo erano errati nella determinazione tanto dei contributi quanto delle sanzioni civili. CP_
4.2. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
spiegava inoltre domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna della società al pagamento in proprio favore della somma di cui al verbale ispettivo ovvero di quella ritenuta di giustizia.
5. Espletata prova orale, il Tribunale riteneva accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto di contestazione sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
- i contratti oggetto di causa – privi di una chiara definizione dell'oggetto della collaborazione e recanti un'indicazione meramente generica delle mansioni da svolgere riconducibili all'attività di telemarketing – presentavano i tratti tipici di un contratto di lavoro subordinato, in cui non è individuato un risultato o un programma di lavoro, ma unicamente le mansioni funzionali a un'organizzazione gestita direttamente dal datore di lavoro;
- dalle risultanze dell'istruttoria, sia documentale (in particolare, il verbale unico di accertamento ispettivo) che orale, era risultato che le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa integravano i requisiti essenziali della subordinazione;
- nello specifico era emersa: l'organizzazione piramidale dell'attività con una responsabile al vertice a cui tutti facevano riferimento, compresi i team leader, che a loro volta sovraintendevano agli operatori;
l'organizzazione dei lavoratori in turni e la loro soggezione alle direttive dei team leader o della responsabile;
l'utilizzo di ambienti e di strumenti di lavoro forniti dalla società; l'assenza di autonomia nella scelta delle chiamate e la registrazione dell'attività; l'obbligo di attestare la presenza a lavoro su un apposito foglio;
la retribuzione basata su una quota fissa e su una provvigione legata ai contratti conclusi;
- del tutto ininfluente appariva la circostanza del conteggio in blocco delle omissioni contributive, considerata la sostanziale omogeneità delle mansioni tra i lavoratori escussi in sede ispettiva e quelli per i quali l'addebito era stato mosso sulla base degli Unilav e dei contratti acquisiti;
- le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo rivestivano una valenza probatoria maggiormente significativa rispetto a quelle successivamente rese dai medesimi in sede testimoniale;
4 - ad ogni modo, con riferimento alla regolarità dell'accertamento ispettivo, le deposizioni delle due testimoni di parte resistente risultavano tra di loro convergenti, laddove quelle rese dai testi di parte ricorrente si caratterizzavano per incertezza, disomogeneità e scarsa rilevanza probatoria;
- dunque, la prestazione lavorativa in esame presentava tutti gli elementi di fatto relativi ad un vincolo di subordinazione;
- quanto al potere di controllo e direttivo del datore di lavoro, il quadro istruttorio avevo messo in luce, sia pure in termini meno incisivi, l'assoggettamento dei dipendenti alle direttive e alla vigilanza datoriale;
- in conclusione, doveva ritenersi legittimo l'accertamento dei rapporti di lavoro subordinati CP_ effettuato dall'
- la riqualificazione dei rapporti oggetto di contestazione in rapporti di natura subordinata determinava la conseguente sussistenza di tutti gli illeciti attribuiti alla società ricorrente;
- anche le sanzioni irrogate risultavano pienamente proporzionate alla gravità degli illeciti accertati;
- per le stesse motivazioni, doveva ritenersi fondata la domanda riconvenzionale proposta dall' con la conseguente condanna della società al pagamento, in favore Controparte_4 dell' , della somma di € 275.023,77 a titolo di omessa contribuzione per il periodo da CP_1 giugno 2018 ad ottobre 2019, oltre ad € 18.911,68 a titolo di sanzioni.
6. L'appello proposto dalla è articolato in tre motivi di doglianza. Parte_1
6.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per omessa valutazione delle risultanze probatorie, evidenziando l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure per aver ritenuto che la società avesse sottoscritto con i lavoratori contratti di collaborazione autonoma ex art. 409, comma 3, c.p.c.
A tal riguardo, osserva che il Tribunale avrebbe completamente omesso di considerare che, nel caso di specie, si trattava di contratti di collaborazione etero-organizzata ex art. 2, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2015, disciplinati dall'accordo collettivo nazionale relativo alle collaborazioni nell'ambito dell'attività di vendita di beni e servizi nonché del recupero crediti realizzati tramite call center outbound, stipulato con riferimento al CCNL
T.L.C.
Aggiunge che, nella peculiare fattispecie negoziale ex art. 2 del cit. D.Lgs., si configura un regime di autonomia sostanzialmente limitato: integro nella sola fase genetica dell'accordo –
5 in quanto i lavoratori conservano la facoltà di obbligarsi o meno alla prestazione – ma non in quella funzionale di esecuzione, in cui le modalità di svolgimento dell'attività risultano conformate al modello organizzativo stabilito dal committente (e tanto al fine di realizzare le attività di intermediazione per la commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia fissa e mobile nonché quelle di telemarketing, teleselling e call center).
Sottolinea che dalla prova testimoniale sarebbe difatti emersa l'assenza del vincolo di subordinazione, atteso che i collaboratori escussi in giudizio avevano categoricamente escluso qualsivoglia assoggettamento al potere direttivo e di controllo della società, anche in merito alla durata della prestazione e alle modalità di svolgimento dei contatti telefonici, confermando invece la piena autonomia nella scelta dei momenti in cui recarsi al lavoro e del tempo da dedicare allo svolgimento della propria collaborazione.
6.2. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante si duole del rilievo decisivo Con attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni raccolte dall' in sede di accertamento ispettivo, lamentando che il primo Giudice avrebbe del tutto omesso di valorizzare le risultanze della prova testimoniali, che –a suo dire – smentiscono le conclusioni contenute nel verbale di accertamento.
6.3. Con l'ultimo motivo di appello, la censura la sentenza impugnata Parte_1
CP_ laddove ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall' eccependo l'inammissibilità della medesima per violazione del combinato disposto di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 e all'art. 30 del D.L. n. 78/2010. CP_ Sostiene, in particolare, che la domanda riconvenzionale proposta dall' nel giudizio di primo grado avrebbe violato le citate norme di legge, in quanto l' avrebbe CP_3 sostanzialmente ottenuto una pronuncia di condanna al pagamento nonostante la pendenza del giudizio di accertamento negativo e la mancata notifica dell'avviso di addebito.
Assume, in subordine, che tale domanda risulterebbe anche manifestamente infondata.
7. Il primo e il secondo motivo di appello – che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati, dovendosi condividere la decisione del primo Giudice, sia pure con le precisazioni che seguono.
7.1. Ai fini di corrispondere alle censure mosse dalla società appellante in merito alla prospettata violazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 nonché dell'art. 409, comma 3,
c.p.c. addebitata alla sentenza di primo grado, rileva la Corte che trattasi di doglianza in
6 parte infondata e in parte inidonea a sovvertire l'esito della decisione di primo grado nel senso auspicato dalla società.
Ed invero, quanto alla violazione dell'art. 409 c.p.c., va rimarcato che è proprio il contratto scritto stipulato con i lavoratori che richiama espressamente l'art. 409 cit., sicchè
l'addebitato “errore in cui è incorso il Giudice di prime cure per aver ritenuto che la società avesse sottoscritto con i lavoratori contratti di collaborazione autonoma ex art. 409, comma
3, c.p.c. “ (cfr. pag. 19 del gravame) non è sussistente se è vero, come è vero, che il frontespizio dei contratti per cui è causa riporta la seguente dicitura: “Contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa call center in “outbound” (art. 409 n. 3
c.p.c., c.p.c., art. 2 co. 2 lett. a) D. Lgs. 81/15 e Accordo integrativo 1.8.13 CCNL TLC)”.
La doglianza è anche infondata in quanto, pur essendo vero che il primo giudice non ha tenuto conto della particolare fattispecie regolata dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2015, assestando il suo convincimento sulla classica distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo, vi è che la conclusione cui è giunto il Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto di qualificare i rapporti per cui è causa come rapporti di lavoro subordinato, va assolutamente condivisa da questa Corte, sia pure tenendo conto del diverso parametro normativo in cui sono delineate le c.d. co. co. org. di cui all'art. 2 cit..
Peraltro, è la stessa Corte di Cassazione che nella storica sentenza sui “riders” (n.1663 del
2020, cui è sovrapponibile la recentissima sentenza n. 28772 del 31.10.2025) di cui si dirà oltre, ha affermato che “…non può neanche escludersi che, a fronte di specifica domanda della parte interessata fondata sul parametro normativo dell'art. 2094 cod. civ., il giudice accerti in concreto la sussistenza di una vera e propria subordinazione (nella specie esclusa da entrambi i gradi di merito con statuizione non impugnata dai lavoratori), rispetto alla quale non si porrebbe neanche un problema di disciplina incompatibile;
è noto quanto le controversie qualificatorie siano influenzate in modo decisivo dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto, da come le stesse siano introdotte in giudizio, dai risultati dell'istruttoria espletata, dall'apprezzamento di tale materiale effettuato dai giudici del merito, dal convincimento ingenerato in questi circa la sufficienza degli elementi sintomatici riscontrati, tali da ritenere provata la subordinazione;
il tutto con esiti talvolta difformi anche rispetto a prestazioni lavorative tipologicamente assimilabili, senza che su tali accertamenti di fatto possa estendersi il sindacato di legittimità. 43. Del resto la norma in scrutinio non vuole, e non potrebbe neanche, introdurre alcuna limitazione rispetto al
7 potere del giudice di qualificare la fattispecie riguardo all'effettivo tipo contrattuale che emerge dalla concreta attuazione della relazione negoziale, e, pertanto, non viene meno la possibilità per lo stesso di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, trattandosi di un potere costituzionalmente necessario, alla luce della regola di effettività della tutela (cfr. Corte cost. n. 115 del 1994) e funzionale, peraltro, a finalità di contrasto all'uso abusivo di schermi contrattuali perseguite dal legislatore anche con la disposizione esaminata
(analogamente v. Cass. n. 2884 del 2012, sull'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, in tema di associazione in partecipazione)” (cfr. punti n. 42 e 43 della sentenza n.
1663/2020).
L'analisi che quindi questa Corte è tenuta ad eseguire, al fine di rispondere compiutamente alla doglianza contenuta nel primo e nel secondo motivo di gravame, deve tener conto del parametro normativo delineato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 al fine di stabilire se, alla luce del compendio probatorio in atti, i rapporti dei lavoratori della società appellante siano riconducibili al predetto schema normativo o se, al contrario, siano riconducibili allo schema della subordinazione.
Giova rammentare che l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (prima delle modifiche di cui al D.L. n. 101/2019), nella formulazione vigente ratione temporis per il periodo oggetto dell'accertamento per cui è causa – decorrente dal mese di giugno 2018 a quello di ottobre 2019 – sotto la rubrica “Collaborazioni organizzate dal committente”, prevedeva che
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Pur essendo note le problematicità interpretative della norma in questione, occorre rilevare come, con riguardo alla stessa, si sia pronunciata la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 1663 del 2020, occupandosi per la prima volta del lavoro attraverso piattaforme digitali, in specie sui riders.
Al riguardo, la Suprema Corte, contestualizzata la norma, ha evidenziato la finalità di incrementare l'occupazione, ma anche la prospettiva antielusiva con l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta
8 unilateralmente da chi commissiona la prestazione, rimarcando che: “Quindi, dal 1° gennaio
2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (par. 23).
I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato (par. 32). Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione (cfr. punto 33 della sentenza della Suprema Corte).
La Cassazione ha poi precisato che “si deve ritenere che possa essere ravvisata etero- organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa” (par. 36).
Il quadro normativo così delineato, al successivo comma 2 del cit. art., esclude dalla disciplina dei rapporti etero-organizzati alcuni particolari tipi di collaborazione.
Infatti, per quel che qui rileva, alla lett. a) del comma 2, il cit. art. prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (…)”.
È utile invero ribadire, come si legge nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 81/2015, che la norma in esame (art. 2) “interviene in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro autonomo, al fine di estendere le tutele del lavoro subordinato ad alcuni tipi di
9 collaborazione, morfologicamente contigue al lavoro subordinato, e di sopprimere l'istituto del lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, sovente abusati a fini elusivi” e ancora che dal novero dei rapporti etero-organizzati “sono esclusi alcuni particolari tipi di collaborazione, vuoi per esigenze legate al settore produttivo cui ineriscono, vuoi per ragioni soggettive” (Cass. n. 28274/2024 del 04.11.2024).
La sentenza della Cassazione sui riders, di estrema importanza nella parte in cui afferma che la norma, lungi dal costituire le collaborazioni etero organizzate un tertiun genus, si limita ad affermare l'applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, non appare peraltro risolutiva ai fini della presente decisione secondo la lettura fornita dalla società nel gravame, atteso che nel processo in Cassazione non si è posta la questione (che invece riveste ruolo centrale nella presente controversia) relativa alla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione.
Ed invero, la pronuncia sui riders trae origine dal ricorso presentato da alcuni lavoratori al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro, formalmente qualificato come contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate ed alla riammissione in servizio, atteso che i ricorrenti sostenevano di essere stati illegittimamente licenziati dalla società.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso, per cui i lavoratori avevano proposto appello avverso tale sentenza e la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, aveva negato la configurabilità della subordinazione ritenendo applicabile il D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 2, al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, come richiesto in via subordinata dai lavoratori già in primo grado;
in applicazione di tale norma aveva dichiarato sussistente il diritto degli appellanti ad ottenere quanto maturato in relazione all'attività lavorativa prestata, condannando la società appellata al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori.
In particolare, la Corte distrettuale aveva ritenuto che il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, nel testo applicabile ratione temporis, individuasse un "terzo genere", ovvero una terza categoria da porre tra il rapporto di lavoro subordinato cui all'art. 2094 c.c. e la collaborazione coordinata e continuativa come prevista dall'art. 409 c.p.c., n. 3, soluzione voluta dal legislatore per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che si stanno diffondendo. Il giudice di appello ha ritenuto esistenti i presupposti per l'applicazione di tale
10 norma, sussistendo la etero-organizzazione dell'attività di collaborazione anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro, nonché il carattere continuativo della prestazione.
L'approdo in Cassazione della controversia è stato originato dal ricorso della società, mentre i lavoratori non hanno proposto ricorso incidentale per insistere sulla loro originaria domanda volta al riconoscimento dell'esistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato, giudicata infondata in entrambi i gradi di merito con statuizione non impugnata dai lavoratori.
Per tale motivo la questione della possibile qualificazione dei rapporti come lavoro subordinato non è stata sottoposta al giudizio della Suprema Corte la quale, tuttavia, non ha mancato di sottolineare (come già innanzi rilevato con riferimento al punto 42 e 43) che
“dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto, da come le stesse siano introdotte in giudizio, dai risultati dell'istruttoria espletata, dall'apprezzamento di tale materiale effettuato dai giudici del merito, dal convincimento ingenerato in questi circa la sufficienza degli elementi sintomatici riscontrati, tali da ritenere provata la subordinazione” il giudice di merito ben può qualificare il rapporto come rapporto di lavoro subordinato in quanto l'art. 2 cit. non introduce alcune limitazione al potere del giudice di qualificare la fattispecie contrattuale alla luce di quanto emerge dalla concreta attuazione della relazione negoziale
“senza che su tali accertamenti di fatto possa estendersi il sindacato di legittimità”.
7.2. Orbene, la società appellante, da un lato, insiste nel rimarcare che i contratti stipulati erano riconducibili alla disciplina di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 2 del D.Lgs. n.
81/2015 e, dall'altro, addebita alla sentenza impugnata di non aver adeguatamente tenuto conto, nell'accertamento compiuto, dei caratteri propri delle collaborazioni etero-organizzate di cui al comma 1, del cit. art.
Ritiene il Collegio, al contrario, che nel caso in esame il Giudice di primo grado abbia accertato con motivazione convincente e quindi condivisibile la sussistenza, in concreto, di una vera e propria subordinazione;
il tutto all'esito di una disamina delle effettive modalità di svolgimento del rapporto nonché delle risultanze dell'istruttoria espletata, da cui ha riscontrato il vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
8. Va da subito precisato che le argomentazioni svolte nel ricorso in appello non si rivelano affatto idonee a sovvertire la pronuncia impugnata, poiché a fronte delle risultanze ispettive ottenute dall' le deduzioni e le prove offerte dalla società appellante non risultano in CP_
11 alcun modo atte a scalfire gli elementi di prova forniti dall' , sicchè risulta senz'altro CP_3 condivisibile il complessivo apprezzamento operato dal Tribunale in ordine al materiale istruttorio raccolto che ha condotto a ritenere i rapporti di collaborazione oggetto di accertamento svolti, in concreto, con modalità e caratteri proprio della subordinazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, di seguito richiamati.
8.1. Sul punto va premesso che secondo l'art. 2094 c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha, infatti, dotato l'interprete di una cornice – l'eterodeterminazione, unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo – nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari, quali:
- il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espressa dal contratto e il nomen iuris utilizzato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualificazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi (v. da ultimo Cass. 19 novembre 2021 n.
35687; Cass. n. 17455/2009; 4476/2012);
- l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (Cassazione n. 6803/2002);
- l'esecuzione personale della prestazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore (Cass. n. 1274/2009);
- la proprietà degli strumenti di lavoro (Cass. n. 9812/2008);
12 - l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (Cass. n. 5645/2009);
- le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la Cassazione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro (in Cass. n. 10313/2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (Cass. n. 10029/2009 e Cass. n. 17534/2002);
- la continuità temporale: secondo la pronuncia della S.C. n. 58/2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite (Cass. n. 21031/2008);
- la giustificazione delle assenze: l'assenza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (Cass. n. 21380/2008);
- l'insistenza del diritto alle ferie (Cass. n. 14868/2009);
- l'esclusività della prestazione: tale elemento non è ritenuto essenziale ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto, così come stabilito dalla sentenza n. 21380/2008 della S.C.;
- la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla “alienità”, considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
Con la precisazione che i medesimi elementi, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
10.03.2020, n.6758).
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione
13 personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (ad esempio, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale, l'assenza di rischio per il lavoratore e le modalità di retribuzione) i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 6758 del 2020).
Al riguardo, occorre aggiungere che l'esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, essendo divenuta oramai indefettibile una modulazione nella gestione degli indicatori della subordinazione, che debbono essere diversificati per ogni tipo di rapporto considerato (Cass. n. 5079/2009).
E invero, la Suprema Corte ha enunciato la regula juris secondo cui l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare – tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione – solitamente riscontrata in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, ma anche, più in generale, come conseguenza dell'evoluzione in senso postfordista e da ultimo su terreni di innovazione guidata dall'automazione, dei modelli organizzativi d'impresa, nella misura in cui essi comportano una maggiore autonomizzazione e responsabilizzazione del lavoratore, può validamente adottarsi, all'opposto, anche con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nella emanazione di direttive afferenti alle modalità esecutive della prestazione lavorativa e nella effettuazione di controlli sul rispetto delle stesse, che, dunque, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (Cass. n.
3674 del 2000, cit., secondo cui l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia).
14 Ogniqualvolta, dunque, l'apprezzamento della subordinazione non sia agevole e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, nel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso ai menzionati criteri distintivi sussidiari, i quali costituiscono, globalmente considerati nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indizi gravi, precisi e concordanti, rivelatori di tale sussistenza.
La Cassazione ha, altresì, precisato che “spetta al giudice di merito individuare codesti elementi sussidiari, attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (così espressamente Cass. nn. 14573 del 2012 e 19568 del 2013), così implicitamente riconoscendo che essi, in quanto dati fattuali concernenti le modalità concrete con cui si è svolta la prestazione, mantengono rilevanza semplicemente sul piano probatorio, per consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della fattispecie astratta di cui all'art.
2094 c.c. (cfr. in tal senso i puntuali rilievi di metodo di Cass. n. 5079 del 2009)”, potendo assumere valenza discretiva solo se univoci, ossia non contraddittori nel preciso senso di cui all'art. 2729 c.c., secondo cui le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Trattasi di principi consolidati e ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23816/2020 e, da ultimo, Cass. n. 20448/2025 del 14.05.2025, che ripropone l'affannosa tematica sul natura del rapporto di lavoro, in particolare sugli elementi caratterizzanti la qualificazione del rapporto subordinato: “Nelle ipotesi in cui il carattere distintivo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, elementi come
l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
l'assenza di una pur minima struttura imprenditoriale in capo al prestatore assumono sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”).
8.2. Tanto premesso, si deve osservare che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori – in concomitanza con il primo accesso del 18 luglio 2019 –
15 contengono certamente plurimi elementi idonei a riscontrare positivamente la natura subordinata dei rapporti lavorativi intercorsi tra quest'ultimi e la società appellante e consentono di ritenere accertato l'esercizio, da parte della società, di quel potere direttivo e di controllo che consente di differenziare le co. co. org. dal rapporto di lavoro subordinato.
8.3.E' emerso che i lavoratori erano pienamente inseriti nell'organizzazione della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima e che la loro attività era sottoposta non tanto a generiche direttive, quanto ad istruzioni specifiche.
E' emerso che il concorso congiunto del sistema informatico era in grado di controllare l'attività del telefonista in tutti i suoi aspetti e che il controllo era attuato anche tramite la vigilante presenza dell'assistente di sala, con modalità talmente accentuate e pregnanti da essere inconciliabili con la etero-organizzazione consentita dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81 del
2015.
8.4.In particolare, quanto all'organizzazione dell'attività lavorativa, è emersa una strutturazione in turni articolati dal lunedì al venerdì in due fasce orarie, la mattina dalle ore
10.00 alle 15.00 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 20.00 e, in alcuni casi, anche il sabato mattina, solo per una volta al mese, dalle ore 10.00 alle 15.00. Inoltre, la preponderante maggioranza dei lavoratori ascoltati ha riferito che, all'interno di questi archi temporali, non avevano facoltà di scegliere autonomamente quando svolgere la propria attività, poiché
l'assegnazione dei turni era prestabilita dalla responsabile, alla quale dovevano riferire altresì la propria assenza anche nell'eventualità in cui non fossero in grado di garantire l'operatività per l'intera durata della fascia assegnata (v. dichiarazioni di : “Da Parte_2 sempre il mio orario di lavoro si articola su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per cinque ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Per tutto il tempo in cui ho lavorato in qualità di team leader mi sono assentata pochissime volte e quando ciò si è verificato ho avvertito la della mia azienda… Dovendo seguire e coordinare Parte_3
l'attività degli operatori telefonici sono costretta ad osservare in maniera rigida l'orario di lavoro previsto contrattualmente che va dalle ore 10.00 alle 15.00, oppure dalle ore 15.00 alle 20.00. Non mi è mai capitato di lavorare per più di cinque ore al giorno”; Tes_1
“Il lavoro è organizzato a turni che vale per tutti i lavoratori, ovvero dalle 10.00
[...] alle 15.00 o dalle 15.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì. Il sabato si lavora a turni dalle
10.00 alle 15.00 e in media ognuno di noi lavora 1 sabato al mese… Il mio lavoro è organizzato con tempi e modalità definite dall'azienda”; D : “Quando per Controparte_5
16 motivi personali sono dovuta andare via prima di terminare l'orario di lavoro, ho avvisato la team leader all'inizio del turno che dovevo terminare il lavoro prima del termine previsto”; : “I miei turni di lavoro sono fissi (09.30 – 14.30 oppure Controparte_6
15.00 – 20.00) e prestabiliti da che è la responsabile di sala – supervisor. Parte_3
In caso di impegno o impedimenti personali chiedo a un eventuale cambio turno Parte_3 oppure un giorno di permesso che comunque non mi viene retribuito”; : Testimone_2
“Osservo, come tutti i lavoratori dell'azienda, orari di lavoro organizzati in turni: dalle
10.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 20.00. Il sabato dalle 10.30 alle 15.00, più o meno in media 1 volta al mese. Detto orario vale per tutti”; : “Lavoro n. 5 giorni alla Testimone_3 settimana, per n. ore 5 giornaliere, per n. 25 ore complessive alla settimana ed all'inizio del mio rapporto di lavoro osservo il seguente orario giornaliero: dal lun al ven, dalle ore
10.00 alle ore 15.00. Io osservo il riposo domenicale/settimanale a turno/nella giornata di sabato e domenica… La mia attività lavorativa è inserita in una organizzazione prestabilita.
Altri miei colleghi svolgono anche il turno pomeridiano, cioè lavorano o di mattina o di pomeriggio 15.00/20.00, sempre in turni di 5 ore”; : “Il mio orario di Persona_1 lavoro è sempre stato in questi due anni di cinque ore giornaliere da lunedì al venerdì prefissato dalla ditta dalle ore 10.00 alle ore 15.00. A volte ho chiesto il cambio turno e se era possibile l'azienda mi ha fatto lavorare dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il lavoro si svolge in generale su due turni giornalieri dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con circa 30/40 persone presenti a turno. In pratica io ho un turno fisso solo di mattina e a volte chiedo il cambio turno se ho bisogno della mattina libera per mie esigenze”; Tes_4
“Ho un contratto di collaborazione e lavoro 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì;
[...] io non lavoro mai di sabato per miei impegni personali. Si lavora o la mattina o il pomeriggio, rispettivamente dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 20.00. In genere su ciascun turno lavorano dalle 25 alle 30 persone, nessuna lavora l'intera giornata. Noi tutti facciamo solo 5 ore al giorno. Si lavora tutti i giorni tranne i festivi e non facciamo turni notturni”; : “Il mio orario di lavoro è sempre stato lo stesso in questi due Testimone_5 anni e lavoro dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00. A volte ho lavorato il sabato dalle
10.00 alle 14.00 dando la mia disponibilità al lavoro quando la ditta propone di lavorare di sabato…. Devo precisare che il lavoro si svolge in due turni prefissati giornalieri di 5 ore, dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì. Io svolgo sempre il turno di mattina e a volte chiedo il cambio turno di pomeriggio se ho esigenza di assentarmi
17 la mattina”; : “Preciso di lavorare dalle 10.00 alle 15.00 o dalle 15.00 Testimone_6 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 10.30 alle 15.00, in media una volta al mese”).
8.5.Oltre alla già evidenziata predisposizione autoritativa e unilaterale delle turnazioni dei lavoratori, emerge che questi ultimi erano tenuti non solo a comunicare preventivamente eventuali assenze (anche a titolo di malattia) ma persino a richiedere anticipatamente un'autorizzazione a tal fine, come riferito da alcuni dichiaranti. Tali assenze, peraltro, assumevano rilievo anche i fini della determinazione della quota fissa del compenso, comportando detrazioni proporzionali, come si preciserà di seguito (v. dichiarazioni di
: “Se mi capita di assentarmi avviso la mia responsabile e Parte_4 Parte_3 dopo non devo né giustificare l'assenza né recuperare l'orario di lavoro. Preciso che un giorno di assenza è tollerato, cioè non incide sulla retribuzione;
invece dai due giorni di assenza vi è una decurtazione di circa € 15,00 per ogni giorno di assenza”: : Controparte_7
“In caso di malattia, se si tratta di 1 o 2 giornate, dobbiamo semplicemente comunicarlo con prontezza alla responsabile , mentre in caso di periodi più lunghi di assenza Parte_3 per malattia, ci viene chiesto di esibire il certificato medico. In ogni caso di assenza per malattia, al pari di qualunque altra assenza, le giornate corrispettive ci vengono decurtate in busta paga”; : “In caso di assenza devo comunicarlo preventivamente Controparte_8 alle team leader o al supervisore”; : “Se devo assentarmi chiedo Testimone_7 autorizzazione alla responsabile Francesca e viene decurtato dalla paga fissa”; Tes_8
“Se devo assentarmi comunico la mia assenza alla responsabile e mi
[...] Parte_3 viene decurtata la retribuzione fissa”; Da : “Se devo assentarmi per permessi o Tes_9 altro avviso telefonicamente la responsabile o il mio team leader Leo…”; Parte_3
“Ogni qual volta mi sono assentata ho avvertito sempre in tempo la mia Testimone_10 team leader… Preciso che dal compenso fisso mensile mi vengono detratte le giornate di assenza. Non mi è capitato sinora di assentarmi per malattia”; “Mi capita Testimone_4 ogni tanto di assentarmi e in quel caso lo comunico alla sig.ra ma non giustifico Parte_3 mai l'assenza né per quei giorni percepisco la retribuzione, perché così prevede il contratto di collaborazione”; “Se capita di assentarmi devo avvisare o Controparte_9 Parte_3
Con il mio team leader e in caso di una sola assenza si viene regolarmente retribuiti, dai due giorni e più c'è una decurtazione per ogni giorno di assenza”; : “La mia CP_11 responsabile è e il team leader a cui faccio riferimento è Se devo Parte_3 Tes_4
18 usufruire di ferie o permessi vari chiedo autorizzazione alla responsabile ”; Parte_3
: “Nel caso di impedimenti personali comunico preventivamente l'assenza Testimone_11
a con la relativa motivazione e le relative giornate di assenza, a qualunque Parte_3 titolo, non mi vengono retribuite”; : “Le eventuali assenze dal lavoro Controparte_12 giornaliere non vengono retribuite e, quindi, detratte dal fisso mensile, senza alcuna documentazione da presentare in azienda”; “Mi capita ogni tanto di Tes_12 assentarmi per motivi personali e in quel caso lo comunico alla mia team-leader, Stefania
SI, o mando un messaggio a Per i giorni in cui mi assento, Parte_5 invece, non percepisco alcuna retribuzione”; : “Se mi assento avviso in Testimone_6 azienda”; : “Per tutto il tempo in cui ho lavorato in qualità di team leader mi Parte_2 sono assentata pochissime volte e quando ciò si è verificato ho avvertito la superiora
[...]
della mia azienda”; “Quando chiedo un permesso per Parte_3 Testimone_13 assentarmi, mi viene trattenuta la mancata prestazione della retribuzione fissa. Non mi sono mai assentata per periodi lunghi di malattia, ma per alcune giornate ho solo comunicato che mi sarei assentata per malattia”).
8.6.Parimenti, è emerso, in maniera univoca, che tutti i lavoratori fruivano nel mese di agosto delle c.d. ferie (le quali si configuravano, in realtà, come una vera e propria sospensione forzata dall'attività) in concomitanza con la chiusura aziendale e secondo una modalità imposta ed uniforme che non prevedeva la corresponsione di alcuna retribuzione;
circostanza questa che esclude qualsivoglia margine di autonomia nella gestione della prestazione lavorativa (v. dichiarazioni di : “Usufruisco delle ferie sempre ad Parte_4 agosto”; : “Le ferie vengono effettuate nel mese di agosto quando il call Controparte_7 center resta chiuso e naturalmente per quel mese non veniamo retribuiti”; Tes_7
: “Ad agosto il call center è chiuso e noi non siamo retribuiti”; : “Ad
[...] Testimone_8 agosto il call center chiude e usufruisco di ferie ma la retribuzione non viene corrisposta, né la fissa né le provvigioni”; : “Il mese di agosto il call center resta chiuso e Testimone_11 ovviamente noi non veniamo retribuiti”; “Anche quando ad agosto la Testimone_5 ditta chiude per proprie esigenze, le giornate che non lavoro obbligate dalla chiusura aziendale non mi sono retribuite”).
8.7.È risultato, altresì, che la presenza dei lavoratori veniva rilevata tramite un apposito foglio, sul quale gli stessi erano tenuti a firmare all'inizio di ogni turno. Tale sistema di controllo delle presenze evidenzia ulteriormente l'assenza di autonomia nell'organizzazione
19 della prestazione, confermando dunque l'esistenza di una supervisione continua e sistematica da parte della società (v. dichiarazioni di : “La presenza viene Controparte_7 rilevata attraverso un foglio presenze che gira fra le postazioni operatori e prevede una sola firma per turno”; “Ogni giorno attesto la mia presenza con la mia firma Testimone_10 su un foglio presenze che fanno girare ad inizio turno”; “Le presenze sono Testimone_4 attestate su un foglio presenze che ciascuno di noi firma all'inizio del proprio turno”;
: “All'arrivo, a inizio turno, ci viene fatto firmare un foglio firma”; Testimone_11
: “Tutte le operatrici del call center, all'ingresso, nel prospetto Controparte_12 giornaliero sottoscrivono per la presenza”; “La rilevazione delle presenze Tes_12 avviene tramite un foglio presenze che ciascuno di noi firma all'inizio del proprio turno”).
8.8.Rispetto alle modalità di espletamento della prestazione, il quadro delineato dalle dichiarazioni restituisce la rappresentazione di un'attività predeterminata, con mansioni di natura ripetitiva e standardizzata, in cui gli operatori avevano l'incarico di contattare potenziali clienti – previamente individuati dal software predisposto dalla stessa società committente – al fine di promuovere offerte commerciali per conto di . Parte_6
Le chiamate in outbound venivano automaticamente avviate dal software verso la postazione dell'operatore, la quale risultava attiva all'atto dell'inserimento delle relative credenziali nonché registrate dal sistema (v. dichiarazioni di : “Il mio lavoro consiste nel Parte_4 fare telefonate per vendere o proporre promozioni per conto di , a Pt_6 Parte_6 clienti privati. I numeri da chiamare li trovo giornalmente caricati sul terminale. Non è possibile lavorare da casa ma devo necessariamente utilizzare la postazione dell'ufficio anche perché le chiamate che effettuo sono tutte registrate, in un programma aziendale”;
: “Sono operatrice outbound e mi occupo di proporre offerte Tim di rete Controparte_7 fissa… Nel pc di ogni postazione operatore ci sono degli elenchi di clienti potenzialmente interessati che vengono contattati con telefonata automatica che da inizio ad ogni nuovo contatto”; : “Il mio lavoro è organizzato da un sistema informatico Testimone_7
(illeggibile) dalla mia postazione del pc e rispondo a telefonate che automaticamente mi vengono inoltrate. Tutta l'attività è registrata dal sistema”; : “Il mio lavoro Testimone_8 consiste nel proporre offerte commerciali a clienti che sono inseriti nel sistema. Pt_6
Infatti le telefonate sono avviate autonomamente dal sistema, che ne registra la durata, il numero e l'esito”; : “Il nostro lavoro consiste nel rispondere alle telefonate Parte_7 che il centralino della azienda smista agli operatori liberi al momento, e cercare di
20 commercializzare il cliente”; Da “Quando inizio a lavorare, il sistema Tes_9 automaticamente avvia le chiamate ed io rispondo e propongo le nuove tariffe. Il sistema registra in automatico tutta l'attività svolta”; “Il mio lavoro consiste nel Testimone_10 contattare clienti per proporre offerte di contratti telefonici residenziali per conto della
[...]
. La lista dei clienti da contattare è fornita dalle procedure informatiche, Parte_6 che provvedono a far partire automaticamente anche le chiamate ai potenziali clienti”;
[...]
“Il lavoro è organizzato con un sistema informatico pre-organizzato. Noi Tes_14 usiamo solo il pc e le cuffie. Le chiamate sono inoltrate automaticamente ed io rispondo. Al termine il sistema effettua automaticamente nuove chiamate. Sono quindi inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale”; : “Il mio lavoro è organizzato Testimone_3 con sistema informatico aziendale, in automatico si avvia la chiamata al cliente e non sono io che scelgo il cliente, e rispondo automaticamente facendo proposte commerciali.
Terminata la chiamata il sistema avvia nuova chiamata. L'attività svolta viene interamente registrata a sistema. La mia attività lavorativa è inserita in una organizzazione prestabilita”; “L'attività di operatrice consiste nel rispondere alle Testimone_15 chiamate che il centralino automatico della ditta smista agli operatori liberi. Dopo aver acquisito un cliente la definizione della pratica viene definita da altri operatori”; Tes_16
“La mia attività di operatore telefonico consiste nel rispondere alle chiamate che il
[...] centralino aziendale effettua autonomamente e smista agli operatori liberi. Dopo aver definito l'acquisizione di un nuovo cliente, vi sono altri operatori che provvedono a concludere il contratto”; “Il mio lavoro è organizzato in maniera fissa e Testimone_17 ripetitiva, ovvero le chiamate sono avviate automaticamente dal sistema e sono autonome nella scelta del cliente. Dopo aver concluso le mie proposte commerciali Telecom/Tim, il sistema avvia una chiamata. Tutto viene registrato dal pc aziendale. Svolgo tutte le stesse attività e con le stesse modalità”; : “Il mio lavoro è organizzato nel seguente CP_11 modo: al mio arrivo, entro nel mio (illeggibile)…e trovo l'elenco dei clienti da contattare.
Poi avvio la prima chiamata che automaticamente viene inoltrata dal sistema ed io rispondo per iniziare la commercializzazione. Tutto viene registrato da contatori del sistema che registra ora, tempo di durata, esito delle chiamate. Terminata la chiamata il sistema in automatico chiama il cliente successivo. Quindi i tempi e modi di svolgimento del lavoro è preorganizzato dall'azienda”; : “Mi occupo, insieme ai miei colleghi, di Testimone_11
Par contattare clienti potenzialmente interessati ad offerte di rete fissa e internet sia di che
21 di , clienti appartenenti ad alcune liste che ognuno di noi trova sul proprio pc dopo Pt_6 aver fatto l'accesso con user e password personali”; : “L'attività Controparte_12 consiste nel rispondere alle telefonate che il centralino dell'azienda smista agli operatori liberi”; “Non ho possibilità di lavorare a casa perché devo necessariamente Tes_12 utilizzare la postazione dell'ufficio anche perché le chiamate vengono tutte registrate da un programma aziendale anche al fine di poter controllare l'esito dei contratti. Il call center gestisce solo chiamate outbound, che noi facciamo verso numerazioni che giornalmente mi vengono caricate sul programma del terminale”; : “In concreto la mia Persona_2 attività è di rispondere alle telefonate che il centralino della ditta effettua in automatico e passa all'operatore. Quando si ottiene l'adesione di un nuovo contratto, la pratica viene poi definita da altre operatrici”; : “La mia attività lavorativa consiste nel Testimone_13 contattare i clienti che sono inseriti nella lista che il centralino della ditta chiama in automatico e smista all'operatore libero al momento”).
8.9.I deponenti hanno inoltre riferito che avevano diritto ad un intervallo di 15 minuti ogni due ore, la cui fruizione peraltro era soggetta al controllo della responsabile della sala operativa o del team leader, che autorizzavano l'inizio della pausa e ne monitoravano la durata. Siffatta modalità conferma, da un lato, l'assenza di discrezionalità nello svolgimento della prestazione e, dall'altro, l'assoggettamento ad un potere di controllo tipico di un assetto subordinato, in cui i tempi della prestazione risultano rigidamente scanditi e verificati dal datore di lavoro (v. dichiarazioni di : “La responsabile della sala Parte_7 operativa è la sig.ra che controlla il nostro operato ed il riposo di 15 Parte_3 minuti, ogni due ore”; LA : “Durante la giornata di lavoro sono stabiliti dei Per_1 riposi per tutti di 15 minuti ogni due ore di lavoro, per cui si riposa alle ore 12.00 e alle ore
14.00”; : “La responsabile controllo il nostro operato e le Testimone_15 Parte_3 pause, che sono di circa 15 minuti ogni 2 ore”; : “La responsabile, sig.ra Testimone_16
, è quella che controlla la nostra operatività e la pausa di 15 minuti, che Parte_3 viene concessa ogni due ore”; “Ogni due ore è prevista una pagina di 15 Controparte_9 minuti”; : “La sig.ra è la coordinatrice della sala Controparte_12 Parte_3 operativa, verificando il nostro operato ed i periodi di pausa, di 15 minuti ogni due ore”; la stessa “La mia funzione è quella del controllo sull'operato dei Testimone_18 telefonisti, sul loro orario di lavoro, sulla pausa di 15 minuti che effettuano ogni due ore, nell'arco della giornata lavorativa”; : “La responsabile della sala dove Persona_2
22 lavoriamo noi operatrici è la sig.ra che provvede al controllo della nostra Parte_3 operatività e verifica le nostre pause, che sono solamente di 15 minuti ogni 2 ore”; Tes_13
: “La mia responsabile è la sig.ra che verifica il nostro operato in
[...] Parte_3 sede. Ogni due ore effettuiamo una pausa di circa 15 minuti”).
8.10.Occorre peraltro sottolineare come il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, con specifico riferimento alle modalità di svolgimento delle chiamate, abbia evidenziato in modo inequivocabile l'esercizio – da parte della società datrice – di un potere non solo di controllo ma anche direttivo. Invero, secondo quanto riferito dalla maggior parte dei lavoratori escussi in quella sede, l'attività si svolgeva attenendosi alle istruzioni impartite dalla responsabile di sala e dai team leader, che orientavano l'impostazione del colloquio telefonico e fornivano indicazioni correttive in corso d'opera (v. dichiarazioni di Pt_4
: “Le direttive sul lavoro mi vengono date da o dalla team leader del
[...] Parte_3 mio gruppo, Stefania SI, o dagli altri team leader”; : “Le disposizioni Controparte_7 lavorative, gli interventi correttivi e le indicazioni su come orientare il colloquio telefonico ci vengono forniti sempre da ”; : “L'attività di teleselling Parte_3 Controparte_8
Pa per ogni singola tariffa è sempre ripetitiva per cui non abbiamo necessita di indicazioni specifiche;
tuttavia il controllo delle modalità di lavoro, piuttosto che interventi correttivi sullo svolgimento del lavoro vengono effettuati dai team leader o dalla responsabile di sala
”; : “Mi attengo alle disposizioni e obiettivi che vengono Parte_3 Testimone_7
Con fissati dal team leader o dalla responsabile ”; : “Per eseguire Parte_3 Testimone_8 il mio lavoro non sono autonomo ma eseguo direttive dei miei responsabili e del mio team leader ; : “La responsabile della sala operativa è la sig.ra Tes_4 Parte_7 [...]
che controlla il nostro operato ed il riposo di 15 minuti, ogni due ore”; Da Parte_3 Tes_9
“Nello svolgimento del mio lavoro mi attengo alle direttive che mi vengono
[...]
Con impartite dalla responsabile e da ”; D' : “Per svolgere il mio lavoro sono Controparte_5 supportata dalla presenza della team leader che da consigli su come gestire il contatto con il potenziale cliente e dalla supervisor che è la responsabile di tutta l'attività svolta in sala”;
: “Le disposizioni lavorative mi vengono date da che Controparte_6 Parte_3
a sua volta si rapporta con i titolari. Le condizioni e le modalità operative sono state sempre le stesse sin dall'inizio del mio rapporto di lavoro e sono le medesime per ogni altro operatore”; “Io eseguo delle direttive ed ordini che provengono dai nostri Tes_14 responsabili e team leader e noi tutti dobbiamo attenerci”; : “Di solito la Persona_1
23 mia team leader è Stefania SI che ha le funzioni di controllare il mio operato sia riguardo i tempi di lavoro che riguardo gli approcci con eventuali clienti”; Tes_17
Con : “C'è una responsabile e i team leader che sono , e
[...] Parte_3 Tes_4 Pt_4
Stefania. Prendo direttive e ordini dai miei responsabili”; “Nel turno della Testimone_4 mattina è sempre presente la supervisor, , che è colei che controlla il Parte_3 lavoro e ci da direttive”; : “La mia responsabile è e il team leader CP_11 Parte_3
a cui faccio riferimento è inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale. Persona_3
Prendo direttive/ordini/consigli dal team leader di riferimento”; : “Le Testimone_11 indicazioni su come gestire le telefonate, come approcciarsi al meglio al cliente;
le correzioni degli errori che ci vede fare;
vengono dati dalla Responsabile ”; Parte_3
: “Il mio team leader è il sig. che controlla il mio operato Testimone_5 CP_13 sia riguardo alla presenza giornaliera al lavoro che riguardo i contratti che riesco a concludere controllando che vadano a buon fine. Se non c'è un team leader presente mi rivolgo alla sig.ra che riveste un ruolo di supervisore di tutti i presenti al Parte_3 lavoro”; “Mi capita ogni tanto di assentarmi per motivi personali e in quel Tes_12 caso lo comunico alla mia team-leader, Stefania SI, o mando un messaggio a
, che è la nostra senior, cioè visiona la sala, controlla il lavoro, da le Parte_3 direttive di lavoro e ci fornisce informazioni”; la stessa : “In questi Testimone_18 due anni il lavoro è stato quello di supporto per le operatrici addette alla vendita. La mia funzione è quella del controllo sull'operato dei telefonisti, sul loro orario di lavoro, sulla pausa di 15 minuti che effettuano ogni due ore, nell'arco della giornata lavorativa”;
: “La responsabile della sala dove lavoriamo noi operatrici è la sig.ra Persona_2
che provvede al controllo della nostra operatività e verifica le nostre Parte_3 pause, che sono solamente di 15 minuti ogni 2 ore”).
9.A tanto va aggiunto che si è anche constatato come i lavoratori, prima dell'instaurazione del rapporto, fossero destinatari di una formazione mirata, impartita dalla stessa società, finalizzata a fornirgli le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni affidate, circostanza questa che induce a ritenere che gli stessi (alcuni erano studenti) fossero originariamente privi della professionalità richiesta per l'esecuzione della prestazione e che quindi, anche per tale motivo, erano monitorati dall'assistente di sala (v. dichiarazioni di
“Oggi mi trovo qui in sede della perché sto seguendo un Testimone_19 CP_14 corso di formazione che è iniziato ieri, 17 luglio. Prima di cominciare il corso ho fatto un
24 colloquio qui in sede con il sig. il giorno 06/06/2019; dopo di che Controparte_6 sono stata richiamata per frequentare il corso della durata di 3 giorni al termine del quale,
a partire dal 22/07/2019, inizierò a lavorare come addetta al call center… Mi è stato detto dal responsabile che i turni di lavoro saranno fissi, io ho dato la disponibilità a lavorare solo di mattina e c'è la possibilità di variarli solo due volte al mese. Preciso, che sono ancora studentessa e quest'anno frequenterò l'ultimo anno di alberghiero, quindi lavorerò fino agli inizi dell'anno scolastico a settembre. Finora in questi due giorni di formazione abbiamo fatto solo teoria mentre per domani è prevista la parte pratica in postazione di lavoro. La durata della formazione è di tre ore al giorno: ieri si è svolta nel pomeriggio, mentre oggi e domani di mattina”; : “Sono team leader e formatore per Controparte_6 conto della di Bisceglie…Ho sostanzialmente un rapporto part-time di 5 ore Parte_1 al giorno dal lunedì al venerdì sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
…Come prestazione altra, che esula dalle 5 ore giornaliere, mi occupo della formazione dei nuovi assunti per
l'avviamento al lavoro. Stamattina ho tenuto la seconda giornata di formazione di aula teorica a neofiti che cominceranno a lavorare di fatto da lunedì prossimo”; Testimone_20
“Sono presente oggi nella sede aziendale della ditta sita in Bisceglie via Piave CP_14
114 per svolgere un corso di formazione gestito dalla stessa azienda per poter essere assunta a lavorare per questa ditta. Ho iniziato ieri 17/7/2019 alle ore 15.30 e finito alle ore
17.30. Anche oggi penso che il corso durerà circa due ore ed ho iniziato alle ore 9.30. Il Con corso è tenuto da un certo di cui non conosco il cognome che si è presentato come un formatore e un dipendente ”). CP_14
10. Le dichiarazioni acquisite dagli ispettori sono inequivocabili e ampiamente convergenti nel fornire un quadro omogeneo delle modalità concrete con cui si sono svolti i rapporti di lavoro intercorsi tra i collaboratori e la Parte_1
10.1.Infatti, non colgono nel segno le censure alla sentenza nella parte in cui ha valorizzato l'indubbia pregnanza di quanto affermato dai collaboratori agli ispettori, trattandosi di dichiarazioni rese in maniera del tutto spontanea e, per di più, nell'immediatezza dell'accertamento.
A tal riguardo, la Corte dà atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze della società relative alle presunte irregolarità delle modalità seguite dagli ispettori nell'acquisizione delle dichiarazioni dei
25 collaboratori (cfr. pag. 5 della sentenza). Difatti, sul punto, la non ha opposto Parte_1 alcun tipo di censura nel gravame.
Con riguardo al valore probatorio dei verbali ispettivi poi, è appena il caso di rammentare che – secondo il granitico indirizzo della giurisprudenza di legittimità – il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 c.c., circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché, ovviamente, circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti (cfr. Cass. n. 26086 del 2023; Cass. n. 23800 del 2014;
Cass. sez. un. n. 12545 del 1992).
Sebbene la fede privilegiata propria dei verbali ispettivi non si estenda alla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, così come a eventuali apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero a quelli della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. n. 23800 del 2014), detti verbali, con riferimento ai suddetti aspetti, costituiscono, comunque, elemento di prova, che il giudice deve valutare secondo il “suo prudente apprezzamento” ex art. 116 c.p.c., in concorso con gli altri elementi, e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità (cfr. Cass.
n. 36573 del 2022; Cass. n. 4006 del 2022).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 166 del 2014), quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese agli ispettori, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese nel corso dell'accesso ispettivo, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
Dunque, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, essi forniscono, comunque, elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, che può, peraltro, anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 36573 del 2022.; Cass. n. 4182 del 2021; Cass. n.
3916 del 2020; Cass. n. 23490 del 2020; Cass. n. 8445 del 2020; Cass. n. 11934 del 2019;
Cass. n. 15073del 2008).
26 Ne consegue che gli elementi probatori posti a base del verbale ispettivo possono anche rilevare quale fonte esclusiva del convincimento giudiziale.
Del resto, come esattamente rimarcato dal Tribunale di Trani nella sentenza impugnata, le dichiarazioni rese agli ispettori che si presentino in azienda senza preavviso alcuno, in quanto scevre da eventuali condizionamenti da parte del datore di lavoro, si connotano per la indubbia spontaneità, che conferisce loro un grado di attendibilità di cui, invece, sono prive le dichiarazioni rese in un momento successivo, in quanto frutto di inevitabili ripensamenti e influenzate da fatti esterni (C.d.A. Bari, sez. lav. n. 7554 del 5 dicembre 2011).
Non può neppure trascurarsi che le deposizioni dei lavoratori escussi in sede giudiziale risultano manifestamente contradditorie rispetto a quanto affermato dai medesimi in sede ispettiva.
Si consideri, ad esempio, la quale ha riferito – in sede di Testimone_18 escussione testimoniale all'udienza del 21 aprile 2022 – che era solita comunicare preventivamente alla società la propria volontà di svolgere attività lavorativa al fine esclusivo di assicurarsi una postazione nella sala operativa (“…essendo un contratto di collaborazione, io non ero vincolata ad orari di lavoro e quando avevo interesse a lavorare
e a guadagnare, avvisavo l'azienda per prenotare la postazione e mi recavo sul luogo di lavoro. Tanto avviene perché le postazioni erano limitate, all'incirca una quarantina”); ciò
a fronte di quanto dichiarato agli ispettori, secondo cui la sua funzione era quella di controllare l'operato degli altri addetti al call center, circostanza che esclude la necessità di utilizzazione di una postazione operativa (“La mia funzione è quella del controllo sull'operato dei telefonisti…”).
Anche – escusso come teste alla stessa udienza – ha confermato Controparte_6
l'autonomia nella gestione degli orari lavorativi [Confermo la circostanza sub 5 (“Se vero che il Collaboratore, quando ha interesse ad offrire la sua prestazione, nei giorni e nelle ore di suo gradimento, accede nei locali e, dopo essersi identificato nel sistema mediante log - in, premendo un pulsante attiva l'inoltro dei tentativi di chiamata alla sua postazione”) e preciso che è necessario prenotare la postazione (le postazioni sono una quarantina) al rappresentante aziendale che ha un gruppo whatsapp con tutti i collaboratori. Per iniziare a lavorare devo accedere al software con le mie credenziali], laddove in sede ispettiva aveva riferito che i turni lavorativi erano prestabiliti dalla responsabile e, per ogni cambio turno, doveva rivolgersi a quest'ultima (“I miei turni di lavoro sono fissi (09.30 – 14.30 oppure
27 15.00 – 20.00) e prestabiliti da che è la responsabile di sala – supervisor. Parte_3
In caso di impegno o impedimenti personali chiedo a un eventuale cambio turno Parte_3 oppure un giorno di permesso che comunque non mi viene retribuito”).
Allo stesso modo, , sebbene avesse dichiarato agli ispettori che la durata della Testimone_16 pausa era monitorata dalla responsabile (“La responsabile, sig.ra , è quella Parte_3 che controlla la nostra operatività e la pausa di 15 minuti, che viene concessa ogni due ore”), ha poi smentito tale circostanza all'udienza del 15 febbraio 2024, dichiarando il contrario (“Posso dire che la pausa era da me presa in autonomia e non controllata da nessuno”).
Né la società appellante ha formulato alcuna contestazione in merito alla presenza di eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni acquisite dagli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità, limitandosi – in questo grado di giudizio – a denunciare soltanto il valore dirimente riconosciuto dal Tribunale a quest'ultime e condiviso dal Collegio.
Occorre nuovamente ribadire che questa Corte ritiene indubbiamente più persuasive le affermazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo piuttosto che a distanza di diversi anni dai fatti di causa, sia per la minore attendibilità del ricordo di fatti risalenti nel tempo sia per la maggiore spontaneità delle dichiarazioni rese senza alcun preavviso, immuni da qualsivoglia tipo di condizionamento psicologico.
11. I rilievi appena passati in rassegna, valutati nel loro complesso, attestano senza ombra di dubbio la sussistenza di un vincolo di subordinazione nei rapporti di lavoro oggetto di accertamento, tenuto conto, peraltro, anche delle peculiarità del settore produttivo dei call center outbound.
A tal riguardo, va opportunatamente precisato che, ai fini della verifica in questa sede operata, alcuna rilevanza è stata attribuita alla circostanza per cui l'attività lavorativa si fosse svolta negli ambienti aziendali e con strumentazione fornita dalla società appellante.
Deve pertanto affermarsi che vi sono, nel caso di specie, elementi sufficienti per ritenere accertata la legittimità della pretesa creditoria dell' di cui al verbale unico Controparte_15
CP_ di accertamento e notificazione n. 2019010510/DDL emesso dall' in data 20.07.2020.
12. Anche le censure riassunte nella terza doglianza sono destituite di fondamento, CP_ dovendosi ritenere senz'altro ammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall' in primo grado ed accolta dal primo giudice.
28 12.1. Correttamente l'Istituto appellato rimarca nella propria memoria di costituzione che CP_ l'iscrizione al ruolo delle somme dovute all' non può essere considerata come unico strumento per la realizzazione dell'attività di riscossione.
Infatti, l'art. 30 del D.L. n 78/2010 (“A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di CP_ riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”) non osta alla possibilità per l'Ente previdenziale di chiedere, in via riconvenzionale, l'adempimento della pretesa contributiva.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, così come il convenuto in un'azione di accertamento negativo può proporre domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore all'adempimento della pretesa oggetto dell'accertamento negativo, anche l' , costituendosi in giudizio, può proporre domanda Controparte_4 riconvenzionale finalizzata non solo all'accertamento della fondatezza della propria pretesa ma anche alla conseguente tutela condannatoria (cfr. Cass. n. 16457 del 27.09.2012).
In particolare, nella motivazione della sentenza da ultimo citata, pronunciata in una fattispecie analoga al caso in oggetto, si legge: “Nel procedimento in esame, la ricorrente in primo grado agisce chiedendo una pronuncia di accertamento negativo.
Tale azione costituisce la naturale forma di esercizio della tutela giurisdizionale a cognizione piena di fronte all'atto di accertamento ispettivo adottato dall'Istituto previdenziale.
Quest'ultimo, quando si costituisce, oltre a chiedere il rigetto della domanda (in ragione della bontà dell'accertamento in questione), può svolgere, come nel caso di specie, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento della fondatezza della pretesa e la conseguente tutela condannatoria, che sottostà alla disciplina di cui all'art. 418 cpc.
Ciò, non diversamente da come il convenuto in azione di accertamento negativo può svolgere domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna dell'attore all'adempimento della pretesa oggetto dell'azione di accertamento negativo”.
12.2.Deve poi senz'altro escludersi la prospettata violazione dell'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 46/1999, che condiziona l'iscrizione al ruolo delle somme accertate d'ufficio alla sussistenza di un titolo esecutivo, in pendenza del giudizio di impugnazione. Difatti, nel CP_ caso in oggetto, l' non ha proceduto ad alcuna iscrizione al ruolo sicché risulta del tutto
29 infondata la censura mossa dall'appellante, essendo evidente l'insussistenza del presupposto fattuale necessario affinché possa configurarsi la denunciata violazione normativa.
13. Da ultimo, la Corte rileva il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato le censure relative all'erroneità dei conteggi operati nel verbale ispettivo, con riferimento tanto alla legittimità del “conteggio in blocco” quanto alla proporzionalità delle sanzioni rispetto agli illeciti accertati (cfr. rispettivamente pag. 4 e pag.
8 della sentenza impugnata), non avendo la società mosso alcuna censura specifica sul punto. Siffatto contegno di non contestazione ha reso pacifica e non bisognosa di ulteriori accertamenti probatori la fondatezza degli importi indicati nel verbale ispettivo.
Anche sotto questo ulteriore profilo, quindi, la sentenza impugnata merita piena condivisione e conferma.
14. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello proposto dalla Parte_1 va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
[...]
Resta assorbita ogni altra questione.
15. Le spese processuali del presente grado di giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata – seguono l'accertata soccombenza della società appellante.
16. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
21.01.2025 da nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1181/2024 Parte_1 CP_1 resa dal Tribunale del lavoro di Trani in data 22.07.2024 così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 15.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%;
30 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso, in Bari in data 27.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria LA
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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