Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/1970, n. 2463
CASS
Sentenza 20 novembre 1970

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Colui il quale impugna la legittimita della liquidazione dell'onorario di difesa fatta dal giudice del merito, per il fatto che esso non sia stato ridotto a meta, in considerazione della qualifica di procuratore legale rivestita dal patrono di controparte, ha l'Onere di specificare l'asserito divario tra l'importo liquidato dal giudice e quello corrispondente secondo le tariffe delle prestazioni rese.*

Il giudice di appello, nel confermare la pronuncia di merito, non puo modificare la decisione del primo giudice sulle spese giudiziali, in Mancanza di un motivo di gravame da parte del soccombente.*

La norma dell'art 1808, comma primo, cod civ la quale stabilisce che 'il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa', ha carattere dispositivo, e quindi puo essere derogata dalle parti (nella specie, applicazione del principio all'Obbligo del comodante, contrattualmente assunto, di rimborsare al comodatario le spese di mantenimento del cane, oggetto del comodato).*

Quando viene denunciata con ricorso per Cassazione la sentenza di appello, quella di primo grado e del tutto sottratta al controllo di legittimita del supremo collegio, sicche nessuna censura e ammissibile contro di essa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/1970, n. 2463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2463
    Data del deposito : 20 novembre 1970

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