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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.171/2025
@-Acc.AI - Indebito(erede)Cass. 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IG SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Paola DE NISCO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 04.06.2025, e vertente tra
(appellata-ricorrente in riassunzione) contro l' Parte_1 Controparte_1
(appellante-resistente in riassunzione) avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord.
[...]
n.9540/2025 dell'11/04/2025 sull'appello avverso la sentenza n°11/2018 emessa dal Tribunale di
Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.01.2018.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, nell'accogliere CP_ la domanda di ha accertato che quest'ultima nulla dovesse all' a titolo di Parte_1 restituzione dei ratei di pensione, a dire dell'Istituto indebitamente versati in favore della madre
, ormai deceduta. Il primo giudice ha fondato la decisione sul mancato assolvimento da Persona_1
CP_ parte dell' dell'onere di provare che la ricorrente avesse comunque acquistato, per facta concludentia, la qualità di erede di , nonostante la rinuncia all'eredità dalla stessa Persona_1
1 formalizzata il 12 dicembre 2013; in particolare, il giudicante ha ritenuto il documento n.3 nella CP_ produzione dell' (estratto degli archivi di liquidazione dei ratei maturati e non Controparte_3 riscossi da ) inidoneo ad integrare la prova che la ricorrente avesse effettivamente Persona_1 inoltrato domanda del rateo di tredicesima spettante alla de cuius, e che avesse, quindi, riscosso somme a tale titolo, spendendo la qualità ereditaria.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.168/2019 del 18/04/2019 (depositata in data CP_ CP_ 01/06/2019), ha accolto l'impugnazione dell' dopo aver autorizzato l' a produrre copia della CP_ domanda di liquidazione rateo pensione, inoltrata all' da in data 11 febbraio 2011, Parte_1 evidenziando che “il contenuto della suddetta domanda rivela in modo univoco come nell'occasione
l'odierna appellata abbia fatto spendita della propria qualità di erede di , onde Persona_1 conseguire la quota ad essa spettante delle rate di pensione maturate e non riscosse dalla madre deceduta. Si legge, in particolare, nel corpo dell'istanza, l'aggiunta a penna della dicitura: N.B. SI
CHIEDE SOLO QUOTA PARTE DI , nonché l'indicazione della percentuale, pari al Parte_1
50%, della quota di spettanza dell'eredità del pensionato. Detto documento possiede indiscutibilmente i requisiti dell'atto che, a mente dell'art. 476 c.c., presuppone necessariamente la volontà del suo autore di accettare l'eredità, e che l'autore stesso non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede.
Si tratta, infatti, di un vero e proprio atto dispositivo, non già meramente conservativo”. Nella motivazione, la Corte di Appello ha altresì sottolineato che “parte appellata non ha riproposto in sede di appello altra domanda o eccezione avanzata in primo grado, fondando tutta la sua difesa di secondo grado sul solo argomento inerente al difetto in capo a sé della qualità di erede, così che, ai sensi dell'art. 346 cpc, le restanti domande e eccezioni formulate in seno al ricorso di primo grado si devono intendere rinunciate;
in particolare, devono intendersi rinunciate le eccezioni di decadenza e prescrizione estintiva sollevate dalla ricorrente in seno all'atto introduttivo del giudizio, così come le domande dirette ad accertare la sanabilità degli indebiti pensionistici percepiti successivamente al
31/12/2000, nonché la non estensibilità agli eredi dell'indebito ex art. 38 l. 448/01”.
Accogliendo il ricorso di la Corte di Cassazione, con ordinanza n.9540/2025 Parte_1 dell'11/04/2025, ha cassato la predetta decisione, evidenziando che “la rinuncia ravvisata dalla Corte di
Appello non sussisteva atteso che la difesa della risultata parte vincitrice in primo grado, non Pt_1 era tenuta a spiegare appello incidentale ma solo a riproporre le domande e le eccezioni spiegate in primo grado” e che “la condotta difensiva necessaria e sufficiente ricorreva perché nel costituirsi in appello la difesa di aveva comunque richiamato tutte le difese ed eccezioni proposte in Parte_1 primo grado per chiedere l'annullamento della ripetizione dell'indebito dell' . CP_2
CP_ Il giudizio è stato riassunto da che ha chiesto rigettarsi l'appello dell' in Parte_1 applicazione del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, previo esame delle ulteriori difese
2 proposte sin dal primo grado e rimaste assorbite nella sentenza appellata, con le correlate statuizioni. In ogni caso, ha chiesto dichiararsi “nulle, illegittime, invalide e/o revocare la delibera della sede provinciale di Macerata dell n. 172025 del 14/04/2017 nonché la presupposta delibera in sede di CP_2 autotutela dell di Macerata n. 440000-16-0175 del 9/12/16 e comunque dichiarare che nulla è CP_2 dovuto dalla ricorrente per le causali di cui al ricorso”. Con il favore delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
CP_ L' si è costituito ed ha insistito per l'accoglimento dell'appello, evidenziando che “la contestazione dei pagamenti inserita nel ricorso introduttivo di primo grado è una contestazione generica formulata con una mera clausola di stile” e che i ratei percepiti da sono Persona_1 quelli abitualmente percepiti dalla pensionata, per cui la circostanza dell'avvenuta percezione delle somme risultate poi parzialmente indebite era un dato pacifico ed incontrovertibile (ha chiesto altresì di poter produrre, ex art. 437 c.p.c., documentazione indispensabile per la dimostrazione dei pagamenti pensionistici eseguiti in favore di ). Persona_1
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Come si è detto, all'esito dell'originario giudizio di appello, questa Corte ha ritenuto sussistente la qualità ereditaria in capo a per aver quest'ultima accettato l'eredità per facta Parte_1 concludentia, avendo speso la propria qualità di erede di , onde conseguire la quota ad Persona_1 essa spettante delle rate di pensione maturate e non riscosse dalla madre deceduta. Tale statuizione non ha fatto oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte ed è quindi ormai coperta da giudicato interno.
All'esito del giudizio di legittimità, vanno invece disaminate le eccezioni rimaste assorbite in prime cure e che la difesa di ha riproposto in appello, non potendo le stesse ritenersi Parte_1 rinunciate, in ossequio al principio di diritto posto dalla Cassazione.
Ebbene, quanto alla prova dell'avvenuta percezione dei ratei pensionistici da parte di Persona_1
, la stessa deve ritenersi un fatto incontrovertibilmente acquisito al processo, atteso che
[...]
l'originaria ricorrente non aveva mai allegato che la propria madre non avesse percepito i ratei
3 CP_ pensionistici nella misura abitualmente erogata dall' avendo eccepito esclusivamente la mancanza della qualità ereditaria, la prescrizione e la decadenza dal diritto di ripetizione dell'indebito, la sanabilità degli indebiti pensionistici percepiti successivamente al 31/12/2000 (art 13 L. n. 412/91 ) e la non estensibilità agli eredi dell'indebito ex art. 38 l. 448/01. Manca quindi una eccezione tesa specificamente CP_ a paralizzare la pretesa dell' mediante allegazione della mancata erogazione degli importi di cui si chiede la ripetizione. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, ove si osservi che l'indebito non ha riguardato importi pagati separatamente, ma una quota dei ratei pensionistici abitualmente percepiti dalla e che sono risultati poi indebiti a seguito dell'accertamento di altri redditi percepiti dalla Per_1 pensionata che incidevano sulla misura del trattamento pensionistico in godimento.
Non è fondata l'eccezione di prescrizione, atteso che l'indebito è relativo al periodo dall'anno 1996 CP_ all'anno 2004, che l' ha comunicato a la riliquidazione della pensione con nota in Persona_1 data 20.10.2004 e che il termine è stato ulteriormente interrotto con la nota del 29.04.2014 indirizzata a
, prima che maturasse la prescrizione decennale. Parte_1
E' invece fondata l'eccezione di decadenza, ai sensi della disposizione di cui al secondo comma CP_ dell'art.13 della L. n. 412/1991, che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine di un anno entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate (non trova applicazione, ratione temporis, l'art. 35, comma 10 bis, del d.l.n.207/2008).
CP_ Nella fattispecie risulta per tabulas che l' ha comunicato a il ricalcolo della Persona_1 pensione cat.IO n.60020587 con nota in data 20.10.2004 (dec.01.01.1996), con emersione di un indebito CP_ di €.5.630,00. A tale data, quindi, l' era già a conoscenza della percezione di redditi personali, da parte della superiori al limite di legge per poter percepire quote non spettanti di integrazione Per_1
CP_ al minimo della pensione. Ne segue che l' avrebbe dovuto procedere, quale condizione per la ripetizione, al recupero dell'indebito entro l'anno successivo, e quindi entro il 31.12.2005. Tuttavia, solo CP_ con nota in data 29.04.2014 (quindi ben oltre la scadenza del termine suddetto) l' ha comunicato a di dover procedere al recupero dell'importo di €.5.173,35 sui ratei già erogati del Parte_1 medesimo trattamento pensionistico in favore di , con produzione del correlato effetto Persona_1 decadenziale.
Ad ogni buon conto, trova applicazione nella fattispecie l'art.38, ultimo comma, della legge
28.12.2001 n.448 (legge finanziaria per l'anno 2002), che pone la regola della non recuperabilità dell'indebito pensionistico nei confronti degli eredi del pensionato, a prescindere dal limite reddituale,
4 fatto salvo il solo caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo (circostanza, quest'ultima, che CP_ l' non neanche allegato e chiesto di provare).
CP_ Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell' va dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado, sia pur con diversa motivazione.
Le spese di tuti i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
CP_
- condanna l a rifondere a le spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida, in Parte_1 complessivi €.1.050,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, in complessivi €.1.000,00 per compensi professionali relativi al secondo grado, in complessivi
€.1.000,00 per compensi professionali relativi al giudizio dinanzi alla Suprema Corte ed in complessivi €.1.043,00 per il giudizio di rinvio (di cui €.43,00 per rimborso contributo unificato), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
CP_
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato versato per l'appello originario, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
IG NT
(Atto sottoscritto digitalmente)
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