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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9886/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'1.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Vito Fedele Parte_1
Schinaia;
ricorrente
contro con l'avv. Marco Galletti;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.10.2024, , premesso di lavorare Parte_1
dall'1.4.2023 alle dipendenze della quale operatore Controparte_1
di servizi ausiliari e/o di pulizia di livello E1 del ccnl mobilità, chiedeva condannarsi la stessa a pagare euro 4.379,72 a titolo di retribuzioni maturate nel periodo dall'1.8.2024 all'8.10.2023 in cui era rimasto sospeso dal lavoro a seguito di giudizio di inidoneità temporanea alle
1 mansioni emesso dal medico competente ma poi riformato dal servizio
Spesal dell . CP_2
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Sono pacifiche tra le parti le circostanze di fatto, ovvero che: il medico competente della convenuta, all'esito di visita periodica eseguita, ex art. 41 co. 2 lett. b) d.l.vo 9.4.2008 n. 81, in data 31.7.2024, giudicava l'istante temporaneamente non idoneo alle mansioni di addetto pulizie ferroviarie
(rotabili) per mesi sei ex art. 41 co. 6 lett. c) d.l.vo cit.; ricevuta comunicazione di tale giudizio, in data 1.8.2024 la convenuta sospendeva dal lavoro e dalla retribuzione l'istante, confermando poi la sospensione con comunicazione in data 21.8.2024; l'istante, in data 8.8.2024, proponeva ricorso alla competente commissione istituita presso il servizio Spesal del dipartimento di prevenzione dell' , ex art. 41 co. 9 d.l.vo cit.; CP_2
all'esito della visita eseguita in data 23.9.2024, la commissione, in data
3.10.2024, emetteva giudizio di idoneità parziale permanente con limitazioni (non esporre a movimentazione manuale dei carichi superiore a
5 kg, a lavoro in quota e a lavoro notturno); ricevuta comunicazione di tale giudizio, la convenuta ha riammesso in servizio l'istante.
Questi rivendica il diritto alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione dal lavoro e non corrisposte dal datore di lavoro.
2 Ebbene, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito condiviso da questo giudice, il provvedimento di sospensione dal lavoro a seguito di un primo giudizio del medico competente di inidoneità alle mansioni – provvedimento legittimo al momento della sua adozione – diviene
Contr illegittimo fin dall'origine per effetto del giudizio dell' che riforma il precedente giudizio medico, cosicché, indipendentemente dalla sussistenza o meno della colpa del datore di lavoro (che potrebbe eventualmente rilevare in caso di richiesta di ulteriori danni), la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo in cui egli non ha lavorato senza sua colpa deve essere regolarmente corrisposta: cfr. Trib. Rovereto 16.2.2023 n. 5.
La pronuncia appena citata è stata peraltro confermata in appello sull'ulteriore presupposto, a sua volta condivisibile, che il datore di lavoro
è responsabile dell'operato dei suoi ausiliari, qual è, a prescindere dall'eventuale rapporto di dipendenza, il medico competente di cui all'art. 38 d.l.vo 9.4.2008 n. 81, in quanto soggetto preposto alla sorveglianza sanitaria nell'ambito della impresa: cfr. App. Trento 9.5.2024 n. 20.
E' appena il caso di rilevare, a questo punto, che l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato non si pone in contrasto con la più risalente statuizione della giurisprudenza di legittimità invocata dalla convenuta, ovvero Cass. 12.7.1995 n. 7619, ove si consideri che, nella concreta fattispecie scrutinata in quest'ultima pronuncia, l'iniziale giudizio di inidoneità era stato emesso non già dal medico competente, ovvero da un ausiliario del datore di lavoro, bensì dalla struttura pubblica competente, sicché la erroneità di tale giudizio, emersa a seguito di ricorso giudiziale
3 promosso dal lavoratore, non poteva riverberarsi in danno dello stesso datore di lavoro.
Conclusivamente – e in difetto di contestazioni circa il quantum debeatur, peraltro desumibile dai cedolini di paga in atti – deve condannarsi la convenuta a pagare in favore dell'istante la somma indicata in ricorso, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr.
Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 4.379,72 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Vito Fedele Schinaia.
Taranto, 1.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9886/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'1.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Vito Fedele Parte_1
Schinaia;
ricorrente
contro con l'avv. Marco Galletti;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.10.2024, , premesso di lavorare Parte_1
dall'1.4.2023 alle dipendenze della quale operatore Controparte_1
di servizi ausiliari e/o di pulizia di livello E1 del ccnl mobilità, chiedeva condannarsi la stessa a pagare euro 4.379,72 a titolo di retribuzioni maturate nel periodo dall'1.8.2024 all'8.10.2023 in cui era rimasto sospeso dal lavoro a seguito di giudizio di inidoneità temporanea alle
1 mansioni emesso dal medico competente ma poi riformato dal servizio
Spesal dell . CP_2
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Sono pacifiche tra le parti le circostanze di fatto, ovvero che: il medico competente della convenuta, all'esito di visita periodica eseguita, ex art. 41 co. 2 lett. b) d.l.vo 9.4.2008 n. 81, in data 31.7.2024, giudicava l'istante temporaneamente non idoneo alle mansioni di addetto pulizie ferroviarie
(rotabili) per mesi sei ex art. 41 co. 6 lett. c) d.l.vo cit.; ricevuta comunicazione di tale giudizio, in data 1.8.2024 la convenuta sospendeva dal lavoro e dalla retribuzione l'istante, confermando poi la sospensione con comunicazione in data 21.8.2024; l'istante, in data 8.8.2024, proponeva ricorso alla competente commissione istituita presso il servizio Spesal del dipartimento di prevenzione dell' , ex art. 41 co. 9 d.l.vo cit.; CP_2
all'esito della visita eseguita in data 23.9.2024, la commissione, in data
3.10.2024, emetteva giudizio di idoneità parziale permanente con limitazioni (non esporre a movimentazione manuale dei carichi superiore a
5 kg, a lavoro in quota e a lavoro notturno); ricevuta comunicazione di tale giudizio, la convenuta ha riammesso in servizio l'istante.
Questi rivendica il diritto alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione dal lavoro e non corrisposte dal datore di lavoro.
2 Ebbene, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito condiviso da questo giudice, il provvedimento di sospensione dal lavoro a seguito di un primo giudizio del medico competente di inidoneità alle mansioni – provvedimento legittimo al momento della sua adozione – diviene
Contr illegittimo fin dall'origine per effetto del giudizio dell' che riforma il precedente giudizio medico, cosicché, indipendentemente dalla sussistenza o meno della colpa del datore di lavoro (che potrebbe eventualmente rilevare in caso di richiesta di ulteriori danni), la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo in cui egli non ha lavorato senza sua colpa deve essere regolarmente corrisposta: cfr. Trib. Rovereto 16.2.2023 n. 5.
La pronuncia appena citata è stata peraltro confermata in appello sull'ulteriore presupposto, a sua volta condivisibile, che il datore di lavoro
è responsabile dell'operato dei suoi ausiliari, qual è, a prescindere dall'eventuale rapporto di dipendenza, il medico competente di cui all'art. 38 d.l.vo 9.4.2008 n. 81, in quanto soggetto preposto alla sorveglianza sanitaria nell'ambito della impresa: cfr. App. Trento 9.5.2024 n. 20.
E' appena il caso di rilevare, a questo punto, che l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato non si pone in contrasto con la più risalente statuizione della giurisprudenza di legittimità invocata dalla convenuta, ovvero Cass. 12.7.1995 n. 7619, ove si consideri che, nella concreta fattispecie scrutinata in quest'ultima pronuncia, l'iniziale giudizio di inidoneità era stato emesso non già dal medico competente, ovvero da un ausiliario del datore di lavoro, bensì dalla struttura pubblica competente, sicché la erroneità di tale giudizio, emersa a seguito di ricorso giudiziale
3 promosso dal lavoratore, non poteva riverberarsi in danno dello stesso datore di lavoro.
Conclusivamente – e in difetto di contestazioni circa il quantum debeatur, peraltro desumibile dai cedolini di paga in atti – deve condannarsi la convenuta a pagare in favore dell'istante la somma indicata in ricorso, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr.
Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 4.379,72 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Vito Fedele Schinaia.
Taranto, 1.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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