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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 353/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 353/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.7.1954, ivi residente, c.da Coco snc, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonella Schepis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nata a [...] il CP_1 C.F._2
26.5.1958, ivi residente, c.da Coco snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Luca Miccichè, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 27.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Pag. 1 di 1. Con ricorso depositato il 23.1.2021 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 5.2.1977, dalla cui unione nascevano figli oggi tutti CP_1 economicamente autosufficienti e con propri nuclei familiari, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava di poter continuare a vivere il piano terra dell'immobile adito a casa coniugale, fermo il diritto della moglie ad abitare il primo piano.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.4.2021 si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda di separazione e, in via CP_1 riconvenzionale, chiedeva di addebitare la fine della relazione matrimoniale all' Parte_1 perché, a suo dire, nel corso del matrimonio aveva diverse volte violato il dovere di fedeltà coniugale e, da ultimo, aveva intrapreso una relazione sentimentale con una donna più giovane, con la quale – dopo la separazione di fatto – era andato a convivere nell'appartamento sito al piano terra dell'immobile adibito a casa coniugale.
Rappresentava, inoltre, di essere priva di mezzi di sussistenza e, per tale ragione, chiedeva di porre in capo al ricorrente l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 3.5.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di mantenimento, una somma pari al CP_1
25% del trattamento di quiescenza che lo stesso avrebbe da lì a poco percepito.
La causa veniva istruita in via documentale e tramite assunzione di prova testimoniale.
Con provvedimento del 27.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la controversia veniva posta dal giudice istruttore dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. In ordine alla richiesta di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dalla resistente, in punto di diritto bisogna ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che una simile pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente
Pag. 2 di indicati nell'art. 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., fra le tante, Cass. civ. n. 15223/2002;
Cass. civ. n. 6697/2009; Cass. civ. n. 9074/2011 e Cass. civ. n. 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione con addebito.
Con particolare riguardo, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, non v'è dubbio che, in materia di ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione predetta, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. I n. 2059 del
2012; Cass. civ. sez VI n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. n. 1874 del 23.1.2019).
Applicando concretamente tali principi al caso di specie, la domanda di addebito avanzata dalla resistente merita di essere accolta.
Ed invero, fin dalla comparsa di costituzione e risposta la ha dedotto che, nel corso CP_1 del matrimonio, il marito aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali (da lei sempre perdonate) con altre donne.
Ha poi aggiunto che siffatta condotta aveva certamente determinato un lento e progressivo deterioramento del legame di coppia, evidenziando, al contempo, che, in ogni caso, la causa determinante l'intollerabilità della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis deve ascriversi all'inizio, da parte dell' , di un rapporto sentimentale (all'incirca nel Parte_1
2019) con una donna più giovane, culminato in una convivenza more uxorio all'interno dell'immobile sito al piano terra dell'ex casa coniugale.
Orbene, siffatta circostanza non è stata contestata dal ricorrente, il quale, al contrario, ha confermato di avere intrapreso un legame sentimentale con quella che oggi è ancora la sua attuale compagna, ancorando il momento iniziale della relazione proprio a un paio d'anni
Pag. 3 di prima rispetto all'inizio del presente procedimento (e, quindi, in un periodo corrispondente a quello indicato dalla moglie).
A fronte della superiore ammissione, il ricorrente non ha, invece, fornito la prova dell'esistenza di una pregressa condizione di intollerabilità della convivenza con la CP_1
e, quindi, non è stato in grado di dimostrare che la disgregazione del nucleo familiare debba ascriversi ad una causa anteriore e diversa rispetto all'inizio della relazione intrapresa con la sua compagna.
Sotto diverso angolo visuale, tutti i testimoni escussi hanno, sul punto, riferito che la vita matrimoniale tra le parti in causa era connotata da un clima di serenità ed hanno negato di essere a conoscenza di cause preesistenti cui potere ascrivere la fine del legame tra i coniugi.
(all'udienza del 24.1.2023 , figlio della coppia, riferiva che: “mio padre Controparte_2
a me non ha mai manifestato questa volontà di volersi separare, non so se l'ha manifestata
a sua madre;
è capitato che andasse via dalla casa coniugale per qualche periodo, per esempio periodicamente si recava a Milano dove rimaneva anche una settimana perché siccome era un maestro di Karate svolgeva attività connesse a questo suo hobby”. Nello stesso senso le dichiarazioni rese da fratello del ricorrente, all'udienza Testimone_1 del 27.2.2024: “non so dire se mio fratello chiedesse alla moglie di separarsi perché lui di queste cose parlava più con mia sorella che con me. Che io sappia non si allontanava per la volontà di separarsi dalla moglie ma perché si recava a Milano per frequentare dei corsi di aggiornamento per il Karate”).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in tema di riparto dell'onere probatorio, ritiene il Collegio che la cessazione della relazione matrimoniale sia stata causata proprio dall'inizio, da parte dell' , di un rapporto sentimentale con un'altra donna. Parte_1
Sicchè, in accoglimento della domanda in tal senso avanzata da va CP_1 pronunciata la separazione con addebito a carico del ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
4. Nessuna pronuncia può, invece, essere resa in ordine all'assegnazione della casa coniugale atteso che non ricorrono i presupposti prescritti dall'art. 337-sexies c.c..
Ed invero, sul punto è incontestato tra le parti che i figli nati durante il matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, avendo costituito autonomi nuclei familiari.
5. In ordine, poi, alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, osserva preliminarmente il Collegio che l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio
Pag. 4 di del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Di conseguenza, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 5605/2020 e Cass. Civ. n.
12196/2017). Ciò perché con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, nel caso a mani dagli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio emerge la sussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti in favore del ricorrente.
E' infatti pacifico che, durante la convivenza matrimoniale, mentre l' ha sempre Parte_1 lavorato sia nel settore edile ( in forma autonoma e poi alle dipendenze del figlio), che quale insegnante di Karatè – recandosi a tal fine anche fuori dal territorio regionale per alcuni periodi -, al contrario la resistente si è dedicata alla cura della casa e alla gestione dei figli.
Dalla produzione documentale è, inoltre, emerso che il ricorrente oggi gode di un modesto reddito da pensione di euro 613,65 al mese (cfr. ultimo cedolino del mese di febbraio 2025), disponendo complessivamente di una posizione di favore rispetto a quella della resistente, così come dimostrato dalle certificazioni annuali dei redditi (v. CU 2022 di euro 2.792,67;
CU 2023 di euro 6.871,77; CU 2024 di euro 7.493,85; CU 2025 di euro 7.991,88).
Alla luce di quanto appena evidenziato e considerata altresì la lunga durata del matrimonio, le ragioni della cessazione dell'affectio coniugalis, l'età anagrafica della , l'assenza CP_1 di esperienza professionale della stessa e il suo stato di indigenza, il Collegio ritiene equo porre in capo a l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di Parte_1 euro 150,00, soggetta a rivalutazione periodica ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento;
ciò con decorrenza dalla data della presente decisione, fermo per il pregresso quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale.
Pag. 5 di 6. Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico di , il quale Parte_1 dovrà effettuare il pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori compresi tra il minimo ed il medio con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 353/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a carico di
; Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la Parte_1 somma di euro 150,00 in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente sentenza;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ON per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che Parte_1 liquida nella misura di € 5.712,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pag. 6 di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 353/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.7.1954, ivi residente, c.da Coco snc, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonella Schepis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nata a [...] il CP_1 C.F._2
26.5.1958, ivi residente, c.da Coco snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Luca Miccichè, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 27.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Pag. 1 di 1. Con ricorso depositato il 23.1.2021 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 5.2.1977, dalla cui unione nascevano figli oggi tutti CP_1 economicamente autosufficienti e con propri nuclei familiari, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava di poter continuare a vivere il piano terra dell'immobile adito a casa coniugale, fermo il diritto della moglie ad abitare il primo piano.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.4.2021 si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda di separazione e, in via CP_1 riconvenzionale, chiedeva di addebitare la fine della relazione matrimoniale all' Parte_1 perché, a suo dire, nel corso del matrimonio aveva diverse volte violato il dovere di fedeltà coniugale e, da ultimo, aveva intrapreso una relazione sentimentale con una donna più giovane, con la quale – dopo la separazione di fatto – era andato a convivere nell'appartamento sito al piano terra dell'immobile adibito a casa coniugale.
Rappresentava, inoltre, di essere priva di mezzi di sussistenza e, per tale ragione, chiedeva di porre in capo al ricorrente l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 3.5.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di mantenimento, una somma pari al CP_1
25% del trattamento di quiescenza che lo stesso avrebbe da lì a poco percepito.
La causa veniva istruita in via documentale e tramite assunzione di prova testimoniale.
Con provvedimento del 27.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la controversia veniva posta dal giudice istruttore dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. In ordine alla richiesta di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dalla resistente, in punto di diritto bisogna ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che una simile pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente
Pag. 2 di indicati nell'art. 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., fra le tante, Cass. civ. n. 15223/2002;
Cass. civ. n. 6697/2009; Cass. civ. n. 9074/2011 e Cass. civ. n. 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione con addebito.
Con particolare riguardo, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, non v'è dubbio che, in materia di ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione predetta, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. I n. 2059 del
2012; Cass. civ. sez VI n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. n. 1874 del 23.1.2019).
Applicando concretamente tali principi al caso di specie, la domanda di addebito avanzata dalla resistente merita di essere accolta.
Ed invero, fin dalla comparsa di costituzione e risposta la ha dedotto che, nel corso CP_1 del matrimonio, il marito aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali (da lei sempre perdonate) con altre donne.
Ha poi aggiunto che siffatta condotta aveva certamente determinato un lento e progressivo deterioramento del legame di coppia, evidenziando, al contempo, che, in ogni caso, la causa determinante l'intollerabilità della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis deve ascriversi all'inizio, da parte dell' , di un rapporto sentimentale (all'incirca nel Parte_1
2019) con una donna più giovane, culminato in una convivenza more uxorio all'interno dell'immobile sito al piano terra dell'ex casa coniugale.
Orbene, siffatta circostanza non è stata contestata dal ricorrente, il quale, al contrario, ha confermato di avere intrapreso un legame sentimentale con quella che oggi è ancora la sua attuale compagna, ancorando il momento iniziale della relazione proprio a un paio d'anni
Pag. 3 di prima rispetto all'inizio del presente procedimento (e, quindi, in un periodo corrispondente a quello indicato dalla moglie).
A fronte della superiore ammissione, il ricorrente non ha, invece, fornito la prova dell'esistenza di una pregressa condizione di intollerabilità della convivenza con la CP_1
e, quindi, non è stato in grado di dimostrare che la disgregazione del nucleo familiare debba ascriversi ad una causa anteriore e diversa rispetto all'inizio della relazione intrapresa con la sua compagna.
Sotto diverso angolo visuale, tutti i testimoni escussi hanno, sul punto, riferito che la vita matrimoniale tra le parti in causa era connotata da un clima di serenità ed hanno negato di essere a conoscenza di cause preesistenti cui potere ascrivere la fine del legame tra i coniugi.
(all'udienza del 24.1.2023 , figlio della coppia, riferiva che: “mio padre Controparte_2
a me non ha mai manifestato questa volontà di volersi separare, non so se l'ha manifestata
a sua madre;
è capitato che andasse via dalla casa coniugale per qualche periodo, per esempio periodicamente si recava a Milano dove rimaneva anche una settimana perché siccome era un maestro di Karate svolgeva attività connesse a questo suo hobby”. Nello stesso senso le dichiarazioni rese da fratello del ricorrente, all'udienza Testimone_1 del 27.2.2024: “non so dire se mio fratello chiedesse alla moglie di separarsi perché lui di queste cose parlava più con mia sorella che con me. Che io sappia non si allontanava per la volontà di separarsi dalla moglie ma perché si recava a Milano per frequentare dei corsi di aggiornamento per il Karate”).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in tema di riparto dell'onere probatorio, ritiene il Collegio che la cessazione della relazione matrimoniale sia stata causata proprio dall'inizio, da parte dell' , di un rapporto sentimentale con un'altra donna. Parte_1
Sicchè, in accoglimento della domanda in tal senso avanzata da va CP_1 pronunciata la separazione con addebito a carico del ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
4. Nessuna pronuncia può, invece, essere resa in ordine all'assegnazione della casa coniugale atteso che non ricorrono i presupposti prescritti dall'art. 337-sexies c.c..
Ed invero, sul punto è incontestato tra le parti che i figli nati durante il matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, avendo costituito autonomi nuclei familiari.
5. In ordine, poi, alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, osserva preliminarmente il Collegio che l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio
Pag. 4 di del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Di conseguenza, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 5605/2020 e Cass. Civ. n.
12196/2017). Ciò perché con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, nel caso a mani dagli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio emerge la sussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti in favore del ricorrente.
E' infatti pacifico che, durante la convivenza matrimoniale, mentre l' ha sempre Parte_1 lavorato sia nel settore edile ( in forma autonoma e poi alle dipendenze del figlio), che quale insegnante di Karatè – recandosi a tal fine anche fuori dal territorio regionale per alcuni periodi -, al contrario la resistente si è dedicata alla cura della casa e alla gestione dei figli.
Dalla produzione documentale è, inoltre, emerso che il ricorrente oggi gode di un modesto reddito da pensione di euro 613,65 al mese (cfr. ultimo cedolino del mese di febbraio 2025), disponendo complessivamente di una posizione di favore rispetto a quella della resistente, così come dimostrato dalle certificazioni annuali dei redditi (v. CU 2022 di euro 2.792,67;
CU 2023 di euro 6.871,77; CU 2024 di euro 7.493,85; CU 2025 di euro 7.991,88).
Alla luce di quanto appena evidenziato e considerata altresì la lunga durata del matrimonio, le ragioni della cessazione dell'affectio coniugalis, l'età anagrafica della , l'assenza CP_1 di esperienza professionale della stessa e il suo stato di indigenza, il Collegio ritiene equo porre in capo a l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di Parte_1 euro 150,00, soggetta a rivalutazione periodica ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento;
ciò con decorrenza dalla data della presente decisione, fermo per il pregresso quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale.
Pag. 5 di 6. Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico di , il quale Parte_1 dovrà effettuare il pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori compresi tra il minimo ed il medio con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 353/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a carico di
; Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la Parte_1 somma di euro 150,00 in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente sentenza;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ON per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che Parte_1 liquida nella misura di € 5.712,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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