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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4093/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4093/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
- SEDE DI PERUGIA E_
Resistente
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 14,03 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. GIANPAOLO PACINI oggi sostituito dall'avv. ROBERTA ACOCELLA Parte_1 la quale si riporta ai propri atti difensivi nonché alle note conclusive evidenzio che proeve esperite hanno confermato la regolarità dell'appalto ed insiste per l'accogliento del ricorso contestando altresì quanto dedotto ed eccepito da controparte.
Per - SEDE DI PERUGIA l'avv. SVEVA STANCATI e il dott. E_
MARCO BELLLUCCI i quali si riportano ai propri scritti difensivi e conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,56, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 14 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 4092/2022 (cause riunite 4537/2022 e 4095/2022 e 4092/2022) promosse da: con sede in Roma Via dei Prati Fiscali, 199 (C.F. e P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore IG. , rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Giampaolo Pacini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via del
Bobolino n. 12, giusta atto di conferimento di mandato a nuovo difensore del 1° febbraio
2023 - PEC: Email_1
- Ricorrente
contro
, cod. fisc. in persona del Dirigente, Controparte_2 P.IVA_2
Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo stesso Controparte_3 C.F._1
, via Palermo n.° 106, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 6, comma Controparte_2
9, del D. Lgs. 150/2011, per delega dai Funzionari dell'Ente.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente causa R.G. 4093/2022:
“In Via Principale:
- Accertata l'inesistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'applicazione delle sanzioni amministrative accertate nel verbale de quo, dichiarare la nullità del verbale di accertamento ispettivo e la conseguente ordinanza di ingiunzione N. 318/2022 della somma di euro 16.701/57 in quanto illegittima, errata ed ingiusta e non dovuta, per tutti i motivi sopra
pagina 2 di 16 esposti anche in ordine al principio di decadenza e di ragionevolezza del tempo di chiusura del procedimento.
In via ulteriormente principale
Emissione di regolare DURC perché legittimo,
In ogni caso
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre la sanzione amministrativa nella minor somma ritenuta di giustizia alla luce delle dimensioni della società, del numero dei lavoratori impiegati, della grave crisi economica che sta attraversando la società anche a causa delle numerose ordinanze di ingiunzione emesse dall E_
, per gli stessi motivi e in ciclostile, nonché all'esistenza di un rapporto contrattuale pre-
[...] esistente tra la Committente e la Appaltatrice che ha disciplinato il rapporto dei lavoratori per cui è stata emessa l'ingiunzione n. 318/2022.
…. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Conclusioni parte ricorrente causa R.G. 4095/2022:
“In Via Principale:
- Accertata l'inesistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'applicazione delle sanzioni amministrative accertate nel verbale de quo, dichiarare la nullità del verbale di accertamento ispettivo e la conseguente ordinanza di ingiunzione N. 319/2022 della somma di euro 34.980/31 in quanto illegittima, errata ed ingiusta e non dovuta, per tutti i motivi sopra esposti anche in ordine al principio di decadenza e di ragionevolezza del tempo di chiusura del procedimento.
In via ulteriormente principale
Emissione di regolare DURC perché legittimo,
In ogni caso
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre la sanzione amministrativa nella minor somma ritenuta di giustizia alla luce delle dimensioni della società, del numero dei lavoratori impiegati, della grave crisi economica che sta attraversando la società anche a causa delle numerose ordinanze di ingiunzione emesse dall E_
, per gli stessi motivi e in ciclostile, nonché dell'esistenza di un rapporto contrattuale
[...] pre-esistente tra la Committente e la Appaltatrice che ha disciplinato il rapporto dei lavoratori per cui è stata emessa l'ingiunzione n. 319/2022.
…. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Conclusioni parte ricorrente causa R.G. 4537/2022:
“In Via Principale: pagina 3 di 16 - Accertata l'inesistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'applicazione delle sanzioni amministrative accertate nel verbale de quo, dichiarare la nullità del verbale di accertamento ispettivo e la conseguente ordinanza di ingiunzione N. 319/2022 della somma di euro 34.980/31 in quanto illegittima, errata ed ingiusta e non dovuta, per tutti i motivi sopra esposti anche in ordine al principio di decadenza e di ragionevolezza del tempo di chiusura del procedimento.
In via ulteriormente principale
Emissione di regolare DURC perché legittimo,
In ogni caso
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre la sanzione amministrativa nella minor somma ritenuta di giustizia alla luce delle dimensioni della società, del numero dei lavoratori impiegati, della grave crisi economica che sta attraversando la società anche a causa delle numerose ordinanze di ingiunzione emesse dall E_
, per gli stessi motivi e in ciclostile, nonché dell'esistenza di un rapporto contrattuale
[...] pre-esistente tra la Committente e la Appaltatrice che ha disciplinato il rapporto dei lavoratori per cui è stata emessa l'ingiunzione n. 319/2022.
…. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Conclusioni parte resistente causa R.G. 4093/2022:
“… - dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quel che attiene la specifica impugnazione del verbale ispettivo conclusivo, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n.
318/22 del 27.07.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto Parte_1 risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni parte resistente causa R.G. 4095/2022:
“… - dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quel che attiene la specifica impugnazione del verbale ispettivo conclusivo, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n.
319/22 del 27.07.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto Parte_1 risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
pagina 4 di 16 - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni parte resistente causa R.G. 4537/2022:
“… - dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quel che attiene la specifica impugnazione del verbale ispettivo conclusivo, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n.
317 del 27.07.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto risultano Parte_1 infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
oggetto: Ricorsi ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizioni ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con tre distinti ricorsi in opposizione ad Oordinanza di ingiunzione - cause R.G. 4537/22, R.G.
4095/22, R.G. 4093/22 riunite all'udienza del 06/02/23, la società in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. IG. , ha proposto rispettive opposizioni avverso Parte_2 le Ordinanze di Ingiunzione n. 317/22, n. 318/22 e n. 319/22 del 27/7/2022, emesse dall nei confronti della società ricorrente, quale obbligata in Controparte_2 solido.
Le distinte contestazioni di addebito erano riferite all'accertamento delle seguenti violazioni: con l'O.I. n. 317/22 era stata sanzionata l'attività di somministrazione illecita da parte di
[...]
Part e , in favore della CP_4 CP_5 CP_4 Controparte_6 Parte_1
(amministratore ) dei lavoratori , , Controparte_7 Parte_3 Parte_4
, , , così definitivamente ascritta: “1) Parte_5 Controparte_8 Controparte_9 art. 18, comma 2 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art.
1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - utilizzazione illecita di manodopera - punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver utilizzato lavoratori somministrati abusivamente da e da , CP_4 E_0 come meglio specificato nelle risultanze dell'accertamento (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
pagina 5 di 16 La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad €
50.000,00 ex art. 18 comma 5bis, D. Lgs n. 276/03 ed art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016)”; con l'O.I. n. 318/22 era stata sanzionata l'attività di somministrazione illecita da parte di
[...]
e in favore della CP_4 CP_5 CP_4 Controparte_6 Parte_1
(amministratore ) dei lavoratori , , CP_11 Parte_3 Parte_4
, , e così definitivamente ascritta: Parte_5 Controparte_8 Controparte_9
“1) art. 18 comma 5 bis Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - utilizzazione illecita di manodopera -punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver utilizzato lavoratori somministrati abusivamente da e da , CP_4 E_0 come meglio specificato nelle risultanze dell'accertamento (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad €
50.000,00 ex art. 18 comma 5bis, D. Lgs n. 276/03 ed art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016)”. con l'O.I. 319/22 era stata infine sanzionata l'attività di somministrazione illecita in favore di
500 carni (amministratore ) per l'appalto illecito sottoscritto con Controparte_7 [...]
riguardante i lavoratori , , E_2 Parte_5 Persona_1
, , , , nonché Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 per l'appalto illecito sottoscritto con , riguardante i lavoratori E_0
, , e così definitivamente ascritta: “1) Art. Parte_4 Controparte_8 Persona_1
29 comma 1 e art. 18, comma 2 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - utilizzazione illecita di manodopera - punto
1), 2), 3) e 4) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver utilizzato lavoratori somministrati abusivamente da e da E_0
, come meglio specificato nelle risultanze dell'accertamento E_0
(sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad €
5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 ex art. 18 comma 5bis, D. Lgs n. 276/03 ed art. 1, commi 1
e 6, D. Lgs. N. 8/2016)”.
La ricorrente chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutività dei provvedimenti opposti, di dichiarare la nullità del verbale di accertamento ispettivo e delle conseguenti ordinanze di ingiunzione, l'emissione di regolare DURC ed in subordine di ridurre l'entità delle sanzioni applicate, per la mancata indicazione degli esiti dettagliati dell'accertamento con pagina 6 di 16 violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a) d.lgs. 124/2004 e l'accertamento dell'illegittimità del procedimento per decadenza dei termini ex art. 14 della Legge 689/81.
Quanto al merito deduceva inoltre la genuinità dell'appalto e, quanto all'importo della C sanzione applicata, la contraddittorietà della motivazione fornita in proposito dall , nonché la mancata applicazione del minimo edittale.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto dei ricorsi e concludeva per l'integrale rigetto delle opposizioni.
All'udienza del 06/02/23 le cause in epigrafe venivano riunite.
La causa così riunita, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
Le opposizioni sono fondate e debbono essere accolte ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.
Lgs. N. 150 /2011 per i motivi di seguito indicati.
Deduce la parte resistente che i controlli ispettivi erano orientati alla verifica della di Contr somministrazione di personale posta in essere delle società del gruppo , aventi ad oggetto numerosi contratti di somministrazione e/o di appalto conclusi con varie società in tutta Italia (tra queste la società 500 e che, nel caso si specie, avevano accertato Pt_1
Contr che la , acquisita la gestione del reparto macelleria nei punti vendita Penny Market, sedi di Bastia Umbra e di Perugia, via Settevalli, aveva fornito numerosi lavoratori da impiegare nell'attività di commercio (banco gastronomia) e lavorazione carni (disossatura, porzionamento, macinazione, confezionamento).
All'esito dei controlli gli accertatori avevano ritenuto sussistente una illecita somministrazione Contr di manodopera da pate della soc. in quanto limitata alla mera assunzione di personale, in concomitanza ed in funzione dell'inizio gestione del reparto macelleria da parte di destinato a lavorare nei reparti predetti con mansioni di commesso. Parte_1
Ritenevano in primo luogo che tra la contestuale assunzione dei lavoratori in coincidenza con l'apertura di tali reparti e la natura dell'oggetto sociale della risultante da CP_4 apposita visura in atti riferita alla “somministrazione di personale” ed alla “fornitura di lavoro temporaneo interinale Cod. ateco 2007 n. 78.2.”, non si conciliasse con un servizio Contr autonomamente appaltato ed eseguito con i propri mezzi da in qualità di appaltatore,
pagina 7 di 16 ma si risolvesse in un'assunzione di personale effettuata per conto della Parte_1 esclusivamente posta in essere per reperire commessi da impiegare nel reparto macelleria.
Contr Risultava peraltro assente, in capo all'appaltatrice , la necessaria organizzazione Contr imprenditoriale per l'espletamento del servizio appaltato in quanto la era priva di un'autonoma organizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto.
Difettava inoltre l'assunzione di rischio da parte della appaltatrice che, inoltre, non aveva esercitato quel potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati proprio dell'appalto.
Infatti dalle dichiarazioni assunte in fase di accertamento, risultava, secondo la resistente, che il potere di direzione e controllo dei lavoratori era stato esercitato dalla sola 500 Pt_1 persona del IG. dalla IG.ra , ritenuta erroneamente, E_4 Parte_6 dai lavoratori impiegati nell'appalto, tutti dipendenti di 500 CARNI e non della M&G.
Inoltre, sebbene in sede di ricorso la società ricorrente avesse dedotto, a conferma della genuinità del contratto di appalto, che era proprio la IG.ra ad espletare funzioni di Pt_6
Contr referente di , in quanto incaricata di fornire le necessarie direttive ai lavoratori, la resistente faceva osservare che la stessa IG.ra era stata già dipendente della Pt_6 [...]
Contr dal 22/04/14 al 31/10/14 e che, successivamente era stata assunta dalla , il Pt_1 giorno stesso della cessazione del suo rapporto lavorativo con la Parte_1
Contr Quanto precede avrebbe dimostrato che la non si sarebbe avvalsa di una propria organizzazione - di fatto inesistente- avendo solo reclutato talune unità di personale, già in forza presso le stesse imprese utilizzatrici della prestazione, per poi avviarle in somministrazione.
La circostanza che i lavoratori sentiti in proposito, dichiarando di non conoscere nessuno dei referenti della appaltatrice, considerassero la IG.ra quale dipendente della Pt_6 Parte_1
Contr e non della , ne rappresentava la conferma.
Contestava in sintesi la resistente la genuinità del contratto di appalto ipotizzando una somministrazione illecita di manodopera, ipotesi la cui dimostrazione, come è noto, compete all'Amministrazione, attraverso la prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa sanzionatoria.
Ciò premesso, va rilevato che l'emanazione delle tre Ordinanza di ingiunzione opposte in questa sede sono conseguenti alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 18, comma 5
pagina 8 di 16 bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1,
D. Lgs. N. 8/2016, per utilizzazione illecita di manodopera e che differiscono tra loro solo per la diversa individuazione degli obbligati principali al pagamento delle violazioni, imposta dall'avvicendamento nel tempo dei legali rappresentanti della società individuata Parte_1
a sua volta quale responsabile in solido.
Deve in proposito ricordarsi che il contratto di appalto di manodopera, oltre all'art. 1655 c.c.,
è disciplinato dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, per il quale il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'esistenza di una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e per l'assunzione, da parte di quest'ultimo, del rischio d'impresa: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
Il contratto di appalto è poi disciplinato in linea generale dall'art. 1655 c.c. che dispone:
“L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”, mentre nel contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dal
D. Lgs. n. 81/2015, l'agenzia interinale si obbliga a mettere a disposizione dell'utilizzatore un determinato numero di lavoratori, nei confronti dei quali la somministratrice assume la qualità di datore di lavoro, i quali erogano la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore medesimo.
Può quindi essere evidenziata sin da ora una prima differenza tra lavoratore somministrato e lavoratore dipendente della società appaltatrice, in quanto, nel primo caso, la direzione del lavoratore è riservata alla società utilizzatrice, mentre, nel secondo, dovrà essere esercitato alla appaltatrice: “7. Preliminarmente, va rammentato che il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
pagina 9 di 16
8. In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - nel definire il contratto di appalto(genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro - richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod.civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio
d'impresa.
9. Questa Corte ha affermato (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n.
1369 del 1960), che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n
8643 del 2001).” Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 1403 del 22 Gennaio 2021.
Oltre a ciò, la genuinità dell'appalto, come nel caso di specie consistente in un appalto ad alta intensità di manodopera (labour intensive), pretende comunque che l'appaltatrice sia in possesso di una sufficiente organizzazione dei mezzi necessari ed assuma a proprio rischio il compimento dell'opera concordata con la appaltante/committente: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori
pagina 10 di 16 per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.” Cass. Civ. Sez. 6 -
Lavoro, Ordinanza n. 12551 25/06/2020.
Ma la necessità che l'appalto genuino presupponga la sussistenza di un'adeguata organizzazione dei mezzi necessari, oltre all'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, che in passato costituiva una presunzione assoluta di illegittimità dell'appalto nei casi di prestazioni ad alta intensità di manodopera, ha progressivamente perso la sua importanza dirimente, per cui anche la circostanza che l'appaltatore utilizzasse le macchine e le attrezzature del committente, non costituisce più il presupposto indefettibile della genuinità dell'appalto.
Il richiamato art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, quanto alla sussistenza della necessaria organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, ha stabilito come si è visto che tale requisito “… può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”
In pratica il Legislatore e, conseguentemente, la Giurisprudenza di legittimità, hanno operato una netta distinzione l'obbligo di “dare” proprio del contratto di somministrazione lavoro e l'obbligo di "fare" proprio del contratto di appalto “labour intensive” che deve essere individuato nell'esercizio del potere, squisitamente datoriale, di quel potere organizzativo e direttivo proprio dell'appaltatore nell'ottica dell'assunzione di una specifica obbligazione di risultato, obbligazione che assorbe anche l'altro requisito del rischio d'impresa: “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del
d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.” Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019.
Quanto poi al rischio d'impresa va detto che, pur trattandosi di un requisito di minore rilievo rispetto al precedente, è comunque necessario, al fine della distinzione del contratto di appalto con la somministrazione di manodopera, debba comunque sussistere e non può che essere riferito alla tipologia di corrispettivo che caratterizza il contratto di appalto.
pagina 11 di 16 È evidente che un corrispettivo dell'appalto individuato in base al mero computo delle ore di lavoro erogate dai dipendenti (solo formalmente assunti dall'appaltatore) unitamente agli oneri contributivi, non potrà in via teorica che essere ricondotto ad una ipotesi di somministrazione anziché di appalto, mentre deve ritenersi consentito un corrispettivo calcolato interamente a corpo o a misura in base alla quantità di prodotto.
Nell'ipotesi di corrispettivo calcolato in base alle ore erogate, pur comprensivo dei costi di contribuzione e assicurativi, non si potrà configurare, in linea teorica, alcun rischio si impresa, mentre negli altri casi se la produzione non dovesse risultare sufficiente a garantire adeguati utili, le eventuali perdite di esercizio non potranno che gravare sulla appaltatrice, come nell'ipotesi in cui il risultato della quantità di prodotti realizzati non si si sia dimostrata sufficiente a coprire i costi della manodopera e delle altre spese di gestione aziendale per far fronte agli obblighi imposti dall'appalto.
Emerge dunque in maniera evidente che il discrimine che deve ritenersi davvero rilevante al fine di distinguere le due figure (appalto e somministrazione) è la sussistenza o meno della c.d. eterodirezione in capo all'appaltatore, costituendo notoriamente, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori (eterodirezione), uno degli indici fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative. pagina 12 di 16 Venendo dunque al merito della vicenda, va osservato che, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto una versione in sostanziale contrasto rispetto alla tesi sostenuta dalla resistente.
Come è infatti emerso dalla prova testimoniale indotta dalla società ricorrente, il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto era esercitato dalla società appaltatrice.
Contr Detto controllo era stato esercitato dalla per il tramite della IG.ra , Parte_6 dipendente di quest'ultima società, la quale impartiva le direttive generali agli altri lavoratori assunti all'uopo, nonché ad organizzarne il lavoro.
Contr La predetta confermava infatti in udienza di essere dipendente della e che, in qualità Contr di Ispettrice dei reparti, forniva le necessarie direttive al personale della stessa , nonché provvedeva ad effettuare gli eventuali richiami ai colleghi ed a predisporre personalmente gli orari settimanali del personale “sulla base della professionalità e del momento di vendita”.
Quanto precede veniva anche confermato dal teste già dipendente di Testimone_1 [...]
Contr Contr e poi transitato in , il quale ribadiva che le direttive al personale le Parte_1
Contr impartiva la IG.ra , che dunque il personale era gestito da e che anche gli orari Pt_6 settimanali del personale erano stabiliti dalla IG.ra . Pt_6
Anche , peraltro teste di parte resistente, confermava che il suo referente era Persona_5 la IG.ra , con la quale peraltro si rapportava in caso di richiesta di permessi e/o di ferie: Pt_6
“posso solo riferire che il mio referente era la IG.ra che stava presso una sede di Pt_6
Firenze e con lei mi rapportavo in caso di permessi e/o ferie, mentre per quanto riguarda
l'attività lavorativa facevo riferimento al IG. di cui non ricordo il cognome, CP_15 responsabile della gastronomia, che veniva anche lui da Firenze una volta alla settimana per portarci il rifornimento dei prodotti.”.
Di alcun rilievo, stante l'univocità della dichiarazione che precede, l'indecisione dimostrata dalla teste, che riteneva di essere stata dipendente della mentre non era mai Parte_1
Contr stata assunta da quest'ultima società, ma unicamente dalla , in quanto la circostanza, lungi dal dimostrare una fungibilità di ruoli appaltatore/committente, incompatibile con un appalto genuino, deve ritenersi irrilevante perché la predetta riconosceva in primo luogo Contr nella IGnora , dipendente di , la figura di rappresentante del proprio datore di Pt_6 lavoro.
pagina 13 di 16 Di opposto avviso la teste la quale nel confermare in giudizio il Controparte_9 contenuto della richiesta di intervento e delle ulteriori dichiarazioni rese agli Ispettori, quanto alle direttive aziendali sul cap. 4) rispondeva: “si è vero ho conosciuto solo il IG. ella CP_14
500 carni che ci diceva cosa dovevamo fare.”;
Aggiungeva in sintesi la teste che:
- le indicazioni di lavoro venivano date da quest'ultima società ed in particolare da
E_4
- il controllo sul lavoro svolto, ed i richiami venivano effettuati dalla 500 Carni;
- le eIGenze insorte nello svolgimento del lavoro e le connesse problematiche venivano Contr risolte da 500 Carni, mentre si occupava soltanto degli aspetti formali connessi alla gestione del rapporto di lavoro (ferie, permessi ecc..);
- le lavorazioni svolte nel reparto consistevano nella disossatura, porzionamento, macinazione, confezionamento della carne;
- tali operazioni avvenivano con mezzi, strumenti e macchinari di 500 Carni;
- il reparto funzionava secondo l'organizzazione e negli orari stabiliti da 500 Carni;
- le condizioni di lavoro erano rimaste immutate con il passaggio da a E_0
E_0
Il IG. indicato dalla teste, secondo la parte resistente, aveva dunque esercitato per CP_14 conto della 500 l potere di direzione e controllo dei lavoratori e si era anche occupato Pt_1 dell'assunzione del personale ed anche della IG.ra . Pt_6
È evidente, dunque, che le prove testimoniali esperte hanno fornito un esito incerto, sebbene nella maggior parte dei casi hanno avvalorato la tesi attorea tendente a dimostrare Contr l'effettivo esercizio da parte della del necessario potere di organizzazione e controllo sul proprio personale.
Tuttavia, i dubbi indotti dalla parte ricorrente sulla specifica questione, pur non potendo essere ridotta la valutazione delle prove raccolte a favore della sussistenza di tale potere Contr datoriale i capo a ad una questione di preponderanza numerica, sono tali da imporre una decisione favorevole alla parte ricorrente, stante il principio contenuto nell'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150
/2011 per il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”.
pagina 14 di 16 È infatti noto che l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione resistente, proprio in base alla regola predetta, grava sulla medesima parte, che ha quindi l'onere di dimostrare in maniera inconfutabile ed univoca la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti.
Per tale motivo non può escludersi con sufficiente certezza che chi impartiva le direttive di lavoro ai lavoratori impiegati nell'appalto era la società appaltatrice e non l'appaltante, cosicché deve ritenersi non sufficientemente provata, nel caso di specie, la sussistenza di uno pseudo-appalto formulata dalla resistente Amministrazione
Il motivo di ricorso in esame, da considerarsi assorbente rispetto a tutti gli altri proposti dalla ricorrente, deve pertanto essere accolto per insufficienza della necessaria prova.
Né può assumere alcun rilievo, in senso contrario, la dedotta assenza in capo all'appaltatore del rischio d'impresa, attesa la particolare forma di individuazione del corrispettivo che, nel contratto di appalto, veniva quantificato non in base alle ore di lavoro prestate dai Contr dipendenti della , ma in € 1,86 per ogni chilogrammo di prodotto lavorato, modalità che, per quanto detto in precedenza, può essere considerata sintomatica della sussistenza del rischio di impresa.
Irrilevanti poi, per gli stessi motivi indicati in precedenza, anche nella parte dedicata alle Contr caratteristiche proprie del contratto di appalto, che la società , proprio perché vocata alla somministrazione di personale ed alla fornitura di lavoro temporaneo interinale, non fosse in alcun modo strutturata per poter fornire un servizio di gestione dei reparti di macelleria della società ricorrente con i propri mezzi, in luogo di una mera somministrazione di manodopera in favore della 500 Carni.
Contr Ci si riferisce in particolare al mancato possesso da parte di di un'organizzazione imprenditoriale inidonea all'espletamento del servizio appaltato, dedotto dalla
Amministrazione resistente, risultando la medesima priva di un'autonoma organizzazione e dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio di appalto, ivi incluso il know how necessario.
La prospettazione che precede trova infatti smentita nella circostanza, dalla stessa parte Contr rappresentata, per la quale la aveva assunto dipendenti già in forza presso la 500 Pt_1
e dunque già in precedenza formati, tenendo conto che si trattava di una prestazione contrattuale caratterizzata da un prevalente apporto di manodopera.
Né il riferimento della parte resistente all'oggetto sociale della circoscritto alla CP_4 sola “somministrazione di personale” ed alla “fornitura di lavoro temporaneo interinale Cod. pagina 15 di 16 2007 n. 78.2.”, può risultare dirimente ai fini della presente decisione, poiché CP_16
l'eventuale consapevolezza in capo alla società appaltante, peraltro indimostrata, di tali informazioni, avrebbe dovuto configurare un'ipotesi di concorso nelle violazioni contestate e non un obbligo meramente solidale.
Quanto alla domanda di Emissione dei regolari DURC perché legittimi, questo giudicante ritiene invece che, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa, non sussistono le condizioni per poter provvedere in merito, non potendo in alcun modo l'autorità giudiziaria sostituirsi all'autorità preposta al loro rilascio.
In definitiva, la tesi sostenuta dalla parte ricorrente non ha trovato idoneo e integrale riscontro in giudizio e non rimane pertanto che accogliere il ricorso, sebbene la complessità dell'accertamento, connesso alla rilevanza nazionale dell'attività poste in essere, l'originaria coerenza dell'accertamento in relazione alle dichiarazioni acquisite nella fase ispettiva ed infine la formula dubitativa utilizzata per la decisone della causa impongono, tutte cumulativamente considerate, impongono la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150 /2011, i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla le ordinanze di ingiunzione n. 317/22, n. 318/22 e n. 319/22, tutte emanate il 27/7/2022 dall nei confronti della società Controparte_2 [...]
Parte_1
− Non accoglie la domanda di Emissione dei DURC richiesti dalla parte ricorrente.
− Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Perugia, 14 aprile 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4093/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
- SEDE DI PERUGIA E_
Resistente
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 14,03 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. GIANPAOLO PACINI oggi sostituito dall'avv. ROBERTA ACOCELLA Parte_1 la quale si riporta ai propri atti difensivi nonché alle note conclusive evidenzio che proeve esperite hanno confermato la regolarità dell'appalto ed insiste per l'accogliento del ricorso contestando altresì quanto dedotto ed eccepito da controparte.
Per - SEDE DI PERUGIA l'avv. SVEVA STANCATI e il dott. E_
MARCO BELLLUCCI i quali si riportano ai propri scritti difensivi e conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,56, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 14 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 4092/2022 (cause riunite 4537/2022 e 4095/2022 e 4092/2022) promosse da: con sede in Roma Via dei Prati Fiscali, 199 (C.F. e P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore IG. , rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Giampaolo Pacini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via del
Bobolino n. 12, giusta atto di conferimento di mandato a nuovo difensore del 1° febbraio
2023 - PEC: Email_1
- Ricorrente
contro
, cod. fisc. in persona del Dirigente, Controparte_2 P.IVA_2
Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo stesso Controparte_3 C.F._1
, via Palermo n.° 106, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 6, comma Controparte_2
9, del D. Lgs. 150/2011, per delega dai Funzionari dell'Ente.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente causa R.G. 4093/2022:
“In Via Principale:
- Accertata l'inesistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'applicazione delle sanzioni amministrative accertate nel verbale de quo, dichiarare la nullità del verbale di accertamento ispettivo e la conseguente ordinanza di ingiunzione N. 318/2022 della somma di euro 16.701/57 in quanto illegittima, errata ed ingiusta e non dovuta, per tutti i motivi sopra
pagina 2 di 16 esposti anche in ordine al principio di decadenza e di ragionevolezza del tempo di chiusura del procedimento.
In via ulteriormente principale
Emissione di regolare DURC perché legittimo,
In ogni caso
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre la sanzione amministrativa nella minor somma ritenuta di giustizia alla luce delle dimensioni della società, del numero dei lavoratori impiegati, della grave crisi economica che sta attraversando la società anche a causa delle numerose ordinanze di ingiunzione emesse dall E_
, per gli stessi motivi e in ciclostile, nonché all'esistenza di un rapporto contrattuale pre-
[...] esistente tra la Committente e la Appaltatrice che ha disciplinato il rapporto dei lavoratori per cui è stata emessa l'ingiunzione n. 318/2022.
…. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Conclusioni parte ricorrente causa R.G. 4095/2022:
“In Via Principale:
- Accertata l'inesistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'applicazione delle sanzioni amministrative accertate nel verbale de quo, dichiarare la nullità del verbale di accertamento ispettivo e la conseguente ordinanza di ingiunzione N. 319/2022 della somma di euro 34.980/31 in quanto illegittima, errata ed ingiusta e non dovuta, per tutti i motivi sopra esposti anche in ordine al principio di decadenza e di ragionevolezza del tempo di chiusura del procedimento.
In via ulteriormente principale
Emissione di regolare DURC perché legittimo,
In ogni caso
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre la sanzione amministrativa nella minor somma ritenuta di giustizia alla luce delle dimensioni della società, del numero dei lavoratori impiegati, della grave crisi economica che sta attraversando la società anche a causa delle numerose ordinanze di ingiunzione emesse dall E_
, per gli stessi motivi e in ciclostile, nonché dell'esistenza di un rapporto contrattuale
[...] pre-esistente tra la Committente e la Appaltatrice che ha disciplinato il rapporto dei lavoratori per cui è stata emessa l'ingiunzione n. 319/2022.
…. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Conclusioni parte ricorrente causa R.G. 4537/2022:
“In Via Principale: pagina 3 di 16 - Accertata l'inesistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'applicazione delle sanzioni amministrative accertate nel verbale de quo, dichiarare la nullità del verbale di accertamento ispettivo e la conseguente ordinanza di ingiunzione N. 319/2022 della somma di euro 34.980/31 in quanto illegittima, errata ed ingiusta e non dovuta, per tutti i motivi sopra esposti anche in ordine al principio di decadenza e di ragionevolezza del tempo di chiusura del procedimento.
In via ulteriormente principale
Emissione di regolare DURC perché legittimo,
In ogni caso
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre la sanzione amministrativa nella minor somma ritenuta di giustizia alla luce delle dimensioni della società, del numero dei lavoratori impiegati, della grave crisi economica che sta attraversando la società anche a causa delle numerose ordinanze di ingiunzione emesse dall E_
, per gli stessi motivi e in ciclostile, nonché dell'esistenza di un rapporto contrattuale
[...] pre-esistente tra la Committente e la Appaltatrice che ha disciplinato il rapporto dei lavoratori per cui è stata emessa l'ingiunzione n. 319/2022.
…. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Conclusioni parte resistente causa R.G. 4093/2022:
“… - dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quel che attiene la specifica impugnazione del verbale ispettivo conclusivo, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n.
318/22 del 27.07.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto Parte_1 risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni parte resistente causa R.G. 4095/2022:
“… - dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quel che attiene la specifica impugnazione del verbale ispettivo conclusivo, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n.
319/22 del 27.07.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto Parte_1 risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
pagina 4 di 16 - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni parte resistente causa R.G. 4537/2022:
“… - dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quel che attiene la specifica impugnazione del verbale ispettivo conclusivo, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n.
317 del 27.07.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto risultano Parte_1 infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
oggetto: Ricorsi ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizioni ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con tre distinti ricorsi in opposizione ad Oordinanza di ingiunzione - cause R.G. 4537/22, R.G.
4095/22, R.G. 4093/22 riunite all'udienza del 06/02/23, la società in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. IG. , ha proposto rispettive opposizioni avverso Parte_2 le Ordinanze di Ingiunzione n. 317/22, n. 318/22 e n. 319/22 del 27/7/2022, emesse dall nei confronti della società ricorrente, quale obbligata in Controparte_2 solido.
Le distinte contestazioni di addebito erano riferite all'accertamento delle seguenti violazioni: con l'O.I. n. 317/22 era stata sanzionata l'attività di somministrazione illecita da parte di
[...]
Part e , in favore della CP_4 CP_5 CP_4 Controparte_6 Parte_1
(amministratore ) dei lavoratori , , Controparte_7 Parte_3 Parte_4
, , , così definitivamente ascritta: “1) Parte_5 Controparte_8 Controparte_9 art. 18, comma 2 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art.
1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - utilizzazione illecita di manodopera - punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver utilizzato lavoratori somministrati abusivamente da e da , CP_4 E_0 come meglio specificato nelle risultanze dell'accertamento (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
pagina 5 di 16 La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad €
50.000,00 ex art. 18 comma 5bis, D. Lgs n. 276/03 ed art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016)”; con l'O.I. n. 318/22 era stata sanzionata l'attività di somministrazione illecita da parte di
[...]
e in favore della CP_4 CP_5 CP_4 Controparte_6 Parte_1
(amministratore ) dei lavoratori , , CP_11 Parte_3 Parte_4
, , e così definitivamente ascritta: Parte_5 Controparte_8 Controparte_9
“1) art. 18 comma 5 bis Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - utilizzazione illecita di manodopera -punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver utilizzato lavoratori somministrati abusivamente da e da , CP_4 E_0 come meglio specificato nelle risultanze dell'accertamento (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad €
50.000,00 ex art. 18 comma 5bis, D. Lgs n. 276/03 ed art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016)”. con l'O.I. 319/22 era stata infine sanzionata l'attività di somministrazione illecita in favore di
500 carni (amministratore ) per l'appalto illecito sottoscritto con Controparte_7 [...]
riguardante i lavoratori , , E_2 Parte_5 Persona_1
, , , , nonché Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 per l'appalto illecito sottoscritto con , riguardante i lavoratori E_0
, , e così definitivamente ascritta: “1) Art. Parte_4 Controparte_8 Persona_1
29 comma 1 e art. 18, comma 2 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - utilizzazione illecita di manodopera - punto
1), 2), 3) e 4) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver utilizzato lavoratori somministrati abusivamente da e da E_0
, come meglio specificato nelle risultanze dell'accertamento E_0
(sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad €
5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 ex art. 18 comma 5bis, D. Lgs n. 276/03 ed art. 1, commi 1
e 6, D. Lgs. N. 8/2016)”.
La ricorrente chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutività dei provvedimenti opposti, di dichiarare la nullità del verbale di accertamento ispettivo e delle conseguenti ordinanze di ingiunzione, l'emissione di regolare DURC ed in subordine di ridurre l'entità delle sanzioni applicate, per la mancata indicazione degli esiti dettagliati dell'accertamento con pagina 6 di 16 violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a) d.lgs. 124/2004 e l'accertamento dell'illegittimità del procedimento per decadenza dei termini ex art. 14 della Legge 689/81.
Quanto al merito deduceva inoltre la genuinità dell'appalto e, quanto all'importo della C sanzione applicata, la contraddittorietà della motivazione fornita in proposito dall , nonché la mancata applicazione del minimo edittale.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto dei ricorsi e concludeva per l'integrale rigetto delle opposizioni.
All'udienza del 06/02/23 le cause in epigrafe venivano riunite.
La causa così riunita, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
Le opposizioni sono fondate e debbono essere accolte ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.
Lgs. N. 150 /2011 per i motivi di seguito indicati.
Deduce la parte resistente che i controlli ispettivi erano orientati alla verifica della di Contr somministrazione di personale posta in essere delle società del gruppo , aventi ad oggetto numerosi contratti di somministrazione e/o di appalto conclusi con varie società in tutta Italia (tra queste la società 500 e che, nel caso si specie, avevano accertato Pt_1
Contr che la , acquisita la gestione del reparto macelleria nei punti vendita Penny Market, sedi di Bastia Umbra e di Perugia, via Settevalli, aveva fornito numerosi lavoratori da impiegare nell'attività di commercio (banco gastronomia) e lavorazione carni (disossatura, porzionamento, macinazione, confezionamento).
All'esito dei controlli gli accertatori avevano ritenuto sussistente una illecita somministrazione Contr di manodopera da pate della soc. in quanto limitata alla mera assunzione di personale, in concomitanza ed in funzione dell'inizio gestione del reparto macelleria da parte di destinato a lavorare nei reparti predetti con mansioni di commesso. Parte_1
Ritenevano in primo luogo che tra la contestuale assunzione dei lavoratori in coincidenza con l'apertura di tali reparti e la natura dell'oggetto sociale della risultante da CP_4 apposita visura in atti riferita alla “somministrazione di personale” ed alla “fornitura di lavoro temporaneo interinale Cod. ateco 2007 n. 78.2.”, non si conciliasse con un servizio Contr autonomamente appaltato ed eseguito con i propri mezzi da in qualità di appaltatore,
pagina 7 di 16 ma si risolvesse in un'assunzione di personale effettuata per conto della Parte_1 esclusivamente posta in essere per reperire commessi da impiegare nel reparto macelleria.
Contr Risultava peraltro assente, in capo all'appaltatrice , la necessaria organizzazione Contr imprenditoriale per l'espletamento del servizio appaltato in quanto la era priva di un'autonoma organizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto.
Difettava inoltre l'assunzione di rischio da parte della appaltatrice che, inoltre, non aveva esercitato quel potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati proprio dell'appalto.
Infatti dalle dichiarazioni assunte in fase di accertamento, risultava, secondo la resistente, che il potere di direzione e controllo dei lavoratori era stato esercitato dalla sola 500 Pt_1 persona del IG. dalla IG.ra , ritenuta erroneamente, E_4 Parte_6 dai lavoratori impiegati nell'appalto, tutti dipendenti di 500 CARNI e non della M&G.
Inoltre, sebbene in sede di ricorso la società ricorrente avesse dedotto, a conferma della genuinità del contratto di appalto, che era proprio la IG.ra ad espletare funzioni di Pt_6
Contr referente di , in quanto incaricata di fornire le necessarie direttive ai lavoratori, la resistente faceva osservare che la stessa IG.ra era stata già dipendente della Pt_6 [...]
Contr dal 22/04/14 al 31/10/14 e che, successivamente era stata assunta dalla , il Pt_1 giorno stesso della cessazione del suo rapporto lavorativo con la Parte_1
Contr Quanto precede avrebbe dimostrato che la non si sarebbe avvalsa di una propria organizzazione - di fatto inesistente- avendo solo reclutato talune unità di personale, già in forza presso le stesse imprese utilizzatrici della prestazione, per poi avviarle in somministrazione.
La circostanza che i lavoratori sentiti in proposito, dichiarando di non conoscere nessuno dei referenti della appaltatrice, considerassero la IG.ra quale dipendente della Pt_6 Parte_1
Contr e non della , ne rappresentava la conferma.
Contestava in sintesi la resistente la genuinità del contratto di appalto ipotizzando una somministrazione illecita di manodopera, ipotesi la cui dimostrazione, come è noto, compete all'Amministrazione, attraverso la prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa sanzionatoria.
Ciò premesso, va rilevato che l'emanazione delle tre Ordinanza di ingiunzione opposte in questa sede sono conseguenti alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 18, comma 5
pagina 8 di 16 bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1,
D. Lgs. N. 8/2016, per utilizzazione illecita di manodopera e che differiscono tra loro solo per la diversa individuazione degli obbligati principali al pagamento delle violazioni, imposta dall'avvicendamento nel tempo dei legali rappresentanti della società individuata Parte_1
a sua volta quale responsabile in solido.
Deve in proposito ricordarsi che il contratto di appalto di manodopera, oltre all'art. 1655 c.c.,
è disciplinato dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, per il quale il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'esistenza di una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e per l'assunzione, da parte di quest'ultimo, del rischio d'impresa: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
Il contratto di appalto è poi disciplinato in linea generale dall'art. 1655 c.c. che dispone:
“L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”, mentre nel contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dal
D. Lgs. n. 81/2015, l'agenzia interinale si obbliga a mettere a disposizione dell'utilizzatore un determinato numero di lavoratori, nei confronti dei quali la somministratrice assume la qualità di datore di lavoro, i quali erogano la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore medesimo.
Può quindi essere evidenziata sin da ora una prima differenza tra lavoratore somministrato e lavoratore dipendente della società appaltatrice, in quanto, nel primo caso, la direzione del lavoratore è riservata alla società utilizzatrice, mentre, nel secondo, dovrà essere esercitato alla appaltatrice: “7. Preliminarmente, va rammentato che il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
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8. In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - nel definire il contratto di appalto(genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro - richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod.civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio
d'impresa.
9. Questa Corte ha affermato (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n.
1369 del 1960), che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n
8643 del 2001).” Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 1403 del 22 Gennaio 2021.
Oltre a ciò, la genuinità dell'appalto, come nel caso di specie consistente in un appalto ad alta intensità di manodopera (labour intensive), pretende comunque che l'appaltatrice sia in possesso di una sufficiente organizzazione dei mezzi necessari ed assuma a proprio rischio il compimento dell'opera concordata con la appaltante/committente: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori
pagina 10 di 16 per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.” Cass. Civ. Sez. 6 -
Lavoro, Ordinanza n. 12551 25/06/2020.
Ma la necessità che l'appalto genuino presupponga la sussistenza di un'adeguata organizzazione dei mezzi necessari, oltre all'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, che in passato costituiva una presunzione assoluta di illegittimità dell'appalto nei casi di prestazioni ad alta intensità di manodopera, ha progressivamente perso la sua importanza dirimente, per cui anche la circostanza che l'appaltatore utilizzasse le macchine e le attrezzature del committente, non costituisce più il presupposto indefettibile della genuinità dell'appalto.
Il richiamato art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, quanto alla sussistenza della necessaria organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, ha stabilito come si è visto che tale requisito “… può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”
In pratica il Legislatore e, conseguentemente, la Giurisprudenza di legittimità, hanno operato una netta distinzione l'obbligo di “dare” proprio del contratto di somministrazione lavoro e l'obbligo di "fare" proprio del contratto di appalto “labour intensive” che deve essere individuato nell'esercizio del potere, squisitamente datoriale, di quel potere organizzativo e direttivo proprio dell'appaltatore nell'ottica dell'assunzione di una specifica obbligazione di risultato, obbligazione che assorbe anche l'altro requisito del rischio d'impresa: “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del
d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.” Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019.
Quanto poi al rischio d'impresa va detto che, pur trattandosi di un requisito di minore rilievo rispetto al precedente, è comunque necessario, al fine della distinzione del contratto di appalto con la somministrazione di manodopera, debba comunque sussistere e non può che essere riferito alla tipologia di corrispettivo che caratterizza il contratto di appalto.
pagina 11 di 16 È evidente che un corrispettivo dell'appalto individuato in base al mero computo delle ore di lavoro erogate dai dipendenti (solo formalmente assunti dall'appaltatore) unitamente agli oneri contributivi, non potrà in via teorica che essere ricondotto ad una ipotesi di somministrazione anziché di appalto, mentre deve ritenersi consentito un corrispettivo calcolato interamente a corpo o a misura in base alla quantità di prodotto.
Nell'ipotesi di corrispettivo calcolato in base alle ore erogate, pur comprensivo dei costi di contribuzione e assicurativi, non si potrà configurare, in linea teorica, alcun rischio si impresa, mentre negli altri casi se la produzione non dovesse risultare sufficiente a garantire adeguati utili, le eventuali perdite di esercizio non potranno che gravare sulla appaltatrice, come nell'ipotesi in cui il risultato della quantità di prodotti realizzati non si si sia dimostrata sufficiente a coprire i costi della manodopera e delle altre spese di gestione aziendale per far fronte agli obblighi imposti dall'appalto.
Emerge dunque in maniera evidente che il discrimine che deve ritenersi davvero rilevante al fine di distinguere le due figure (appalto e somministrazione) è la sussistenza o meno della c.d. eterodirezione in capo all'appaltatore, costituendo notoriamente, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori (eterodirezione), uno degli indici fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative. pagina 12 di 16 Venendo dunque al merito della vicenda, va osservato che, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto una versione in sostanziale contrasto rispetto alla tesi sostenuta dalla resistente.
Come è infatti emerso dalla prova testimoniale indotta dalla società ricorrente, il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto era esercitato dalla società appaltatrice.
Contr Detto controllo era stato esercitato dalla per il tramite della IG.ra , Parte_6 dipendente di quest'ultima società, la quale impartiva le direttive generali agli altri lavoratori assunti all'uopo, nonché ad organizzarne il lavoro.
Contr La predetta confermava infatti in udienza di essere dipendente della e che, in qualità Contr di Ispettrice dei reparti, forniva le necessarie direttive al personale della stessa , nonché provvedeva ad effettuare gli eventuali richiami ai colleghi ed a predisporre personalmente gli orari settimanali del personale “sulla base della professionalità e del momento di vendita”.
Quanto precede veniva anche confermato dal teste già dipendente di Testimone_1 [...]
Contr Contr e poi transitato in , il quale ribadiva che le direttive al personale le Parte_1
Contr impartiva la IG.ra , che dunque il personale era gestito da e che anche gli orari Pt_6 settimanali del personale erano stabiliti dalla IG.ra . Pt_6
Anche , peraltro teste di parte resistente, confermava che il suo referente era Persona_5 la IG.ra , con la quale peraltro si rapportava in caso di richiesta di permessi e/o di ferie: Pt_6
“posso solo riferire che il mio referente era la IG.ra che stava presso una sede di Pt_6
Firenze e con lei mi rapportavo in caso di permessi e/o ferie, mentre per quanto riguarda
l'attività lavorativa facevo riferimento al IG. di cui non ricordo il cognome, CP_15 responsabile della gastronomia, che veniva anche lui da Firenze una volta alla settimana per portarci il rifornimento dei prodotti.”.
Di alcun rilievo, stante l'univocità della dichiarazione che precede, l'indecisione dimostrata dalla teste, che riteneva di essere stata dipendente della mentre non era mai Parte_1
Contr stata assunta da quest'ultima società, ma unicamente dalla , in quanto la circostanza, lungi dal dimostrare una fungibilità di ruoli appaltatore/committente, incompatibile con un appalto genuino, deve ritenersi irrilevante perché la predetta riconosceva in primo luogo Contr nella IGnora , dipendente di , la figura di rappresentante del proprio datore di Pt_6 lavoro.
pagina 13 di 16 Di opposto avviso la teste la quale nel confermare in giudizio il Controparte_9 contenuto della richiesta di intervento e delle ulteriori dichiarazioni rese agli Ispettori, quanto alle direttive aziendali sul cap. 4) rispondeva: “si è vero ho conosciuto solo il IG. ella CP_14
500 carni che ci diceva cosa dovevamo fare.”;
Aggiungeva in sintesi la teste che:
- le indicazioni di lavoro venivano date da quest'ultima società ed in particolare da
E_4
- il controllo sul lavoro svolto, ed i richiami venivano effettuati dalla 500 Carni;
- le eIGenze insorte nello svolgimento del lavoro e le connesse problematiche venivano Contr risolte da 500 Carni, mentre si occupava soltanto degli aspetti formali connessi alla gestione del rapporto di lavoro (ferie, permessi ecc..);
- le lavorazioni svolte nel reparto consistevano nella disossatura, porzionamento, macinazione, confezionamento della carne;
- tali operazioni avvenivano con mezzi, strumenti e macchinari di 500 Carni;
- il reparto funzionava secondo l'organizzazione e negli orari stabiliti da 500 Carni;
- le condizioni di lavoro erano rimaste immutate con il passaggio da a E_0
E_0
Il IG. indicato dalla teste, secondo la parte resistente, aveva dunque esercitato per CP_14 conto della 500 l potere di direzione e controllo dei lavoratori e si era anche occupato Pt_1 dell'assunzione del personale ed anche della IG.ra . Pt_6
È evidente, dunque, che le prove testimoniali esperte hanno fornito un esito incerto, sebbene nella maggior parte dei casi hanno avvalorato la tesi attorea tendente a dimostrare Contr l'effettivo esercizio da parte della del necessario potere di organizzazione e controllo sul proprio personale.
Tuttavia, i dubbi indotti dalla parte ricorrente sulla specifica questione, pur non potendo essere ridotta la valutazione delle prove raccolte a favore della sussistenza di tale potere Contr datoriale i capo a ad una questione di preponderanza numerica, sono tali da imporre una decisione favorevole alla parte ricorrente, stante il principio contenuto nell'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150
/2011 per il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”.
pagina 14 di 16 È infatti noto che l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione resistente, proprio in base alla regola predetta, grava sulla medesima parte, che ha quindi l'onere di dimostrare in maniera inconfutabile ed univoca la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti.
Per tale motivo non può escludersi con sufficiente certezza che chi impartiva le direttive di lavoro ai lavoratori impiegati nell'appalto era la società appaltatrice e non l'appaltante, cosicché deve ritenersi non sufficientemente provata, nel caso di specie, la sussistenza di uno pseudo-appalto formulata dalla resistente Amministrazione
Il motivo di ricorso in esame, da considerarsi assorbente rispetto a tutti gli altri proposti dalla ricorrente, deve pertanto essere accolto per insufficienza della necessaria prova.
Né può assumere alcun rilievo, in senso contrario, la dedotta assenza in capo all'appaltatore del rischio d'impresa, attesa la particolare forma di individuazione del corrispettivo che, nel contratto di appalto, veniva quantificato non in base alle ore di lavoro prestate dai Contr dipendenti della , ma in € 1,86 per ogni chilogrammo di prodotto lavorato, modalità che, per quanto detto in precedenza, può essere considerata sintomatica della sussistenza del rischio di impresa.
Irrilevanti poi, per gli stessi motivi indicati in precedenza, anche nella parte dedicata alle Contr caratteristiche proprie del contratto di appalto, che la società , proprio perché vocata alla somministrazione di personale ed alla fornitura di lavoro temporaneo interinale, non fosse in alcun modo strutturata per poter fornire un servizio di gestione dei reparti di macelleria della società ricorrente con i propri mezzi, in luogo di una mera somministrazione di manodopera in favore della 500 Carni.
Contr Ci si riferisce in particolare al mancato possesso da parte di di un'organizzazione imprenditoriale inidonea all'espletamento del servizio appaltato, dedotto dalla
Amministrazione resistente, risultando la medesima priva di un'autonoma organizzazione e dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio di appalto, ivi incluso il know how necessario.
La prospettazione che precede trova infatti smentita nella circostanza, dalla stessa parte Contr rappresentata, per la quale la aveva assunto dipendenti già in forza presso la 500 Pt_1
e dunque già in precedenza formati, tenendo conto che si trattava di una prestazione contrattuale caratterizzata da un prevalente apporto di manodopera.
Né il riferimento della parte resistente all'oggetto sociale della circoscritto alla CP_4 sola “somministrazione di personale” ed alla “fornitura di lavoro temporaneo interinale Cod. pagina 15 di 16 2007 n. 78.2.”, può risultare dirimente ai fini della presente decisione, poiché CP_16
l'eventuale consapevolezza in capo alla società appaltante, peraltro indimostrata, di tali informazioni, avrebbe dovuto configurare un'ipotesi di concorso nelle violazioni contestate e non un obbligo meramente solidale.
Quanto alla domanda di Emissione dei regolari DURC perché legittimi, questo giudicante ritiene invece che, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa, non sussistono le condizioni per poter provvedere in merito, non potendo in alcun modo l'autorità giudiziaria sostituirsi all'autorità preposta al loro rilascio.
In definitiva, la tesi sostenuta dalla parte ricorrente non ha trovato idoneo e integrale riscontro in giudizio e non rimane pertanto che accogliere il ricorso, sebbene la complessità dell'accertamento, connesso alla rilevanza nazionale dell'attività poste in essere, l'originaria coerenza dell'accertamento in relazione alle dichiarazioni acquisite nella fase ispettiva ed infine la formula dubitativa utilizzata per la decisone della causa impongono, tutte cumulativamente considerate, impongono la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150 /2011, i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla le ordinanze di ingiunzione n. 317/22, n. 318/22 e n. 319/22, tutte emanate il 27/7/2022 dall nei confronti della società Controparte_2 [...]
Parte_1
− Non accoglie la domanda di Emissione dei DURC richiesti dalla parte ricorrente.
− Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Perugia, 14 aprile 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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