Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
Sono affetti da nullità relativa, i sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, è da ritenere sanata per accettazione degli effetti dell'atto, "ex" art. 183, lett. a) cod. proc. pen., ove la relativa eccezione non venga formulata, all'udienza successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2007, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 09/01/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1
Dott. BERNABAI NA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 006362/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC EN N. IL 08/04/1959;
2) MM ST N. IL 11/06/1961;
avverso SENTENZA del 25/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori avv. Zecca Antonio per IC IN e avv.ti EN Armando e Guarino Alfredo che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 novembre 2005, la Corte d'Appello di Napoli, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di RR IA appellata dal P.M., dal P.G. e dagli imputati IC IN e MM LA, con la quale IC e MM (assieme a FO NA) erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di estorsione aggravata (art. 110 c.p., art. 629 c.p., art.628 c.p., comma 3, n. 1, in rel. alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di De IM ON e OM AR ON costretti a sottoscrivere atto di vendita di immobile di loro proprietà nonché ad accendere ipoteca sul loro esercizio commerciale e a sottoscrivere cambiali ipotecarie per complessivi 300 milioni di lire al fine di ingiusto profitto consistente nel recupero di un prestito ad interessi usurari di FO NA in favore di De IM, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza di FO e MM al clan camorristico capeggiato da D'ES EL, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare tale organizzazione e in più persone riunite, in Castellammare di Stabia il 2.12.1993 e condannati alla pena di otto anni di reclusione ed Euro 1380,00 di multa MM e di cinque anni quattro mesi di reclusione ed Euro 1000,00 di multa IC. La Corte territoriale, rigettate le eccezioni di nullità (di alcuni verbali dibattimentali privi di sottoscrizione;
del decreto di fissazione dell'udienza preliminare del IC;
del decreto che dispone il giudizio;
dell'omesso rinnovo della citazione di IC allontanatosi dall'aula d'udienza), nel merito, ripercorsa l'attività compiuta nell'istruttoria dibattimentale dinanzi al Tribunale, riteneva attendibili le dichiarazioni accusatorie del denunciante De IM ON (deceduto) e di sua moglie OM AR NT che avevano illustrato i termini della vicenda che aveva avuto avvio con la situazione di indebitamento (con istituti di credito e con privati, fra cui FO per il tramite di MM) in cui l'impresa edile gestita da De IM era venuta a trovarsi per il ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione per l'attività di ricostruzione resasi necessaria a seguito del terremoto. Escluso rilievo giuridico all'eventuale superficialità con la quale De IM aveva gestito la propria attività (circostanza che nulla aveva a che vedere con l'attività criminale posta in essere dagli imputati), per IC IN si consideravano inverosimili le smentite dibattimentali a fronte delle ammissioni compiute nel corso delle indagini in ordine alla sua intromissione nella vendita immobiliare, essendosi offerto come intestatario fittizio della villa la cui cessione era legata agli interessi usurari pretesi da FO. La specifica attività svolta da quest'ultimo all'interno del clan D'ES era provata dalle dichiarazioni del collaboratore GO AR, confortate dalle ammissioni di IC e dalle accuse di De IM (peraltro già oggetto di accertamento giudiziario con sentenza definitiva della corte di Appello di Napoli del 16.7.98 nel processo contro il detto clan camorristico, sentenza acquisita a norma dell'art. 238 bis c.p.p., che aveva individuato anche la posizione di MM LA
all'interno dell'associazione). Le minacce per costringere le persone offese a presentarsi dinanzi al notaio per la vendita vennero formulate (dopo la loro fuga in Sardegna, proprio per sottrarsi alle insistenti pretese) tramite i parenti e si estrinsecarono poi all'interno dello studio notarile prescelto il cui titolare era legato al clan D'SS. La sproporzione del valore attributo alla villa nell'atto di vendita scaturiva dal confronto rispetto a quello espresso in occasione di iscrizione ipotecaria sull'immobile. Significativa risultava anche la falsa intestazione al IC e l'assenza dell'effettivo acquirente, di una vera trattativa. La circostanza che MM fosse effettivamente creditore di De IM per lavori effettuati era priva di rilievo sia perché nessuna prova seria era stata data in ordine alla quantificazione del credito (che comunque, per quanto riferito da testimoni era dell'ordine di 200 milioni di lire circa, corrispondente a quella che IC afferma di aver consegnato a MM all'esito della vendita della villa) sia perché MM intervenne prima e durante la stipulazione dell'atto di vendita per ottenere le cambiali ipotecarie per 300 milioni di lire allo scopo di garantire il profitto ingiusto usurario del suocero FO e quello personale realizzato attraverso il surplus di garanzia. Per IC la responsabilità era provata dal ruolo di fittizio acquirente della villa nonché dal fatto che egli aveva sottoscritto il documento attestante la falsa ricezione da parte del De IM di 300 milioni, conservandolo poi pur non avendo titolo alcuno.
La compresenza degli imputati sul luogo in cui si consumò l'estorsione dava conto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1; la finalità di agevolazione mafiosa scaturiva da quanto accertato con la sentenza sul clan D'ES sull'attività usuraia di FO e su quella imprenditoriale di MM nonché dalle dichiarazioni sul punto dei collaboratori GO e PR. Le pene erano state quantificate in maniera adeguata alla gravità del fatto e non ricorrevano i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso entrambi gli imputati, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) MM LA, a mezzo dell'avv. EN Armando: - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art.192 c.p.p. e art. 629 c.p. per mancanza dell'ingiusto profitto e corrispondente ingiusto danno perché il credito vantato era legittimo dovuto alla prestazione della propria attività imprenditoriale, mentre la tesi accusatoria, sprovvista di supporto probatorio, è stata individuata dalia sentenza di primo grado in surplus di guadagno rispetto a quanto di spettanza e dalla Corte di appello anche nell'intervento teso a garantire il profitto ingiusto usurario del suocero, senza però specificare il criterio di giudizio che condusse a tale conclusione, avendo valorizzato il racconto di GO AR ma trascurando di considerare che il narrato del collaboratore distingueva nettamente gli interessi legittimi del ricorrente da quelli di FO;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 210, 500, 503 c.p.p. e art. 111 Cost. perché la sentenza impugnata, dopo aver correttamente stabilito che le dichiarazioni rese da IC IN nel corso delle indagini preliminari potevano essere utilizzate solo nei confronti di quest'ultimo e non anche di MM, contraddicendo tale impostazione le utilizzava al fine di quantificare il credito vantato nei confronti di De IM e di ricostruire l'intera vicenda (convincimento desunto a contrario dal raffronto con il vaglio effettuato nel processo concluso con sentenza definitiva acquisita agli atti dove l'unica prova mancante è stata proprio quella del IC e il compendio probatorio non consentì la formulazione dell'imputazione per il delitto di estorsione);
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 649 c.p.p. per evidente violazione dei ne bis in idem sostanziale perché
la partecipazione del MM al sodalizio criminale apparve illo tempore circostanziata in maniera esclusiva dalia condotta per cui è giudizio, sicché si trova ad esser giudicato per due volte per il medesimo reato;
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 142 e 177 c.p.p. per l'omessa sottoscrizione dei verbali d'udienza in quanto stante il chiaro tenore normativo non possono condividersi le considerazioni della Corte di merito che riconosceva alla sola "incertezza assoluta sulle persone intervenute" la sanzione di nullità prevista dalla legge;
2) IC IN, a mezzo del difensore avv. Zecca Antonio:
a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art.178 c.p.p., lett. c):
a) per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai difensori di fiducia precedentemente nominati, a nulla rilevando la successiva revoca e la nomina di altri difensori di fiducia ovvero la richiesta di rito abbreviato (peraltro non accolta dal GUP);
b) per incertezza della data del decreto che dispone il giudizio, che è datato 24 luglio 1996 mentre l'udienza preliminare si è svolta anche in data 25 luglio 1996, questione non risolvibile con l'ipotizzato errore materiale, che doveva essere dichiarato e corretto dal giudice che aveva emesso il provvedimento;
c) per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 c.p.p., comma 4, perché al momento della lettura del provvedimento IC non era presente, circostanza nota al giudice perché ne aveva autorizzato l'allontanamento a causa delle sue condizioni di salute;
- ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 125 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché in relazione agli artt. 110, 629 c.p., e L. n. 203 del 1991, art. 7, non essendovi nella sentenza impugnata nessuna argomentazione sul contributo delittuoso prestato dai ricorrente, perché il dato attinente alla sua attività lavorativa è circostanza neutra e quello che in sentenza è definito clima intimidatorio nei confronti delle persone offese andava circostanziato, in particolare in relazione ai comportamenti del ricorrente al fine di stabilirne il concorso nel reato, dal momento che gli stessi giudici di merito individuano il suo intervento come decisivo per l'organizzazione e la realizzazione della vendita della villa, quando i comportamenti intimidatori erano già concretati e cristallizzati, senza che sia indicato alcunché di significativo per risalire alla sua volontà di concorrere con altri nel reato e senza alcun riferimento eziologico in ordine all'imputazione dell'evento e alla tipizzazione del contributo prestato, perché le sue competenze tecniche sono state prestate per quel singolo atto di compravendita senza sapere che si trattava di vendita coartata e, ancora di più, senza alcuna dimostrazione in ordine alla consapevolezza della finalità di agevolazione mafiosa;
3) MM LA, a mezzo del difensore avv. Alfredo Guarino:
a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento all'eccepita nullità dei verbali d'udienza ex art. 142 c.p.p., come denunciati nei motivi di appello, nullità erroneamente ritenuta sanata a norma dell'art. 183 c.p.p., lett. a), perché per il combinato disposto dell'art. 181, n. 4 e art. 182 c.p.p., n. 2 il termine utile per proporre l'eccezione coincide con l'impugnazione della sentenza;
- manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto con riferimento all'eccepita nullità dei verbali d'udienza laddove la sentenza impugnata ha affermato non esservi stata mai incertezza sui soggetti che hanno partecipato all'udienza ed essere stati i verbali sempre firmati dal personale tecnico e quasi sempre dall'ausiliario del giudice, perché il controllo dei verbali (specificamente indicati e già oggetto di indicazione nelle memorie difensive depositate dinanzi alla corte di appello) dimostra il contrario;
- manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'utilizzazione delle dichiarazioni di IC nei confronti di MM (motivo analogo a quello già illustrato nell'impugnazione a mezzo avv. EN); - erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 per la valutazione
contro
MM delle dichiarazioni di IC;
- mancanza di motivazione con riferimento al motivo di appello sub c) che richiedeva la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521 c.p.p., comma 2 e con riferimento ai motivo di appello sub b) che richiedeva la qualificazione dei fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
- manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che MM avrebbe ricevuto gli effetti ipotecari per riscuotere il credito usurario di FO;
- omessa motivazione con riferimento al capo D) dei motivi di appello con il quale si chiedeva la derubricazione nel reato di bancarotta preferenziale L. Fall., ex art. 6, art. 21, comma 3 - manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità di MM una volta accertato l'ammontare del suo credito anche con fatture, circostanze tutte indicate nei motivi di appello alle quali non è stata data risposta;
- erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso di MM LA.
1.1. I primi due motivi di ricorso sono infondati e debbono essere rigettati.
È indubbio che le nullità denunciate, attenendo alla mancanza di sottoscrizione di alcuni verbali di udienza da parte dell'ausiliario del giudice (6.6.2000; 21.4.2001; 5.2.2002; 9.1.1998; 20.3.98 ed altri verbali del 1997, specificamente indicati nel ricorso), rientrano nella categoria delle nullità relative.
Sulla questione non pone discussione neppure il ricorrente, che invece critica la sentenza impugnata laddove ha affermato che "tutti i verbali riassuntivi delle udienze....., sottoscritti da tutti i soggetti indicati dalla legge, contengono a loro volta l'indicazione precisa di tutti i soggetti partecipanti all'udienza" e laddove ha affermato che comunque gli eventuali vizi sarebbero sanati perché non eccepiti nelle udienze successive a quelle in cui si erano verificati.
Sotto questo ultimo profilo il ricorrente sostiene la tempestività delle deduzioni con l'atto di appello a norma dell'art. 181 c.p.p., comma 4 al rilievo che l'imputato e il suo difensore non partecipano alla redazione del verbale e al suo deposito in cancelleria. Osserva il collegio che il verbale è atto del processo, mediante il quale si documenta quello che si compie. La collocazione sistematica nel vigente codice inserisce infatti il verbale nel libro secondo (intitolato "atti") e specificamente nel titolo terzo (intitolato "documentazione degli atti"). Il verbale di udienza dibattimentale è disciplinato in maniera autonoma dagli artt. 480 e segg. c.p.p. e se è vero che la sua redazione è demandata all'ausiliario del giudice (ma con la possibilità di interlocuzione e verifica anche da parte della difesa, per tramite del giudice: art. 482) e... la sua sottoscrizione avviene subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento (art. 483), non può essere trascurato che ne è disposto l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento. La sottoscrizione del verbale da parte dell'ausiliario è successiva alla conclusione dell'udienza ed è quindi attività alla quale la parte non assiste.
Ma ogni verbale d'udienza (nel caso, come quello in esame, in cui il dibattimento si sviluppa in più udienze) conserva la sua autonomia, sicché il compimento, ad opera della parte, di attività processuale nelle udienze successive determina accettazione implicita degli effetti del verbale precedente, non fosse altro per la parte in cui ha disposto il rinvio, fissando l'udienza successiva. Le nullità denunciate hanno ad oggetto verbali, diversi da quello di discussione e quindi dovevano essere eccepite prima dell'atto di appello. Va quindi confermata a regola interpretativa secondo la quale "dal coordinato disposto degli artt. 134 ss., 480, 461 e 483 c.p.p. si desume che, benché il dibattimento sia un complesso unitario di attività processuali, allorquando esso si articoli in più udienze, dev'essere redatto per ciascuna di esse un verbale dotato di propria, rilevanza ed autonomia, sicché la relativa validità va accertata in riferimento ad ognuno dei suddetti verbali, non essendo sufficiente la sottoscrizione dell'ultimo di essi da parte del segretario, che li abbia redatti. Sono, pertanto, affetti da nullità relativa ai sensi dell'art. 142 c.p.p. i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità è suscettibile di sanatoria per accettazione degli effetti dell'atto "ex" art. 183 c.p.p., lett. a).." (Cass. Sez. 1^, n. 11077 del 29/10/1993).
1.2. Infondato, è anche il motivo di ricorso che denuncia violazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto la vicenda oggetto del presente giudizio è stata oggetto di valutazione, nella diversa sentenza in cui MM è stato condannato in via definitiva, in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., al limitato fine, di ritenere provata la sua appartenenza all'associazione, criminale finalizzata, al compimento di delitti contro la persona e contro il patrimonio (in particolare estorsioni in danno di operatori commerciali). Il fatto per cui è stato condannato è quello tipico del delitto associativo, cioè di appartenenza, all'associazione criminale e non quello, diverso, per cui ora processato che attiene all'estorsione in danno di De IM e OM.
1.3.- I ricorsi sono ancora infondati nella parte in cui denunciarli, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla utilizzazione delle dichiarazioni del coimputato IC IN nei confronti di MM, (motivo sub 3 del ricorso dell'avv. Guarino) nonché violazione degli. artt. 210, 500, 503 c.p.p. e - 111 Cost. (motivo sub 2 di quello dell'avv. EN).
Nella parte della sentenza che si occupa specificamente dell'esame della posizione di MM, le considerazione sulla responsabilità di quest'ultimo vengono formulate prendendo le mosse da due quesiti che la Corte, di merito si è posta, in relazione alla contestazione mossa nei suoi confronti e cioè:
1) quale, sia stato il ruolo del MM nel recupero di crediti usurari di FO e dei suoi accoliti;
2) se l'imposizione delle cambiali ipotecarie era relativa- ad una somma non corrispondente al credito vantato da MM. Il relazione al primo quesito la Corte territoriale conclude per la rilevanza del ruolo svolto da MM al fine di indurre i De IM a cedere la villa e a consentire in tal modo il recupero del profitto ingiusto, perché, usurario, da parte di FO e fonda tale convincimento sulla scorta delle dichiarazioni di De IM EU che indica MM come la persona che, insieme a IC e al notaio, avevano organizzato l'incontro in ospedale con il padre al fine di fargli firmare l'atto di vendita dell'immobile (incontro, poi sfumato per la decisione dei De IM di fuggire in Sardegna), interessamento che ha trovato conforto nelle dichiarazioni del collaboratore GO AR.
Tale parte della motivazione non è stata oggetto di critica e quindi resiste come efficace passaggio argomentativo al fine di sostenere, la decisione impugnata che conferma la penale responsabilità del ricorrente in ordine al suo concorso nel delitto di estorsione. In relazione al secondo punto il ricorrente contesta che la sentenza impugnata, pur avendo in esordio affermato l'inutilizzabilità "contra alios" delle dichiarazioni rese da IC nel corso delle indagini preliminari, le utilizza, in danno del MM, anche se limitatamente alla parte in cui il coimputato aveva affermato di aver consegnato a MM importo prossimo a 180 milioni di lire corrispondente al credito vantato (per come provato, attraverso testimoni e fatture) nei confronti di De IM ON. Va subito rilevato che, per guanto risulta dalla sentenza di primo grado (foglio 44) IC in sede di esame dibattimentale, dopo aver inizialmente negato di aver fatto tale affermazione (ibidem foglio 43) ha finito con l'ammettere la circostanza (anche se rapportandola ex post ad una sua supposizione).
Pertanto la dichiarazione in tal senso resa in occasione dell'interrogatorio del 15.12.1093 è stata correttamente utilizzata perché oggetto di ammissione anche in sede di esame dibattimentale. Tale constatazione dà congrua risposta anche alle osservazioni mosse nel ricorso dell'avv. EN sulla scorta del raffronto con la motivazione della sentenza n. 261/97 del Tribunale di RR IA (dato probatorio peraltro non risultante dalle sentenze del presente procedimento), posto che le ammissioni dibattimentali del IC sono ad essa posteriori.
La conseguente deduzione della Corte territoriale, secondo la quale l'intervento deciso del MM per ottenere le cambiali ipotecarie, per 300 milioni di lire era finalizzato a garantire il profitto ingiusto, perché usuraio, del suocero FO resiste quindi alle critiche difensive, e resta come argomento giustificativo valido della decisione impugnata.
1.4. La denuncia di erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., n. 3 nella valutazione delle dichiarazioni di IC in danno di MM per mancanza di riscontri è ugualmente infondata, perché corroborate da quelle delle persone offese le quali, come evidenziato nella sentenza impugnata, hanno concordemente riferito dei ruolo attivo svolto in occasione della vendita da MM, che in maniera esplicita, per vincere le loro ultima resistenze, minacciava l'intervento di FO, e della costrizione a firmare anche un foglio che valeva come ricevuta della somma di 300 milioni di lire, somma in realtà a loro non consegnata.
1.5. La denuncia di mancanza di motivazione, per mancata risposta alla doglianze mosse con l'appello con riferimento all'art. 521 c.p.p., n. 2 e alla derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 c.p., è manifestamente infondata, perché la Corte territoriale ha superato la critica mossa alla sentenza di primo grado, avendo ricondotto la pretesa del MM di ottenere le cambiali ipotecarie al credito usuraio del suocero in quanto già ristorato del suo credito per effetto della consegna di 180 milioni in contanti da parte di IC quale quota del ricavo della vendita della villa.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, in maniera inammissibile si propone una ricostruzione alternativa rispetto a quella formulata dalla sentenza impugnata in relazione all'effettiva causale della pretesa di ottenere le cambiali ipotecarie da parte del MM, ricostruzione, quella della Corte territoriale, che in quanto non manifestamente illogica non può essere oggetto di censura in questa sede.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loto rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.u. 30./4/2.7.97 n. 6402, ric. DesIM e altri;
Cass. S.u. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
1.7. Manifestamente infondato è l'ulteriore motivo di ricorso che denuncia mancata risposta al capo D dei motivi di appello con il quale si instava per la derubricazione del fatto contestato in quello di bancarotta preferenziale, perché la corte territoriale ha risposto allorché ha dato conto dell'esistenza di minacce poste in essere dagli imputati al fine di ottenere l'ingiusto profitto individuato nel recupero del credito usurario.
1.8. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione alla denuncia di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del MM, perché la sentenza impugnata non si è sottratta all'esame delle questioni poste con l'appello in riferimento all'importo del credito del ricorrente, avendo rilevato la coincidenza fra quanto risultante dalle testimonianze acquisite sul punto e la prova documentale, valorizzando in conseguenza (in maniera non manifestamente illogica e quindi non censurabile in questa sede) come significativo il timbro "pagato" apposto su una delle fatture.
1.9. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, è infondato, perché la Corte di appello ha esplicitamente risposto, avendo dimostrato di avere apprezzato tutte le questioni poste sul punto con l'appello sia pure con giudizio sintetico, per effetto del raffronto con il ruolo di rilievo svolto da MM nella grave vicenda estorsiva.
2. Ricorso nell'interesse di IC IN:
2.1. il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.178 c.p.p., lett. c) per omessa notifica ai difensori di fiducia del ricorrente dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è infondato.
Se è vero che all'udienza del 2 maggio 1997 fu rilevata la mancanza di avviso ai difensori di fiducia non va trascurato che, come rilavato dalla sentenza impugnata e non contestato con il ricorso, in data 2 luglio 1996 (prima della celebrazione dell'udienza preliminare del 5 successivo) il ricorrente ha nominato, due nuova difensori di fiducia i quali ottenevano, per termine a difesa, rinvio all'udienza del 24 luglio successivo.
A tale udienza non risulta che i difensori eccepirono di non aver potuto avere a disposizione gli atti, il ricorrente sostiene anche di aver sottoposto la questione alla Corte di appello (che non ha risposto) e di avere allegato all'atto di appello la relativa documentazione. Ma anche tale assunto non trova corrispondenza nel controllo degli atti trasmessi.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia nullità del decreto che dispone il giudizio perché datato 24 luglio 1996, quando ancora l'udienza preliminare era in corso (il IC venne sentito dal GUP il giorno successivo) è manifestamente infondato trattandosi all'evidenza, come già rilevato dalla Corte territoriale, di un mero errore materiale. Lo stesso ricorrente lo ammette, perché con il motivo successivo lamenta di non essere stato presente al momento della lettura del provvedimento perché si era allontanato dopo aver chiesto autorizzazione al Giudice.
2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, il ricorrente, ammette di essere stato presente all'udienza preliminare e di essersi allontanato, previa autorizzazione, prima della lettura del decreto con il quale venne disposto il giudizio. È opportuno rammentare l'evoluzione della disposizione in esame:
- la formulazione originaria (vigente al momento in cui è stata celebrata l'udienza preliminare) prevedeva che il decreto fosse notificato, alla persona offesa, e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare";
- la L. 4 settembre 1999, art. 24 (legge che ha esteso la disciplina della contumacia anche all'udienza preliminare con regolamentazione specifica per l'assenza o l'allontanamento volontario dell'imputato e introduzione esplicita della regola della rappresentanza, in tali ipotesi, da parte del difensore: art. 420 quinquies) aveva modificato l'art. 429 c.p.p., comma 4, nel senso che il decreto doveva essere notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare". Era quindi chiaro che l'imputato assente o allontanatosi volontariamente non aveva diritto alla notifica;
- Il D.L. n. 82 del 2000, art. 2 septies introdotto dalla L. di conversione n. 144 del 2000, ha nuovamente modificato l'art. 429 c.p.p., citato comma 4 nel senso che il decreto deve essere
"notificato all'imputato contumace nonché alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui all'art. 424, comma 1 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio".
Il raffronto tra tali disposizioni convince che con la formulazione originaria dell'art. 429 c.p.p., comma 4, vigente al momento della pronuncia, del decreto in esame, quello che rilevava era la "presenza" dell'imputato "all'udienza preliminare", sicché il suo volontario allontanamento era ininfluente, dovendosi ritenere applicabile in via analogica quanto stabilito, in via generale per il dibattimento dall'allora vigente, art. 488.
Con la disciplina introdotta dalla L. n. 479 del 1999 è stata, in maniera espressa, estesa la regola della contumacia all'udienza preliminare e, con essa la disciplina dell'assenza e dell'allontanamento.
Sintomatica della correttezza di tale interpretazione è la formulazione attualmente in vigore che, al fine di rendere esplicita la diversa volontà del legislatore, ha introdotto l'avverbio "comunque" per dar rilievo alla "non presenza" dell'imputato "alla lettura del provvedimento", rendendo così irrilevante la "presenza all'udienza preliminare".
La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. Sez. 5^, 17.2- 18.3.1999 n. 3559) attiene alla diversa ipotesi in cui l'imputato non si fosse presentato all'udienza.
Nel caso in esame il ricorrente era presente anche all'udienza del 25 luglio 1996, nel corso della quale ha reso interrogatorio.
2.3. Gli ultimi due motivi di ricorso, con i quali si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione ovvero inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 sono infondati. La sentenza, impugnata dà ampiamente conto delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, ampiamente ammissive anche in relazione alla consapevolezza del ruolo svolto da FO nella vicenda dei prestiti a favore di De IM e della natura usuraria degli interessi nonché del fatto che la vendita veniva effettuata su sollecitazione di FO, che aveva chiesto il suo intervento a tal fine.
La sentenza impugnata ha dato conto anche di quanto ammesso dal IC in ordine alla sua consapevolezza che De IM aveva contratto debiti con il clan D'ES e che FO svolgeva opera di intermediazione tra i capitali di D'ES e i potenziali clienti.
Questa parte della motivazione, in quanto non criticata, ma anzi apprezzata per la puntualità e la precisione, dà ampiamente conto del concorso nell'attività estorsiva posta in essere mediante la vendita effettuata contro la volontà dei De IM, con ruolo attivo del ricorrente (per sua stessa ammissione) nella spartizione della somma ricavata a favore del MM è nella acquisizione del documento attestante la falsa ricezione da parte di De IM di 300 milioni di lire, curandone la conservazione pur non avendone alcun titolo.
3. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007